10.2004.115
Contratto di lavoro fittizio fra una società anonima e un detenuto per ottenere il regime della semilibertà
19 ottobre 2004Italiano21 min
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Numero d'incarto:
10.2004.115
Data decisione, Autorità:
19.10.2004, PRPEN
Titolo:
Contratto di lavoro fittizio fra una società anonima e un detenuto per ottenere il regime della semilibertà
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.115
DA
453/2004
Bellinzona
19
ottobre 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti,
per avere,
in correità con __________, nel corso del mese di settembre 2000, a scopo di
indebito profitto e di terzi, nella sua qualità di amministratore unico della
società __________ con diritto di firma individuale, attestato e fatto
attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica,
e meglio per avere, allo scopo
di ottenere il regime di semi libertà con impiego lavorativo in esterno al PCT
a favore di __________, allestito e stipulato un contratto di lavoro fittizio
fra la __________ e __________, attestando nello stesso, contrariamente al
vero, che a __________ spettava uno stipendio mensile di fr. 1'500.--,
sottacendo che detto importo veniva in realtà anticipato da __________ stesso e
messo a disposizione di ACCU 1 al Penitenziario cantonale;
fatti avvenuti a Lugano, Cadro
ed in altre località del Ticino ed in Italia, nelle riferite circostanze di
tempo;
reato previsto dall'art. 251
CPS;
perseguito con decreto d'accusa n. DA 453/2004
di data 9 febbraio 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
ed inoltre La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 12 febbraio 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 19 ottobre 2004,
al quale hanno partecipato l'imputato, assistito dal difensore, avv. Graziano DI
1, ed il AINQ 2;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto d'accusa. In
effetti, il contratto di lavoro in oggetto costituisce senza timore di smentita
un falso ideologico. La pena proposta è inoltre commisurata alla gravità del
reato commesso ed alle particolarità del caso specifico;
sentito il difensore, il quale, dal
profilo soggettivo, sostiene che il suo patrocinato non ha mai avuto
l'intenzione di ingannare le autorità penitenziarie. In effetti, al momento
della stipulazione del contratto di lavoro in oggetto, la società di cui quest'ultimo
era amministratore unico aveva i mezzi per corrispondere il salario al signor __________,
solo in seguito sono sopraggiunte le difficoltà finanziarie. A questo
proposito, egli rileva come il suo cliente in occasione degli interrogatori di
polizia si trovasse in uno stato confusionale a causa delle numerose inchieste
penali in cui era stato coinvolto. Dal profilo oggettivo, le risultanze
istruttorie dimostrano che il contratto concluso era reale e che il signor __________
ha effettivamente lavorato. In via principale, egli chiede pertanto il
proscioglimento dall'accusa di falsità in documenti, e, in via subordinata,
postula una riduzione della pena, ritenendola sproporzionata;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore pubblico, il quale contesta che l'imputato fosse in stato
confusionale in occasione degli interrogatori di polizia e sottolinea che se le
autorità del PCT fossero state a conoscenza delle modalità di lavoro, avrebbero
ritirato l'autorizzazione al regime di semilibertà;
sentito in duplica il difensore, il quale
ribadisce che il suo cliente era in completamente scombussolato in occasione
della sua verbalizzazione di fronte agli inquirenti e che il signor __________,
compatibilmente con le esigenze del suo lavoro, si recava presso gli uffici
della società __________;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il
signor ACCU 1 autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti
nel decreto di accusa n. DA 453/2004 del 9 febbraio 2004?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, ritenuto che l'imputato è
al beneficio dell'assistenza giudiziaria?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Il signor ACCU 1 è nato il 29
settembre 1959 a __________, in provincia di __________ (Italia).
Egli ha frequentato le scuole
dell'obbligo e quelle superiori in Italia. Dopo il essersi sposato con una
signora dalla quale ha poi avuto tre figli, si è trasferito nel nostro Cantone,
ove ha in seguito ottenuto la cittadinanza elvetica.
