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Decisione

10.2004.195

circolazione in stato di ebrietà, furto d'uso, circolazione malgrado la revoca, infrazione alle norme della circolazione

8 ottobre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a il 14.03.2004;

reato

previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;

2. circolazione

in stato di ebrietà

per aver condotto la

motoleggera surriferita essendo in stato di grave

ubriachezza (alcolemia:

min. 2.56 - max 2.97 grammi per mille), malgrado

fosse già stato

condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi per mille) e

nel 2002 per analogo

reato;

fatti avvenuti a il 14.03.2004;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

3. infrazione

alle norme della circolazione

per avere, circolando

nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso

la padronanza di

guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

fatti avvenuti a il 14.03.2004;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS

in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e

2 LCS,

art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cvp. 1 ONC;

4. circolazione

malgrado la revoca

per aver condotto la motoleggera

Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla

competente Autorità amministrativa in data 16.09.1999 per un periodo

indeterminato;

fatti avvenuti a __________ il

14.03.2004;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCS;

perseguito con decreto

d'accusa no. 1662/2004 del 10 maggio 2004 del Procuratore Pubblico che

propone la condanna del prevenuto:

1. Alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro

3.

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie

di

fr. 300.--.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 21 maggio 2004 dall'accusato;

indetto il

pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato

l’accusato assitito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico,

con lettera del 30 agosto 2004 , ed avvalendosi della facoltà concessagli

dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento

dell’accusato dal capo

d’imputazione

di furto d’uso. Quo alla commisurazione della pena, egli postula

una

massiccia riduzione della pena privativa della libertà personale, come pure

la

concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa,

rimettendosi

al giudizio del Giudice in punto all’imposizione di eventuali norme

comportamentali

e norme di sicurezza. Chiede inoltre la non revoca della pena

residua

di 60 giorni di cui al documento 3 prodotto in sede dibattimentale;

sentito da

ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU

1.

autore colpevole di

1.1

furto d'uso

per

avere, a , il 14.03.2004, sottratto la motoleggera Piaggio targata della nipote

, per farne uso;

1.2

circolazione in

stato di ebrietà

per avere, a il

14.03

, condotto la motoleggera surriferita essendo

in stato di grave

ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per

mille), malgrado

fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi

per mille) e nel 2002

per analogo reato;

1.3

infrazione

alle norme della circolazione

per avere, a il

14.03

, circolando nello stato psico-fisico surriferito,

negligentemente perso

la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi

lesioni personali;

1.4

circolazione

malgrado la revoca

per avere, a il 14.03.2004,

condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli

fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data

16.09.1999

per un periodo indeterminato;

2.

In caso di risposta affermativa

ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e/o 1.4., se

deve essergli inflitta una

pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso di risposta

affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In

caso di risposta affermativa al quesito 3., se deve essere ordinata una

norma di comportamento ex art.

41.

cfr. 2 cpv. 1 CPS, e, se sì, quale.

5.

Se deve essere

ordinata l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui

all’ordine di scarcerazione

del Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.

).

6.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1 (e relativi sottoquesiti), se deve

essere ordinato nei confronti

del condannato un trattamento ambulatorio ex

art. 44 cfr. 1 cpv. 1 CPS.

7.

In caso di risposta affermativa al quesito no.

2.

, se la condanna deve essere

iscritta a casellario

giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80.

CPS, rispettivamente

dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

8.

In

caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e/o 1.4., se

devono essere accollate al

condannato le tasse e le spese di giudizio e in

quale misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli

artt. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli

art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC,

95.

cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e

art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, , 6, 7 e 8 e negativamente ai quesiti 3, 5;

venendo

contestualmente a cadere il quesito no. 4,

dichiara

ACCU 1,

colpevole

di

1.

furto

d'uso

per

avere, a __________, in data 14.03.2004, sottratto la motoleggera Piaggio

targata della nipote , per farne uso;

2.

circolazione in

stato di ebrietà

per avere, a il

14.03

, condotto la motoleggera surriferita essendo

in stato di grave

ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.97 grammi per

mille), malgrado

fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 3.44 grammi

per mille) e nel 2002

per analogo reato;

3.

infrazione alle norme

della circolazione

per avere, a il

14.03

, circolando nello stato psico-fisico surriferito,

negligentemente perso

la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi

lesioni personali;

4.

circolazione malgrado la

revoca

per avere, a il 14.03.2004,

condotto la motoleggera Piaggio suddetta sebbene la licenza di condurre gli

fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data

16.09.1999

per un periodo indeterminato;

di

conseguenza

condanna

ACCU 1,

1.

Alla

pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da espiare.

2.

Alla

multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro

3.

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di

fr. 400.--.

4.

Nei confronti di ACCU 1 é ordinato il trattamento ambulatorio ex art. 44 cfr.

1.

CPS a cura dell __________ (no. tel).

ed inoltre 5. Si prescinde

dall’ordinare l’esecuzione della pena residua di 60 giorni di cui

all’ordine di scarcerazione del

Consiglio di Vigilanza del 30.10.2002 (CV dec.

).

ordina L’iscrizione della

condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo

fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4

CPS.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

La

sentenza è definitiva.

Il

giudice: Il

segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

Fr. 2'200.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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