10.2004.159
vendita di canapa
14 settembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2004.159
Data decisione, Autorità:
14.09.2004, PRPEN
Titolo:
vendita di canapa
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2004.159/bep
DA
1324/2004
Bellinzona
14
settembre 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Michela Vismara in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: avv._______)
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, a Chiasso fra il mese di dicembre 2002 e il mese di giugno 2003,
in veste di commesso presso il negozio di canapaio __________ ripetutamente
venduto ad un numero indeterminato di persone un quantitativo complessivo di
almeno 7 Kg di marijuana, percependo per tale mansione un salario lordo mensile
di fr. 2'500.--;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1324/2004
Fatti
di data 26 aprile 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 4 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 14 settembre
2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 agosto 2004 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento e in via subordinata, qualora il giudice dovesse ravvisare una
negligenza, la riduzione della pena a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole,
eventualmente per negligenza, di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che ACCU 1 giunge in Italia
all'età di 12 anni e frequenta le scuole dell'obbligo ed una scuola
professionale formandosi come manutentore di apparecchiature elettroniche;
che nel 1982 rientra in
Colombia dove gestisce una pizzeria fino al 1984 quando ritorna in Italia per
lavorare nella falegnameria del fratellastro sino al momento in cui questi
subisce un infortunio;
che nel 1986 inizia con lo
statuto di frontaliero a lavorare come barman in varie discoteche e bar del
Sottoceneri;
che il 9 marzo 1998 viene
assunto dalla __________ SA, rappresentata da, e comincia a lavorare come
barman il 15 marzo 1998 presso il __________ di __________ (cfr. doc. 1);
che nel corso del 2002, per
varie cause, il lavoro presso il bar cala, tanto da indurre la proprietaria a
cercare soluzioni alternative;
che nel dicembre 2002 viene
così aperto il canapaio __________ a __________, che inizialmente vende
prodotti derivati dalla canapa e dall'aloe, per poi commerciare nel corso dello
stesso mese di dicembre, vista la richiesta, anche sacchetti contenenti canapa
("sacchetti odorosi");
che all'accusato viene imposto
dal datore di lavoro di scindere la sua attività e lavorare il mattino come
barman a Mendrisio e il pomeriggio come commesso a Chiasso (non è stato
stipulato un nuovo contratto di lavoro e il salario era lo stesso);
che ACCU 1, pur non gradendo la
soluzione, accetta per non perdere il posto di lavoro e dover tornare a
lavorare in zona Lugano (più distante da casa) e avere orari irregolari e
notturni;
che per questa attività il
procuratore pubblico lo ritiene autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF
sugli stupefacenti e propone la sua condanna alla pena di 30 giorni di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
che al dibattimento l'accusato,
pur ammettendo di sapere che la marijuana è uno stupefacente, ha sostenuto di
non aver realizzato che la canapa venduta era illegale, perché non immaginava
che la marijuana proviene dalla pianta di canapa; egli ha precisato che vi
erano sacchetti di due dimensioni, che erano tenuti in un cassetto e che
venivano acquistati solo da persone adulte; infine ha affermato di avere
terminato l'attività di sua spontanea volontà alla fine di giugno 2003;
che l'accusato ha dichiarato di
avere chiesto al datore di lavoro se non vi erano problemi di permesso di
lavoro per il cambiamento di attività e di avere ricevuto risposta negativa per
il fatto che era sempre la stessa società, ma di non avere assunto informazioni
sulla legalità delle mansioni svolte se non a giugno del 2003 poco prima di
andarsene;
che la difesa ha osservato che
agli atti non vi è la prova che la canapa venduta fosse uno stupefacente perché
non vi è l'analisi del tenore di THC e che l'accusato si è piegato alla volontà
del datore di lavoro per non perdere il posto e ha alienato sacchetti
contenenti canapa senza sapere o immaginare a cosa servissero effettivamente;
inoltre ha rilevato che ACCU 1 è un indefesso lavoratore che non aveva mai
commesso illeciti e che ha smesso di lavorare presso il canapaio quando si è
reso conto che l'attività svolta non era legale;
che per l'art. 19 cifra 1 LStup
chiunque vende stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con la
detenzione o con la multa;
che è pacifico che l'accusato
ha venduto canapa;
che, benché non vi sia agli
atti l'analisi del tenore di THC, vi sono vari indizi che permettono di
concludere che la canapa in discussione fosse destinata ad essere utilizzata
come stupefacente:
- il fatto che fosse
confezionata in piccoli sacchetti che potevano facilmente essere aperti (cfr.
TF 6S.718/2001),
- il prezzo elevato (fr. 25.- e
fr. 50.- per i due tipi di sacchetto, cfr. verbale 20 ottobre 2003),
- la circostanza che nonostante
il prezzo fosse un articolo particolarmente ricercato;
che dal punto di vista
soggettivo l'accusato sostiene di non aver saputo che la canapa può essere uno
stupefacente e questo benché sapesse che la marijuana lo è: occorre osservare
che appare perlomeno strano che una persona che per anni ha lavorato a contatto
con il pubblico e ha svolto la sua attività anche in discoteche non sia
maggiormente informato sulla marijuana e la sua provenienza;
che tuttavia non vi sono in
concreto sufficienti elementi per non credere alle affermazioni dell'imputato;
si deve così concludere che quando ha iniziato l'attività presso il canapaio
non fosse in chiaro su cosa stesse vendendo; e questo nonostante che in Ticino
a partire dalla fine degli anni novanta vi erano state chiusure di canapai e
nell'autunno 2002 la discussione sulla canapa era estremamente aperta;
che si deve però tenere conto
che a partire dal marzo 2003 si è svolta una vasta azione di polizia che non
può essere sfuggita a ACCU 1, siccome era stata ampiamente pubblicizzata dalla
televisione, dalla radio e dai giornali ed era sulla bocca di tutti (l'accusato
stesso ha ammesso che diverse persone gli avevano fatto notare la chiusura di
canapai);
che i media dicevano
apertamente che la canapa veniva sequestrata perché destinata ad essere
utilizzata come stupefacente e che i canapai venivano chiusi, perché vendevano
siffatta canapa sotto forma di sacchetti odorosi;
che l'imputato, che lavorava
proprio con questa merce, non poteva ignorare che anche quanto da lui venduto
era illegale o perlomeno doveva aver seri dubbi in proposito;
che in questa situazione
avrebbe dovuto informarsi e non continuare per 3 mesi come se nulla fosse (cfr.
in merito all'obbligo di informarsi TF 6S.46/2002;6S.227/2002); così facendo
ha accettato l'eventualità che i prodotti da lui venduti fossero illeciti;
che di conseguenza l'imputato è
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti;
che per quanto concerne la
pena, la proposta del Procuratore pubblico corrisponde a quanto di regola
previsto in casi analoghi di commissione per dolo eventuale; tuttavia in
concreto se si tiene conto che l'accusato è incensurato, che ha sempre
dimostrato di essere un lavoratore impegnato, che ha accettato l'attività
condizionato dalle contingenze in cui è venuto a trovarsi nell'ambito del suo
contratto di lavoro, che ha smesso spontaneamente di fare il commesso per il
canapaio (anche se invero quando ciò è intervenuto i canapai erano ormai con
l'acqua alla gola) e che ha dimostrato rincrescimento per l'attività da lui
svolta si giustifica una riduzione della pena a 15 giorni di detenzione;
che nulla si oppone alla
concessione della condizionale;
che tasse e spese vanno a
carico dell'accusato;
visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 63
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 1324/2004 del 26 aprile 2004;
condanna ACCU 1,
1.
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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