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Decisione

10.2004.154

danneggiato finestra per tentare un furto. circolazione in stato di ebrietà. consumo di cocaina

30 settembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedurre il carcere preventivo sofferto.

2. Per ogni pretesa la parte civile __________ __________ __________,

Lugano è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e

delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4. Ordina la confisca di un cacciavite 10 mm con il manico

rosso;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 27 aprile 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 30 settembre

2004, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal difensore

avv. dott. DI 1 DI 1, Lugano, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera

20 luglio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, la quale ha postulato l'assoluzione da tutti i reati per mancanza da

parte dell'accusato di comprendere ciò che stava facendo (a seguito del

"cocktail" sedativi-alcol assunto prima di andare a letto e della

"bola" di cocaina poi assorbita), in via subordinata l'applicazione

dell'art. 11 CP ed una pena limitata ad una multa commisurata alle attuali

capacità finanziarie del patrocinato, il quale è incensurato e pentito di

quanto commesso.

Il

difensore ha rilevato inoltre la presenza di altre attenuanti, quali il tempo

trascorso dai fatti, il sincero pentimento e il fatto che l’accusato si sia

sottoposto ad una terapia medica per combattere la dipendenza dagli stupefacenti.

In virtù

del principio in dubio pro reo, poi, vi sarebbero solo indizi, non

sufficienti per una condanna, che quella sera l'accusato abbia condotto

l'autovettura.

Per quanto

attiene alla contravvenzione alla LStup, considerata la terapia in corso la

difesa ha chiesto l’applicazione del cpv. 3 dell'art. 19a LStup (i documenti

provando la terapia), in via subordinata, trattandosi di caso poco grave il

cpv. 2 della medesima disposizione di legge.

da ultimo

l'accusato;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1

autore colpevole di:

1.1. tentato

furto, per avere, a Lugano in data 24 ottobre 2003, per procacciarsi un

indebito profitto e al fine di appropriarsene, tentato di sottrarre cose mobili

altrui a danno del __________ __________ __________, senza riuscire

nell’intento perché fermato dagli agenti della Polizia comunale di Lugano?

1.2. danneggiamento,

per avere, a Lugano in data 24 ottobre 2003, al fine di commettere il tentato

furto descritto al punto 1., intenzionalmente danneggiato la finestra del __________

__________ __________?

1.3. circolazione

in stato di ebrietà, per avere, a __________ in data 24 ottobre 2003, circolato

al volante delle vettura __________ __________ targata __________ in stato di

ebrietà (alcolemia minima 0.82 / massima 1.05 grammi per mille)?

1.4. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________ e

__________ nel periodo gennaio 2003/24 ottobre 2003, consumato personalmente un

imprecisato quantitativo di cocaina?

2. In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta?

2.1. Può trovare

applicazione l’art. 11 CP (scemata responsabilità)?

2.2. Può trovare

applicazione l'art. 19a cpv. 3 o 2 LStup in relazione alla contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti?

3. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e, se sì, per quale

periodo di prova?

Considerandi

4.

L'eventuale

condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.

Deve

essere confiscato il cacciavite 10 mm con manico rosso?

6.

Quid

sulle pretese della parte civile?

7.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

11, 21 cpv. 1, 64 settimo periodo, 66, 139 cifra 1, 144 cpv. 1 CP; 91 cpv. 1

LCS; 19a cpv. 2 LStup, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 58 CP, 31 cpv. 2 LCS; 9

e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.3., 2, 2.1., 2.2., 3, 4, 5, come

segue ai quesiti posti sub 1.4. e 6;

dichiara ACCU

1,

autore colpevole di:

- tentato furto (art. 139 cifra 1 in

relazione con l’art. 21 cpv. 1 CP), per avere, a __________ in data 24 ottobre

2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno del __________ __________ __________,

senza riuscire nell’intento perché fermato dagli agenti della Polizia comunale

di Lugano;

- danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP),

per avere, a __________ in data 24 ottobre 2003, al fine di commettere il

tentato furto sopradescritto, intenzionalmente danneggiato la finestra del __________

__________ __________;

- circolazione in stato di ebrietà (art.

91.

cpv. 1 LCS), per avere, a __________ in data 24 ottobre 2003, circolato al

volante delle vettura __________ __________ targata __________ in stato di

ebrietà (alcolemia minima 0.82 / massima 1.05 grammi per mille);

condanna ACCU 1

1.

alla pena

di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni, dedotto il carcere preventivo sofferto;

2.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 250.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

la

confisca del cacciavite 10 mm con manico rosso (art. 58 cpv. 1 CP);

prescinde dal

perseguimento penale di ACCU 1 per l'accusa di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, essendo provato che egli sia sottoposto e ancora si sottopone a

un'assistenza sorvegliata dal medico (art. 19a cpv. 3 LStup);

dà atto che la

parte lesa non si è validamente costituita parte civile;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara la sentenza

definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

1.

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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