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Decisione

10.2004.134-2

riconoscimento di varie indennità espropriative (soppressione posto auto, sistemazione accesso, canoni di superficie ecc.)

30 settembre 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I principi esposti - sviluppati

da dottrina e giurisprudenza con espresso riferimento all'art. 14 LFespr - valgono

mutatis mutandi anche nel tema specifico dell'applicazione dell'art. 7 Lespr.

6.I

proprietari hanno chiesto innanzitutto il versamento di fr. 42'039.50 a titolo

di quota parte per la creazione di un nuovo accesso al fondo.

6.1. La tutela e la preservazione di un adito alla pubblica via è una

prerogativa giuridicamente salvaguardata solo là dove la sua presenza

costituisce una condizione imprescindibile per l’esercizio degli stessi diritti

di proprietà (DTF 126 I 213 e ss.) ed il suo mantenimento - che non ha

valenza di indennizzo espropriativo - puó essere ordinato anche in assenza di

esproprio formale (TRAM 6.06.2003 in re Stato del Cantone Ticino/P.).

Allorquando, peró, la possibilità di un compenso in natura non è piú data puó

esclusivamente entrare in linea di conto - se del caso - una prestazione

liquida consistente nella rifusione dei costi sostenuti dall'espropriato per la

costruzione di un varco sostitutivo (Wiederkehr, Die Expropriations-entschädigung, 1966, p. 103, 106 e

107).

6.2. In concreto, il progetto definitivo di sistemazione di via O__________ -

che nulla prevedeva al riguardo - è stato approvato il 19.01.1999. Poco importa il fatto che i proprietari del fondo

abbiano ritirato l'opposizione alla sua approvazione all'udienza 19.1.1999. Ben piú importante appaiono invece le constatazioni che,

per un verso, l’accesso veicolare al fronte principale della particella

avviene oggi da via V__________ attraverso il mappale no. 1695 grazie al

notorio diritto di passo reciproco stipulato con il confinante proprietario

(cfr. verbale di udienza 5.11.2003; documentazione fotografica agli atti; doc.

16 ed ispezione SIFTI 1.09.05) e che, per altro verso, l’utilizzo di questa via

alternativa ha comportato un sostanziale mutamento

della funzione assolta dalla striscia di terreno antistante l'edificio nella

misura in cui, anziché a posteggio, è ora adibita a passaggio carrozzabile, con

la conseguenza che inevitabilmente si è imposto un intervento di

ristrutturazione. A maggior ragione se si considera che quel passaggio è

utilizzato, per gli stessi motivi, anche da chi accede alla confinante part.

no. 1695.

Oggettivamente necessario in ragione del suolo dissestato, l’intervento è

conseguenza diretta della posa della barriera e va quindi indennizzato.

Gli espropriati hanno prodotto le fatture 13.12.1999 A__________ (fr. 978.25),

12.5.1999 D__________ (fr. 294.--), 31.1.2001 E__________ per lavori eseguiti

dal 1.12 al 31.12.2000 (fr. 5'734.95) che il Tribunale sostanzialmente

condivide. Lo stesso dicasi per l’importo di fr. 4'000.- per la pavimentazione

finale ancora da eseguire.

Per quanto invece concerne le opere da capomastro – pure riconosciute – il

Tribunale ha ritenuto di valutarle sulla base della posizione no. 41 (fr.

12.790.65 ) del preventivo datato 15.4.1998

versato agli atti dai proprietari poiché le fatture di liquidazione prodotte

non descrivono le prestazioni effettivamente eseguite mancando i computi

metrici verificati dalla DL.

Il tutto con l’aggiunta di una correzione, per un verso, del 1,1 %

riconducibile all’aumento dell’IVA e, per altro verso, al rincaro dei prezzi

intervenuto in questi ultimi anni nel ramo specifico quantificabile nel 7%.

Il risarcimento per le opere in oggetto è, quindi, fissato in fr. 13'850.-

arrotondati [(12'790.65.- x 1,1%) x 7%].

