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Decisione

10.2004.15

delibazione/Riconoscimento di sentenza di divorzio serba

25 novembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che la

relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera

di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che le

sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in

Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute

nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi

(cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza

sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge

attore sia cittadino (cpv. 2);

che

accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento

della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla

Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e

delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), nessuna delle quali

però è stata firmata dalla Repubblica Federale di Iugoslavia (ora Serbia-Montenegro);

che, ad

ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di

entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale estero era data già a

norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;

che, ciò

premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero

il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine

pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27

cpv. 2 LDIP);

che nel

caso specifico la sentenza di divorzio ha acquisito carattere definitivo (“la

sentenza è passata in giudicato”) il 17 settembre 2004, come risulta dalla

stampiglia apposta dallo stesso Tribunale comunale di __________ sulla prima

pagina del giudizio prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;

che la

convenuta risulta essersi costituita in giudizio per mezzo di un patrocinatore,

dando peraltro il proprio accordo allo scioglimento consensuale del matrimonio

per divorzio;

che la

sentenza in questione non appare neppure contraria all'ordine pubblico sostanziale

svizzero, sebbene il tribunale serbo si sia limitato a sciogliere il matrimonio

senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre

Considerandi

conseguenze del divorzio;

che, del

resto, nello scritto del 22 novembre 2004 la convenuta ha dichiarato espressamente

di non opporsi alla delibazione della sentenza di divorzio;

che, inoltre,

in caso di sentenza estera lacunosa, i tribunali svizzeri sono abilitati a

completarla, sempreché la loro competenza discenda dagli art. 59 o 60 LDIP

(art. 64 cpv. 1 LDIP; cfr. anche DTF 128 III 345, 124 III 178 consid. 4);

che nella

fattispecie entrambe le parti risiedono in Svizzera sicché non si ravvisano

ostacoli a una futura azione di completazione della sentenza di divorzio serba,

come del resto accennato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella

sentenza del 23 aprile 2004 emanata nella procedura di misure a protezione dell'unione

coniugale promossa dalla convenuta il 10 settembre 2002 (DI.2002.624);

che, per

finire, l'istanza può essere accolta;

che gli

oneri processuali del giudizio attuale vanno a carico dell'istante, la

convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi dunque

reputare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli

stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza

è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 15 settembre 2004 dal Tribunale

comunale di __________ (Repubblica di Serbia-Montenegro) nella causa di

divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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