Successivamente l'imputato si è
separato dalla prima moglie, per poi convolare a nozze una seconda volta.
Nel 1996 il signor ACCU 1 si è
laureato in giurisprudenza all'Università degli studi di Milano con una tesi di
laurea sul trattamento e la risocializzazione del detenuto nel Canton Ticino,
per la preparazione della quale egli lavorato per lungo tempo in veste di
collaboratore presso il servizio sociale del Penitenziario di Stato del Cantone
Ticino (in seguito: PCT). Oltre a ciò, l'accusato ha insegnato italiano e
civica presso la scuola media del medesimo istituto di pena.
Professionalmente egli ha
lavorato in qualità di giurista dapprima presso l'avv. __________, Lugano, poi
presso l'avv. __________, Lugano ed in fine ha svolto la pratica legale presso
lo studio legale dell'avv. dr. __________, Lugano.
Nel periodo compreso fra il 5
maggio 1997 ed il 9 maggio 2000 egli è stato fra i soci fondatori, nonché
amministratore unico, di diverse società anonime, tutte con sede a Lugano: __________
(data di costituzione: 2 maggio 1997), __________ (20 febbraio 1998, in seguito
__________), __________ (12 ottobre 1998), __________ (15 gennaio 1999), __________
(23 marzo 1999, poi divenuta: __________), __________ (26 ottobre 1999) e __________
(8 giugno 2000).
Attualmente egli svolge la
mansione di cassiere per un grande magazzino ed è parzialmente attivo come
giurista, essenzialmente nell'ambito del diritto amministrativo. Lo stesso
risulta inoltre essere amministratore unico e liquidatore delle ditte __________
e __________ in liquidazione, entrambe domiciliate a Lugano.
2. Nell'autunno del 2000,
nell'ambito dell'inchiesta penale promossa nei confronti dell'avv. dr. __________,
il Ministero Pubblico ha avviato la raccolta di informazioni preliminari a
carico dell'imputato per titolo di reato di riciclaggio di denaro. Dalla fine
del mese di novembre 2000 fino a metà maggio 2001, l'autorità inquirente ha
posto sotto sorveglianza diverse utenze telefoniche, in particolare quelle in
uso all'imputato, alla società __________ ed al signor __________.
Dagli accertamenti effettuati
non sono emersi elementi che permettessero di concludere per l'adempimento del
reato di riciclaggio di denaro. L'inchiesta è comunque proseguita per le altre
fattispecie ipotizzate, cioè la falsità in documenti, il favoreggiamento, la
carente diligenza in operazioni e diritto di informazione e l'esercizio abusivo
della professione di fiduciario.
3. Per quanto concerne la
fattispecie oggetto del presente procedimento è di rilevanza soprattutto
l'attività svolta dall'imputato in seno alla ditta __________, il cui scopo
originario era la pianificazione di strutture aziendali e commerciali,
l'assistenza nell'operatività e nell'amministrazione delle aziende ed
operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, ipotecarie ed
immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili,
immobili e diritti immobiliari, nonché la gestione e la compravendita di
esercizi pubblici in genere e la commercializzazione di prodotti legati alla
ristorazione (cfr. estratto RC, in classificatore n. 1, allegato al rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 19 giugno 2001.
Di questa società egli era
azionista unico, amministratore unico, direttore amministrativo, e anche
consigliere giuridico. Alle dipendenze della società vi era pure una
segretaria.
Il signor ACCU 1, nell'ambito
dell'attività di consulente legale, che svolgeva parallelamente a quella di
natura commerciale, nel mese di luglio del 2000 ha fatto la conoscenza del
signor __________.
Quest'ultimo, all'epoca dei
fatti in questione, era infatti detenuto al PCT per l'espiazione della condanna
a tre anni di reclusione inflittagli il 14 ottobre 1999 dalla Corte delle
Assise Criminali di Lugano per truffa, tentata truffa e circolazione in stato
di ebrietà. Questi gli aveva affidato il compito di interporre ricorso contro
il divieto d'entrata in Svizzera, emanato dall'Ufficio federale degli stranieri
a seguito della condanna penale.
