Lexipedia

Decisione

10.2004.21

riconoscimento di un decreto italiano in cui il giudice tutelare designa un curatore speciale a un minorenne

26 gennaio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

22 novembre 2004 presentata dal

IS 1

(patrocinato dall'avv. RA 1)

relativa

al decreto 9 novembre 2004 con cui il Giudice tutelare del Tribunale ordinario

di __________ ha designato

__________,

__________ (__________)

curatrice

speciale di PI 1, figlio dell'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta

l'istanza di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

IS 1, sposato con __________, è padre di PI 1 (22 giugno 1989), sul quale

esercita da sé solo la potestà di genitore;

che lo

stesso IS 1 è intenzionato a donare al figlio la sua proprietà per piani n. 136

(7/1000) del fondo base n. 1821 RFD di __________, con

diritto esclusivo sull'appartamento n. 71 al quarto piano, composto di quattro

locali;

che su

tale proprietà per piani gravano pegni per complessivi fr. 350 000.– (fr. 100 000.– in primo

grado, fr. 150 000.– in secondo grado e fr. 100 000.– in terzo grado),

per un debito effettivo di fr. 250 000.– da assumere solidalmente, in esito

al trapasso immobiliare, dal donante e dal donatario;

che,

ravvisando un possibile conflitto d'interessi, il 9 novembre 2004 IS 1 ha instato

davanti al giudice tutelare del Tribunale ordinario di __________ affinché sua

madre __________ fosse designata curatrice speciale del figlio e accettasse la

donazione in nome e per conto di quest'ultimo;

che con

decreto di quello stesso giorno, dichiarato immediatamente efficace, il giudice

tutelare ha designato __________ quale curatrice speciale, autorizzandola a compiere

in nome di PI 1 gli atti indispensabili per formalizzare il trapasso di

proprietà;

che il 22

novembre 2004 IS 1 ha chiesto la delibazione di tale decreto nel Cantone

Ticino;

che con

dichiarazione del 3 dicembre 2004 __________ ha dichiarato di aderire alla

domanda;

che nel

frattempo, con ordinanza del 24 novembre 2004, il giudice delegato di questa

Camera ha fissato all'istante un termine fino al 9 dicembre 2004 per documentare

che la decisione prodotta non può più essere impugnata con un rimedio giuridico

ordinario o è definitiva;

che il 6

dicembre 2004 l’istante ha fatto seguire quanto richiesto;

che, come

ha accertato il giudice tutelare italiano, la moglie dell'istante è di ignota

dimora e non ha la potestà sul minorenne, di modo che questa Camera ha

rinunciato a citarla nelle vie edittali;

che nelle

circostanze descritte niente osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che

in materia di “tutela e altri provvedimenti protettivi” sul piano

internazionale l'art. 85 cpv. 1 LDIP dichiara unilateralmente applicabile verso

tutti gli Stati esteri – sia per quanto riguarda la competenza e la legge regolatrice,

sia per quanto attiene al riconosci­mento di decisioni o provvedimenti

stranieri – la convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la

competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei

minori (RS 0.211.231.01);

che tra

la Svizzera e l'Italia vige ancora, per quanto riguarda la delibazione di

sentenze civili e commerciali, la convenzione del

Considerandi

3.

gennaio

1933.

circa il riconoscimento e l'esecuzione delle deci­sioni giudiziarie (RS

0.276.194

), la quale prevarrebbe – di per sé – sull'art. 85 cpv. 1

LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP);

che

nondimeno, per quanto concerne il riconoscimento di prov­vedimenti stranieri, la

convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 di­chiarata unilateralmente applicabile

dalla Svizzera erga omnes prevede di massima una disciplina più favo­revole,

di modo che alla convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 conviene far capo

ormai solo in via sussidiaria (Schwander

in: Kommentar zum Schweizerischen Privat­recht, IPR, Basilea 1996, n. 61 ad

art. 85 LDIP);

che

secondo l'art. 7 della citata convenzione dell'Aia sono rico­nosciute tutte le

misure estere prese in materia di protezione dei minori dalle autorità

competenti “in virtù degli

articoli che precedono”;

che

competente a norma dell'art. 1 è l'autorità giudiziaria o am­ministrativa “dello Stato di dimora abituale del

minorenne”;

che nella

fattispecie PI 1 dimora abitualmente a __________, onde la competenza del

Tribunale ordinario di __________;

che le

eventualità prospettate, in ordine alla competenza, dagli art. 4 cpv. 4, 5, 6,

8.

cpv. 2 e 9 cpv. 2 della convenzione sono estranee al caso concreto;

che nelle

condizioni descritte occorre ancora verificare la compatibilità del decreto

italiano con l'ordine pubblico svizzero (art. 16 della convenzione);

che in

concreto non v'è ragione per intravedere contrarietà di sorta, la procedura

italiana volta all'istituzione di una curatela speciale (art. 78 a 80 del Codice

di procedura civile) non scostandosi essenzialmente da quella applicabile nel

Ticino per la curatela di rappresentanza (art. 23 segg. e 33 segg. della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo

1999), ma garantendo se mai l'intervento aggiuntivo del Pubblico Ministero

(art. 336 comma 2 del Codice civile italiano);

che, ciò

premesso, rimane da accertare il passaggio in giudicato o il carattere

definitivo del decreto (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);

che, come

ha dichiarato il 6 dicembre 2004 la direttrice della cancelleria del Tribunale

di __________, sezione civile, sul retro della decisione prodotta davanti a

questa Camera per la delibazione (firma munita di apostilla), contro il decreto

in questione “non può essere proposto reclamo al collegio ed è quindi esecutivo

nello Stato”;

che in

effetti, non potendo acquisire autorità di cosa giudicata, il decreto è

diventato formalmente definitivo una volta decorso in­fruttuoso il termine di reclamo

(Picardi, Codice di procedura ci­vile,

2ª edizione, Milano 2000, n. 2 ad art. 741; Carpi/Colesanti/ Taruffo, Commentario breve al Codice di

procedura civile, 4ª edizione, Milano 2002, n. 9 ad art. 741);

che, ultima

analisi, il decreto con cui il giudice tutelare ha desi­gnato __________

curatrice speciale del minorenne può essere riconosciuto e dichiarato esecutivo,

fermo restando che in concreto le attribuzioni della curatrice rimangono disciplinate

dalla legge italiana (criterio di collegamento rimanendo il domicilio abituale

del minorenne, salvo che l'attuazione del “provvedimento protettivo” richieda atti d'esecuzione in un altro Stato: art. 2 della

convenzione combinato con l'art. 7);

che gli

oneri dell'attuale giudizio vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun

“soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per

gli stessi motivi non si attribuiscono ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

è accolta, nel senso che il decreto del 9 novembre 2004 con cui il Giudice

tutelare del Tribunale ordinario di __________ ha designato __________ come

curatrice speciale di PI 1 per accettare, nell'interesse di quest'ultimo, la

donazione della proprietà per piani n. 136 del fondo base n. 1821 RFD di __________

è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–.

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster