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Decisione

10.2004.172

ripetuta calunnia per aver, comunicando con terzi e sapendo di dire cose non vere, reso sospetto qualcuno di condotta disonorevole rispettivamente di fatti lesivi della sua reputazione

17 settembre 2004Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

10.2004.172/pg

__________

Bellinzona

17

settembre 2004

Sentenza

con motivazione

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il

cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

_ACCU1

difeso da: _DIFE1

prevenuto

colpevole di 1. ripetuta calunnia

per avere,

a Bellinzona e Lugano,

in data 7 marzo 2001 e 17

marzo 2004,

comunicando con terzi e

sapendo di dire cosa non vera,

reso sospetta la __________ SA

di condotta disonorevole rispettivamente di altri fatti lesivi della sua

reputazione,

e meglio per avere

1.1 a Bellinzona in data 7 marzo

2001,

mediante scritto di uguale

data trasmesso al Presidente del CdS On. __________ __________, incolpato o

reso sospetta la __________ SA di fatti di rilevanza penale e quindi di

condotta disonorevole, in particolare con le seguenti affermazioni: "…

abbia agevolato la __________ __________ __________ __________, depistando ed

insabbiando il mio caso e, di conserva, i reati commessi dalla __________

", "la __________ ha ordinato, il 7.1.1985, al Procuratore

__________, di estendere anche contro il sottoscritto le imputazioni elevate

contro un loro Dirigente e di emettere contro di me un mandato di Cattura

Internazionale", "… finalizzata al mio sequestro. I cui mandanti

(Dichiarato dal malavitoso Italiano __________ dopo il suo arresto e provato

dalla Polizia Italiana) dovevano essere ricercati all'interno della __________

" ecc.;

1.2 a Lugano in data 17

marzo 2004,

mediante scritto trasmesso

all'UE, Lugano in allegato alla domanda di esecuzione alla base del PE

__________ emesso nei confronti della __________ SA in data 17.03.2004,

incolpato o resa sospetta la __________ SA di fatti di rilevanza penale e

quindi di condotta disonorevole, in particolare con le seguenti affermazioni:

"per aver ordinato, alla allora PP __________, di associarmi ai reati

commessi da un suo Direttore e di emettere nei miei confronti un mandato di

cattura internazionale. Ordine basato (a loro dire) su una fantomatica

relazione (….) emessa su precise disposizioni della Dirigenza __________ dal

mendace Direttore Esteri __________ e infarcita di illazioni, invenzioni e

falsità", "il criminale ordine impartito dalla __________ SA ha fatto

di me, per 15 anni, un ricercato internazionale (….)", "per aver,

tramite un suo/suoi funzionari istigato, offrendo un compenso di 300'000

dollari, i malavitosi __________ e l'Avvocato __________ (….) a rapirmi in

Italia", "per aver esercitato per 15 anni pressioni sulla

Magistratura Ticinese affinché la mia Vicenda non sfociasse mai nella verità e

nella chiarezza", ecc…;

e ciò pur essendo a conoscenza

del decreto di abbandono 08.01.1987 del Procuratore Pubblico __________ emesso

nei confronti di responsabili e legali della __________ SA da lui accusati di

denuncia mendace risp. sviamento della giustizia, falsa testimonianza e

diffamazione;

reato

previsto dall'art. 174 cifra 1 CP; richiamati gli art. 18,

48, 55, 62 e 63;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. __________

di data 21 aprile 2004 del _AINQ1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 800.-.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo

di

prova di 3 (tre) anni

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di

fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 maggio 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 settembre

2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore e i

patrocinatori della parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile,

il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa e l'assegnazione

alla parte civile, a titolo di risarcimento per spese legali sostenute in

ambito penale, di fr. 30'000.-;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito, in quanto egli ritiene ancor oggi corrette e

provate le affermazioni contenute negli scritti in esame e sostiene peraltro

che il decreto di abbandono 8.1.1987 non ha forza di cosa giudicata; afferma

che l'accusato ha agito in stato di necessità per difendere il suo patrimonio;

in subordine chiede che il reato di cui al punto 1.1 venga dichiarato

prescritto e quello di cui al punto 1.2 che venga dichiarato improcedibile dal

momento che è un reato a querela di parte, mentre invece nell'evenienza

concreta è stata presentata una denuncia. Protesta inoltre spese e ripetibili.

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se _ACCU1 è autore colpevole di

calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Se egli ha agito in stato di

necessità.

3.

Se per i fatti del 7 marzo 2001

è intervenuta la prescrizione.