Per la sistemazione dell’accesso l’indennizzo è, pertanto, fissato in

complessivi fr. 24'857.00 arrotondati.

6.3. I proprietari hanno chiesto altresí il versamento di fr. 11'140.75 (nota architetto O__________ 4.7.1998 per

prestazioni - in particolare, "esame vari progetti cantonali, rilievi,

progetti, preventivi, allestimento perizie, partecipazione a sopralluoghi e

riunioni, ecc." - dal 23.4.1997 al 2.7.1998) oltre a fr. 4'000.-- (per

prestazioni architetto O__________ dal 2.7.1998 non ancora fatturate).

La scelta degli istanti di

affiancare al proprio avvocato un architetto, e quindi di un assistente

specialistico – non puó essere condivisa ritenuto che la procedura espropriativa è retta dal principio inquisitorio

(art. 47 Lespr.) e che il Tribunale - oltre a non essere vincolato dalle

conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr.) - è composto da due membri

dotati delle necessarie competenze tecniche. Nondimeno appare peró giustificato

riconoscere un risarcimento per le spese necessarie riconducibili

all’allestimento del preventivo, dei progetti e dei rilievi (compresa la DL) sulla

base delle posizioni no. 491 (fr. 5'439.50) e no. 498 (fr. 222.85) del

preventivo datato 15.4.1998 versato agli atti dai proprietari che il

Tribunale sostanzialmente condivide. Il tutto con l’aggiunta anche in questo

caso di una correzione, per un verso, del 1,1 % riconducibile all’aumento

dell’IVA e, per altro verso, al rincaro dei prezzi intervenuto in questi ultimi

anni nel ramo specifico quantificabile nel 7%. A questo titolo viene, pertanto,

riconosciuto un indennizzo complessivo di fr. 6'120.00 arrotondati {[(5'439.50+222.85)x

1,1%] x7%}.

7.

I proprietari hanno chiesto anche il

versamento di fr. 44'600.-- per la sostituzione della rampa con sollevatore.

Importante appare la constatazione che a

tutt'oggi la rampa con sollevatore non è ancora stata sostituita ed il

montacarichi presente sul mappale è comunque accessibile da via V__________

attraverso il mapp. 1695 (cfr. verbale di udienza 5.11.2003 e documentazione fotografica

agli atti). Di modo che la sua sostituzione si configurerebbe ora alla stregua

di un provvedimento oggettivamente superfluo ed i relativi costi non sarebbero pertanto

indennizzabili.

8.

I proprietari hanno chiesto altresí il risarcimento del danno connesso alla soppressione di no.

9 posti-auto.

8.1. Anche in questo caso la risarcibilità del danno subito trova

giustificazione nell'opportunità di porre finanziariamente gli istanti nella

stessa situazione che precedeva l'esproprio a cui ISEP 1 ha rinunciato,

assodato come in ogni caso la sostituzione dell'accesso ed il noto mutamento di

destinazione della striscia di terreno sul

fronte di via O__________ hanno de facto provocato la soppressione del

posteggio privato che assolveva inequivocabilmente una funzione accessoria primaria

rispetto allo stabile abitativo e commerciale sito sul mappale.

Quindi la richiesta avente per oggetto, da un canto, la rifusione delle spese

sostenute per gli otto posteggi sostitutivi e, d'altro canto, il risarcimento

per il mancato uso dell'unico posto-auto effettivamente soppresso è

condivisibile per lo meno nel principio.

Sulle singole poste di danno fa stato quanto qui di seguito esposto.

8.2. Richiesta di fr. 60'000.--

per il canone di superficie da versare al Comune di L__________ per il periodo

1.1.2000-31.12.2029 oltre a fr. 15.000.-- per l'indicizzazione.

Il contratto costitutivo della servitú prediale ha una

durata trentennale - con possibilità di rinnovo alla scadenza - e prevede

all'inizio di ogni anno un aggiornamento del canone di superficie, fissato al

1.1.2000 in fr. 2'000.--, all'evoluzione dell'indice nazionale del costo della

vita (indice di riferimento quello del mese di dicembre 1998) (cfr. contratto

10.4.2000 di cui al doc. 15 p.ti 1, 2 e 4).

Per tenere debitamente conto della clausola di

indicizzazione (variabile indipendente) è opportuno scindere nella

determinazione dell'ammontare complessivo dei canoni

dovuti dall'istante l'arco temporale "2000-2005" da quello "2006-2029".

Nel primo periodo, infatti, i tassi di indicizzazione sono noti ed è, pertanto,

possibile applicare una metodologia di calcolo "a posteriori".

Il tutto secondo il seguente schema.

Anno

Canone annuale di base

Tasso di indicizzazione

(indice con base dicembre 1982 = 100)

Canone annuale indicizzato

2000

fr. 2'000.00

fr. 2'000.00

2001

fr. 2'000.00

103.13 [(148.3 "indice dic. 2000" x

100)/143.8 "indice dic. 1998"]

fr. 2'062.60

2002

fr. 2'062.60

100.33 [(148.8 "indice dic. 2001" x

100)/148.3 "indice dic. 2000"]

fr. 2'069.40

2003

fr. 2'069.40

100.94 [(150.2 "indice dic. 2002" x

100)/148.8 "indice dic. 2001"]

fr. 2'088.85

2004

fr. 2'088.85

100.53 [(151 "indice dic. 2003" x

100)/150.2 "indice dic. 2002"]

fr. 2'099.90

2005

fr. 2'099.90

101.39 [(153.1 "indice dic. 2004" x

100)/151 "indice dic. 2003"]

fr. 2'129.10

Tot.

fr. 12'449.85

Per quanto concerne il secondo periodo, invece, i

tassi di indicizzazione sono ignoti per cui al di là che la scelta di un

appropriato metodo di computo si rivela cosa assai ardua, quest'ultimo

risulterebbe fondato su dati aprioristici.

Per tentare di determinare il rincaro futuro dei prezzi potrebbe, ad esempio,

essere fatto riferimento all'andamento registrato negli anni 1990-2000 poiché

rappresenta un ciclo congiunturale completo recente, a differenza della realtà

economica precedente meno affidabile perché obsoleta e priva di pertinenza con il prossimo trentennio. Seguendo questo ragionamento, al

tasso di crescita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, con base

dicembre 1982=100, registrato nel periodo 1990-2000 e pari al 18.93 % ovvero

{[(148.3 indice "2000"/124.7 indice "1990") - 1] x 100},

bisognerebbe applicare la corrispondente crescita media annua ipotetica quale

media geometrica pari all'1.34% ovvero {[ - 1] x 100} quale tasso di indicizzazione

dal 2006 al 2029.

Questo metodo, tuttavia, pur costituendo

un modello razionale fondato su premesse ragionevoli, traduce valori soggetti a

variazioni poiché subiscono e nel contempo riflettono inevitabilmente

l'interazione di molteplici fattori congiunturali e di mercato. Gli stessi istituti congiunturali, d'altronde, non avanzano previsioni

sull'indice del costo della vita che vadano oltre un periodo di due o tre anni,

semplicemente per il fatto che l'aleatorietà dei fenomeni su periodi lunghi è tale

per cui una simile previsione avrebbe un margine di errore troppo ampio.

Ne consegue che questa ipotesi di calcolo non è soddisfacente nell'ottica,

soprattutto, dei principi su cui è fondata l'indennità espropriativa finalizzata

a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto

se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 16 no. 4; Scolari, op. cit., no. 669 e rinvii ivi

citati). Infatti, è questo un postulato che implicitamente indica un preciso

metodo di valutazione consistente nel raffrontare il patrimonio del soggetto

colpito prima e dopo l'espropriazione; operazione che, in concreto, puó essere

effettuata solo parzialmente.

