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Decisione

10.2004.215

spintoni a terza persona, deterioramento di due veicoli e consumo di un quantitativo imprecisato di canapa; Trascinare a terra una terza persona provocandogli la rottura di una gamba cadendogli sopra,

22 febbraio 2005Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 123

cifra 1, 128 e 126 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto

d'accusa del 17 maggio 2004 n. DA 1783/2004 del AINQ 1, , che propone la

condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Per ogni eventuale pretesa la

parte civile __________, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 250.00 e delle spese giudiziarie di fr. 250.00.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

viste l’opposizione al decreto

d’accusa n. DA 1782/2004 interposta tempestivamente in data 1. giugno 2004 dal

difensore, nonché quella al decreto d’accusa n. DA 1783/2004 interposta

tempestivamente in data 26 maggio 2004 dal patrocinatore della parte

civile __________;

indetto il dibattimento 22 febbraio 2005,

al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori, la

parte civile __________, assistita dal proprio patrocinatore, ed il Sostituto

Procuratore pubblico;

ritirata dalla parte civile __________ la

querela nei confronti di ACCU 3 per i titoli di reato di vie di fatto e

danneggiamento, quest’ultimo relativamente alla vettura Citroën Saxo di sua

proprietà;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati,

all’esame della parte civile __________ ed all’audizione dei testi;

prospettate all’imputato ACCU 2, ai sensi

dell’art. 250 cpv. 1 e 2 CPP, la derubricazione del reato di lesioni semplici a

lesioni colpose, rispettivamente la modifica dello stesso in lesioni gravi;

la difesa di ACCU 2 rinuncia al rimando ex

art. 250 cpv. 3 CPP;

sentito il Sostituto Procuratore

pubblico, il quale sottolinea anzitutto come la scarsa credibilità di ACCU 3

sia emersa anche in occasione del presente dibattimento, ritenuto che questi,

dopo aver sempre negato di ricordare i fatti, improvvisamente è ora in grado di

descriverli nel dettaglio. Prende atto del fatto che per due capi d’imputazione

nei suoi confronti l’accusa cade a seguito del ritiro di querela da parte del

signor __________. In merito al danneggiamento del furgone Mercedes, rileva

come la testimonianza in aula dell’agente di polizia sia stata molto chiara,

dettagliata e non lasci spazio a dubbi di sorta. E’ quindi evidente che con il

suo atteggiamento, il signor ACCU 3 ha provocato un danno al veicolo in

oggetto; il fatto che non sia possibile quantificare esattamente lo stesso da

un punto di vista della responsabilità civile, non ha alcuna influenza

nell’ambito penale. In merito all’accusa di infrazione alla LStup, ricorda come

il consumo di marijuana si sia protratto per oltre un anno e come non sia

sostenibile la posizione, secondo la quale egli sia incorso in un errore ritenendo

che fumare fosse lecito. In considerazione delle circostanze specifiche e del

ritiro di querela per due capi d’imputazione, propone che il signor ACCU 3 sia

condannato ad una pena detentiva di 8 giorni, sospesi condizionalmente, con

contestuale rinvio della parte civile __________ al foro civile per le proprie

pretese. Per quando riguarda l’imputato ACCU 2, ritiene che le lesioni

cagionate al signor __________, seppur serie, non raggiungano gli estremi

previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l’ammissione dell’esistenza

di lesioni gravi. Si tratta di lesioni semplici, come confermato dai

certificati medici agli atti. Ricorda inoltre come, allorquando la prognosi sia

ancora incerta, si debba applicare il principio in dubio pro reo. Il reo ha

agito per lo meno con dolo eventuale, avendo egli palesato un sentimento di

egoismo ed indifferenza nei confronti dei danni fisici cagionati alla vittima.

L’omissione di soccorso, non contestata dalla difesa, è sicuramente data. Basti

pensare che l’imputato ACCU 2, per non farsi rintracciare, oltre che a fuggire

a casa a piedi, si è subito liberato del bomber che avrebbe permesso un suo

facile riconoscimento. In merito all’accusa di vie di fatto, si rimette alla

valutazione del giudice, ritenendo comunque le dichiarazioni della minorenne

più credibili. La pena di 30 giorni di detenzione sospesi per un periodo di due

anni appare dunque commisurata alle circostanze e deve, a suo modo di vedere,

venire confermata. Nell’ipotesi che il giudice dovesse concludere per delle

lesioni colpose, postula che la pena detentiva non venga abbassata sotto i 20

giorni;