4.

Sulla pena e sulle spese.

5.

Se deve essere comminata la

pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero e per quale periodo.

6.

Se deve essere accolta la

pretesa di parte civile SA che chiede un risarcimento di franchi 30.000.-

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

L'accusato, nato nel

____________________ alla fine degli anni '70, era cliente della filiale di

__________ della __________ (in seguito __________ SA) diretta da __________;

quest'ultimo fu arrestato nel 1984 e condannato il 18 marzo 1986 dalla Corte

delle Assise criminali di Lugano per malversazioni a danno dei clienti della

banca che causarono, a seguito di investimenti effettuati in Argentina, un buco

di svariati milioni di franchi.

Sotto inchiesta finì anche il

qui accusato _ACCU1 che nell'operazione sudamericana sopra evocata divenne

anche socio di __________ (cfr. verbale di interrogatorio di __________ del

18.12

), persona con la quale è sempre rimasto in contatto, come desumibile

dagli atti.

_ACCU1 però essendo all'epoca

latitante all'estero, non potè essere interrogato, né catturato sulla base

dell'ordine di arresto internazionale emesso il 18 gennaio 1985 dall'allora

sostituto Procuratore Pubblico della giurisdizione sottocenerina __________.

2.

A seguito dell'ordine

d'arresto di cui sopra, postulato anche dai legali della banca in questione,

_ACCU1 il 9 dicembre 1986, pur essendo sempre latitante, denunciò - in

relazione ai fatti menzionati - i rappresentanti della __________ SA per

sviamento della giustizia, denuncia mendace, falsa testimonianza e

diffamazione; l'inchiesta sfociò in un decreto di abbandono emesso dal

ministero pubblico in data 8 gennaio 1987.

Poco tempo dopo, più

precisamente il 28 gennaio 1987, _ACCU1inoltrò una denuncia nei confronti di

__________ __________, __________ __________ ed un ignoto funzionario della

__________ SA per tentato sequestro di persona ed estorsione; l'inchiesta si

concluse con un decreto di abbandono emesso il 13 febbraio 1987, poi confermato

dalla Camera dei ricorsi penali in data 7 maggio 1987.

Il 29 marzo 2000

l'imputato chiese mediante petizione proposta direttamente in appello la

condanna della __________ SA al pagamento di oltre 200 milioni di franchi per i

fatti di cui sopra; la causa, dopo essere approdata anche al Tribunale

federale, si concluse il 16 maggio 2001 con un decreto del Tribunale di Appello

che, constatato il mancato versamento dell'anticipo per tasse e spese

giudiziarie, dichiarò irricevibile la petizione.

Infine il 19 novembre 2001

_ACCU1inoltrò alla Pretura di Bellinzona un'ulteriore petizione contro la

__________ SA e contro la Repubblica e Cantone del Ticino tendente ad un

risarcimento plurimilionario per i fatti già descritti e succedutisi nel tempo a

far stato dal presunto ordine impartito dalla banca alla magistratura nel

lontano 1985.

3.

Con decreto di accusa

del 21 aprile 2004 il procuratore pubblico ha ritenuto

_ACCU1autore colpevole di ripetuta calunnia per avere a Bellinzona e Lugano, in

data 7 marzo 2001 e 17 marzo 2004, comunicando con terzi e sapendo di dire cosa

non vera, reso sospetta la __________ SA di condotta disonorevole

rispettivamente di altri fatti lesivi della sua reputazione, e ciò pur essendo

a conoscenza del decreto di abbandono 8.1.1987 del sostituto Procuratore

Pubblico Sottocenerino emesso nei confronti di responsabili e legali della

_________ SA da lui accusati di denuncia mendace rispettivamente sviamento

della giustizia, falsa testimonianza e diffamazione.

4.

Ai sensi dell'art. 174

cifra 1 CP chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera,

incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti

che possano nuocere alla reputazione di lei e chiunque, sapendo di dire cosa

non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito a querela

di parte con la detenzione o con la multa.

5.

Preliminarmente si

rileva come l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa per i fatti

relativi al 7 marzo 2001 non merita accoglimento, nonostante il fatto che

occorre applicare nella fattispecie, essendo lex mitior, l'art. 178 vCP che

prevedeva la prescrizione dell'azione penale per i delitti contro l'onore in

due anni.

Secondo la difesa il reato in

questione è prescritto il 15 aprile 2004, cioè pochi giorni prima

dell'emanazione del decreto di accusa; tuttavia da un attenta lettura dei

documenti agli atti si osserva che, dopo l'interrogatorio dell'accusato per via

rogatoriale il 15 aprile 2002, vi sono stati altri atti interruttivi della

prescrizione ai sensi dell'art. 72 vCP, con particolare riferimento agli atti

21.

e 22 dell'incarto penale.

Di conseguenza, per i motivi

evidenziati, si dovrà entrare nel merito delle accuse formulate dal Procuratore

pubblico riguardo al primo reato a carico dell'accusato.

6.

Per quanto attiene alla

seconda eccezione sollevata durante il dibattimento e relativa

all'improcedibilità per il secondo reato, per il fatto che la parte civile ha

inoltrato una denuncia penale invece di una querela penale, si segnala come

l'applicazione dell'art. 68 del CPP non è caratterizzata da un eccessivo

formalismo; per prassi consolidata chi inoltra una denuncia al posto di una

querela non è pregiudicato nei suoi interessi, tanto è vero che nessuno - e nemmeno

il Procuratore pubblico nell'evenienza concreta - si formalizza più di tanto su

questo aspetto particolare del diritto processuale ticinese, ritenuto che ai

fini pratici, nulla muta alla sostanza dei reati che non sono di azione

pubblica.

Ciò che conta è l'espressione

della volontà che qualcuno venga perseguito dalla magistratura per i fatti

segnalati, cosa che è avvenuta nella pratica in esame.

7.

Innanzitutto si rileva

come è acquisito e del resto non contestato che anche una persona

giuridica, in casu la _________ SA, può essere lesa nel suo onore ai sensi

dell'art. 174 CP.

Altrettanto pacifico è il

fatto che il _ACCU1ha scritto le due lettere in questione, cosa del resto

ammessa durante il processo.

Occorre ora stabilire se i

presupposti oggettivi e soggettivi della calunnia siano dati nell'evenienza

concreta.

7a. Per quel che riguarda il

concetto di terzo appare chiaro - non essendo nemmeno eccepito dalla difesa -

che l'allora Presidente del Consiglio di Stato _________ , destinataria della

lettera 7 marzo 2001, debba essere considerata un terzo ai sensi della predetta

legislazione, così come i funzionari dell'ufficio esecuzione di Lugano che

hanno ricevuto lo scritto allegato al PE inoltrato il 17 marzo 2004; in effetti

anche le autorità ricadono sotto la qualifica di persona terza.

Abbondanzialmente si aggiunge

che non ci si esprime sulle svariate copie della lettera 7 marzo 2001 che sono

state inviate a diverse persone fisiche e giuridiche (cfr. allegati all'act.1),

in quanto esulano dal decreto di accusa.

Per quanto attiene

all'incolpare o render sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri

fatti che possano nuocere alla reputazione di lei si ritiene - alla luce delle

lettere citate, i cui estratti salienti vengono riportati nel decreto di accusa

- che non vi sono dubbi sul fatto che le asserzioni ivi contenute sono lesive

dell'onore e della reputazione della _________ SA, cosa del resto non

contestata espressamente dalla difesa in occasione del pubblico dibattimento.

Infine, per i motivi che

verranno esposti in seguito, si ritiene che l'accusato sapeva di dire cosa non

vera quando scrisse le missive in questione.

8a. In merito all'asserzione

secondo cui la _________ SA, per il tramite del proprio legale avv. _________, avrebbe

ordinato il 7 gennaio 1985 al Procuratore pubblico di arrestare il qui imputato

si osserva che da tale lettera non si evince assolutamente qualcosa del genere

(cfr. Doc. A, prodotto dalla difesa prima del dibattimento): in effetti dalla

lettura di tale scritto, che precisa le circostanze ed elenca i motivi della

richiesta, si evince in sostanza la domanda della _________ SA di "estendere

per i titoli di reato sopracitati l'azione penale del procedimento __________

anche contro il signor _ACCU1_ACCU1, e in caso che egli non fosse cittadino

argentino, di domandarne l'estradizione tramite le autorità diplomatiche

svizzere o con l'ausilio di un mandato di cattura internazionale" (cfr.

ibidem, pag.5).

Si tratta di una

semplice segnalazione di fatti con la richiesta di intervento; tali scritti

sono usuali per quel che concerne il nostro ordinamento giuridico in quanto

avvengono quotidianamente e non sono certo da considerare alla stregua di un

ordine impartito alla magistratura penale di agire in un determinato modo.

L'affermazione secondo

cui la sostituta Procuratrice pubblica sottocenerina pro tempore, avv.