D’altra parte, peró, è principio espropriativo

acquisito che - qualora l'esproprio abbia per oggetto l’estinzione di un

diritto di superficie - l’ente pubblico è tenuto al risarcimento del danno

subito dal titolare della predetta servitú che, di principio, corrisponde al

valore capitalizzato del canone per la durata contrattuale residua al quale è

applicato un fattore correttivo giustificato dalla modalità di pagamento

anticipato (DTF 112 Ib 514 e ss.; Wiederkehr, op. cit., p. 57; Nägeli,

Die Wertberechnung des Baulandes, 1965, p. 110; Nägeli/Hungerbühler,

Handbuch des Liegenschaftenschätzer, 1988, pag. 284-285; Stauffer/Schätzli,

Barwerttafeln, 2001, pagg. 303, 304, 580 no. 5194 e tav. no. 48).

Di conseguenza si è ritenuto di adottare questa metodologia per determinare il

pregiudizio subito dall’istante secondo il calcolo seguente:

canone attuale: fr.

2'129.10

durata residua 24 anni

coefficiente: 19.118207

(tav. 48, durata 24 anni, tasso d’interesse 2%)

fattore di correzione 1.009101

(tasso d’interesse 2%, pagam. anticipato)

coefficiente corretto 19.292201

(19.118207 x 1009.101)

danno fr.

41'075.00

(fr. 2’129.10 x 19.292201).

L’indennizzo per il canone di superficie da versare al Comune di L__________

per il periodo 1.1.2000-31.12.2029 è, quindi, fissato in complessivi fr. 53'524.85

(fr. 12'449.85 per il periodo

"2000-2005" e fr. 41'075.00

per il periodo "2006-2029").

Sia in ogni caso soggiunto, per inciso ed a titolo abbondanziale, che le

parti possono comunque convenire l’assunzione da parte ISEP 1 dell'onere di rifondere

annualmente agli istanti per il periodo 2006-2029 i canoni di superficie

corrisposti al Comune di L__________, previa presentazione dei relativi

cedolini comprovanti gli avvenuti pagamenti.

8.3. Richiesta di fr. 50'000.-- per mancato

rinnovo del diritto di superficie alla scadenza del 31.12.2029.

Per dottrina e giurisprudenza il pregiudizio dev'essere determinato

concretamente (DTF 103 Ib 293; Hess Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 197 e rinvii ivi citati). Ció è il caso

quando avvenimenti dannosi ben precisi vengono dimostrati (DTF 113 II

219; Schnyder in Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,

Obligationenrecht I, Basilea 1992, no. 1 ad art. 42). Determinante per il

calcolo del danno è il momento della sentenza. Un pregiudizio futuro puó eccezionalmente

essere preso in considerazione se è sufficientemente liquido al momento in cui

il giudice statuisce (Schnyder, loc. cit.).

La stessa ratio legis dell'indennità espropriativa, d'altronde, non

consiste nel compensare ipotetici pregiudizi, bensì soltanto i danni

preventivabili con certezza o attesi con alta verosimiglianza in un prossimo

avvenire.

In concreto qualsiasi tentativo di pronostico circa la sorte del diritto di

superficie alla sua scadenza si ridurrebbe ad una pura ipotesi astratta.

La pretesa non puó quindi essere accolta.

8.4. Richiesta di fr. 40'000.-- indennità per perdita di un posteggio.

È fatto incontestato che, rispetto alla

situazione precedente, è venuto a mancare un posteggio (cfr. verbale di udienza

5.11.2003; planimetrie e documentazione fotografica

agli atti).

Posto come non sia in concreto data la possibilità di un ripristino in natura,

occorre valutare in questa sede un'indennità atta a compensare in denaro il

mancato uso dello stesso.

È principio espropriativo acquisito che, qualora

l'esproprio implichi la cessione di un'area da sempre utilizzata quale

posteggio, l'ente pubblico è tenuto al risarcimento del danno subito

dall'espropriato che corrisponde alla perdita del valore a reddito del

posteggio stesso se non è già coperto dall'indennizzo del valore pieno della

superficie espropriata (Wiederkehr, op. cit., 1966, p. 29, 39 41; Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 192; Zbl 1972 368 ss).

L'indennità d'esproprio si calcola detraendo dal reddito capitalizzato prodotto

dalla locazione del posteggio il valore venale della superficie espropriata che

accoglie il posteggio stesso e corrisponde all'eventuale differenza positiva

così ottenuta (RDAT II-1996 no. 44; 1989 no. 74; TE sott.

