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Decisione

10.2004.137

Retrocessione

30 giugno 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I colloqui che seguirono con l’ente pubblico ebbero esito infruttuoso,

sostanzialmente perché le parti non riuscirono ad intendersi riguardo all’importo

da restituire.

1.3. Con istanza del 21.10.1999 il __________ ha così adito il Tribunale di

espropriazione rivendicando la retrocessione di mq 12’872 della part. no. 4955

(esclusa, cioè, la porzione ceduta gratuitamente), già oggetto di contratto

espropriativo, contro pagamento della somma di fr. 2'025'542.-.

Il Comune di __________, con osservazioni del 6.12.1999, ha chiesto la

reiezione dell’istanza in quanto irricevibile, argomentando che la superficie

in questione non è mai stata oggetto di una procedura espropriativa e che,

comunque, l’azione è ampiamente prescritta.

In sede di replica gli eredi subentrati al __________, scomparso il 20.8.2001,

hanno mantenuto l’istanza. Riassunta la vicenda e le modifiche intervenute

nella pianificazione locale, essi hanno sottolineato, in particolare, che il

contratto stipulato nel 1976 avvenne quale anticipazione degli acquisti

necessari per l’attuazione del piano regolatore, che peraltro coinvolsero anche

altre proprietà del comprensorio. Avendo sostituito la procedura di espropriazione,

evidentemente inevitabile qualora le parti non avessero raggiunto un accordo, il

contratto ha necessariamente natura espropriativa ed implica il diritto di

esigere la retrocessione.

Nella duplica il Comune ha ribadito l’irricevibilità dell’istanza.

Terminato lo scambio di allegati, il 2.12.2003 ha avuto luogo l’udienza di

conciliazione, dopo di che la procedura è rimasta sospesa, per consentire una

trattativa amichevole, fino all’aprile del 2009, quando, in mancanza di

accordo, il Comune ne ha chiesto la riattivazione.

Le parti sono quindi comparse al dibattimento del 10.6.2009 ed hanno rinnovato

in toto le rispettive tesi e domande.

2.Le

domande di retrocessione sono decise dal Presidente del Tribunale di

espropriazione al quale è però data facoltà di sostituire la propria competenza

con quella del collegio giudicante ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 Lespr. (art. 38

cpv. 1 let. c, cpv. 2 Lespr.).

3.3.1.

A norma dell’art. 61 cpv. 1 Lespr., l’espropriato che non vi abbia rinunciato

con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto

sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità

di deprezzamento, nelle seguenti ipotesi: quando, decorso il termine di 5 anni

dall’acquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo

previsto (let. a); quando il diritto espropriato in vista dell’ampliamento

futuro di un’opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10

anni dall’acquisto (let. b); quando il diritto espropriato venga alienato o

adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata

concessa (let. c).

Nel caso delle let. a) e b) l’azione si prescrive entro 1 anno dal verificarsi

del fatto che dà luogo a retrocessione. Nel caso della let. c) essa si

prescrive invece entro 1 anno dal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto

conoscenza, e in ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa

destinazione (art. 66 Lespr.).

La retrocessione del diritto espropriato può essere chiesta dall’espropriato o

dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr.).

3.2. La retrocessione presuppone imperativamente una pregressa procedura di

espropriazione formale; ciò si evince chiaramente dalle norme di legge applicabili

che ripetutamente si riferiscono al “diritto espropriato”. Occorre, cioè, che

il diritto di cui è chiesta la retrocessione sia stato sottratto nell’ambito di

un procedimento di espropriazione formale conformemente alla Legge di

espropriazione, poco importa che la procedura si sia conclusa mediante sentenza

o transazione (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad

art. 102, no. 4; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,

p. 762-763; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, 2001, no. 1368; Catenazzi, Rinuncia a un

vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il

diritto, CFPG, p. 223; TE 10.2005.12 del 29.11.2005 in re CE D. confermata

da TRAM 50.2005.30 del 19.9.2006 e da TF 1P.723/2006 del

27.7.2007).