sentita la patrocinatrice della parte

civile __________, la quale pretende che il signor ACCU 2 sia condannato per

lesioni gravi e non lesioni semplici. E’ dell’opinione che il notevole e, a suo

dire, definitivo danno all’integrità fisica del suo assistito adempia pienamente

i requisiti di una lesione grave ai sensi dell’art. 122 CPS. Dal punto di vista

soggettivo sostiene che i due imputati avevano premeditato il pestaggio del

signor __________ e lo abbiano deliberatamente provocato al fine di dare inizio

alla zuffa. L’avvocato è dell’opinione che i due avessero messo in conto non

solo di cagionare una lesione grave alla vittima, ma addirittura di provocarne

il decesso;

sentito il difensore di ACCU 2, il quale

premette che il suo assistito quella sera, nonostante le sue dichiarazioni a

verbale e al dibattimento, aveva bevuto molto. Addirittura più di ACCU 3. Non

lo ha detto semplicemente perché se ne vergognava. In merito alla lite con __________,

evidenzia come quest’ultimo sia stato a sua volta parte attiva nella stessa e

non semplicemente una vittima. La caduta è da imputare a reciproci spintonamenti

e non era assolutamente il frutto di un atto intenzionale del suo assistito.

Questi è semplicemente rovinato sopra il suo rivale e malauguratamente, con la

pressione del proprio peso, gli ha rotto la gamba. Contesta la versione dei

fatti così come dipinti dalla parte civile, che ne ha fatto una descrizione

gonfiata ad arte, e rileva come le lesioni subite da __________ siano semplici,

non gravi. Dal punto di vista soggettivo è dell’opinione che ACCU 2 abbia agito

in preda ai fumi dell’alcool, senza rendersi conto di quello che stava facendo.

L’art. 11 CPS deve pertanto trovare applicazione. A ciò va aggiunto il fatto

che, comunque, il suo cliente ha al limite agito per negligenza, ma non

intenzionalmente. Nemmeno il dolo eventuale può entrare in linea di conto. Non

contesta l’accusa di omissione di soccorso, cosa che per contro fa per quella

di vie di fatto nei confronti della minorenne. Lo stesso __________, in

effetti, ha dichiarato che il signor ACCU 2 ha involontariamente colpito la

ragazza. In conclusione postula il proscioglimento del suo assistito

dall’imputazione di vie di fatto, la derubricazione del reato di lesioni

semplici in lesioni colpose e la conferma della condanna per omissione di

soccorso, con una sensibile riduzione della pena proposta;

sentito il difensore di ACCU 3, il quale

chiede l’assoluzione completa del suo patrocinato. In effetti ritiene che non

vi siano elementi sufficienti per una condanna dello stesso per il

danneggiamento del furgone Mercedes. La testimonianza dell’agente sentito in

aula non è concludente. E’ possibile che egli abbia potuto confondere le

persone, così come che vi sia stata una errata interpretazione dei fatti,

laddove un semplice barcollamento è stato interpretato come una carica in stile

hockey su ghiaccio. Inoltre dalle dichiarazioni del teste sembra che, comunque,

simili gesti avrebbero dovuto cagionare danni alla fiancata del veicolo, non al

portellone posteriore come indicato nella querela. Il danno subito dalla parte

civile __________ non è quindi imputabile a ACCU 3. Preso atto del tasso di alcolemia

del 1.95 per mille, rilevato nell’imputato, è inevitabile richiamare

l’applicazione dell’art. 10 CPS o, in via sussidiaria, quella dell’art. 11 CPS

relativo alla scemata responsabilità. In ogni caso si impone il rinvio della

parte civile al competente foro civile. La contravvenzione alla LStup non è

sostenibile, ritenuto che la valutazione della stessa debba essere effettuata

con riferimento al periodo in cui sarebbe stata commessa. Se, da un lato, non è

negato il consumo di marijuana, dall’altro è opportuno considerare che in quel

momento, visto il proliferare di canapai, fosse legittimo ritenere che lo

stesso fosse lecito. Sussiste quindi un errore sui fatti ai sensi dell’art. 19 CPS;

sentito in replica il Sostituto

Procuratore pubblico, il quale ribadisce le proprie considerazioni in merito al

fatto che le lesioni in questione non sono certamente qualificabili come gravi

ai sensi del codice penale. Rileva inoltre nuovamente come ACCU 2 abbia agito

con dolo eventuale, rinviando alle sue dichiarazioni rese a verbale proprio di

fronte a lui. Con riferimento a ACCU 3, è dell’opinione che la testimonianza

dell’agente che lo ha identificato sia più che valida. Sottolinea infine come

ammettere la scemata responsabilità per ACCU 2 sarebbe arbitrario, non

essendovi agli atti elementi in tal senso. Infine porta all’attenzione del

giudice il fatto che per la giurisprudenza l’art. 10 CPS trova applicazione a

partire da un tasso alcolico del 3 per mille, mentre l’art. 11 CPS a partire da

uno del 2 per mille. Tenori che nessuno degli imputati ha raggiunto;

sentita in replica la patrocinatrice

della parte civile __________, il quale anzitutto nega che __________ abbia

insultato ACCU 2. Ribadisce come i due imputati abbiano messo in atto una

raffinata provocazione e come ACCU 2 poteva mettere in conto il fatto che con

l’aggressione avrebbe potuto anche ammazzare il suo assistito. Richiama il

concetto di actio libera in causa per negligenza e chiede il rinvio al foro

civile del signor __________ per le relative pretese;

sentito in duplica il difensore di ACCU 2,

il quale afferma che le lesioni gravi sono da escludere nel caso concreto.