9.6.1997 in re Stato/M. confermata dal TRAM 31.7.1998; TRAM 18.8.1998

Stato del Cantone Ticino/G.; TE sott. 5.11.1999 Comune di P./V.). Il tasso di capitalizzazione è del 6% (5% + 1% per spese

di manutenzione: Nägeli, Handbuch des Liegenschaftenschatzers,

Schultess, Zürich 1980, pag. 103).

In concreto il mapp. no. 107 ed il confinante mapp. no. 1695 sono stati

gravati, a far tempo dal 30.08.1999 con un diritto di passo pedonale e

veicolare reciproco finalizzato a garantire un accesso veicolare ai due fondi

(cfr. doc. 16 e ispezione SIFTI 14.01.2004: iscriz. a RF il 8.10.1999 ai

d.g. 16491/16492), mentre la barriera è stata posata il 1°10.1999 sul fronte

del limitrofo mapp. no. 1695 beneficiario della nota servitú di passo.

Ne consegue che a quel momento, al piú tardi, i proprietari hanno dovuto rinunciare

ai posteggi sul fronte di via O__________.

All'epoca il canone mensile per un posteggio nella zona centrale di Piazza C__________

poteva aggirarsi mediamente sui fr. 120.-- pari ad un reddito capitalizzato al

6% di fr. 24’000.-- a posto-auto.

A tanto ammonta quindi l'indennità dovuta ai proprietari per la perdita di 1

posteggio che non hanno potuto recuperare con il diritto di superficie

stipulato con il Comune di L__________.

9.I

proprietari hanno chiesto altresí fr. 102'000.-- quale risarcimento per la

perdita aziendale determinata dalla riduzione del

canone di locazione che sono stati tenuti ad accordare alla ditta C__________ a

partire dal 1.1.1998.

9.1 In ambito civile il conduttore puó esigere dal locatore una riduzione della pigione allorquando

è turbato nell'uso pattuito dell'oggetto locato e/o l'idoneità all'uso a cui

quest'ultimo è destinato è pregiudicato o diminuito (combinato

disposto art. 259a e 259d CO). Questa normativa trova sostanzialmente riscontro

anche in ambito espropriativo, laddove il conduttore - allorquando il contratto di locazione

è stato stipulato prima della procedura espropriativa - è legittimato a

pretendere dall'ente espropriante una piena indennità qualora, in ragione

dell’evento espropriativo, avesse subito un pregiudizio riconducibile all'estinzione

anticipata del contratto per effetto dell’espropriazione – ossia per una data

precedente a quella contrattuale di scadenza o di disdetta – oppure ad una

limitazione, anch’essa dovuta all’espropriazione, che non consenta più l’uso

contrattualmente conforme dell’oggetto locato (art. 16 Lespr.; Hess/Weibel,

Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 23 no. 17-21; Grisel, traité de

droit administratif, 1984, vol. II

p. 743-744; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,

1966, pag. 60; DTF 106 Ib 223 c. 2 e 241 c. 4a p. 245, 109 Ib 27 c. 6b;

119 Ib 148 c. 1a; RDAT II-1991 no. 53 c. 2). È, pertanto, facoltà del conduttore scegliere se far valere le proprie pretese in ambito civile nei

confronti del locatore, rispettivamente in ambito espropriativo nei confronti

dell'ente espropriante. Allorquando, peró, la richiesta di indennizzo è fatta

valere in ambito civile, il danno patito dal locatore - conseguente alla

riduzione del canone che è stato tenuto ad accordare in seguito ad una

restrizione dei diritti contrattuali - dev'essergli integralmente risarcito

dall'ente espropriante, il quale è tenuto a porlo finanziariamente

nella stessa situazione che precedeva l'esproprio (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 16 no. 4; Scolari, op. cit., no. 669 e rinvii ivi

citati).

9.2. Il 30.1.1989 E__________ B__________ ha concluso

con la ditta C__________ un contratto avente per oggetto la locazione di parte

dello stabile presente sul mapp. no. 107 unitamente a ca. 150 mq di posteggio.

