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Decisione

10.2004.138

procacciato un indebito

24 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.--

(cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

3. Rimanda la parte civile, per la richiesta di

risarcimento, al competente foro civile.

4. Non si fa luogo a procedimento penale per i reati di

truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia e false indicazioni su

attività commerciali per l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei

reati;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 13 aprile

2004, ad esclusione del punto 4, pertanto cresciuto in giudicato;

indetto il

dibattimento 24 febbraio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,

assistito dal proprio difensore , nonché il di parte civile, , mentre il

Procuratore pubblico con lettera 2 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentito il

patrocinatore di parte civile, il quale ha postulato la conferma del decreto

d’accusa;

il

difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito, nonché

il riconoscimento di un importo, da quantificare dal giudice, a titolo di

ripetibili e spese;

per ultimo

l'accusato;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1

autore colpevole di appropriazione indebita,

per

essersi, a __________ e __________, a far tempo dal __________, allo scopo di

procacciarsi un indebito profitto, nella sua qualità di amministratore delegato

della società __________ Srl, , appropriato di beni a lui affidati da CIVI 1

per la produzione di un Compact Disc contenente opere musicali scritte e

composte da quest’ultimo e meglio in base ad un contratto da questi stipulato

con la summenzionata società nel __________, Compact Disc poi mai prodotto a

causa del fallimento della stessa società, per un importo complessivo stimato

di USD 15'000.--;

e meglio,

per essersi, al fine di sfruttare economicamente a suo favore i diritti

relativi alla commercializzazione del Compact Disc e degli spartiti musicali,

indebitamente appropriato dei seguenti beni di spettanza del legittimo

proprietario CIVI 1:

1.1. spartiti

musicali delle opere da registrare e pubblicare relativi ai brani __________

spartiti a lui affidati nel __________ in originale e copia, mai restituiti al

legittimo proprietario nonostante reiterate richieste in tal senso e a tutt’oggi

non ritrovati;

1.2. materiale

Considerandi

grafico per la produzione della copertina del Compact Disc comprendente il

master e le foto originali, materiale a lui affidato nel __________, restituito

solo in parte al legittimo proprietario unicamente dopo reiterate richieste in

tal senso;

1.3

nastri di

registrazione comprendenti in particolare il nastro DAT master da utilizzare

per la produzione del Compact Disc, nastri a lui affidati nel __________,

nonché il CD master, mai restituiti al legittimo proprietario nonostante

reiterate richieste in tal senso e a tutt’oggi parzialmente non ritrovati?

2.

In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

L'eventuale

condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.

Devono

essere accordate ripetibili, in caso di proscioglimento, e se sì, in quale

misura?

6.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna

parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1

segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto sub 1., affermativamente al quesito posto sub 5.,

decaduti gli altri;

proscioglie ACCU 1

,

dall’accusa di appropriazione

indebita (art. 138 cifra 1 CP) per quanto descritto nel decreto di accusa

No. DA 1076/2004 del 29.03.2004;

assegna a carico

dello Stato le tasse e le spese, di complessivi fr. 200.-- (duecento) nonché

un importo di fr. 3'000.— (tremila) da versare a titolo di ripetibili al __________

ACCU 1, Lugano;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara la

sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello

Stato,

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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