10.2004.125
perdita della padronanza di guida; invasione di corsia; incidente della circolazione con ferimento dell'altro conducente
21 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.125
Data decisione, Autorità:
21.09.2004, PRPEN
Titolo:
perdita della padronanza di guida; invasione di corsia; incidente della circolazione con ferimento dell'altro conducente
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
art. 125 cpv. 2 CPS
art. 92 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.125
DA
1089/2004
Bellinzona
21
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni colpose gravi,
per
avere negligentemente cagionato un danno al corpo di __________ allorquando,
mentre circolava alla guida della sua vettura Alfa Romeo targata __________,
perdeva la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano
delimitata dalla linea di sicurezza, cagionando in tal modo la collisione fra
il suo veicolo e quello FIAT targato __________ condotto dallo __________. Per
l'incidente, il protagonista __________ ha riportato le gravi lesioni di cui al
certificato medico 24.12.2003 dell'Ospedale Regionale di Lugano;
fatti avvenuti ad Ascona
il 17 agosto 2003;
reato previsto dall'art.
125 cpv. 1 e 2 CPS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1,
34 cpv. 2 e 4 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
2. inosservanza dei doveri
in caso di infortunio,
per essersi dato alla fuga dopo aver ferito
l'automobilista __________ in occasione del summenzionato incidente stradale;
fatti avvenuti ad Ascona
il 17 agosto 2003;
reato previsto dall'art.
92 cpv. 1 e 2 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d'accusa del 29 marzo
2004 n. DA 1089/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che
la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.-- e delle spese giudiziarie fr. 180.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario
giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS,
rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data 7 aprile 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 21 settembre
2004, al quale hanno partecipato l'imputato, ACCU 1, il suo difensore, avv. DI
1, e l'interprete signora __________, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da entrambi i capi d'imputazione. Per quanto concerne il primo
evidenzia come non vi siano prove a carico dell'imputato. Le dichiarazioni di
controparte sono contestate e pertanto non possono fungere da fondamento per una
condanna. L'incarto è palesemente lacunoso, in quanto non contiene nemmeno una
foto o uno schizzo dell'incidente. Inoltre l'imputato è stato interrogato in
italiano, pur avendo dimostrato di non padroneggiare la lingua. Per quanto
concerne il secondo capo d'imputazione rileva come il suo assistito non si sia
potuto fermare poiché essendo in una galleria ad una sola corsia non intendeva
intralciare il traffico e i danni sembravano irrilevanti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. Lesioni colpose
gravi;
1.2. Inosservanza dei
doveri in caso di infortunio;
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n.
1089/2004 del 29 marzo 2004?
2. In caso affermativo
deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna
deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate
la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 125 cpv. 1 e 2 CPS; 26
cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4, 51 cpv. 1, 2 e 3, 92 cpv. 1 e 2
LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore
colpevole di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 e 2
LCStr,
per
i fatti compiuti ad Ascona il 17 agosto 2003 nelle circostanze descritte al punto
n. 2 del decreto di accusa n. DA 1089/2004 del 29 marzo 2004;
e lo proscioglie dall'accusa di lesioni colpose
gravi,
per i fatti descritti al
punto n. 1 del suddetto decreto d'accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 300.--;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 430.00;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 230.00 spese
giudiziarie
fr. 730.00 totale
fr. -780.00 dedotta
cauzione già versata
fr. -50.00 totale
(da ritornare)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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