Interpreta il fatto che l’avv. __________ abbia messo in dubbio la presa di

posizione dell’ortopedico che ha redatto il certificato medico, come una presa

di coscienza del legale che sono dati solo gli estremi delle lesioni semplici;

sentito in duplica il difensore di ACCU 3,

il quale contesta che ci si possa semplicemente basare su un tasso alcolico

prestabilito per valutare gli estremi degli art. 10 ed 11 CPS. Ritiene che i

fatti non siano stati sufficientemente corroborati da prove;

sentito l’accusato ACCU 2 che dichiara di

avere sempre detto la verità e di non aver mai cercato di modificare i fatti a

suo favore;

sentito per ultimo l’accusato ACCU 3, che

non ha nulla da aggiungere;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

È il signor ACCU 3

autore colpevole di:

1.1.1

Danneggiamento, per

avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno,

intenzionalmente deteriorato l’autofurgone Mercedes-Benz 216 CDI targato __________

di proprietà di __________, scagliandosi con il proprio corpo contro il

portellone posteriore (danno quantificato dalla parte civile in fr. 2'089.80),

1.1.2

Contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a Locarno

e in altre località non meglio precisate, nel periodo gennaio 2003/15 gennaio 2004

consumato un imprecisato quantitativo di canapa,

e

meglio come descritto nel decreto d'accusa n. DA 1782/2004 del 17 maggio

2004?

1.2

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di

pena avanzata in data odierna dal Sostituto Procuratore pubblico?

1.2.1

Possono

essere riconosciuti una scemata responsabilità in base all’art. 11 CPS, subordinatamente

una irresponsabilità ex art. 10 CPS, per il reato danneggiamento?

1.2.2

Può

essere riconosciuto l’errore sui fatti, art. 19 CPS, relativamente alla

contravvenzione alla LStup?

1.3

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

1.4

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

1.5

La

parte civile __________ deve essere rinviata al competente foro civile per le

sue eventuali pretese di corrispondente natura?

1.6

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

2.1

È il signor ACCU 2

autore colpevole di:

2.1.1

Lesioni semplici,

subordinatamente lesioni colpose, subordinatamente lesioni gravi,

2.1.2

Omissione

di soccorso,

2.1.3

Vie

di fatto,

per

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1783/2004

del 17 maggio 2004?

2.2

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di

pena? Può essere riconosciuta una scemata responsabilità?

2.3

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

2.4

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

2.5

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

preso atto che con scritto di data 25 febbraio

2005.

il difensore del signor ACCU 3 ha presentato dichiarazione di ricorso e

che con comunicazione del 28 febbraio 2005 la patrocinatrice della parte civile

__________ ha chiesto la motivazione della sentenza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto:

1.

La sera del 12 dicembre 2003,

attorno alle 23:30, il signor __________ __________, dopo aver cenato con l’amica

minorenne __________ al ristorante dell’Angelo, in via Rusca a Locarno, e aver

recuperato il proprio veicolo Citroën Saxo, targato __________, parcheggiato

davanti alla Coop di Piazza Grande, si apprestava ad accompagnare la ragazza al

suo domicilio.

Percorsi pochi metri sul

selciato della piazza, egli ha notato due ragazzi che camminavano barcollando

in mezzo alla carreggiata, in direzione contraria alla sua.

Si trattava dei signori ACCU 2

e ACCU 3, che si erano casualmente incontrati pochi istanti prima nella zona

della Posta di Locarno e che, essendo conoscenti, avevano deciso di spostarsi

insieme verso il Bar __________, meta di entrambi.

2.

Il signor ACCU 2 si era appena

recato al Postomat per ritirare fr. 40.--, poiché rimasto senza soldi. Egli

aveva trascorso la prima parte della serata al mercatino di Natale che si era

tenuto nella città vecchia di Locarno, ove aveva bevuto con gli amici alcuni

bicchieri di “vin brulé”.

