10.2004.21
riconoscimento di un decreto italiano in cui il giudice tutelare designa un curatore speciale a un minorenne
26 gennaio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2004.21
Data decisione, Autorità:
26.01.2005, ICCA
Titolo:
riconoscimento di un decreto italiano in cui il giudice tutelare designa un curatore speciale a un minorenne
CURATORE
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
TUTELA E ALTRI PROVVEDIMENTI PROTETTIVI
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
10.2004.21
Lugano
26 gennaio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
22 novembre 2004 presentata dal
IS 1
(patrocinato dall'avv. RA 1)
relativa
al decreto 9 novembre 2004 con cui il Giudice tutelare del Tribunale ordinario
di __________ ha designato
__________,
__________ (__________)
curatrice
speciale di PI 1, figlio dell'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
IS 1, sposato con __________, è padre di PI 1 (22 giugno 1989), sul quale
esercita da sé solo la potestà di genitore;
che lo
stesso IS 1 è intenzionato a donare al figlio la sua proprietà per piani n. 136
(7/1000) del fondo base n. 1821 RFD di __________, con
diritto esclusivo sull'appartamento n. 71 al quarto piano, composto di quattro
locali;
che su
tale proprietà per piani gravano pegni per complessivi fr. 350 000.– (fr. 100 000.– in primo
grado, fr. 150 000.– in secondo grado e fr. 100 000.– in terzo grado),
per un debito effettivo di fr. 250 000.– da assumere solidalmente, in esito
al trapasso immobiliare, dal donante e dal donatario;
che,
ravvisando un possibile conflitto d'interessi, il 9 novembre 2004 IS 1 ha instato
davanti al giudice tutelare del Tribunale ordinario di __________ affinché sua
madre __________ fosse designata curatrice speciale del figlio e accettasse la
donazione in nome e per conto di quest'ultimo;
che con
decreto di quello stesso giorno, dichiarato immediatamente efficace, il giudice
tutelare ha designato __________ quale curatrice speciale, autorizzandola a compiere
in nome di PI 1 gli atti indispensabili per formalizzare il trapasso di
proprietà;
che il 22
novembre 2004 IS 1 ha chiesto la delibazione di tale decreto nel Cantone
Ticino;
che con
dichiarazione del 3 dicembre 2004 __________ ha dichiarato di aderire alla
domanda;
che nel
frattempo, con ordinanza del 24 novembre 2004, il giudice delegato di questa
Camera ha fissato all'istante un termine fino al 9 dicembre 2004 per documentare
che la decisione prodotta non può più essere impugnata con un rimedio giuridico
ordinario o è definitiva;
che il 6
dicembre 2004 l’istante ha fatto seguire quanto richiesto;
che, come
ha accertato il giudice tutelare italiano, la moglie dell'istante è di ignota
dimora e non ha la potestà sul minorenne, di modo che questa Camera ha
rinunciato a citarla nelle vie edittali;
che nelle
circostanze descritte niente osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano
internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara unilateralmente applicabile verso
tutti gli Stati esteri – sia per quanto riguarda la competenza e la legge regolatrice,
sia per quanto attiene al riconoscimento di decisioni o provvedimenti
stranieri – la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la
competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei
minori (RS 0.211.231.01);
che tra
la Svizzera e l'Italia vige ancora, per quanto riguarda la delibazione di
sentenze civili e commerciali, la convenzione del
Considerandi
3.
gennaio
1933.
circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS
0.276.194
), la quale prevarrebbe – di per sé – sull'art. 85 cpv. 1
LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che
nondimeno, per quanto concerne il riconoscimento di provvedimenti stranieri, la
convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 dichiarata unilateralmente applicabile
dalla Svizzera erga omnes prevede di massima una disciplina più favorevole,
di modo che alla convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 conviene far capo
ormai solo in via sussidiaria (Schwander
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 61 ad
art. 85 LDIP);
che
secondo l'art. 7 della citata convenzione dell'Aia sono riconosciute tutte le
misure estere prese in materia di protezione dei minori dalle autorità
competenti “in virtù degli
articoli che precedono”;
che
competente a norma dell'art. 1 è l'autorità giudiziaria o amministrativa “dello Stato di dimora abituale del
minorenne”;
che nella
fattispecie PI 1 dimora abitualmente a __________, onde la competenza del
Tribunale ordinario di __________;
che le
eventualità prospettate, in ordine alla competenza, dagli art. 4 cpv. 4, 5, 6,
8.
cpv. 2 e 9 cpv. 2 della convenzione sono estranee al caso concreto;
che nelle
condizioni descritte occorre ancora verificare la compatibilità del decreto
italiano con l'ordine pubblico svizzero (art. 16 della convenzione);
che in
concreto non v'è ragione per intravedere contrarietà di sorta, la procedura
italiana volta all'istituzione di una curatela speciale (art. 78 a 80 del Codice
di procedura civile) non scostandosi essenzialmente da quella applicabile nel
Ticino per la curatela di rappresentanza (art. 23 segg. e 33 segg. della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo
1999), ma garantendo se mai l'intervento aggiuntivo del Pubblico Ministero
(art. 336 comma 2 del Codice civile italiano);
che, ciò
premesso, rimane da accertare il passaggio in giudicato o il carattere
definitivo del decreto (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);
che, come
ha dichiarato il 6 dicembre 2004 la direttrice della cancelleria del Tribunale
di __________, sezione civile, sul retro della decisione prodotta davanti a
questa Camera per la delibazione (firma munita di apostilla), contro il decreto
in questione “non può essere proposto reclamo al collegio ed è quindi esecutivo
nello Stato”;
che in
effetti, non potendo acquisire autorità di cosa giudicata, il decreto è
diventato formalmente definitivo una volta decorso infruttuoso il termine di reclamo
(Picardi, Codice di procedura civile,
2ª edizione, Milano 2000, n. 2 ad art. 741; Carpi/Colesanti/ Taruffo, Commentario breve al Codice di
procedura civile, 4ª edizione, Milano 2002, n. 9 ad art. 741);
che, ultima
analisi, il decreto con cui il giudice tutelare ha designato __________
curatrice speciale del minorenne può essere riconosciuto e dichiarato esecutivo,
fermo restando che in concreto le attribuzioni della curatrice rimangono disciplinate
dalla legge italiana (criterio di collegamento rimanendo il domicilio abituale
del minorenne, salvo che l'attuazione del “provvedimento protettivo” richieda atti d'esecuzione in un altro Stato: art. 2 della
convenzione combinato con l'art. 7);
che gli
oneri dell'attuale giudizio vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun
“soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il decreto del 9 novembre 2004 con cui il Giudice
tutelare del Tribunale ordinario di __________ ha designato __________ come
curatrice speciale di PI 1 per accettare, nell'interesse di quest'ultimo, la
donazione della proprietà per piani n. 136 del fondo base n. 1821 RFD di __________
è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–.
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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