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Decisione

10.2004.152

per avere ingiuriato e minacciato

18 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2004 no. DA 1102/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 300.--.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.--.;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 aprile 2004;

indetto il

dibattimento 18 novembre 2004, al quale è comparso l’accusato, mentre il AINQ 1

con lettera 13/14 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato, il quale ha postulato il proprio

proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

ingiuria, per avere, a __________,

Giudicatura di Pace, il __________, durante l’udienza di conciliazione dinanzi

al Giudice di Pace del Circolo di __________, accusandolo di essere un

“illegale”, offeso l’onore di __________?

1.2

minaccia, per avere, durante l’udienza

di cui sopra, tenendo un comportamento aggressivo, come riferito dal Giudice di

Pace medesimo, e proferendo tra l’altro la frase “non mi fermerò signor Giudice

e se non fa giustizia lei adesso dovrò pensarci io”, incusso spavento e timore

a __________?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.1

e 1.2., decaduti gli altri,

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di ingiuria e di

minaccia per i fatti descritti nel DA 1102/2004 del 29 marzo 2004;

assegna tasse e spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 200.-- totale

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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