Il signor ACCU 3, dal canto

suo, era in precedenza stato con la propria compagna al bar __________, ove

aveva festeggiato il compleanno di quest’ultima con lei e le sue amiche,

bevendo bevande alcoliche in quantità apprezzabili, ritenuto che, come è stato

possibile appurare con l’istruttoria, il giovane era indubbiamente ebbro al

momento in cui ha incrociato il coimputato (cfr. a questo proposito il verbale

di audizione di ACCU 2 del 18 febbraio 2004, confermato dalle dichiarazioni di

tutte le altre persone sentite, laddove egli afferma: “Quando l’ho visto mi

pareva alterato in modo piuttosto importante dall’alcool, al punto che

camminando barcollava”).

3.

Vedendo sopraggiungere il

veicolo, ACCU 2 si è scostato sul lato della carreggiata per lasciarlo passare,

mentre ACCU 3 è rimasto un po’ più in mezzo. Probabilmente perché l’operazione,

visto il suo stato, gli risultava più difficile, o per lo meno avrebbe

richiesto più tempo. Fatto sta che il signor __________ si è ritrovato a

doversi spostare con l’automobile il più possibile verso il lato opposto ed a

transitare comunque molto vicino al ragazzo. Le opinioni sulla velocità con cui

ciò è avvenuto sono discordanti, ma vista la zona ed i presupposti è lecito

desumere che fosse adeguata alle circostanze.

Nel superare il pedone, il

conducente ha udito dapprima un colpo allo specchietto retrovisore destro e poi

uno, più forte, alla parte posteriore della carrozzeria, entrambi inferti dal

signor ACCU 3. Temendo di avere subito un danno al proprio veicolo, il signor __________

si è immediatamente fermato ed è sceso per sincerarsene. Ben presto ne è nata

una discussione accesa con il diretto responsabile, durante la quale vi sono

stati reciproci scambi di insulti e probabilmente anche qualche spintone.

4.

Ad un certo punto ACCU 2, che

fino a quel momento era rimasto in disparte, ha deciso di intervenire con, a

suo dire, l’intento di separare i contendenti. L’esito dell’operazione non è

stato però quello auspicato perché, se da un lato i signori __________ e ACCU 3

hanno smesso di discutere, dall’altro è immediatamente sorta una lite tra __________

e ACCU 2. Nel corso della stessa quest’ultimo, quando i due si trovavano faccia

a faccia, ha afferrato per il collo la vittima con una mano. Così facendo,

verosimilmente a seguito anche di un repentino movimento dei due, il signor __________

ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo. Poiché ACCU 2 non ha mollato la

presa nemmeno in questo frangente, è rovinato a sua volta a terra, andando a

finire con tutto il suo peso sulla gamba sinistra del signor __________,

rompendola. L’imputato si è così ritrovato sopra il malcapitato conducente e ha

persistito nel tentativo di immobilizzarlo per impedirgli di reagire.

I due giovani sono rimasti in

quella posizione per qualche istante, con la vittima che da sotto si lamentava

per il dolore. Non è emerso con chiarezza dall’istruttoria se in quei frangenti

l’imputato in questione abbia pure sferrato dei pugni o dei calci alla parte

civile.

Nel frattempo anche l’amica

del signor __________ è uscita dal veicolo per cercare di difenderlo. Sciaguratamente

è stata istantaneamente colpita, involontariamente, da un manrovescio del

signor ACCU 2, nemmeno accortosi di averla toccata.

Il tutto si è protratto sino a

quando un passante, che si era avvicinato poiché attratto dalle urla della

ragazza e della vittima - risultato essere il signor __________ - ha afferrato

l’aggressore e lo ha diviso dall’antagonista.

Nonostante le urla di dolore

del signor __________ ed il fatto che si potesse vedere ad occhio nudo che la

sua gamba era fratturata al di sotto del ginocchio, il signor ACCU 2 si è

allontanato di gran lena, dirigendosi verso il Bar __________, senza nemmeno

accertarsi delle sue condizioni.

Il signor ACCU 3 aveva già

abbandonato il luogo appena conclusosi il suo diverbio con la vittima, del tutto

incurante di quanto stava avvenendo.

5.

Appena liberatosi dal suo

assalitore, il signor __________ ha chiamato con il proprio cellulare la

polizia, che è giunta in Piazza Grande in pochi istanti, così come l’ambulanza.

