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Decisione

10.2004.161

inesatta dichiarazione del peso di un semirimorchio

14 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata

in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

Considerandi

2.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia;

vista l'opposizione al decreto

d'accusa interposta tempestivamente in data 13 maggio 2004 dall'imputato;

indetto il dibattimento 14 settembre

2004, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14

giugno 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E'

il signor ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente

una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i fatti

commessi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel decreto d'accusa n.

DA 1461/2004 del 28 aprile 2004?

2.

In

caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere modificata la

proposta di pena?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 20 LTTP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle

prestazioni, art. 20 LTTP,

per i fatti compiuti a Chiasso

il 18 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

1461/2004 del 28 aprile 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.--;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;

dispone che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento

entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cpv. 3 CPS);

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di

contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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