__________, si sia lasciata ordinare da una parte gli atti istruttori che

avrebbe dovuto compiere è assolutamente fuori luogo e nemmeno è desumibile

dagli atti; la circostanza che abbia reagito nel giro di due settimane

emettendo l'ordine di arresto internazionale nei confronti di _ACCU1è dovuto al

fatto che quest'ultimo era già oggetto di inchiesta -come si evince dal verbale

di interrogatorio di _________ del 18.12.1984 - e c'erano degli elementi

indiziari a suo carico, tanto è vero che nella sentenza emanata nel 1986 contro

_________ c'è un passaggio che dimostra anche il coinvolgimento effettivo di

_ACCU1nella vicenda. Infatti, pur senza voler giudicare in questa sede tali

conclusioni, si evince dalla documentazione prodotta che _________ fu

condannato per " ripetuta truffa commessa fra il 1979 e il novembre

1984.

a __________, presso la locale agenzia della __________), di cui era

gerente, agendo talora singolarmente, talora in correità con tale _ACCU1,

__________, cittadino italiano, latitante[…]" (cfr. Risposta della

_________ del 19.8.2002 nella causa civile davanti alla Pretura di Bellinzona,

pag. 6 e 7, che riporta un passaggio della sentenza penale del 1986).

8b. A prescindere da queste

considerazioni occorre ora analizzare il decreto di abbandono 8.1.1987 emesso

dal Ministero pubblico, a seguito della denuncia del qui accusato, nei

confronti dei rappresentanti e dei legali della __________ SA per sviamento della giustizia, denuncia

mendace, falsa testimonianza e diffamazione. Dallo stesso si evince in

particolare che "nel caso in esame, il procedimento penale pendente

presso la nostra procura contro _ACCU1 è stato avviato a prescindere (o

comunque indipendentemente) dalla lettera 7.1.1985 dell'avv. __________ " (cfr.

act.1, allegato 10, pag.6)

Di conseguenza _ACCU1sapeva a

far stato dal 1987 - cosa che del resto ha ammesso nel corso del dibattimento -

del decreto di abbandono e dei suoi contenuti.

Il decreto di abbandono è un

atto formale nel quale si danno per acquisiti determinati fatti e in

particolare nell'evenienza concreta venivano scagionate tutte le persone

coinvolte dalle accuse di _ACCU1_ACCU1; a questo atto non ne sono seguiti altri

che modificavano la situazione accertata e di questo l'accusato ne era al

corrente.

8c. Abbondanzialmente si

rileva come, a seguito della segnalazione fatta da _ACCU1nel dicembre 1994 in

relazione all'operato dei magistrati penali nella vicenda che lo ha visto

coinvolto, il 19.6.1995 è stato pronunciato il non luogo a procedere nei

confronti del __________, l'allora sost. PP _________ e il GIAR pro tempore

__________; tale atto - confermato del resto dalla decisione 20.11.1996 della CRP

che ha respinto l'istanza di promozione dell'accusa presentata dal qui imputato

- ha indotto il Consiglio della Magistratura, in data 4 maggio 1998, a non dar

seguito all'avvio di una procedura disciplinare, essendo la stessa

manifestamente infondata, nei confronti dei predetti magistrati _________ e

__________, ritenuto che nel frattempo il PG era deceduto (cfr. act.1, allegato

9, pag.1 e seguenti).

8d. Alla luce di tutte le

considerazioni espresse si giunge pertanto alla conclusione che _ACCU1, per quel

che riguarda questi aspetti contenuti nella lettera 7 marzo 2001 indirizzata a

_________ e in quella 17 marzo 2004, sapeva di dire cosa non vera; in

particolare l'accusato sapeva di non poter dire che la _________ SA aveva dato

ordini alla magistratura e depistato o insabbiato le indagini.

9a. Per quanto attiene alle

asserzioni dell'accusato relative al rapimento che sarebbe stato ordito nei

suoi confronti dalla _________ SA, per il tramite di propri funzionari, si

osserva che tale vicenda risale al 1986, allorquando in Italia _________ , a

seguito di una perquisizione domiciliare, fu trovato in possesso di armi da

fuoco, passaporti e documenti falsificati e perfino di catene. Interrogato sui

motivi per i quali detenesse una determinata arma da fuoco disse che gli era

stata affidata dall'avvocato _________ di Lugano e riferì "di un

progettato rapimento di _ACCU1, progetto al quale nemmeno il _________ sarebbe

stato estraneo" (Doc. H prodotto dalla difesa prima del dibattimento,

sentenza del Tribunale di Pisa del 28.11.1986, pag. 4).

