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Decisione

10.2004.132

costituzione di una società anonima con conferimenti in natura sopravvalutati

26 ottobre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA

958/2004 del 22 marzo 2004?

1.2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di

pena?

1.3. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

1.4. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

1.5. Devono essere assegnate

ripetibili, e se sì in che misura?

2.1. È il _ACCU3 autore

colpevole di:

2.1.1. Falsità in documenti,

2.1.2. Conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione,

per

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA

960/2004 del 22 marzo 2004?

2.2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di

pena?

2.3. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

2.4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

2.5. Devono essere assegnate

ripetibili, e se sì in che misura?

3.1. È la _ACCU1 autrice

colpevole di:

3.1.1. Falsità in documenti,

3.1.2. Conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione,

per

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA

959/2004 del 22 marzo 2004?

3.2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di

pena?

3.3. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

3.4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

3.5. Devono essere assegnate

ripetibili, e se sì in che misura?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 cifra 1, 253 CPS;

9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondo ai quesiti posti e constatando che

mancano i presupposti soggettivi per un condanna dei coimputati _ACCU3 e

_ACCU1;

dichiara _ACCU1

autore colpevole di:

1. Falsità in documenti, art.

251 cifra 1 CPS,

Considerandi

2.

Conseguimento fraudolento

di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

per

i fatti compiuti a __________ nel corso del mese di febbraio 2002 nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 958/2004 del 22 marzo 2004;

condanna 1. t _ACCU1

1.

alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

proscioglie 2. _ACCU3

dall'accusa di:

1.

Falsità in documenti, art.

251.

cifra 1 CPS,

2.

Conseguimento fraudolento

di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

per

i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 960/2004 del 22 marzo 2004;

proscioglie 3. _ACCU1

dall'accusa di:

1.

Falsità in documenti, art.

251.

cifra 1 CPS,

2.

Conseguimento fraudolento

di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

per

i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 959/2004 del 22 marzo 2004;

assegna a _ACCU3 e a complessivamente

fr. 500.-- a titolo di ripetibili;

carica allo Stato la tasse e le

spese giudiziarie relative ai procedimenti promossi nei confronti di _ACCU3 e

_ACCU1;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto,.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di _ACCU1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato, per il

procedimento nei confronti di _ACCU3,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato, per il

procedimento nei confronti di _ACCU1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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