Il signor __________, avendo
scontato più della metà della pena, poteva accedere al regime di semilibertà
dal 18 agosto 2000. Per poter usufruire concretamente di questa possibilità
egli era tuttavia tenuto a trovare un'occupazione lavorativa al di fuori delle
mura del carcere. In occasione degli incontri con l'imputato, egli ha così
discusso con lui di questa necessità, offrendogli i suoi servigi e vantando nel
contempo le sue relazioni sia nel ramo finanziario che in quello commerciale.
ACCU 1, lasciatosi ingolosire
dalle dichiarazioni del detenuto, si è dichiarato disposto ad assumerlo in seno
a __________ in qualità di procacciatore di affari. Conseguentemente a ciò il
signor __________ ha avviato l'iter burocratico per potere beneficiare della
semilibertà.
In una data rimasta
imprecisata, la Direzione del PCT, l'imputato, in rappresentanza di __________,
ed il signor __________ hanno stipulato un contratto di lavoro, secondo cui quest'ultimo
sarebbe stato assunto dalla ditta in qualità di rappresentante di commercio a
contare dall'11 settembre 2000 e per una durata indeterminata. L'orario di
lavoro giornaliero è stato fissato dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle
19:00, per 5 giorni lavorativi settimanali. La retribuzione mensile, da versare
direttamente al PCT, è stata pattuita in fr. 1'500.-- oltre provvigioni (cfr.
fascicolo documentazione fornita dal PCT, allegato al rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria 8 giugno 2001).
Agli atti figura altresì un
contratto di lavoro quale consulente economico a tempo pieno, concluso in data
11 settembre 2000 tra la società __________ ed il signor __________, in cui lo
stipendio mensile lordo è stato concordato in fr. 2'000.--, a cui sarebbe
andata ad aggiungersi una provvigione del 30% sugli onorari incassati da __________
in relazione ai clienti presentati dal dipendente. Dal bonus avrebbe comunque
dovuto essere dedotto l'anticipo di fr. 2'000.-- mensili (cfr. doc. 1, allegato
al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 8 giugno 2001)
Né l'istruttoria predibattimentale,
né quella dibattimentale, hanno tuttavia permesso di chiarire i motivi esatti
alla base delle differenze salariali contenute nei due contratti. Accertato è
comunque che __________ si è attenuta alla retribuzione pattuita con il signor __________
ammontante a fr. 2'000.-- lordi.
Con decisione 11 settembre
2000, la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, ha accolto
l'istanza del signor __________ volta all'ottenimento del regime di
semilibertà. Il giorno seguente, il PCT ha informato per iscritto __________,
nella persona dell'imputato, che il signor __________ poteva iniziare
l'attività lavorativa a partire dal 13 settembre 2000.
Lo stipendio, dedotte le
trattenute sociali, avrebbe dovuto essere versato direttamente dal datore di
lavoro sul conto corrente postale del PCT, il quale avrebbe poi provveduto alla
gestione dello stesso sulla base delle proposte dell'operatore sociale di
riferimento.
Il 25 settembre 2000 __________
ha versato al PCT l'importo di fr. 1'032.45, corrispondente allo stipendio
netto pro rata per il periodo lavorativo dal 13 al 30 settembre 2000.
Il 31 ottobre 2000,
rispettivamente il 28 dicembre 2000, __________ ha effettuato due ulteriori
versamenti di fr. 1'720.70 a favore del PCT, corrispondenti agli stipendi netti
per i mesi di ottobre e novembre 2000.
A contare dal 12 gennaio 2001,
il signor __________ ha ottenuto il permesso di scontare gli ultimi 36 giorni
di semilibertà nella forma degli arresti domiciliari con controllo elettronico
(Progetto pilota Electronic Monitoring).
Con scritto di data 9 gennaio
2001 il PCT, su invito della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure,
ha autorizzato la società __________ a versare direttamente al signor __________
il salario dei mesi di dicembre 2000, gennaio 2001 e febbraio 2001 (cfr.
fascicolo documentazione fornita dal PCT, allegato al rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria 8 giugno 2001).
4. In realtà, secondo l'accordo
intercorso fra l'imputato ed il signor __________, quest'ultimo versava di
tasca propria il suo stipendio a __________, la quale provvedeva poi a
riversarlo al PCT. L'istituto metteva poi a disposizione del detenuto il
denaro, che veniva infine utilizzato nuovamente quale anticipo del suo stesso
salario.
In questo modo era così venuto
in essere un circolo vizioso che faceva capo esclusivamente ai soldi del
prigioniero.
Questa pattuizione non è
evidentemente mai stata portata a conoscenza delle autorità preposte alla
concessione del regime di semilibertà, che hanno sempre ritenuto che tutto
fosse in regola (cfr. verbale di interrogatorio 7 giugno 2001 del signor __________,
pag. 5 e segg., verbale di interrogatorio 30 maggio 2001 dell'imputato, pag.
5).
In data 9 febbraio 2004,
l'allora Procuratore pubblico ACCU 1 ha emanato il decreto d'accusa in
discussione, reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di falsità in
documenti.
5. L'art. 251 cifra 1 CPS
prescrive che debba essere punito con la reclusione sino a 5 anni o con la
detenzione chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una
persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma
autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,
oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo di inganno, di tale documento.
Elemento costitutivo oggettivo
fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra
5 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.
Sempre dal profilo oggettivo,
l'art. 251 cifra 1 CPS reprime anche la creazione del cosiddetto falso
ideologico.
Questa fattispecie si realizza
allorquando il contenuto del documento non corrisponde alla realtà. In una
simile evenienza non sussiste inganno circa l'autore dell'atto, ma è piuttosto
ciò che quest'ultimo illustra a non essere veritiero. L'omissione di un fatto è
sufficiente dell'adempimento dei presupposti oggettivi, se ciò ha per effetto
di falsare la rappresentazione della verità (B. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berna 2002, n. 109 ad art. 251 CPS, pag. 204, e riferimenti
ivi citati).
Dal profilo soggettivo, il
reato presuppone l'intenzionalità dell'autore, cioè che egli abbia agito
scientemente e volontariamente ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 CPS, allo scopo di
procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o a diritti
altrui. Il dolo eventuale è sufficiente (S. Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 12 e 13 ad art. 251 CPS).
La nozione di profitto è molto
ampia. Essa non si limita a quello patrimoniale ma si estende pure a vantaggi
di altra natura.
L'autore non può sottrarsi alla
condanna eccependo di non aver agito per ottenere qualcosa per sé stesso, dal
momento che è sufficiente che abbia avuto la volontà di procurare ad un terzo
un indebito vantaggio.
L'illiceità del profitto può
risultare dal diritto svizzero o da quello estero, dallo scopo perseguito o dal
mezzo impiegato. Essa può dunque essere dedotta dalla semplice circostanza che
l'autore ha fatto capo ad un falso (B. Corboz, op. cit., n. 173 e segg., ad
art. 251 CPS, pag. 217 e seg.)
6. Nel presente caso è
incontestato che sia il contratto di lavoro stipulato tra la Direzione del PCT,
la __________ ed il signor __________, sia quello concluso unicamente fra
questi ultimi due, rappresentino dei documenti ai sensi dell'art. 110 cifra 5
CPS, essendo destinati ed atti a provare un fatto di importanza giuridica.
Pure assodato è il fatto che il
signor __________, in base agli accordi intercorsi con l'imputato, abbia
versato di tasca propria a __________ l'ammontare lordo del suo stipendio (cfr.
verbale di interrogatorio 14 ottobre 2003, pag. 1).