Esso ha una durata di 10 anni a far tempo dal 1.1.1990 e con scadenza al 31

dicembre 1999 ed è rinnovabile per 2 volte per altri 5 anni previo accordo da

convenire almeno 12 mesi prima della scadenza.

Il canone è stato fissato al 1.1.1990 in fr. 6'000.-- mensili,

annualmente aggiornato all'evoluzione dell'indice nazionale del costo della

vita (indice di riferimento quello del mese di settembre 1989): l'entità

dell'adeguamento è pari ai 4/5 dell'incremento registrato (doc. 1).

Il 1.9.1998 le parti hanno convenuto di ridurre mensilmente la pigione di fr.

1'000.--, fissandola a partire dal 1.1.1998 in fr. 7'500.-- mensili,

per un verso, per ovviare al pregiudizio derivante alla conduttrice

dalla soppressione dei posteggi e dell'accesso

diretto alla cantonale dovuta alla sistemazione di via O__________i e, per

altro verso, per compensare la notevole riduzione della cifra d'affari dovuta

agli "inconvenienti causati dai lavori di realizzazione della rotonda

di piazza castello" (doc. 4, 5, 6, 7 e 8).

9.3. Per principio giurisprudenziale consolidato l'indennizzo copre

soltanto i diritti che spetterebbero al conduttore fino alla scadenza

contrattuale (DTF 106 Ib 241 c. 4a-b; 109 Ib 27 c. 6b 41; 119 Ib 148), che nel

caso concreto coincide con il 31.12.1999 (doc.1).

In quest’ottica poco importa, infatti, che il contratto sia stato rinnovato

alla sua scadenza, rispettivamente che a partire dal 1.1.2000 siano stati messi

a disposizione della conduttrice no. 8 posteggi sostitutivi siti nelle

immediate vicinanze dell’esercizio commerciale.

9.4. Ció premesso la diminuzione di pigione accordata dalla locataria a far

data dal 1.1.1998 fino al 19.1.1999, data di approvazione del progetto

definitivo, non appare giustificata ritenuto come i lavori di realizzazione

della rotonda di P.za C__________ non fossero ancora iniziati e, quindi, lo status

dei fondi appariva ancora immutato.

D’altra parte la diminuzione del canone è stata convenuta anche per sopperire

all’asserita notevole riduzione della cifra d’affari dovuta ad inconvenienti vari

da ricondurre al cantiere (periodo 20.1.1999-31.12.1999).

È principio acquisito che le molestie temporanee provocate da un cantiere stradale (rumore, polvere, ecc.) rientrano normalmente nel

corso ordinario degli eventi ed, in particolare, non sono in nesso di causalità

adeguato con l’evento espropriativo: in altre parole, trattasi di normali

rumori e disagi che devono essere tollerati da tutto il vicinato (anche non

espropriato) senza alcuna indennità. L’ipotesi della risarcibilità si limita

invero ai casi in cui gli effetti

pregiudizievoli fossero, per loro natura intensità e durata, eccezionali e

causassero al vicino un danno considerevole (DTF 113 Ia 353 c. 3 p. 357;

Bovey, L’expropriation des droits de voisinage, th. 2000, p. 39). L’attività esercitata dal privato, di regola, è

ininfluente in proposito (salvo eccezioni, così ad esempio attività

particolarmente sensibili alle immissioni moleste, come esercizi alberghieri,

attività commerciali particolari, ecc.) (RDAT N. 44/I-1996).

È evidente che dev’essere in ogni caso garantito l’accesso all’edificio durante

tutta la fase del lavori.

Nel caso concreto non risulta dagli atti

– e d’altra parte neppure gli insorgenti lo contestano - che le immissioni

abbiano ecceduto l’usuale ed il

tollerabile nell’ambito di una normale situazione di cantiere. Parimenti

incontestato che ISEP 1 si sia premurato di

garantire durante i lavori un accesso alla proprietà degli insorgenti e,

quindi, anche alla ditta C__________. Il fatto poi che lo stesso potesse essere

difficoltoso e disagevole non è certo eccezionale in una normale situazione di

cantiere.