Le sirene dei due veicoli sono state distintamente udite anche dal signor ACCU

2, quando già era di fronte al menzionato esercizio pubblico. Come egli stesso

ha riconosciuto sia negli interrogatori che in occasione del dibattimento, il

collegamento della comparsa dei soccorsi con la zuffa in cui era stato

coinvolto poco prima, è stato immediato. Temendo di essere rintracciato dalla

polizia ha così deciso di allontanarsi a gambe levate e di fare rientro a piedi

al proprio domicilio. Per evitare di essere riconosciuto si è tolto il giubbotto

bomber di colore verde che indossava e lo ha nascosto sotto un cespuglio in

Città Vecchia (cfr. suo verbale di audizione del 18 febbraio 2004, pag. 4: “Ad

un certo momento, sempre mentre mi trovavo davanti al Bar __________, ho visto

arrivare la polizia cantonale a piedi. Si trattava di due agenti. Uno di loro

mi ha guardato dalle scarpe ai capelli ed in qualche modo mi sono sentito

gelare. Avevo la coscienza sporca. Ho quindi deciso, senza troppo riflettere,

di darmela a gambe. Ho quindi subito lasciato la Piazza Castello e mi sono

diretto a casa a Losone passando per Solduno. Tutto il tragitto l’ho fatto a

piedi. Per evitare di essere identificato ho pure gettato la giacca che

portavo, nascondendola sotto un cespuglio in città vecchia, nei pressi della

chiesa S. Antonio.”). Una volta giunto a casa, attorno alle 00:30/01:00,

l’imputato in oggetto è andato a dormire per svegliarsi il mattino dopo.

Egli è poi stato

rintracciato dagli inquirenti una decina di giorni dopo.

6.

Come accennato in precedenza,

dopo il litigio di Piazza Grande che lo ha visto coinvolto, il signor ACCU 3 si

è portato nella zona del Bar __________. All’esterno dell’esercizio pubblico,

attorno alle 24:00/01:00, egli è stato nuovamente coinvolto in un battibecco

con un altro giovane che si trovava in zona, sfociato in reciproche vie di

fatto, con vicendevoli spintoni, a seguito dei quali egli si è ritrovato

disteso al suolo. Ben presto sono intervenuti dei ragazzi che li hanno divisi

prima che qualcuno potesse farsi male.

Conclusosi l’episodio,

l’imputato in questione si è trattenuto ancora in zona fino alla 01:30/02:00,

quando, con la sua amica, hanno deciso di tornare a casa. In quel frangente

hanno notato proprio fuori dal Bar __________ un gran trambusto causato da

50/60 persone esagitate che si malmenavano, gridavano e tiravano petardi.

Avvicinandosi egli è stato di nuovo implicato in una disputa, essendo stato

afferrato da una persona che con forza lo ha bloccato contro una ringhiera per

qualche istante, sino a quando non ha notato la polizia.

Liberatosi, il signor ACCU 3

ha cercato di raggiungere la propria ragazza ma è stato prontamente

intercettato dalle forze dell’ordine, che hanno proceduto al suo fermo.

7.

Tra questi ultimi due

avvenimenti, l’imputato ora in oggetto è stato visto da un agente della polizia

cantonale intervenuto sul luogo, mentre, unitamente ad un altro paio di

ragazzi, si dilettava a prendere a spallate un furgone Mercedes-Benz Sprinter

216.

CDI, targato __________ ed immatricolato a nome della signora __________.

A seguito dei colpi inferti

dai giovani, il veicolo ha subito danni di una certa importanza, in modo

particolare al portellone posteriore. La fattura di data 30 gennaio 2004

della carrozzeria __________ di __________ attesta l’esecuzione di lavori di

riparazione per complessivi fr. 2'089.80 (cfr. doc. 23).

La relativa querela è stata

depositata dal figlio della danneggiata, al quale era stato affidato il veicolo

in quei giorni, la mattina stessa in cui sono avvenuti i fatti, cioè il 13 dicembre

2003.

(cfr. doc. 14 del doc. 17; sulla legittimazione cfr. Christof Riedo,

in Basler Kommentar, art. 28, n. 9 segg.).

Il signor ACCU 3 ha sempre

negato di essere all’origine dei danni al furgone, anche dopo aver sentito la

deposizione dell’appuntato __________ __________ che in aula ha ribadito le

proprie dichiarazioni registrate a verbale dagli inquirenti, riconoscendo senza

dubbio alcuno in lui la persona che faceva da spola tra la vetrina di un

negozio situato a pochissimi metri dal veicolo e quest’ultimo, colpendo

alternativamente con violenti spallate in stile hockey su ghiaccio la vetrina e

l’automezzo, prendendo la ricorsa ogni volta da uno all’altro e facendo

ondeggiare distintamente il Mercedes Sprinter ad ogni impatto, con la manifesta

intenzione di arrecare un pregiudizio all’automezzo (come dichiarato

dall’agente: “Era il comportamento di uno che vuol fare un danno”).

8.

Nel corso del suo

interrogatorio del 16 dicembre 2003, il signor ACCU 3 ha rivelato agli

inquirenti di aver saltuariamente consumato della cannabis in una quantità che,

per l’anno 2003, è riuscito a stimare in 10/15 g. Egli si riforniva presso i

cosiddetti canapai, dai quali acquistava i “sacchetti odorosi” destinati al

consumo personale.

