10.2004.161
inesatta dichiarazione del peso di un semirimorchio
14 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.161
Data decisione, Autorità:
14.09.2004, PRPEN
Titolo:
inesatta dichiarazione del peso di un semirimorchio
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRAFFICO PESANTE
art. 20 cpv. 1 LTTP
Incarto
n.
10.2004.161
DA
1461/2004
Bellinzona
14
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario __________ per giudicare
ACCU 1 , , ,
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale
concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni,
per avere, a Chiasso, presso
l'ufficio doganale, in data 18 luglio 2003, quale conducente del veicolo
targato __________, dichiarato inesattamente il peso del semirimorchio targato
__________, mettendo così in pericolo la riscossione della relativa tassa sul
traffico pesante;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 20 LTTP;
perseguito con decreto
d'accusa del 28 aprile 2004 n. DA 1461/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1.
Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
Considerandi
2.
Non si prelevano spese e tasse di giustizia;
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data 13 maggio 2004 dall'imputato;
indetto il dibattimento 14 settembre
2004, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14
giugno 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E'
il signor ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente
una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i fatti
commessi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel decreto d'accusa n.
DA 1461/2004 del 28 aprile 2004?
2.
In
caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere modificata la
proposta di pena?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 20 LTTP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni, art. 20 LTTP,
per i fatti compiuti a Chiasso
il 18 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
1461/2004 del 28 aprile 2004;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 100.--;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;
dispone che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento
entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cpv. 3 CPS);
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per
tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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