3.3. La superficie che forma l’odierno mapp. no. 4955 non è stata ceduta nell’ambito

Considerandi

di una procedura di espropriazione formale.

Come già indicato, e come emerge inequivocabilmente dai documenti di causa, essa

fu oggetto di un diritto di compera costituito mediante rogito no. 1033 del

13.10.1976

del notaio avv. __________ (doc. A) annotato a registro fondiario il

15.10.1976

(doc. B).

Il Consiglio Comunale ha approvato il messaggio municipale no. 981 del

18.10

, chiedente l’autorizzazione all’acquisto e lo stanziamento del relativo

credito, con risoluzione del 22.11.1976 (doc. C; doc. 2).

Il 27.12.1976 il Municipio ha risolto di esercitare il diritto di compera; su

sua istanza, il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il

30.12.1976

(doc. D).

3.4

Gli istanti ammettono, invero, che l’acquisto sia avvenuto “a trattative

private”, ma evidenziano che fu dettato da motivi prettamente pubblici e dalla

volontà del Comune di evitare una procedura contenziosa. Questi doveva infatti,

dichiaratamente, assicurarsi quella ed altre superfici già riservate a scopi

pubblici nel piano regolatore che il Consiglio Comunale aveva da poco adottato.

Sicché, in mancanza di un accordo con i privati, l’espropriazione, materiale e

formale, sarebbe stata inevitabile. Quindi, poiché il contratto sostituì la

procedura di espropriazione, esso ha necessariamente carattere espropriativo.

Che la transazione stipulata nel 1976 si riconduca ad uno specifico contesto

pianificatorio ed alla necessità per il Comune di disporre di determinate aree

per l’esecuzione di opere pubbliche, è un fatto incontestabile. Ciò non basta,

tuttavia, per conferirle valenza di contratto espropriativo.

In virtù dell’art. 43 cpv. 1 Lespr. è infatti configurabile come contratto

espropriativo di diritto amministrativo, retto dal diritto pubblico, solo

l’accordo stipulato per iscritto dopo il deposito degli atti di espropriazione,

ovvero dopo l’avvio di una procedura di espropriazione (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 54 no. 1, ad art. 53 no. 1 e 3; Grisel, op. cit., p.

763-764; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed.

2006, no. 2139; DTF 101 Ib 286 c. 6a, 102 Ia 559 c. 4a, 114 Ib 142 c.

3b).

Ad un tale accordo è riconosciuta forza di decisione; esso rimane soggetto alla

disciplina della legge di espropriazione, segnatamente per quanto attiene

all’esecuzione (art. 44 cpv. 2 Lespr.; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 53

no. 10; Häflin/Müller/Uhlmann, op. cit., no. 2140).

Di contro le transazioni che, come il contratto in esame, sono state stipulate

in via extragiudiziaria, non costituiscono contratti espropriativi, bensì

contratti di diritto civile disciplinati dal diritto privato – e quindi

soggetti, semmai, alla giudicatura civile – che non vincolano il giudice delle

espropriazioni. I diritti che sono oggetto di siffatte transazioni sfuggono,

dunque, alla procedura di retrocessione giusta la Legge di espropriazione (RDAT

II-2002 no. 51; TE 10.2005.12 del 29.11.2005 in re CE D. confermata da TRAM

50.2005.30

del 19.9.2006 e da TF 1P.723/2006 del 27.7.2007).

Ne consegue che l’istanza di retrocessione è irricevibile. Non è quindi nemmeno

il caso di accertare se sia tempestiva.

4.

Il

principio generale che implica l’addebito delle spese processuali all’ente

espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.) non si applica alle procedure promosse da

un privato poiché, agendo spontaneamente, egli si assume tutti i rischi del

contenzioso, anche quelli inerenti le spese di giudizio (RDAT I-1994 no.

48).

Visto l’esito dell’istanza, le spese sono poste a carico degli istanti in

solido in quanto soccombenti (art. 70 Lespr., 28 e 31 LPamm.). Non si assegnano

ripetibili.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.-

sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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