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Decisione

10.2004.196

circolazione in stato di ebrietà: riduzione della multa alla luce della situazione finanziaria del prevenuto, indigente

8 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________, autostrada A2, l'8.03.2004;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto

d'accusa no. 1745/2004 del 17 maggio 2004 del Procuratore Pubblico che propone

la condanna del prevenuto:

1. Alla

multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro

3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--.

3.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

25.

maggio 2004

dall’accusato;

indetto il

pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato il

prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico,

con lettera del 30.08.2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art.

274.

cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale, in via principale, chiede che il

condannato sia mandato

esente

da pena ex art. 66 bis CPS, e, in via subordinata, postula una

massiccia

riduzione della sanzione pecuniaria, quanto precede alla luce della

precaria

situazione finanziaria dell’accusato, che percepisce unicamente una

rendita

AI per coniugi pari a Fr. 3'217.- mensili, fronte a un fabbisogno

personale

dei coniugi pari al noto minimo vitale esecutivo oltre a Fr. 1'054

(pigione

documentata agli atti), Fr. 300.- (costi vettura, documentati e

necessari,

stante la necessità per l’accusato di trasportare la di lui moglie –

pure

lei invalida nella misura del 100% - almeno tre volte la settimana, presso

medici

ed ospedali per gravi problemi di salute),Fr. 170.- (spese accessorie

documentate

agli atti), Fr. 292.- (cassa malati);

sentito da ultimo l'accusato, che si rimette

a quanto affermato dal suo difensore,

ammettendo

le proprie responsabilità, ma sottolineando in modo esaustivo la

propria

situazione finanziaria, alla luce della quale la multa proposta dal

Procuratore

Pubblico risulterebbe assolutamente sproporzionata. Precisa che

la

sua invalidità è dovuta a grave infarto cardiaco subito in passato e di non

avere

alcun precedente in materia di circolazione stradale né di avere mai

avuto

alcun problema legato al consumo/abuso di bevande alcoliche né di

sostanze

psicotrope;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

__________

ACCU 1 autore colpevole di

circolazione

in stato di ebrietà

per

avere, in data 8.03.2004, a __________, autostrada A2, condotto l'autovettura

Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28

grammi per mille);

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In

caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In

caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario

giudiziale e cancellata entro un anno, se il condannato avrà

pagato la multa e

tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)

5.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato

le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli

artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.

CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti posti, e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;

dichiara

ACCU 1 , ;

colpevole

di

circolazione

in stato di ebrietà

per

avere, a __________, autostrada A2, l'8.03.2004, condotto l'autovettura Fiat

targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28

grammi per mille);

di

conseguenza

condanna ACCU

1.

1.

Alla

multa di fr. 700.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49.

cifra 3 CPS).

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.

3.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

intimazione:

La

sentenza è definitiva.

Il

Giudice: Il

Segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

Fr. 900.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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