10.2004.172
ripetuta calunnia per aver, comunicando con terzi e sapendo di dire cose non vere, reso sospetto qualcuno di condotta disonorevole rispettivamente di fatti lesivi della sua reputazione
17 settembre 2004Italiano19 min
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Numero d'incarto:
10.2004.172
Data decisione, Autorità:
17.09.2004, PRPEN
Titolo:
ripetuta calunnia per aver, comunicando con terzi e sapendo di dire cose non vere, reso sospetto qualcuno di condotta disonorevole rispettivamente di fatti lesivi della sua reputazione
CALUNNIA
art. 174 cf. 1 CPS
Incarto
n.
Fatti
10.2004.172/pg
__________
Bellinzona
17
settembre 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
_ACCU1
difeso da: _DIFE1
prevenuto
colpevole di 1. ripetuta calunnia
per avere,
a Bellinzona e Lugano,
in data 7 marzo 2001 e 17
marzo 2004,
comunicando con terzi e
sapendo di dire cosa non vera,
reso sospetta la __________ SA
di condotta disonorevole rispettivamente di altri fatti lesivi della sua
reputazione,
e meglio per avere
1.1 a Bellinzona in data 7 marzo
2001,
mediante scritto di uguale
data trasmesso al Presidente del CdS On. __________ __________, incolpato o
reso sospetta la __________ SA di fatti di rilevanza penale e quindi di
condotta disonorevole, in particolare con le seguenti affermazioni: "…
abbia agevolato la __________ __________ __________ __________, depistando ed
insabbiando il mio caso e, di conserva, i reati commessi dalla __________
", "la __________ ha ordinato, il 7.1.1985, al Procuratore
__________, di estendere anche contro il sottoscritto le imputazioni elevate
contro un loro Dirigente e di emettere contro di me un mandato di Cattura
Internazionale", "… finalizzata al mio sequestro. I cui mandanti
(Dichiarato dal malavitoso Italiano __________ dopo il suo arresto e provato
dalla Polizia Italiana) dovevano essere ricercati all'interno della __________
" ecc.;
1.2 a Lugano in data 17
marzo 2004,
mediante scritto trasmesso
all'UE, Lugano in allegato alla domanda di esecuzione alla base del PE
__________ emesso nei confronti della __________ SA in data 17.03.2004,
incolpato o resa sospetta la __________ SA di fatti di rilevanza penale e
quindi di condotta disonorevole, in particolare con le seguenti affermazioni:
"per aver ordinato, alla allora PP __________, di associarmi ai reati
commessi da un suo Direttore e di emettere nei miei confronti un mandato di
cattura internazionale. Ordine basato (a loro dire) su una fantomatica
relazione (….) emessa su precise disposizioni della Dirigenza __________ dal
mendace Direttore Esteri __________ e infarcita di illazioni, invenzioni e
falsità", "il criminale ordine impartito dalla __________ SA ha fatto
di me, per 15 anni, un ricercato internazionale (….)", "per aver,
tramite un suo/suoi funzionari istigato, offrendo un compenso di 300'000
dollari, i malavitosi __________ e l'Avvocato __________ (….) a rapirmi in
Italia", "per aver esercitato per 15 anni pressioni sulla
Magistratura Ticinese affinché la mia Vicenda non sfociasse mai nella verità e
nella chiarezza", ecc…;
e ciò pur essendo a conoscenza
del decreto di abbandono 08.01.1987 del Procuratore Pubblico __________ emesso
nei confronti di responsabili e legali della __________ SA da lui accusati di
denuncia mendace risp. sviamento della giustizia, falsa testimonianza e
diffamazione;
reato
previsto dall'art. 174 cifra 1 CP; richiamati gli art. 18,
48, 55, 62 e 63;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. __________
di data 21 aprile 2004 del _AINQ1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 800.-.
Considerandi
2.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo
di
prova di 3 (tre) anni
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di
fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 settembre
2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, il suo difensore e i
patrocinatori della parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile,
il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa e l'assegnazione
alla parte civile, a titolo di risarcimento per spese legali sostenute in
ambito penale, di fr. 30'000.-;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito, in quanto egli ritiene ancor oggi corrette e
provate le affermazioni contenute negli scritti in esame e sostiene peraltro
che il decreto di abbandono 8.1.1987 non ha forza di cosa giudicata; afferma
che l'accusato ha agito in stato di necessità per difendere il suo patrimonio;
in subordine chiede che il reato di cui al punto 1.1 venga dichiarato
prescritto e quello di cui al punto 1.2 che venga dichiarato improcedibile dal
momento che è un reato a querela di parte, mentre invece nell'evenienza
concreta è stata presentata una denuncia. Protesta inoltre spese e ripetibili.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se _ACCU1 è autore colpevole di
calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Se egli ha agito in stato di
necessità.