A ció aggiungasi che la possibilità di parcheggiare a pochi passi dall'entrata

della ditta (mapp. no. 98) in un luogo poco distante non è mai stata preclusa. Di

conseguenza sono state piuttosto l'impazienza o la fretta, forse anche la

pigrizia, a determinare alcuni clienti a rinunciare ai servizi offerti dalla ditta

C__________. A lavori ultimati inoltre sono rimaste impregiudicate le

possibilità, per un verso, di arrivare in automobile fino alla ditta C__________

e, per altro verso, di usufruire di un accesso decoroso e sicuro. Parimenti

salvaguardata la possibilità di parcheggiare a pochi passi dall’entrata della

ditta in un luogo poco distante (segnatamente: posteggio privato al mapp. no.

89 e posteggio pubblico al mapp. no. 98).

Di conseguenza a scoraggiare la clientela è stato in ogni caso un inconveniente

temporaneo tale da non giustificare in concreto un indennizzo che dev’essere

pertanto escluso (cfr. DTF 114 Ib 287 c. 4 in fine; Riva,

Kommentar zum RPG, art. 5 no. 176; Riva, op. cit., no. 177 e rinvii; Catenazzi,

Rinuncia al vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il

Ticino e il diritto, CFPG, 1997, p. 217 no. 5 e rinvii).

A fronte di ció vi è peró che a far tempo dal

1.10.1999, e meglio a partire dalla posa della barriera sul fronte del

limitrofo mapp. no. 1695 beneficiario della nota servitú di passo (cfr. consid. 8.4), e fino al 31.12.1999 è venuta meno la disponibilità

del posteggio “privato” antistante via O__________ facente formalmente oggetto

parziale e specifico del contratto di locazione. Pertanto

all’interno di questo arco temporale l'uso ed il godimento dell'oggetto

locato è stato pregiudicato e la ditta C__________

ha subito una limitazione dei diritti derivanti dal contratto di locazione tale

da giustificare una diminuzione di pigione atta a

provocare un danno alla locatrice. Orbene una superficie di ca. 150 corrisponde

de facto a no. 9 posti-auto che al 1.10.1999 potevano essere ragionevolmente

locati a fr. 120.-- cadauno (cfr. consid. 8.4) per un importo complessivo

arrotondato di fr. 1'000.--. In quest’ottica appare, pertanto, giustificato

riconoscere un’indennità complessiva di fr. 3'000.00 (fr. 1'000.-- x 3

mesi).

10.

I proprietari hanno da ultimo avanzato una pretesa di

fr. 20'000.-- quale rimborso delle spese inconvenienti sostenute nel corso

della procedura e delle ripetibili (onorario ad valorem).

In particolare essi hanno chiesto la rifusione di:

- fr. 1'024.50 per il referto peritale allestito dall'arch. M__________ R__________

(fattura 13.5.1997: cfr. doc. 13);

- fr. 268.75 Fid. S__________;

- fr. 237.50 a titolo di quota per la perizia fonica I__________ (cfr.

doc. 17);

- fr. 400.-- per la consulenza dell'ing. M__________ B__________ (fattura

24.11.2000: cfr. doc. 18);

- fr. 325.20 per la nota d'onorario dell'avv. D__________ (cfr. doc. 18);

- fr. 500.-- per la tassa UR (cfr. doc. 18).

10.1. Per i motivi già esposti sub consid. 6.3, la

scelta degli istanti di far allestire un rapporto peritale dall'arch. M__________

R__________ - avente per oggetto la determinazione del valore dei nove posteggi

ubicati a lato di via O__________ e del deprezzamento del sedime - e di

commissionare una perizia fonica all'Istituto consulente per la fisica della

costruzione non puó qui essere condivisa. Lo stesso dicasi per la consulenza

prestata dall'ing. M__________ B__________. Non si ritiene pertanto opportuno

riconoscere agli istanti il rimborso dei relativi esborsi.

