10.2004.160
per aver infranto prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio pubblico della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia e aver svolta attività lucrativa
21 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.160
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, PRPEN
Titolo:
per aver infranto prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio pubblico della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia e aver svolta attività lucrativa
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2004.160/CEG
DA
1559/2004
Bellinzona
21
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
Segretario __________ per giudicare
_ACCU1
atti da intimare c/o __________,
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione,
per avere, a __________ presso
l’esercizio pubblico Osteria __________, dal 22.04.2004 al 29.04.2004, infranto
le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio pubblico della
prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
2. contravvenzione alla Legge
federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ presso
l’esercizio pubblico Osteria __________, dal 22.04.2004 al 29.04.2004, svolto
attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia
degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199 CP e 23
cpv. 6 LDDS;
richiamati gli art. 5 LesProst
e l’art. 68 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 30 aprile
Fatti
2004 no. DA 1559/2004 del _AINQ1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 25.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall'accusata in data 3 maggio 2004;
indetto il dibattimento 21 ottobre 2004,
al quale l'accusata, regolarmente citato a mezzo raccomandata, non è comparsa,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma
del decreto d'accusa;
dato atto che l'accusata, nel
corso del dibattimento, ha telefonato alla Pretura penale dichiarando di
essersi recata per errore a Lugano in luogo di Bellinzona; con l'ausilio
dell'interprete dallo spagnolo Signora __________ le è stato comunicato per via
telefonica che il dibattimento avrebbe avuto comunque luogo in sua assenza,
rendendole inoltre noto che il condannato in contumacia ha la facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' __________ autrice colpevole
di:
1.1. esercizio illecito della
prostituzione, per avere, a __________ presso l’esercizio pubblico Osteria
__________, dal 22.04.2004 al 29.04.2004, infranto le prescrizioni cantonali
sulle modalità dell’esercizio pubblico della prostituzione omettendo di
annunciarsi alla Polizia cantonale?
1.2. contravvenzione alla Legge
federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________ presso
l’esercizio pubblico Osteria __________, dal 22.04.2004 al 29.04.2004, svolto
attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia
degli stranieri?
2. In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà
essere cancellata?
4. A chi devono essere caricate le
tasse e le spese di giustizia?
visti gli art. 68, 199 CP, 23 cpv. 6
LDDS; 5 LesProst; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
Considerandi
1.1
, 1.2. e 3, negativamente al quesito posto sub 2,
dichiara _ACCU1
autrice colpevole di esercizio
illecito della prostituzione (art. 199 CP i.r.c. art. 5 LesProst) e contravvenzione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23
cpv. 6 LDDS) per i fatti compiuti a __________ dal 22 al 29 aprile 2004 nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 1559/2004 del 30 aprile
2004;
condanna _ACCU1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--, per
complessivi fr. 50.-- (cinquanta);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia;
la condannata della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale
dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna,
Ufficio dei giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 200.-- multa
fr. 25.-- tassa di giustizia
fr. 25.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 250.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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