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Decisione

10.2004.169

per aver commesso vie di fatto cercando di colpire con un pugno in faccia e graffiando in viso e sul collo un agente di Polizia comunale e danneggiato della segnaletica

22 aprile 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

126 cpv. 1 CP, art. 98 LCStr;

perseguito con decreto

d'accusa no. 1224/2004 dell’8 aprile 2004 del Procuratore Pubblico Moreno Capella

che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla

multa di fr. 1'000.—(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata

entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in

arresto (art. 49 cifra 3 CP).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).

ed inoltre - Decreta

non doversi far luogo a procedimento penale contro l’accusato anche per i reati

di “lesioni semplici” e “impedimento di atti dell’Autorità”, perché compresi

nei reati indicati a rubrica.

- La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

20.

aprile 2004;

indetto il

pedissequo dibattimento di data 22 aprile 2005, al quale ha partecipato il

prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico

ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale postula il proscioglimento

del prevenuto da tutti i capi d’imputazione;

sentito da

ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È __________

autore colpevole di

1.1

violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari

per

avere, a __________, il 16.4.2003, durante un diverbio, cercando di colpirlo

con un pugno in faccia e graffiandolo in viso e sul collo, commesso vie di

fatto contro __________, agente della Polizia comunale di __________, mentre

compiva un atto rientrante nelle proprie attribuzioni;

1.2

vie di fatto

per avere, nelle circostanze di

cui sopra, commesso vie di fatto contro __________, come attestato da

certificato medico in atti;

1.3

danneggiamento intenzionale

della segnaletica stradale,

per avere, a __________, il

16.4

, nonostante l’invito a non mettere in moto perché la vernice era

ancora fresca, compiendo manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio,

intenzionalmente danneggiato la demarcazione dei posteggi appena verniciata sul

campo stradale;

2.

In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o

1.2

e/o 1.3., se deve

essergli

inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario

giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto

buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).

5.

In caso di risposta

affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono

essere accollate al

condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte, benché regolarmente edotta dal Giudice in tal senso nel corso

del dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 285 cifra 1, art. 98 LCStr, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP,

273.

e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

richiamata la

nota dottrina di cui al BASLER KOMMENTAR, Strafgesetzbuch II, n. 1787 ad

art. 285 CPS, pag. 1787, giusta la quale l’art 126 CPS è consumato dall’art.

285.

CPS;

rispondendo affermativamente

ai quesiti 1.1, 1.3., 2, 4 e 5 e negativamente al quesito 1.2, venendo

contestualmente a cadere il quesito no. 3;

dichiara __________ ;

colpevole

di

1.

violenza

o minaccia contro le autorità e i funzionari

per

avere, a __________, il 16.4.2003, durante un diverbio, cercando di colpirlo

con un pugno in faccia e graffiandolo in viso e sul collo, commesso vie di

fatto contro __________, agente della Polizia comunale di __________, mentre

compiva un atto rientrante nelle proprie attribuzioni;

2.

danneggiamento

intenzionale della segnaletica stradale,

per avere, a __________, il

16.4

, nonostante l’invito a non mettere in moto perché la vernice era ancora

fresca, compiendo manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio,

intenzionalmente danneggiato la demarcazione dei posteggi appena verniciata sul

campo stradale;

proscioglie __________

dall’accusa di

vie di fatto

di

conseguenza

condanna __________,

1.

Alla

multa di fr. 800.- (ottocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in cso di mancato pagamento, sarà

commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).

ordina 3. La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva

Il

giudice: Il

segretario:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr.

800.00

multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

Fr. 1'100.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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