10.2004.151
circolazione in stato di ebrietà, perdendo padronanza di guida in curva
30 settembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2004.151
Data decisione, Autorità:
30.09.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà, perdendo padronanza di guida in curva
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.151/CEG
DA
1267/2004
Bellinzona
30
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1 studente
universitario,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in
stato di ebrietà,
per avere
condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di
ubriachezza (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille) malgrado fosse
già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 0.83 grammi per
mille);
Fatti
avvenuti a __________, autostrada A2, il 21.02.2004;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante
a destra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando
conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
avvenuti a __________, autostrada A2, il 21.02.2004;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv.
1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto
d’accusa del 13 aprile 2004 no. DA 1267/2004 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 700.--, tenuto conto delle sue
condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3.
(tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in
arresto.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.02.2003.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e
delle spese giudiziarie di fr. 200.--.;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 26 aprile
2004;
indetto il dibattimento 30 settembre
2004, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal difensore,
mentre il Procuratore pubblico __________ __________ con lettera 20 luglio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha
postulato una riduzione della pena proposta (al massimo a 20 giorni di
detenzione con sosp. condizionale di 4 anni) nonché che non fosse revocata la
sospensione condizionale alla pena (per ebrietà minima: 0.83 g/mille) emessa
con decreto d’accusa 17.02.2003, ma prolungato il periodo di prova per un
ulteriore anno.
Il
difensore ha sostenuto che la pena non fosse stata sufficientemente
individualizzata, definendola gratuitamente severa. Egli ha richiamato a
raffronto la sentenza recentemente emessa dalla Giudice __________ che ha
condannato una persona alla terza ebrietà a 60 giorni di detenzione sospesi.
La difesa
ha indicato poi che il giovane accusato, attualmente studente universitario a
tempo pieno a Milano, ha gestito con responsabilità i momenti subito
susseguenti l'incidente chiamando prontamente la polizia (come attestano i
tabulati telefonici prodotti) ed ha dimostrato, ancora al dibattimento, sincero
pentimento e senso di responsabilità risarcendo completamente il detentore del
veicolo da lui danneggiato andando a lavorare a questo scopo per un mese e
mezzo.
Essa
sottolinea inoltre che l'accusato, rendendosi conto dell'errore commesso e a
conferma del pentimento, non si è opposto all'altrettanto severa condanna sul
piano amministrativo (21 mesi di revoca della licenza di condurre).
Si rileva
infine che l'assunzione d'alcol è stata del tutto occasionale e legata a un
festeggiamento protrattosi fino a tarda notte;
da ultimo
l'accusato;
posti a giudizio
i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di:
1.1
circolazione
in stato di ebrietà, per avere, il 21.02.2004, condotto a __________,
autostrada A2, l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di
ubriachezza (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille) malgrado fosse
già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 0.83 grammi per
mille)?
1.2
infrazione
alle norme della circolazione, per avere, il 21.02.2004, a __________,
autostrada A2, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva
per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida
cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale?
2.
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena, e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 10 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto
d’accusa 17.02.2003?
4.1
In caso di
risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di
quanto?
5.
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
41.
cifra 3, 64 settimo periodo CP; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1,
91.
cpv. 1 LCS; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg
CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 2., 3., 4.1. e 5. e negativamente al
quesito posto sub 4.,
dichiara ACCU
1.
autore colpevole
di:
- circolazione in stato di ebrietà (art. 91
cpv. 1 LCS), per avere, il 21.02.2004, condotto a __________, autostrada
A2, l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza
(alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille) malgrado fosse già stato
condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 0.83 grammi per mille);
- infrazione alle norme della circolazione (art. 90
cifra 1 LCS), per avere, il 21.02.2004, a __________, autostrada A2,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante
a destra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando
conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
condanna ACCU 1 ,
1.
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla
multa di fr. 200.-- (duecento);
3.
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--
per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in
data 17.02.2003 ma ne prolunga il periodo di anni 1 (uno);
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
dichiara la
sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1.
fr. 200.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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