Tali circostanze sono state anche

confermate di fronte al Sostituto Procuratore Pubblico (cfr. interrogatorio del

19.

febbraio 2004) ed al dibattimento, con la precisazione che egli era convinto

che il consumo di marijuana fosse lecito, visto che veniva venduta liberamente

in numerosi negozi specializzati, aperti in tutto il Cantone Ticino.

in

diritto:

9.

L’art. 122 CPS (lesioni gravi)

punisce con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a

cinque anni, chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in

pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto

importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o

arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia

mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque

intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o

mentale di una persona.

L’art. 123 cpv. 1 CPS (lesioni

semplici) sanziona per contro, su querela di parte, con la detenzione colui che

intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo di una persona.

L’applicazione di una norma

piuttosto che l’altra soggiace all’accertamento della gravità delle lesioni

riportate dalla vittima.

Con certificato di data 8

marzo 2004 (cfr. doc. 38), il dott. med. __________, chirurgo ortopedico, ha

illustrato al magistrato come il signor __________ abbia subito una “frattura pluriframmentaria

del plateau tibiale esterno e dell’epifisi prossimale tibiale a sinistra”,

nonché abbia palesato una “sindrome della loggia tibiale e dei peronei

sinistra”. Egli ha nel contempo asserito che il paziente non è mai stato in

pericolo di morte, che il suo stato di salute non era aggravato da malattie o

lesioni preesistenti e che egli non ha subito “nessun danno grave al corpo

(mutilazione, perdita dell’uso di un organo,…)”.

Nel suo scritto del 8 aprile

2004.

il dott. med. __________, angiologo, ha attestato che la vittima non ha

subito lesioni arteriose (cfr. doc. 47).

Il 26 marzo 2004 il dott. med.

__________, neurologo, ha rilevato: “Dal lato neurologico persistono segni di

una leggera sofferenza neurogena inomogenea per alcuni rami muscolari del n.

tibiale sin, con leggera insufficienza per i movimenti di rotazione interna del

piede (…) e deboli segni di denervazione nel gastrocnemio, conseguenza sia

della sindrome di loggia che degli interventi chirurgici subiti, il tronco del

n. tibiale sembra comunque intatto (…). La forza ha recuperato in modo completo

per i muscoli della loggia antero-esterna della gamba, non vi sono segni di denervazione

residua del m. tibialis anterior. L’ipotrofia della coscia è probabilmente da

risparmio, anche a questo livello la buona conservazione dei riflessi tendinei

e l’assenza di denervazione all’EMG (…) esclude con buona probabilità una

lesione nervosa. Anche per i muscoli della loggia posteriore la prognosi è

comunque buona, non dovrebbero sussistere a lungo termine limitazioni

funzionali. Noto d’altra parte di una insensibilità al di sotto della rotula

per lesione del ramo infrapatellare, probabilmente definitiva, e una

irritazione del ramo sensitivo terminale del n. peroneo a livello della

porzione esterna della cicatrice laterale dove esiste un segno di Tinel con

parestesie irradianti soprattutto nel territorio del n. cutaneus dorsalis medialis:

in assenza di disturbi sensitivi al dorso del piede un miglioramento spontaneo

è ancora possibile (…). La leggera deformazione della gamba può predisporre in

futuro a lesione compressive del n. peroneo nella regione del caput fibulae.” (cfr.

doc. 47).

Il 29 aprile 2004 il dott. med.

__________, nuovamente chiamato ad esprimersi sulla questione, ha ribadito: “

(…) confermo che non c’è nessun danno grave al corpo del signor __________, nel

senso di una mutilazione, perdita totale dell’uso di un’organo,…” (cfr. doc.

55).

La parte civile __________ ha

prodotto poco prima del dibattimento un nuovo certificato medico, questa volta

redatto dal dott. med. __________, chirurgo ortopedico, con il quale attesta

che egli ha subito una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno e

dell’epifisi tibiale esterna, che è stato sottoposto già alcuni interventi alla

gamba e che se ne prospetta ancora uno tra circa un anno e mezzo per

l’asportazione del materiale di osteosintesi, nonché che il paziente ha fino ad

ora trascorso un mese in ospedale, al quale dovranno andare ad aggiungersi

ulteriori 4 o 5 giorni per la prossima operazione. In merito alle conseguenze

permanenti, lo specialista ha potuto solo ipotizzare delle deficienze motorie e

la formazione di un’artrosi, senza però essere al momento in grado di

esprimersi in maniera categorica.

Il signor __________, in

occasione del dibattimento, ha dichiarato di poter guidare normalmente la

propria automobile con cambio manuale.

10.