3.
Se per i fatti del 7 marzo 2001
è intervenuta la prescrizione.
4.
Sulla pena e sulle spese.
5.
Se deve essere comminata la
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero e per quale periodo.
6.
Se deve essere accolta la
pretesa di parte civile SA che chiede un risarcimento di franchi 30.000.-
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
L'accusato, nato nel
____________________ alla fine degli anni '70, era cliente della filiale di
__________ della __________ (in seguito __________ SA) diretta da __________;
quest'ultimo fu arrestato nel 1984 e condannato il 18 marzo 1986 dalla Corte
delle Assise criminali di Lugano per malversazioni a danno dei clienti della
banca che causarono, a seguito di investimenti effettuati in Argentina, un buco
di svariati milioni di franchi.
Sotto inchiesta finì anche il
qui accusato _ACCU1 che nell'operazione sudamericana sopra evocata divenne
anche socio di __________ (cfr. verbale di interrogatorio di __________ del
18.12
), persona con la quale è sempre rimasto in contatto, come desumibile
dagli atti.
_ACCU1 però essendo all'epoca
latitante all'estero, non potè essere interrogato, né catturato sulla base
dell'ordine di arresto internazionale emesso il 18 gennaio 1985 dall'allora
sostituto Procuratore Pubblico della giurisdizione sottocenerina __________.
2.
A seguito dell'ordine
d'arresto di cui sopra, postulato anche dai legali della banca in questione,
_ACCU1 il 9 dicembre 1986, pur essendo sempre latitante, denunciò - in
relazione ai fatti menzionati - i rappresentanti della __________ SA per
sviamento della giustizia, denuncia mendace, falsa testimonianza e
diffamazione; l'inchiesta sfociò in un decreto di abbandono emesso dal
ministero pubblico in data 8 gennaio 1987.
Poco tempo dopo, più
precisamente il 28 gennaio 1987, _ACCU1inoltrò una denuncia nei confronti di
__________ __________, __________ __________ ed un ignoto funzionario della
__________ SA per tentato sequestro di persona ed estorsione; l'inchiesta si
concluse con un decreto di abbandono emesso il 13 febbraio 1987, poi confermato
dalla Camera dei ricorsi penali in data 7 maggio 1987.
Il 29 marzo 2000
l'imputato chiese mediante petizione proposta direttamente in appello la
condanna della __________ SA al pagamento di oltre 200 milioni di franchi per i
fatti di cui sopra; la causa, dopo essere approdata anche al Tribunale
federale, si concluse il 16 maggio 2001 con un decreto del Tribunale di Appello
che, constatato il mancato versamento dell'anticipo per tasse e spese
giudiziarie, dichiarò irricevibile la petizione.
Infine il 19 novembre 2001
_ACCU1inoltrò alla Pretura di Bellinzona un'ulteriore petizione contro la
__________ SA e contro la Repubblica e Cantone del Ticino tendente ad un
risarcimento plurimilionario per i fatti già descritti e succedutisi nel tempo a
far stato dal presunto ordine impartito dalla banca alla magistratura nel
lontano 1985.
3.
Con decreto di accusa
del 21 aprile 2004 il procuratore pubblico ha ritenuto
_ACCU1autore colpevole di ripetuta calunnia per avere a Bellinzona e Lugano, in
data 7 marzo 2001 e 17 marzo 2004, comunicando con terzi e sapendo di dire cosa
non vera, reso sospetta la __________ SA di condotta disonorevole
rispettivamente di altri fatti lesivi della sua reputazione, e ciò pur essendo
a conoscenza del decreto di abbandono 8.1.1987 del sostituto Procuratore
Pubblico Sottocenerino emesso nei confronti di responsabili e legali della
_________ SA da lui accusati di denuncia mendace rispettivamente sviamento
della giustizia, falsa testimonianza e diffamazione.
4.
Ai sensi dell'art. 174
cifra 1 CP chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera,
incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti
che possano nuocere alla reputazione di lei e chiunque, sapendo di dire cosa
non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito a querela
di parte con la detenzione o con la multa.
5.
Preliminarmente si
rileva come l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa per i fatti
relativi al 7 marzo 2001 non merita accoglimento, nonostante il fatto che
occorre applicare nella fattispecie, essendo lex mitior, l'art. 178 vCP che
prevedeva la prescrizione dell'azione penale per i delitti contro l'onore in
due anni.
