Lexipedia

Decisione

10.2004.131-1

Espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni esclusi dalla zona edificabile)

15 ottobre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà all’espropriato le

seguenti indennità per il mapp. no. 522:

- fr. 15.- il mq per l’espropriazione formale di mq 32

- fr. 50.- per l’occupazione temporanea di mq 290

2. Le indennità espropriative sono completate con

gli interessi ai seguenti saggi usuali:

- del 4% dal 19.9.2000 al 31.12.2000

- del 4.5% dal 1.1.2001 al 31.8.2002

- del 4% dal 1.9.2002 al 30.4.2003

- del 3.5% dal 1.5.2003 in poi.

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.--

sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

Considerandi

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

RA

1.

COES

1.

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster