10.2004.132
costituzione di una società anonima con conferimenti in natura sopravvalutati
26 ottobre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
10.2004.132
Data decisione, Autorità:
26.10.2004, PRPEN
Titolo:
costituzione di una società anonima con conferimenti in natura sopravvalutati
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
art. 253 CPS
Incarto
n.
10.2004.130
10.2004.131
10.2004.132
DA
958/2004
DA
960/2004
DA
259/2004
Bellinzona
26
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sete con Marco Agustoni
in qualità di segretario, per giudicare
_ACCU1 ,
_ACCU3 ,
_ACCU1
tutti difesi
da: DI1
prevenuti colpevoli di 1. _ACCU1
1. falsità in documenti,
per
avere, a __________, nel corso del mese di febbraio 2002, per procacciare a sé
o ad altri un indebito profitto, agendo in correità con _ACCU3 e _ACCU1 formato
un documenti falsi ovvero fatto attestare in documenti, contrariamente alla
verità, fatti di importanza giuridica,
e
meglio, per avere, contestualmente alla costituzione della __________, attestato
rispettivamente fatto attestare, contrariamente al vero, fatti di importanza
giuridica negli inserti del rogito n. __________ del notaio __________,
__________, ominati "Gründungsinventar - Sacheilage, 1.1.2002,
"Contratto di conferimento beni", "Relazione sulla
costituzione" e "Statuti", e segnatamente:
- che
gli oggetti apportati alla costituenda società da _ACCU1 fino ad allora di
proprietà di quest'ultimo, erano a libera ed incondizionata disposizione della
società stessa, mentre in realtà, almeno per quanto attiene i due furgoni
facenti parte dell'inventario, essi erano di proprietà della società che ne
aveva finanziato il contratto di leasing sottoscritto da _ACCU3,
- che
il valore degli oggetti apportati da _ACCU1 ammontava complessivamente a fr.
108'167.--, mentre in realtà, prescindo dai summenzionati furgoni, si trattava
di merce senza alcun valore o il cui prezzo era comunque manifestamente
sopravvatato.
2. conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, nelle circostanze
di tempo e di ogo di cui al punto 1, agendo in correità con _ACCU3 e _ACCU1
usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento
pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
e
meglio, per avere, indotto il notaio __________, __________, ad attestare nel
rogito n. __________ del 26 febbraio 2002, i fatti inveritieri menzionati al
punto precete,
nonché,
per avere, con istanza del 26 febbraio 2002, indotto i funzionari del Registro
di commercio di __________ ad iscrivere il 27 febbraio 2002 la così costituita
__________;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di ogo;
reati previsti dall'art. 251
cifra 1 CPS e art. 253 CPS;
perseguito con decreto d'accusa no. DA 958/2004
di data 22 marzo 2004 del _AINQ1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
2. _ACCU3
1. falsità in documenti,
per
avere, a __________, nel corso del mese di febbraio 2002, per procacciare a sé
o ad altri un indebito profitto, agendo in correità con _ACCU1 e formato un
documenti falsi ovvero fatto attestare in documenti, contrariamente alla
verità, fatti di importanza giuridica,
e meglio,
per avere, contestualmente alla costituzione della __________, attestato
rispettivamente fatto attestare, contrariamente al vero, fatti di importanza
giuridica negli inserti del rogito n. __________ del notaio __________,
__________, ominati "Gründungsinventar - Sacheilage, 1.1.2002,
"Contratto di conferimento beni", "Relazione sulla
costituzione" e "Statuti", e segnatamente:
- che
gli oggetti apportati alla costituenda società da _ACCU1 fino ad allora di
proprietà di quest'ultimo, erano a libera ed incondizionata disposizione della
società stessa, mentre in realtà, almeno per quanto attiene i due furgoni
facenti parte dell'inventario, essi erano di proprietà della società che ne
aveva finanziato il contratto di leasing sottoscritto da _ACCU3,
- che
il valore degli oggetti apportati da _ACCU1 ammontava complessivamente a fr.
108'167.--, mentre in realtà, prescindo dai summenzionati furgoni, si trattava
di merce senza alcun valore o il cui prezzo era comunque manifestamente
sopravvatato;
2. conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, nelle
circostanze di tempo e di ogo di cui al punto 1, agendo in correità con _ACCU1
e _ACCU1 usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un
documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica,
e
meglio, per avere, indotto il notaio __________, __________, ad attestare nel
rogito n. __________ del 26 febbraio 2002, i fatti inveritieri menzionati al
punto precete,
nonché,
per avere, con istanza del 26 febbraio 2002, indotto i funzionari del Registro
di commercio di __________ ad iscrivere il 27 febbraio 2002 la così costituita
__________;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di ogo;
reati previsti dall'art. 251
cifra 1 CPS e art. 253 CPS;
perseguito con decreto d'accusa
del 22 marzo 2004 n. DA 960/2004 del _AINQ1 che propone la condanna:
1. Alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
3. _ACCU1
1. falsità in documenti,
per
avere, a __________, nel corso del mese di febbraio 2002, per procacciare a sé
o ad altri un indebito profitto, agendo in correità con _ACCU1 e _ACCU3,
formato un documenti falsi ovvero fatto attestare in documenti, contrariamente
alla verità, fatti di importanza giuridica,
e
meglio, per avere, contestualmente alla costituzione della __________,
attestato rispettivamente fatto attestare, contrariamente al vero, fatti di
importanza giuridica negli inserti del rogito n. __________ del notaio
__________, __________, ominati "Gründungsinventar - Sacheilage, 1.1.2002,
"Contratto di conferimento beni", "Relazione sulla
costituzione" e "Statuti", e segnatamente:
- che
gli oggetti apportati alla costituenda società da _ACCU1 fino ad allora di
proprietà di quest'ultimo, erano a libera ed incondizionata disposizione della
società stessa, mentre in realtà, almeno per quanto attiene i due furgoni
facenti parte dell'inventario, essi erano di proprietà della società che ne
aveva finanziato il contratto di leasing sottoscritto da _ACCU3,
- che
il valore degli oggetti apportati da _ACCU1 ammontava complessivamente a fr.
108'167.--, mentre in realtà, prescindo dai summenzionati furgoni, si trattava
di merce senza alcun valore o il cui prezzo era comunque manifestamente
sopravvatato;
2. conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, nelle
circostanze di tempo e di ogo di cui al punto 1, agendo in correità con _ACCU1
e _ACCU3, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un
documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza
giuridica,
e
meglio, per avere, indotto il notaio __________, __________, ad attestare nel
rogito n. __________ del 26 febbraio 2002, i fatti inveritieri menzionati al
punto precete,
nonché,
per avere, con istanza del 26 febbraio 2002, indotto i funzionari del Registro
di commercio di __________ ad iscrivere il 27 febbraio 2002 la così costituita
__________;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di ogo;
reati previsti dall'art. 251
cifra 1 CPS e art. 253 CPS;
perseguita con decreto d'accusa
del 22 marzo 2004 n. DA 959/2004 del _AINQ1 che propone la condanna:
1. Alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 7 aprile 2004 dal;
indetto il dibattimento 26 ottobre 2004,
al quale hanno partecipato i tre imputati, il loro e l'interprete;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto agli interrogatori degli accusati;
sentito il, il quale contesta che nella
presente fattispecie siano realizzati sia i presupposti soggettivi, sia quelli
oggettivi, di entrambi i reati in questione. Egli chiede pertanto il
proscioglimento da entrambi i capi d'imputazione per i suoi tre patrocinati,
con protesta di tasse e spese, e con l'assegnazione di fr. 3'000.--
complessivi, a titolo di ripetibili;
sentito l'accusato _ACCU3
sentita l' _ACCU1
sentito da ultimo l'accusato _ACCU1;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. È il _ACCU1 autore
colpevole di:
1.1.1. Falsità in documenti,
1.1.2. Conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
958/2004 del 22 marzo 2004?
1.2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di
pena?
1.3. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
1.4. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
1.5. Devono essere assegnate
ripetibili, e se sì in che misura?
2.1. È il _ACCU3 autore
colpevole di:
2.1.1. Falsità in documenti,
2.1.2. Conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
960/2004 del 22 marzo 2004?
2.2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di
pena?
2.3. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
2.4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
2.5. Devono essere assegnate
ripetibili, e se sì in che misura?
3.1. È la _ACCU1 autrice
colpevole di:
3.1.1. Falsità in documenti,
3.1.2. Conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
959/2004 del 22 marzo 2004?
3.2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di
pena?
3.3. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
3.4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
3.5. Devono essere assegnate
ripetibili, e se sì in che misura?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 cifra 1, 253 CPS;
9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondo ai quesiti posti e constatando che
mancano i presupposti soggettivi per un condanna dei coimputati _ACCU3 e
_ACCU1;
dichiara _ACCU1
autore colpevole di:
1. Falsità in documenti, art.
251 cifra 1 CPS,
Considerandi
2.
Conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione, art. 253 CPS,
per
i fatti compiuti a __________ nel corso del mese di febbraio 2002 nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 958/2004 del 22 marzo 2004;
condanna 1. t _ACCU1
1.
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
proscioglie 2. _ACCU3
dall'accusa di:
1.
Falsità in documenti, art.
251.
cifra 1 CPS,
2.
Conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione, art. 253 CPS,
per
i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 960/2004 del 22 marzo 2004;
proscioglie 3. _ACCU1
dall'accusa di:
1.
Falsità in documenti, art.
251.
cifra 1 CPS,
2.
Conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione, art. 253 CPS,
per
i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 959/2004 del 22 marzo 2004;
assegna a _ACCU3 e a complessivamente
fr. 500.-- a titolo di ripetibili;
carica allo Stato la tasse e le
spese giudiziarie relative ai procedimenti promossi nei confronti di _ACCU3 e
_ACCU1;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto,.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato, per il
procedimento nei confronti di _ACCU3,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato, per il
procedimento nei confronti di _ACCU1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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