Secondo la difesa il reato in
questione è prescritto il 15 aprile 2004, cioè pochi giorni prima
dell'emanazione del decreto di accusa; tuttavia da un attenta lettura dei
documenti agli atti si osserva che, dopo l'interrogatorio dell'accusato per via
rogatoriale il 15 aprile 2002, vi sono stati altri atti interruttivi della
prescrizione ai sensi dell'art. 72 vCP, con particolare riferimento agli atti
21.
e 22 dell'incarto penale.
Di conseguenza, per i motivi
evidenziati, si dovrà entrare nel merito delle accuse formulate dal Procuratore
pubblico riguardo al primo reato a carico dell'accusato.
6.
Per quanto attiene alla
seconda eccezione sollevata durante il dibattimento e relativa
all'improcedibilità per il secondo reato, per il fatto che la parte civile ha
inoltrato una denuncia penale invece di una querela penale, si segnala come
l'applicazione dell'art. 68 del CPP non è caratterizzata da un eccessivo
formalismo; per prassi consolidata chi inoltra una denuncia al posto di una
querela non è pregiudicato nei suoi interessi, tanto è vero che nessuno - e nemmeno
il Procuratore pubblico nell'evenienza concreta - si formalizza più di tanto su
questo aspetto particolare del diritto processuale ticinese, ritenuto che ai
fini pratici, nulla muta alla sostanza dei reati che non sono di azione
pubblica.
Ciò che conta è l'espressione
della volontà che qualcuno venga perseguito dalla magistratura per i fatti
segnalati, cosa che è avvenuta nella pratica in esame.
7.
Innanzitutto si rileva
come è acquisito e del resto non contestato che anche una persona
giuridica, in casu la _________ SA, può essere lesa nel suo onore ai sensi
dell'art. 174 CP.
Altrettanto pacifico è il
fatto che il _ACCU1ha scritto le due lettere in questione, cosa del resto
ammessa durante il processo.
Occorre ora stabilire se i
presupposti oggettivi e soggettivi della calunnia siano dati nell'evenienza
concreta.
7a. Per quel che riguarda il
concetto di terzo appare chiaro - non essendo nemmeno eccepito dalla difesa -
che l'allora Presidente del Consiglio di Stato _________ , destinataria della
lettera 7 marzo 2001, debba essere considerata un terzo ai sensi della predetta
legislazione, così come i funzionari dell'ufficio esecuzione di Lugano che
hanno ricevuto lo scritto allegato al PE inoltrato il 17 marzo 2004; in effetti
anche le autorità ricadono sotto la qualifica di persona terza.
Abbondanzialmente si aggiunge
che non ci si esprime sulle svariate copie della lettera 7 marzo 2001 che sono
state inviate a diverse persone fisiche e giuridiche (cfr. allegati all'act.1),
in quanto esulano dal decreto di accusa.
Per quanto attiene
all'incolpare o render sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri
fatti che possano nuocere alla reputazione di lei si ritiene - alla luce delle
lettere citate, i cui estratti salienti vengono riportati nel decreto di accusa
- che non vi sono dubbi sul fatto che le asserzioni ivi contenute sono lesive
dell'onore e della reputazione della _________ SA, cosa del resto non
contestata espressamente dalla difesa in occasione del pubblico dibattimento.
Infine, per i motivi che
verranno esposti in seguito, si ritiene che l'accusato sapeva di dire cosa non
vera quando scrisse le missive in questione.
8a. In merito all'asserzione
secondo cui la _________ SA, per il tramite del proprio legale avv. _________, avrebbe
ordinato il 7 gennaio 1985 al Procuratore pubblico di arrestare il qui imputato
si osserva che da tale lettera non si evince assolutamente qualcosa del genere
(cfr. Doc. A, prodotto dalla difesa prima del dibattimento): in effetti dalla
lettura di tale scritto, che precisa le circostanze ed elenca i motivi della
richiesta, si evince in sostanza la domanda della _________ SA di "estendere
per i titoli di reato sopracitati l'azione penale del procedimento __________
anche contro il signor _ACCU1_ACCU1, e in caso che egli non fosse cittadino
argentino, di domandarne l'estradizione tramite le autorità diplomatiche
svizzere o con l'ausilio di un mandato di cattura internazionale" (cfr.
ibidem, pag.5).
Si tratta di una
semplice segnalazione di fatti con la richiesta di intervento; tali scritti
sono usuali per quel che concerne il nostro ordinamento giuridico in quanto
avvengono quotidianamente e non sono certo da considerare alla stregua di un
ordine impartito alla magistratura penale di agire in un determinato modo.
L'affermazione secondo
cui la sostituta Procuratrice pubblica sottocenerina pro tempore, avv.
__________, si sia lasciata ordinare da una parte gli atti istruttori che
avrebbe dovuto compiere è assolutamente fuori luogo e nemmeno è desumibile
dagli atti; la circostanza che abbia reagito nel giro di due settimane
emettendo l'ordine di arresto internazionale nei confronti di _ACCU1è dovuto al
fatto che quest'ultimo era già oggetto di inchiesta -come si evince dal verbale
di interrogatorio di _________ del 18.12.1984 - e c'erano degli elementi
indiziari a suo carico, tanto è vero che nella sentenza emanata nel 1986 contro
_________ c'è un passaggio che dimostra anche il coinvolgimento effettivo di
_ACCU1nella vicenda. Infatti, pur senza voler giudicare in questa sede tali
conclusioni, si evince dalla documentazione prodotta che _________ fu
condannato per " ripetuta truffa commessa fra il 1979 e il novembre
1984.
a __________, presso la locale agenzia della __________), di cui era
gerente, agendo talora singolarmente, talora in correità con tale _ACCU1,
__________, cittadino italiano, latitante[…]" (cfr. Risposta della
_________ del 19.8.2002 nella causa civile davanti alla Pretura di Bellinzona,
pag. 6 e 7, che riporta un passaggio della sentenza penale del 1986).
8b. A prescindere da queste
considerazioni occorre ora analizzare il decreto di abbandono 8.1.1987 emesso
dal Ministero pubblico, a seguito della denuncia del qui accusato, nei
confronti dei rappresentanti e dei legali della __________ SA per sviamento della giustizia, denuncia
mendace, falsa testimonianza e diffamazione. Dallo stesso si evince in
particolare che "nel caso in esame, il procedimento penale pendente
presso la nostra procura contro _ACCU1 è stato avviato a prescindere (o
comunque indipendentemente) dalla lettera 7.1.1985 dell'avv. __________ " (cfr.
act.1, allegato 10, pag.6)
Di conseguenza _ACCU1sapeva a
far stato dal 1987 - cosa che del resto ha ammesso nel corso del dibattimento -
del decreto di abbandono e dei suoi contenuti.
Il decreto di abbandono è un
atto formale nel quale si danno per acquisiti determinati fatti e in
particolare nell'evenienza concreta venivano scagionate tutte le persone
coinvolte dalle accuse di _ACCU1_ACCU1; a questo atto non ne sono seguiti altri
che modificavano la situazione accertata e di questo l'accusato ne era al
corrente.
8c. Abbondanzialmente si
rileva come, a seguito della segnalazione fatta da _ACCU1nel dicembre 1994 in
relazione all'operato dei magistrati penali nella vicenda che lo ha visto
coinvolto, il 19.6.1995 è stato pronunciato il non luogo a procedere nei
confronti del __________, l'allora sost. PP _________ e il GIAR pro tempore
__________; tale atto - confermato del resto dalla decisione 20.11.1996 della CRP
che ha respinto l'istanza di promozione dell'accusa presentata dal qui imputato
- ha indotto il Consiglio della Magistratura, in data 4 maggio 1998, a non dar
seguito all'avvio di una procedura disciplinare, essendo la stessa
manifestamente infondata, nei confronti dei predetti magistrati _________ e
__________, ritenuto che nel frattempo il PG era deceduto (cfr. act.1, allegato
9, pag.1 e seguenti).
8d. Alla luce di tutte le
considerazioni espresse si giunge pertanto alla conclusione che _ACCU1, per quel
che riguarda questi aspetti contenuti nella lettera 7 marzo 2001 indirizzata a
_________ e in quella 17 marzo 2004, sapeva di dire cosa non vera; in
particolare l'accusato sapeva di non poter dire che la _________ SA aveva dato
ordini alla magistratura e depistato o insabbiato le indagini.
9a. Per quanto attiene alle
asserzioni dell'accusato relative al rapimento che sarebbe stato ordito nei
suoi confronti dalla _________ SA, per il tramite di propri funzionari, si
osserva che tale vicenda risale al 1986, allorquando in Italia _________ , a
seguito di una perquisizione domiciliare, fu trovato in possesso di armi da
fuoco, passaporti e documenti falsificati e perfino di catene. Interrogato sui
motivi per i quali detenesse una determinata arma da fuoco disse che gli era
stata affidata dall'avvocato _________ di Lugano e riferì "di un
progettato rapimento di _ACCU1, progetto al quale nemmeno il _________ sarebbe
stato estraneo" (Doc. H prodotto dalla difesa prima del dibattimento,
sentenza del Tribunale di Pisa del 28.11.1986, pag. 4).