Allorquando ci si trova di

fronte ad una prognosi ancora incerta in merito alle conseguenze delle lesioni

riportate dalla vittima, deve trovare applicazione il principio in dubio pro

reo ed il giudice è tenuto a far riferimento alla versione dei fatti più

favorevole all’imputato (cfr. Stefan Trechsler, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, 2 ed., art. 122, n. 7).

Nel caso che ci occupa è stato

confermato che il signor __________ non si è mai trovato in pericolo di morte e

non ha subito mutilazioni di sorta, né sfregi al viso. Nemmeno ha potuto essere

dimostrata l’esistenza di incapacità al lavoro definitiva o di una infermità

permanente. Il dott. med. __________ le ha escluse, mentre il dott. med. __________

(con una perizia di parte) ha solo sostenuto di ritenerle probabili.

Il tipo di frattura subita, la

cui importanza deve essere valutata oggettivamente e non in base alla

percezione soggettiva (e legittima) della vittima, non è sufficiente per

riconoscere l’esistenza di una lesione grave nell’accezione data a tale termine

dal codice penale. Nemmeno d’aiuto in tal senso sono le operazioni chirurgiche

effettuate e il periodo, non eccessivamente lungo, di degenza ospedaliera.

In base a tutto quanto

precede, non si può che concludere che i presupposti oggettivi per

l’applicazione dell’art. 122 CPS non sono dati. Ci si esime quindi dall’analisi

di quelli soggettivi, che già di primo acchito risultano comunque dubbi,

ritenuto che l’intenzionalità del reo deve portare anche sulla gravità delle

ferite inferte.

11.

Una frattura tibiale pluriframmentaria

adempie indubbiamente i requisiti oggettivi della lesione ai sensi dell’art.

123.

cpv. 1 CPS (a titolo di paragone, si fa riferimento alla casistica

contenuta in Rep. 1986, pag. 317 segg.).

In merito al rapporto di

causalità tra il comportamento del signor ACCU 2 e la ferita subita alla

vittima non sussistono dubbi: essa è stata provocata dalla caduta a peso morto

del primo sulla gamba del secondo, cagionata a sua volta dalla presa al collo, dagli

spintoni che hanno comportato la perdita di equilibrio del malcapitato, come

pure dalla decisione di non mollare la presa da parte dell’aggressore, che ha

fatto sì che egli stesso perdesse l’equilibrio.

Soggettivamente, la punibilità

è confermabile solo in presenza di atti commessi intenzionalmente, laddove il

dolo eventuale è sufficiente.

Chiunque viene alle mani con

un’altra persona deve prendere in considerazione il fatto che la lite possa poi

provocare una lesione semplice dell’avversario. Anche il signor ACCU 2 era a

conoscenza di una simile circostanza e ne ha accettato l’eventualità al momento

in cui ha fatto ricorso alla violenza. Egli stesso ha dichiarato a verbale del

18.

febbraio 2004, pag. 4: ”ADR che sono d’accordo che era prevedibile la caduta

a terra, la quale a sua volta avrebbe potuto cagionare delle lesioni al mio

contendente ma eventualmente anche a me.”.

Il reato di lesioni semplici

ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 CPS è pertanto adempito.

12.

A norma dell’art. 126 CPS è

punito, a querela di parte, con l’arresto o con la multa chi commette vie di

fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute.

Il manrovescio tirato dal

signor ACCU 2 all’amica del signor __________ è di per sé sufficiente ad una condanna.

Soggettivamente però, la contravvenzione è perseguibile solo di fronte ad un

atto intenzionale. L’istruttoria predibattimentale e quella dibattimentale

hanno permesso di appurare che il gesto è stato del tutto involontario. Lo

stesso signor __________ - che in quel momento aveva, suo malgrado, un punto di

osservazione privilegiato - ha dichiarato in aula che nemmeno a lui è sembrato

che l’imputato volesse colpire la ragazza.

Non essendo adempiti i

requisiti soggettivi della fattispecie, l’accusa di vie di fatto viene pertanto

a cadere.

13.

Commette omissione di soccorso

ed è quindi punibile con la detenzione o la multa, chi non presta soccorso ad

una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo

le circostanze, lo si potesse ragionevolmente pretendere da lui, art. 128 CPS.

Non è contestato nemmeno dalla

sua difesa che il signor ACCU 2, si sia reso colpevole del reato in questione,

abbandonando immediatamente sul luogo della lite il signor __________, da lui

appena ferito, nonostante questi si lamentasse dei forti dolori alla gamba, e

fuggendo letteralmente al proprio domicilio non appena saputo dell’arrivo delle

forze dell’ordine e dei soccorritori.

