10.2004.15
delibazione/Riconoscimento di sentenza di divorzio serba
25 novembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.15
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, ICCA
Titolo:
delibazione/Riconoscimento di sentenza di divorzio serba
COMPLETAZIONE DELLA SENTENZA DI DIVORZIO ESTERA
DELIBAZIONE
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 CPC-TI
art. 29 LDIP
art. 64 LDIP
art. 65 LDIP
Incarto n.
10.2004.15
Lugano
25 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Lardelli e Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
18 ottobre 2004 presentata da
IS 1
(patrocinato dall' PA 1 )
riguardante la sentenza emanata il 15 settembre 2004
dal Tribunale comunale di __________ (Repubblica di Serbia-Montenegro) nella
causa di divorzio fra l'istante e
CV 1 nata
,
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 15 settembre 2004 il Tribunale comunale di __________ (Repubblica
di Serbia) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il 21
maggio 1993 da IS 1 (1966) e CV 1 (1973), entrambi cittadini serbi;
che con
istanza del 18 ottobre 2004 IS 1 ha chiesto di riconoscere e di dichiarare
esecutiva tale sentenza in Svizzera;
che il 2
novembre 2004 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al
contraddittorio del 23 novembre 2004, con l'avvertenza che, in caso di mancata
comparsa, la Camera si sarebbe pronunciata sulla base degli atti;
che il
contraddittorio è andato deserto, la convenuta avendo nondimeno comunicato con
scritto del 22 novembre 2004 di non opporsi alla delibazione della sentenza in
questione;
che nulla
osta pertanto all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive
nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art.
Fatti
29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che la
relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che le
sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in
Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute
nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi
(cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza
sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge
attore sia cittadino (cpv. 2);
che
accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento
della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla
Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e
delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), nessuna delle quali
però è stata firmata dalla Repubblica Federale di Iugoslavia (ora Serbia-Montenegro);
che, ad
ogni modo, la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di
entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale estero era data già a
norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;
che, ciò
premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero
il passaggio in giudicato della sentenza estera e il rispetto dell'ordine
pubblico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27
cpv. 2 LDIP);
che nel
caso specifico la sentenza di divorzio ha acquisito carattere definitivo (“la
sentenza è passata in giudicato”) il 17 settembre 2004, come risulta dalla
stampiglia apposta dallo stesso Tribunale comunale di __________ sulla prima
pagina del giudizio prodotto dall'istante dinanzi a questa Camera;
che la
convenuta risulta essersi costituita in giudizio per mezzo di un patrocinatore,
dando peraltro il proprio accordo allo scioglimento consensuale del matrimonio
per divorzio;
che la
sentenza in questione non appare neppure contraria all'ordine pubblico sostanziale
svizzero, sebbene il tribunale serbo si sia limitato a sciogliere il matrimonio
senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre
Considerandi
conseguenze del divorzio;
che, del
resto, nello scritto del 22 novembre 2004 la convenuta ha dichiarato espressamente
di non opporsi alla delibazione della sentenza di divorzio;
che, inoltre,
in caso di sentenza estera lacunosa, i tribunali svizzeri sono abilitati a
completarla, sempreché la loro competenza discenda dagli art. 59 o 60 LDIP
(art. 64 cpv. 1 LDIP; cfr. anche DTF 128 III 345, 124 III 178 consid. 4);
che nella
fattispecie entrambe le parti risiedono in Svizzera sicché non si ravvisano
ostacoli a una futura azione di completazione della sentenza di divorzio serba,
come del resto accennato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella
sentenza del 23 aprile 2004 emanata nella procedura di misure a protezione dell'unione
coniugale promossa dalla convenuta il 10 settembre 2002 (DI.2002.624);
che, per
finire, l'istanza può essere accolta;
che gli
oneri processuali del giudizio attuale vanno a carico dell'istante, la
convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi dunque
reputare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli
stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 15 settembre 2004 dal Tribunale
comunale di __________ (Repubblica di Serbia-Montenegro) nella causa di
divorzio intercorsa fra le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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