10.2004.196
circolazione in stato di ebrietà: riduzione della multa alla luce della situazione finanziaria del prevenuto, indigente
8 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.196
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà: riduzione della multa alla luce della situazione finanziaria del prevenuto, indigente
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
Incarto
n.
10.2004.196 ROC/MAM
DA
1745/2004
Bellinzona
8
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
, ;
prevenuto
colpevole di circolazione in stato di ebrietà
per
aver condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia:
min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________, autostrada A2, l'8.03.2004;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto
d'accusa no. 1745/2004 del 17 maggio 2004 del Procuratore Pubblico che propone
la condanna del prevenuto:
1. Alla
multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--.
3.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
25.
maggio 2004
dall’accusato;
indetto il
pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato il
prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico,
con lettera del 30.08.2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art.
274.
cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale, in via principale, chiede che il
condannato sia mandato
esente
da pena ex art. 66 bis CPS, e, in via subordinata, postula una
massiccia
riduzione della sanzione pecuniaria, quanto precede alla luce della
precaria
situazione finanziaria dell’accusato, che percepisce unicamente una
rendita
AI per coniugi pari a Fr. 3'217.- mensili, fronte a un fabbisogno
personale
dei coniugi pari al noto minimo vitale esecutivo oltre a Fr. 1'054
(pigione
documentata agli atti), Fr. 300.- (costi vettura, documentati e
necessari,
stante la necessità per l’accusato di trasportare la di lui moglie –
pure
lei invalida nella misura del 100% - almeno tre volte la settimana, presso
medici
ed ospedali per gravi problemi di salute),Fr. 170.- (spese accessorie
documentate
agli atti), Fr. 292.- (cassa malati);
sentito da ultimo l'accusato, che si rimette
a quanto affermato dal suo difensore,
ammettendo
le proprie responsabilità, ma sottolineando in modo esaustivo la
propria
situazione finanziaria, alla luce della quale la multa proposta dal
Procuratore
Pubblico risulterebbe assolutamente sproporzionata. Precisa che
la
sua invalidità è dovuta a grave infarto cardiaco subito in passato e di non
avere
alcun precedente in materia di circolazione stradale né di avere mai
avuto
alcun problema legato al consumo/abuso di bevande alcoliche né di
sostanze
psicotrope;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
__________
ACCU 1 autore colpevole di
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, in data 8.03.2004, a __________, autostrada A2, condotto l'autovettura
Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28
grammi per mille);
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario
giudiziale e cancellata entro un anno, se il condannato avrà
pagato la multa e
tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)
5.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato
le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.
CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti posti, e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;
dichiara
ACCU 1 , ;
colpevole
di
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, a __________, autostrada A2, l'8.03.2004, condotto l'autovettura Fiat
targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28
grammi per mille);
di
conseguenza
condanna ACCU
1.
1.
Alla
multa di fr. 700.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49.
cifra 3 CPS).
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-.
3.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
intimazione:
La
sentenza è definitiva.
Il
Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
Fr. 900.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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