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Decisione

10.2004.159

vendita di canapa

14 settembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di data 26 aprile 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 4 maggio 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 14 settembre

2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore,

mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 agosto 2004 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento e in via subordinata, qualora il giudice dovesse ravvisare una

negligenza, la riduzione della pena a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole,

eventualmente per negligenza, di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che ACCU 1 giunge in Italia

all'età di 12 anni e frequenta le scuole dell'obbligo ed una scuola

professionale formandosi come manutentore di apparecchiature elettroniche;

che nel 1982 rientra in

Colombia dove gestisce una pizzeria fino al 1984 quando ritorna in Italia per

lavorare nella falegnameria del fratellastro sino al momento in cui questi

subisce un infortunio;

che nel 1986 inizia con lo

statuto di frontaliero a lavorare come barman in varie discoteche e bar del

Sottoceneri;

che il 9 marzo 1998 viene

assunto dalla __________ SA, rappresentata da, e comincia a lavorare come

barman il 15 marzo 1998 presso il __________ di __________ (cfr. doc. 1);

che nel corso del 2002, per

varie cause, il lavoro presso il bar cala, tanto da indurre la proprietaria a

cercare soluzioni alternative;

che nel dicembre 2002 viene

così aperto il canapaio __________ a __________, che inizialmente vende

prodotti derivati dalla canapa e dall'aloe, per poi commerciare nel corso dello

stesso mese di dicembre, vista la richiesta, anche sacchetti contenenti canapa

("sacchetti odorosi");

che all'accusato viene imposto

dal datore di lavoro di scindere la sua attività e lavorare il mattino come

barman a Mendrisio e il pomeriggio come commesso a Chiasso (non è stato

stipulato un nuovo contratto di lavoro e il salario era lo stesso);

che ACCU 1, pur non gradendo la

soluzione, accetta per non perdere il posto di lavoro e dover tornare a

lavorare in zona Lugano (più distante da casa) e avere orari irregolari e

notturni;

che per questa attività il

procuratore pubblico lo ritiene autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF

sugli stupefacenti e propone la sua condanna alla pena di 30 giorni di

detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

che al dibattimento l'accusato,

pur ammettendo di sapere che la marijuana è uno stupefacente, ha sostenuto di

non aver realizzato che la canapa venduta era illegale, perché non immaginava

che la marijuana proviene dalla pianta di canapa; egli ha precisato che vi

erano sacchetti di due dimensioni, che erano tenuti in un cassetto e che

venivano acquistati solo da persone adulte; infine ha affermato di avere

terminato l'attività di sua spontanea volontà alla fine di giugno 2003;

che l'accusato ha dichiarato di

avere chiesto al datore di lavoro se non vi erano problemi di permesso di

lavoro per il cambiamento di attività e di avere ricevuto risposta negativa per

il fatto che era sempre la stessa società, ma di non avere assunto informazioni

sulla legalità delle mansioni svolte se non a giugno del 2003 poco prima di

andarsene;

che la difesa ha osservato che

agli atti non vi è la prova che la canapa venduta fosse uno stupefacente perché

non vi è l'analisi del tenore di THC e che l'accusato si è piegato alla volontà

del datore di lavoro per non perdere il posto e ha alienato sacchetti

contenenti canapa senza sapere o immaginare a cosa servissero effettivamente;

inoltre ha rilevato che ACCU 1 è un indefesso lavoratore che non aveva mai

commesso illeciti e che ha smesso di lavorare presso il canapaio quando si è

reso conto che l'attività svolta non era legale;

che per l'art. 19 cifra 1 LStup

chiunque vende stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con la

detenzione o con la multa;

che è pacifico che l'accusato

ha venduto canapa;

che, benché non vi sia agli

atti l'analisi del tenore di THC, vi sono vari indizi che permettono di

concludere che la canapa in discussione fosse destinata ad essere utilizzata

come stupefacente:

- il fatto che fosse

confezionata in piccoli sacchetti che potevano facilmente essere aperti (cfr.

TF 6S.718/2001),

- il prezzo elevato (fr. 25.- e

fr. 50.- per i due tipi di sacchetto, cfr. verbale 20 ottobre 2003),

- la circostanza che nonostante

il prezzo fosse un articolo particolarmente ricercato;

che dal punto di vista

soggettivo l'accusato sostiene di non aver saputo che la canapa può essere uno

stupefacente e questo benché sapesse che la marijuana lo è: occorre osservare

che appare perlomeno strano che una persona che per anni ha lavorato a contatto

con il pubblico e ha svolto la sua attività anche in discoteche non sia

maggiormente informato sulla marijuana e la sua provenienza;

che tuttavia non vi sono in

concreto sufficienti elementi per non credere alle affermazioni dell'imputato;

si deve così concludere che quando ha iniziato l'attività presso il canapaio

non fosse in chiaro su cosa stesse vendendo; e questo nonostante che in Ticino

a partire dalla fine degli anni novanta vi erano state chiusure di canapai e

nell'autunno 2002 la discussione sulla canapa era estremamente aperta;

che si deve però tenere conto

che a partire dal marzo 2003 si è svolta una vasta azione di polizia che non

può essere sfuggita a ACCU 1, siccome era stata ampiamente pubblicizzata dalla

televisione, dalla radio e dai giornali ed era sulla bocca di tutti (l'accusato

stesso ha ammesso che diverse persone gli avevano fatto notare la chiusura di

canapai);

che i media dicevano

apertamente che la canapa veniva sequestrata perché destinata ad essere

utilizzata come stupefacente e che i canapai venivano chiusi, perché vendevano

siffatta canapa sotto forma di sacchetti odorosi;

che l'imputato, che lavorava

proprio con questa merce, non poteva ignorare che anche quanto da lui venduto

era illegale o perlomeno doveva aver seri dubbi in proposito;

che in questa situazione

avrebbe dovuto informarsi e non continuare per 3 mesi come se nulla fosse (cfr.

in merito all'obbligo di informarsi TF 6S.46/2002;6S.227/2002); così facendo

ha accettato l'eventualità che i prodotti da lui venduti fossero illeciti;

che di conseguenza l'imputato è

autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti;

che per quanto concerne la

pena, la proposta del Procuratore pubblico corrisponde a quanto di regola

previsto in casi analoghi di commissione per dolo eventuale; tuttavia in

concreto se si tiene conto che l'accusato è incensurato, che ha sempre

dimostrato di essere un lavoratore impegnato, che ha accettato l'attività

condizionato dalle contingenze in cui è venuto a trovarsi nell'ambito del suo

contratto di lavoro, che ha smesso spontaneamente di fare il commesso per il

canapaio (anche se invero quando ciò è intervenuto i canapai erano ormai con

l'acqua alla gola) e che ha dimostrato rincrescimento per l'attività da lui

svolta si giustifica una riduzione della pena a 15 giorni di detenzione;

che nulla si oppone alla

concessione della condizionale;

che tasse e spese vanno a

carico dell'accusato;

visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 63

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 1324/2004 del 26 aprile 2004;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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