A sua difesa ACCU 1 ha
sostenuto che al momento della stipulazione del contratto di lavoro, nonostante
la situazione finanziaria della società __________ fosse precaria, essa poteva
comunque permettersi di pagare fr. 1'500.-- ad un consulente.
In un secondo tempo sono però
venute a mancare alcune entrate finanziarie. E' stato allora che fu chiesto a __________
di anticipare, a titolo di prestito, il suo stipendio.
Egli ha inoltre sostenuto che
il contratto era serio e che il dipendente svolgeva regolarmente e
quotidianamente il proprio lavoro.
In definitiva, egli ha
affermato di non aver mai avuto l'intenzione di ingannare le autorità
penitenziarie, allo scopo di far ottenere al signor __________ il regime di
semilibertà.
7. Dalle risultanze istruttorie
emerge tuttavia chiaramente che l'inusuale accordo circa le modalità di
versamento dello stipendio era già stato concordato prima della stipulazione
del contratto di lavoro, in quanto __________ non disponeva della liquidità
necessaria.
In effetti, l'imputato di
fronte agli inquirenti ha affermato "Io gli ho subito detto che non potevo
pagarlo, ma potevo unicamente pagargli commissioni basate su di una provvigione
a fronte di operazioni portate a buon fine, ma non uno stipendio fisso. Fu lui
stesso (ndr.: __________) a dirmi che egli poteva anticiparmi per contanti
mensilmente uno stipendio, il più basso possibile, e poi __________ avrebbe
versato questo stipendio sul conto del PCT ed il PCT glielo avrebbe rigirato a
suo favore. Da parte mia ho accettato la proposta di __________ il quale almeno
in questo modo avrebbe potuto svolgere un'attività lavorativa del tutto
regolare ritenendo che avrebbe potuto anche portarmi del (recte: dei) benefici
con nuova clientela." (cfr. verbale di interrogatorio 30 maggio 2001, pag.
6).
In un secondo interrogatorio di
polizia, avvenuto a distanza di 5 giorni dal primo, il signor ACCU 1 ha
riconfermato quanto precedentemente dichiarato, spiegando altresì che non fu
avvisata la Direzione del PCT di questo particolare accordo, in quanto si
pensava che ciò avrebbe potuto impedire l'inizio e la prosecuzione del rapporto
di lavoro tra __________, PCT e __________ (cfr. verbale di interrogatorio 5
giugno 2001, pag. 3).
Quest'ultima affermazione
dimostra inoltre come l'imputato fosse cosciente del fatto che per
l'ottenimento del regime di semilibertà fosse necessario che il signor __________
venisse regolarmente retribuito sulla base di un contratto di lavoro.
8. La tesi secondo cui l'imputato
al momento delle deposizioni di fronte agli agenti di polizia fosse in uno
stato confusionale a seguito dei numerosi, lunghi e pressanti interrogatori a
cui è stato sottoposto in quel periodo, non merita alcuna protezione, già solo
per il fatto che è stata avanzata per la prima volta in occasione dell'odierno
dibattimento in aula e non è stata suffragata da alcuna prova oggettiva.
Dalle intercettazioni
telefoniche risulta che il signor __________ ha effettivamente lavorato per __________,
o perlomeno che ha fatto qualcosa (cfr. trascrizioni delle registrazioni delle
utenze telefoniche poste sotto sorveglianza).
Ciò non permette però di
scagionare in alcun modo l'agire dell'imputato, ritenuto che il reato a lui
rimproverato è quello di avere attestato, contrariamente al vero, che il datore
di lavoro versava lo stipendio al detenuto in regime di semilibertà.
Di transenna va osservato come
non corrispondesse nemmeno alla realtà che il detenuto lavorasse rispettando
gli orari indicati nel contratto: l'imputato non ha mai avuto alcun controllo
su quanto facesse il signor __________ durante il giorno. Questi poteva quindi
muoversi liberamente sul nostro territorio (ed anche all'estero, come è poi
risultato) e ritornare a delinquere senza particolari difficoltà, snaturando
completamente il senso della misura della semilibertà (ben conosciuto a ACCU 1,
considerato che ha persino effettuato una ricerca sul tema). Prova ne è il
fatto che l'imputato stesso ha dichiarato in sede dibattimentale che il suo
sedicente dipendente gli aveva presentato dei potenziali clienti di dubbia
fama, tanto da indurlo ad effettuare delle segnalazioni al Ministero pubblico
nei loro confronti.