D'altro canto, peró, è giustificato il riconoscimento della rifusione dei costi

(le spese notarili, della tassa d'iscrizione a registro fondiario, ecc.)

sopportati dagli istanti in vista della costituzione della servitú prediale di

complessivi fr. 825.20 di cui fr. 325.20 per la nota d'onorario dell'avv. D__________

e fr. 500.-- per la tassa UR.

L'ente

espropriante è, inoltre, tenuto a rifondere ai proprietari un'indennità di fr. 2'500.--

a titolo di ripetibili, calcolate

conformemente agli ormai noti canoni giurisprudenziali che prescindono dal valore litigioso e

tengono conto della tariffa dell’ordine degli avvocati (TOA) soltanto a titolo

indicativo (RDAT I-1992 no. 62 c. 3b, II-1992

no. 44 c. 10 e no. 46 c. 3; TRAM 18.8.1999 in re S./Comune di P c. 3.1.,

2.2.2000 in re D./P. c. 10 ).

11.

Per completezza

dell’esposto va, infine, rilevato che la

servitú pedonale e veicolare che grava la fascia di terreno antistante lo

stabile - poiché esclusivamente a favore della contigua part. no. 1695 RFD

(cfr. ispezione SIFTI 11.07.2003) e non anche della collettività - incide in modo molto esiguo sul valore del sedime in questione. Lo

stesso dicasi per l'autorizzazione a transitare con i veicoli di

servizio e di pronto intervento (polizia, pompieri, ufficio tecnico, azienda

acqua potabile, ecc.) sull'area viaria privata destinata

all'accesso fornitori e clienti della particella in oggetto che i signori COCC

1 hanno accordato al Comune di L__________ (cfr. punto 7 doc. 15). Infatti,

l'Autorità pubblica da un canto deve poter raggiungere veicolarmente la

particella in caso di necessità e d'altro canto trattasi comunque di evenienze

che si verificheranno per lo piú di rado.

12.

Gli interessi sulle indennità espropriative decorrono - conformemente ai

dettami legislativi (art. 52 cpv. 3 Lespr. e art. 63 Lfespr) - a partire

dal 1.10.1999 (cfr.

consid. 8.4), secondo lo schema seguente:

del 4% dal 1.10.1999 al 31.12.2000;

del 4.5% dal 1.1.2001 al 31.8.2002;

del 4% dal 1.9.2002 al 30.4.2003;

del 3.5% dal 1.5.2003 in poi.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. ISEP 1

rifonderá ai signori MCON 3, MCON 2 e MCON 1, comproprietari del mappale n° 107

RFD di L__________, i seguenti importi:

1.1. fr. 24'857.00 a corpo per le spese

di sistemazione dell'accesso esistente per i fornitori, i clienti e gli

inquilini dello stabile abitativo commerciale;

1.2. fr. 6'120.00 a corpo a titolo di

rifusione della nota di onorario dell’arch. O__________ per l’allestimento del preventivo, dei progetti e dei rilievi

(compresa la DL);

1.3. fr. 53'524.85 a corpo per i canoni

di superficie per il periodo "2000-2029";

1.4 fr. 825.20 per i costi di

costituzione della servitú prediale;

1.5. fr. 24'000.00 per la soppressione

di un posto-auto;

1.6. fr. 3'000.00 a corpo per la perdita

dovuta alla riduzione del canone di locazione accordata alla conduttrice per il

periodo 1.10.1999-31.12.1999.

Considerandi

2.

Le predette indennità sono

completate con gli interessi ai seguenti saggi annui:

del 4% dal 1.10.1999 al 31.12.2000;

del 4.5% dal 1.1.2001 al 31.8.2002;

del 4% dal 1.9.2002 al 30.4.2003;

del 3.5% dal 1.5.2003 in poi.

3.

Le altre richieste dei signori COCC

1.

sono integralmente respinte.

4.

La tassa di giustizia e le spese

in complessivi fr. 1'500.- sono a carico ISEP 1 con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.

5.

Contro la presente decisione è

data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel

termine di trenta giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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