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Decisione

10.2004.19

delibazione di sentenza germanica riguardante l'adozione di un maggiorenne

4 febbraio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi non essendo ancora sposati da cinque anni (art. 264a cpv. 3

CC);

che un

appello introdotto da IS 1 contro tale decisione è stato respinto da questa

Camera il 6 settembre 2000 (inc. 11.2000.84), sentenza che il Tribunale

federale ha confermato – su ricorso per riforma di IS 1 – il 9 novembre 2000 (5C.224/2000);

che il 29

giugno 2001 IS 1 e IS 2, divenuto nel frattempo maggiorenne, si sono rivolti al

Tribunale di __________ (Amtsgericht __________) perché pronunciasse

esso medesimo

l'adozione;

che nella

richiesta essi hanno dichiarato di voler attribuire al provvedimento gli stessi

effetti correlati in Germania all'adozione di un minorenne;

che __________

ha dichiarato per scritto di aderire alla richiesta;

che,

sentiti personalmente IS 1 e IS 2, con decreto (Beschluß) del 19 giugno 2002 il Tribunale ha

pronunciato l'adozione, accertando che per volontà degli istanti il provvedimento

dispiega effetti identici all'adozione di un minorenne;

che l'11

novembre 2004 IS 1 e IS 2 hanno presentato un'istanza di delibazione a questa

Camera perché il decreto di adozione sia riconosciuto e dichiarato esecutivo;

che __________

ha dichiarato per scritto il 23 novembre 2004 di aderire alla richiesta;

che il

giudice delegato della Camera ha invitato gli istanti, con ordinanza del 9 dicembre

2004, a documentare l'avvenuto passaggio in giudicato del decreto, rispettivamente

il suo carattere definitivo;

che il 17

gennaio 2005 gli istanti hanno trasmesso alla Camera l'attestazione richiesta;

che in

simili circostanze nulla osta più all'emanazione della sentenza;

e considerando

in diritto: che

la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,

secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP),

le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che la

relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera

di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che le

sentenze straniere in materia di adozione sono riconosciute in Svizzera, a

norma dell'art. 78 cpv. 1 LDIP, se sono pronunciate nello Stato di domicilio o

di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti, l'adozione restando disciplinata

in ogni modo dalla sua legge d'origine e non diventando, per il solo fatto del

riconoscimento, un'adozione del diritto svizzero (Mosimann in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,

Basilea 1996, n. 10 ad art. 78 LDIP);

che

l'art. 78 cpv. 2 LDIP riserva invero l'ipotesi di adozioni straniere con

effetti “essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del

diritto svizzero” (cpv. 2), le quali sono riconosciute non come adozioni vere e

proprie, ma solo con gli effetti loro conferiti dalla relativa legge nazionale

(Siehr in: Zürcher Kommentar zum

IPRG, 2ª edizione, n. 28 ad

art. 78; I CCA, sentenza inc. 10.1998.36 del 15 giugno 1999);

che quest'ultima

riserva è senza oggetto nella fattispecie, sebbene l'adozione di maggiorenni in

Germania sia priva di effetti plenari (§ 1767 a 1771 BGB; Siehr, op. cit., tabella nella n. 26 ad

art. 78), l'adottante e l'adottando avendo deciso in concreto – ciò che la

legge tedesca permette (§ 1772 BGB) – di annettere alla medesima gli effetti

correlati all'adozione di un minorenne;

che, ciò

posto, oltre al menzionato art. 78 LDIP si applicano – quanto al riconoscimento

di adozioni straniere in Svizzera – i trattati multilaterali o bilaterali

ratificati dalla Svizzera, in particolare gli art. 23 a 27 della Convenzione

dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione

internazionale, del 29 maggio 1993 (RS 0.211.221.311);

che non

fa stato invece la Convenzione del 2 novembre 1929 tra la Confederazione

Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle

decisioni giudiziarie e delle senten­ze arbitrali (RS 0.276.191.361), un'adozione

costituendo un atto di volontaria giurisdizione (Siehr, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2003,

pag. 99 a metà), sottratta come tale al campo d'applicazione del trattato (Dutoit/Knoepfler/Lalive/ Mercier,

Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, vol. 2, pag. 167 n.

4, pag. 170 n. 11);

che al

riconoscimento di adozioni straniere non si applica nemmeno – contrariamente a

quanto figura ancora in Siehr (Zürcher

Kommentar zum IPRG, 2ª

edizione, n. 2 ad art. 78 LDIP) – la convenzione dell'Aia sulla competenza

delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni

straniere in materia di adozione, del 15 novembre 1965 (RS 0.211.221.315), tale

convenzione essendo stata denunciata dalla Svizzera il 14 aprile 2003 con

effetto al 23 ottobre 2003 (http://hcch.e-vision.nl);

che per

il resto, dandosi concorso di norme tra l'art. 78 LDIP e un trattato internazionale,

di massima il trattato internazionale prevale (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che

il diritto interno risulti più fa­vorevole al riconoscimento della sentenza

estera e il trattato non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (cfr. Siehr in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art.