9. Come visto in precedenza,
l'elemento soggettivo dell'intenzionalità è adempito.
Il signor ACCU 1 infatti
sapeva, o quantomeno doveva sapere, vista la sua formazione giuridica e
soprattutto le conoscenze specifiche acquisite nell'allestimento della sua tesi
di laurea, che le autorità preposte non avrebbero mai concesso al signor __________
il regime della semilibertà, se avessero saputo che era il detenuto stesso a
versarsi il proprio salario.
Ciò concorre inoltre a
realizzare anche il secondo presupposto soggettivo del reati di falsificazione
di documenti, ossia quello di avere agito al fine di procacciare ad altri un
indebito profitto; cosa che, nel caso specifico, si configura nell'aver
permesso al detenuto di beneficiare del regime di semilibertà.
Sulla scorta di quanto precede,
la proposta di condanna dell'imputato per il reato di falsità in documenti ex
art. 251 cifra 1 CPS, formulata con il decreto d'accusa in discussione, deve
essere confermata.
10. Quanto alla commisurazione della
pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del
reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni
personali.
Il reato di falsità in
documenti è un crimine, essendo prevista la pena della reclusione sino a 5
anni, per cui rappresenta atto di particolare gravità.
Nel caso specifico va anzitutto
tenuto conto della formazione giuridica dell'imputato e della sua particolare
posizione nei confronti delle istituzioni, in special modo con le autorità
preposte all'esecuzione delle sanzioni penali. In effetti, egli, grazie alla
sua collaborazione con quest'ultime in occasione della preparazione della sua
tesi di laurea, ha avuto modo di instaurare con esse un rapporto di fiducia
reciproca piuttosto solido.
Con il suo comportamento egli
ha tradito la buona fede nei suoi confronti, permettendo inoltre, in modo
subdolo, che un detenuto beneficiasse del regime agevolato della semilibertà
senza che ve ne fossero i presupposti. Con il suo agire egli ha così
consapevolmente creato nuovi pericoli per la cittadinanza, considerato che,
come visto in precedenza e come ammesso dall'imputato stesso, il signor __________,
ha potuto godere di un ampio margine di manovra, correndo il rischio di venire
a contatto con loschi personaggi ed operare nuovamente ai limiti della legalità,
cosa che si è puntualmente verificata.
La commisurazione della pena è
inoltre influenzata dall'assenza di precedenti penali a carico del condannato,
nonché dal fatto che attualmente la sua situazione finanziaria e professionale
non è delle più felici.
Per queste ragioni, la proposta
di condanna di tre mesi di detenzione appare giustificata e proporzionata al
fattispecie concreta.
D'altro canto sono adempiuti i
requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per ammettere
l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un
periodo di prova di 2 anni.
Gli oneri processuali, di
complessivi fr. 1'030.--, sono a carico del condannato, e per esso vengono
anticipati dallo Stato, considerato che, con decisione di data 14 giugno 2004
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, il signor ACCU 1 è stato ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio (art. 26 cpv. 3 Lag).
visti gli art. 251 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
falsità in documenti, art. 251
cifra 1 CPS,
per
Fatti
i fatti compiuti a Lugano, Cadro e altre località del Canton Ticino e in Italia
nel corso del mese di settembre 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 453/2004 del 9 febbraio 2004;
condanna ACCU 1
1. alla
pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'030.--, da anticipare
dallo Stato, ritenuti i benefici previsti dall'art. 26 Lag;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 da anticipare
dallo Stato,
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 330.00 spese
giudiziarie
fr. 1'030.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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