In corso d'inchiesta il
_________ rivelò inoltre che "_ACCU1__________, campione di motonautica
e imbroglione di alto bordo, aveva truffato di ben 20 milioni di dollari una
__________, con la complicità del direttore della stessa" e che "durante
l'estate un funzionario della banca truffata […] gli aveva detto che, se fosse
riuscito ad appurare dove il _ACCU1avesse messo i soldi, si sarebbe guadagnato
un compenso di 300'000 dollari" (cfr. ibidem, pag. 5 e 6).
Dalla sentenza si evince che il
__________, allettato da questa prospettiva progettò, in accordo con _________ ,
di sequestrare _ACCU1 per sapere dove fossero i soldi; senonché il tentativo di
rapimento fallì.
Entrambi furono condannati dal
Tribunale di Pisa, mentre da una attenta lettura della sentenza menzionata si
evince unicamente - sulla base delle dichiarazioni del _________ - che un
funzionario di "una __________ " (il nome della __________ non
è mai stato fatto con precisione) ha al massimo promesso un compenso per
ottenere delle informazioni sul luogo dove fossero i soldi, cosa peraltro mai
dimostrata. In ogni caso da nessuna parte emerse che la _________ SA ordì il
sequestro di _ACCU1, o quantomeno fu coinvolta nella vicenda (cfr. ibidem).
9b. Come già riportato supra
(cfr. consid. 2) il 28 gennaio 1987, _ACCU1inoltrò una denuncia nei confronti
di _________ , _________ ed un ignoto funzionario della _________ SA per
tentato sequestro di persona ed estorsione; l'inchiesta si concluse con un
decreto di abbandono emesso il 13 febbraio 1987, poi confermato dalla Camera
dei ricorsi penali in data 7 maggio 1987.
9c. Per tutti i motivi
espressi di deve giungere alla conclusione che _ACCU1nelle due lettere oggetto
del decreto di accusa sapeva di dire cosa non vera anche per ciò che riguarda
l'aspetto relativo al rapimento; in particolare l'accusato sapeva di non poter
dire che la __________ SA aveva ordito il suo sequestro e nemmeno che i
mandanti di quel rapimento dovevano essere ricercati all'interno della
_________ SA.
10.
Alla luce di tutte le
argomentazioni addotte l'imputato deve essere condannato per ripetuta calunnia.
11.
Quo allo stato di
necessità, che secondo la difesa avrebbe costretto l'imputato ad agire mediante
le lettere in oggetto per interrompere la prescrizione, si osserva come l'art.
34.
cpv. 1 CP non può essere applicato alla fattispecie in esame.
In effetti per far valere i
propri diritti non era necessario agire mediante calunnia; in particolare per
avviare una procedura esecutiva non si deve neppure spiegare in estenso i
motivi del credito che si ritiene di vantare, bastando un'indicazione generica.
Al riguardo si fa notare che lo
stato di necessità può essere evocato unicamente se la messa in pericolo
imminente di un bene protetto dal diritto penale non è altrimenti evitabile,
fatto questo che non è sicuramente dato nell'evenienza concreta.
12.
Per quel che concerne la
commisurazione della pena, la richiesta del Procuratore pubblico risulta
correttamente commisurata alla gravità del reato e alla colpa dell'imputato per
quanto concerne la multa, che di conseguenza va confermata.
Invece per quanto attiene alla
pena accessoria, pur sospesa condizionalmente, dell'espulsione dal territorio
elvetico per un periodo di tre anni si rileva come tale richiesta non può
trovar seguito, dal momento che l'accusato non è stato condannato alla
detenzione o alla reclusione.
13.
Infine la richiesta della
parte civile tendente ad ottenere, a titolo di risarcimento per spese legali sostenute
in ambito penale, l'importo di fr. 30'000.- non può trovare accoglimento per il
fatto che la __________ SA non si è opposta al decreto di accusa; per le sue
pretese è pertanto rinviata al foro civile.
visti gli art. 174 cifra 1 CP ;
richiamati gli art. 18, 48, 55, 62 e 63; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara _ACCU1,
autore colpevole di calunnia
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
_________ del 21 aprile 2004;
condanna _ACCU1,
1.
Alla multa di fr. 800.-.
2.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
rinvia la parte civile al
competente foro civile per ciò che concerne la sua pretesa.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 800.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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