Considerandi

65);

che nel

caso specifico la citata Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione

in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, non preclude

l'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di adozioni

estere, purché il riconoscimento non violi – o non rischi di violare – la convenzione

(FF 1999 pag. 4823 in fondo con richiamo all'art. 33);

che in

concreto tale rischio è escluso, già per la circostanza che la domanda di adozione

è stata introdotta davanti al tribunale tedesco quando l'adottando aveva già

compiuto i 18 anni, mentre la convenzione si applica solo alle adozioni di

minorenni (con l'ulteriore restrizione espressa all'art. 3 nell'ipotesi in cui

l'adottando compia i 18 anni in pendenza di procedura);

che, di

conseguenza, nella fattispecie il riconoscimento del decreto di adozione è retto

esclusivamente dalla legge svizzera;

che a

norma dell'art. 25 LDIP una decisione straniera – e per “decisione straniera” va inteso anche un atto di volontaria giurisdizio­ne (art. 31 LDIP)

– è riconosciuta in Svizzera se emana dal tribu­nale competente (lett. a), se

non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva

(lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);

che nella

fattispecie il decreto da delibare è stato pronunciato nello Stato d'origine

dell'adottante, cittadina della Repubblica federale di Germania (doc. D), onde

la competenza del tribunale tedesco a norma dell'art. 78 cpv. 1 LDIP;

che il

decreto in questione è “definitivamente

passato in giudicato” (endgültig in Rechtskraft

erwachsen), come ha attestato il

16.

dicembre 2004 la cancelleria del tribunale sull'ultima pagina dell'esemplare prodotto

dinanzi a questa Camera;

che non

si scorgono motivi di rifiuto nel senso dell'art. 27 lett. a o lett. b LDIP, non

risultando citazioni in giudizio irregolari né inosservanze del diritto

d'essere sentiti o violazioni di principi fondamentali del diritto procedurale

svizzero;

che per

quanto riguarda la madre dell'adottando, deceduta nel 1999, il suo diritto di

esprimersi (requisito da verificare anche in sede di delibazione: DTF 120 II 89

nel mezzo) non si sarebbe trasmesso ad eventuali eredi nemmeno nel diritto

svizzero

(Hegnauer in: Berner

Kommentar, 4ª edizione, n. 4 ad

art. 265c CC);

che più delicato è il problema legato all'eventuale applicazione

dell'art. 27 lett. c LDIP, il quale osta al riconoscimento di una decisione

straniera ove una parte provi che una causa tra le stesse parti e sullo stesso

oggetto è già stata decisa in Svizzera;

che nel

caso in esame – come detto – una richiesta di adozione riguardante IS 2 introdotta

il 6 giugno 2000 da IS 1 è stata definitivamente respinta dal Tribunale federale

con sentenza del 9 novembre 2000;

che

nondimeno, a prescindere dalla circostanza che ciò non è stato fatto valere nell'ambito

dell'attuale procedura (sull'esigenza di un'eccezione di parte v. Volken in: Zürcher Kommentar, op. cit.,

n. 25 e 26 ad art. 27 LDIP), in Svizzera è stata rifiutata l'adozione di un

minorenne, mentre in Germania è stata pronunciata quella di un maggiorenne;

che le

due decisioni non vertono perciò “sullo stesso oggetto”, il quale deve risultare identico tanto per la causa giuridica su

cui si fonda quanto per i fatti addotti a sostegno della domanda, nuove e

rilevanti circostanze intervenute dopo il primo processo escludendo ogni identità

(Berti in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 13 ad art. 9 LDIP),

che nella

fattispecie la richiesta depositata in Svizzera e quella presentata in Germania

erano diverse sia per la causa giuridica, l'adozione di minorenni e di maggiorenni

soggiacendo a norme diverse (in Germania: § 1741 segg., rispettivamente § 1767

segg. BGB; in Svizzera: art. 264 segg., rispettivamente art. 266 CC), sia per i

fatti addotti a sostegno, la maggiore età dell'adottando essendo intervenuta solo

il 14 maggio 2000;

che,

infine, non è dato motivo di rifiuto nemmeno per il fatto che l'adozione di un maggiorenne

sia stata pronunciata all'estero in base a presupposti non contemplati dal diritto

svizzero (Siehr in: Zürcher

Kommentar, op. cit., n. 5 in fine e n. 16 ad art. 78 LDIP);

che, in

ultima analisi, il decreto di adozione può dunque essere riconosciuto e dichiarato

esecutivo in Svizzera;

che gli

oneri del giudizio odierno vanno a carico degli istanti in solido (art. 10

cpv. 1 LTG), non essendovi un convenuto “soccombente” nell'accezione dell'art. 148

cpv. 1 CPC;

che per

gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

è accolta, nel senso che il decreto del 19 giugno 2002 con cui Tribunale di __________

ha pronunciato l'adozione di IS 2 da parte di IS 1 con gli stessi effetti correlati

all'adozione di un minorenne è riconosciuto e dichiarato esecutivo.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico degli istanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–,.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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