10.2004.195
circolazione in stato di ebrietà, furto d'uso, circolazione malgrado la revoca, infrazione alle norme della circolazione
8 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2004.195
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà, furto d'uso, circolazione malgrado la revoca, infrazione alle norme della circolazione
CONDUCENTE SENZA LICENZA DI CONDURRE
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
FURTO D'USO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.195 ROC/MAM
DA
1662/2004
Bellinzona
8
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. furto d'uso
per
aver sottratto la motoleggera Piaggio targata della nipote , per farne uso;
Fatti
avvenuti a il 14.03.2004;
reato
previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;
2. circolazione
in stato di ebrietà
per aver condotto la
motoleggera surriferita essendo in stato di grave
ubriachezza (alcolemia:
min. 2.56 - max 2.97 grammi per mille), malgrado
fosse già stato
condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi per mille) e
nel 2002 per analogo
reato;
fatti avvenuti a il 14.03.2004;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
3. infrazione
alle norme della circolazione
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di
guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;
fatti avvenuti a il 14.03.2004;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS
in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2 LCS,
art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cvp. 1 ONC;
4. circolazione
malgrado la revoca
per aver condotto la motoleggera
Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla
competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo
indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il
14.03.2004;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto
d'accusa no. 1662/2004 del 10 maggio 2004 del Procuratore Pubblico che
propone la condanna del prevenuto:
1. Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3.
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di
fr. 300.--.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 21 maggio 2004 dall'accusato;
indetto il
pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato
l’accusato assitito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico,
con lettera del 30 agosto 2004 , ed avvalendosi della facoltà concessagli
dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento
dell’accusato dal capo
d’imputazione
di furto d’uso. Quo alla commisurazione della pena, egli postula
una
massiccia riduzione della pena privativa della libertà personale, come pure
la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa,
rimettendosi
al giudizio del Giudice in punto all’imposizione di eventuali norme
comportamentali
e norme di sicurezza. Chiede inoltre la non revoca della pena
residua
di 60 giorni di cui al documento 3 prodotto in sede dibattimentale;
sentito da
ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU
1.
autore colpevole di
1.1
furto d'uso
per
avere, a , il 14.03.2004, sottratto la motoleggera Piaggio targata della nipote
, per farne uso;
1.2
circolazione in
stato di ebrietà
per avere, a il
14.03
, condotto la motoleggera surriferita essendo
in stato di grave
ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per
mille), malgrado
fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi
per mille) e nel 2002
per analogo reato;
1.3
infrazione
alle norme della circolazione
per avere, a il
14.03
, circolando nello stato psico-fisico surriferito,
negligentemente perso
la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi
lesioni personali;
1.4
circolazione
malgrado la revoca
per avere, a il 14.03.2004,
condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data
16.09.1999
per un periodo indeterminato;
2.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e/o 1.4., se
deve essergli inflitta una
pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso di risposta
affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In
caso di risposta affermativa al quesito 3., se deve essere ordinata una
norma di comportamento ex art.
41.
cfr. 2 cpv. 1 CPS, e, se sì, quale.
5.
Se deve essere
ordinata l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui
all’ordine di scarcerazione
del Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.
).
6.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1 (e relativi sottoquesiti), se deve
essere ordinato nei confronti
del condannato un trattamento ambulatorio ex
art. 44 cfr. 1 cpv. 1 CPS.
7.
In caso di risposta affermativa al quesito no.
2.
, se la condanna deve essere
iscritta a casellario
giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80.
CPS, rispettivamente
dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
8.
In
caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e/o 1.4., se
devono essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in
quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli
art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC,
95.
cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e
art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, , 6, 7 e 8 e negativamente ai quesiti 3, 5;
venendo
contestualmente a cadere il quesito no. 4,
dichiara
ACCU 1,
colpevole
di
1.
furto
d'uso
per
avere, a __________, in data 14.03.2004, sottratto la motoleggera Piaggio
targata della nipote , per farne uso;
2.
circolazione in
stato di ebrietà
per avere, a il
14.03
, condotto la motoleggera surriferita essendo
in stato di grave
ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per
mille), malgrado
fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi
per mille) e nel 2002
per analogo reato;
3.
infrazione alle norme
della circolazione
per avere, a il
14.03
, circolando nello stato psico-fisico surriferito,
negligentemente perso
la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi
lesioni personali;
4.
circolazione malgrado la
revoca
per avere, a il 14.03.2004,
condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data
16.09.1999
per un periodo indeterminato;
di
conseguenza
condanna
ACCU 1,
1.
Alla
pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da espiare.
2.
Alla
multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3.
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di
fr. 400.--.
4.
Nei confronti di ACCU 1 é ordinato il trattamento ambulatorio ex art. 44 cfr.
1.
CPS a cura dell __________ (no. tel).
ed inoltre 5. Si prescinde
dall’ordinare l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui
all’ordine di scarcerazione del
Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.
).
ordina L’iscrizione della
condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata
trascorso il periodo
fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4
CPS.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
Fr. 2'200.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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