In corso d'inchiesta il

_________ rivelò inoltre che "_ACCU1__________, campione di motonautica

e imbroglione di alto bordo, aveva truffato di ben 20 milioni di dollari una

__________, con la complicità del direttore della stessa" e che "durante

l'estate un funzionario della banca truffata […] gli aveva detto che, se fosse

riuscito ad appurare dove il _ACCU1avesse messo i soldi, si sarebbe guadagnato

un compenso di 300'000 dollari" (cfr. ibidem, pag. 5 e 6).

Dalla sentenza si evince che il

__________, allettato da questa prospettiva progettò, in accordo con _________ ,

di sequestrare _ACCU1 per sapere dove fossero i soldi; senonché il tentativo di

rapimento fallì.

Entrambi furono condannati dal

Tribunale di Pisa, mentre da una attenta lettura della sentenza menzionata si

evince unicamente - sulla base delle dichiarazioni del _________ - che un

funzionario di "una __________ " (il nome della __________ non

è mai stato fatto con precisione) ha al massimo promesso un compenso per

ottenere delle informazioni sul luogo dove fossero i soldi, cosa peraltro mai

dimostrata. In ogni caso da nessuna parte emerse che la _________ SA ordì il

sequestro di _ACCU1, o quantomeno fu coinvolta nella vicenda (cfr. ibidem).

9b. Come già riportato supra

(cfr. consid. 2) il 28 gennaio 1987, _ACCU1inoltrò una denuncia nei confronti

di _________ , _________ ed un ignoto funzionario della _________ SA per

tentato sequestro di persona ed estorsione; l'inchiesta si concluse con un

decreto di abbandono emesso il 13 febbraio 1987, poi confermato dalla Camera

dei ricorsi penali in data 7 maggio 1987.

9c. Per tutti i motivi

espressi di deve giungere alla conclusione che _ACCU1nelle due lettere oggetto

del decreto di accusa sapeva di dire cosa non vera anche per ciò che riguarda

l'aspetto relativo al rapimento; in particolare l'accusato sapeva di non poter

dire che la __________ SA aveva ordito il suo sequestro e nemmeno che i

mandanti di quel rapimento dovevano essere ricercati all'interno della

_________ SA.

10.

Alla luce di tutte le

argomentazioni addotte l'imputato deve essere condannato per ripetuta calunnia.

11.

Quo allo stato di

necessità, che secondo la difesa avrebbe costretto l'imputato ad agire mediante

le lettere in oggetto per interrompere la prescrizione, si osserva come l'art.

34.

cpv. 1 CP non può essere applicato alla fattispecie in esame.

In effetti per far valere i

propri diritti non era necessario agire mediante calunnia; in particolare per

avviare una procedura esecutiva non si deve neppure spiegare in estenso i

motivi del credito che si ritiene di vantare, bastando un'indicazione generica.

Al riguardo si fa notare che lo

stato di necessità può essere evocato unicamente se la messa in pericolo

imminente di un bene protetto dal diritto penale non è altrimenti evitabile,

fatto questo che non è sicuramente dato nell'evenienza concreta.

12.

Per quel che concerne la

commisurazione della pena, la richiesta del Procuratore pubblico risulta

correttamente commisurata alla gravità del reato e alla colpa dell'imputato per

quanto concerne la multa, che di conseguenza va confermata.

Invece per quanto attiene alla

pena accessoria, pur sospesa condizionalmente, dell'espulsione dal territorio

elvetico per un periodo di tre anni si rileva come tale richiesta non può

trovar seguito, dal momento che l'accusato non è stato condannato alla

detenzione o alla reclusione.

13.

Infine la richiesta della

parte civile tendente ad ottenere, a titolo di risarcimento per spese legali sostenute

in ambito penale, l'importo di fr. 30'000.- non può trovare accoglimento per il

fatto che la __________ SA non si è opposta al decreto di accusa; per le sue

pretese è pertanto rinviata al foro civile.

visti gli art. 174 cifra 1 CP ;

richiamati gli art. 18, 48, 55, 62 e 63; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara _ACCU1,

autore colpevole di calunnia

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

_________ del 21 aprile 2004;

condanna _ACCU1,

1.

Alla multa di fr. 800.-.

2.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

rinvia la parte civile al

competente foro civile per ciò che concerne la sua pretesa.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di _ACCU1

fr. 800.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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