Non sussistono dubbi neppure

in relazione al fatto che l’imputato fosse al corrente della situazione ed

abbia sentito la parte civile palesare la propria sofferenza urlando per il

dolore. Egli stesso a riconosciuto al magistrato inquirente: “Corrisponde alla

verità che il ragazzo si lamentava per il dolore alla gamba. Mi ricordo di aver

proprio sentito che diceva di avere male ad una arto inferiore.” (cfr. suo

verbale di audizione del 18 febbraio 2004, pag. 4).

Sintomatico per la

dimostrazione della sua volontà di sottrarsi a qualsiasi tipo di responsabilità

è il fatto che egli si sia addirittura liberato della giacca per paura di

essere riconosciuto.

L’accusa di omissione di

soccorso nei confronti del signor ACCU 2 merita di conseguenza di essere

confermata.

14.

Venendo ora al signor ACCU 3 va

anzitutto rilevato come a seguito del ritiro di querela da parte del signor __________,

restino aperte unicamente le questioni relative al danneggiamento del furgone Mercedes

ed all’infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti.

A norma dell’art. 144 CPS è

punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa, chi deteriora,

distrugge o rende inservibile una cosa altrui. Se il colpevole ha perpetrato il

danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio.

Il signor ACCU 3 è stato indicato

quale autore del danneggiamento al veicolo in discussione da uno degli agenti

intervenuti quella sera sul luogo dei disordini. Questi, verbalizzato in data 8

gennaio 2004, si è espresso nei seguenti termini: “Ad un certo punto potevo

notare che un individuo, evidentemente in preda ai fumi dell’alcool, si

scagliava con il proprio corpo contro il portellone posteriore di un

autofurgone, recante targhe __________ di colore beige. Questo personaggio

veniva poi in seguito fermato ed identificato nel ACCU 3”. (cfr. pag. 2 del

verbale 8 gennaio 2004 del teste __________ __________).

Al dibattimento l’appuntato di

polizia, nuovamente sentito, ha ribadito in maniera più che convincente le

proprie affermazioni, riconoscendo nell’imputato in questione l’autore delle

azioni da lui descritte ed affermando di averlo visto chiaramente mentre

colpiva con violente spallate il veicolo almeno un paio di volte, facendolo

ondeggiare. Egli, come già accennato il precedenza, ha anche precisato che il

giovane si comportava come uno che vuol arrecare un danno e che i colpi da lui

inferti erano atti a provocarne uno. Infine ha pure puntualizzato come il

figlio della detentrice dell’auto si sia rivolto a lui già al momento dei fatti

per segnalare il danneggiamento in atto del veicolo e che gli era stato

risposto di recarsi in Gendarmeria per formalizzare la denuncia.

Le dichiarazioni del teste

sono state ferme ed inequivocabili. Non hanno vacillato nemmeno di fronte al

tempo trascorso ed all’abile tentativo della difesa di rimetterle in

discussione.

Il fatto che l’agente abbia

dichiarato, per la prima volta in aula che l’imputato non era l’unica persona

che prendeva a spallate il veicolo, ma vi erano almeno un altro paio di

ragazzi, non mette in discussione la fondatezza accuse e nemmeno la

perseguibilità del signor ACCU 3, considerato che egli è chiamato in ogni caso

a rispondere per le proprie colpe, indipendentemente da quelle altrui.

L’imputato in questione ha

sempre negato i fatti, ma le sue affermazioni risultano essere sicuramente meno

credibili di quelle del teste. Indicativo, a tal proposito, è l’atteggiamento

da lui assunto in corso di istruttoria, se si pensa che fino al ritiro della

querela nei suoi confronti da parte del signor __________, egli ha sempre

sostenuto di non ricordare nulla del diverbio avuto con quest’ultimo, per poi,

stranamente, riuscire a descriverne addirittura alcuni dettagli al

dibattimento.

In concreto, pertanto, nulla

induce a discostarsi dagli accertamenti dell'agente, ritenuto inoltre che

questi - persona giurata e conscia delle conseguenze penali e professionali di

una falsa testimonianza - non aveva del resto motivo per dichiarare circostanze

inveritiere o per dirsi sicuro di un fatto a lui incerto.

15.

Il nesso di causalità naturale ed

adeguato tra il comportamento delittuoso del reo ed il pregiudizio subito è da

ritenersi dato, visto che corrisponde al normale andamento delle cose che delle

spallate vibrate con violenza alla carrozzeria di un automezzo possano

cagionare dei danni come quelli riportati alla fattura di cui al doc. 23.

Irrilevante ai fini di una

condanna è il fatto che in base alle nuove dichiarazioni dell’agente, non sia

possibile stabilire in quale misura ed ammontare il danno sia imputabile al

signor ACCU 3, se non che per la fissazione del risarcimento a suo carico

diviene inevitabile il rinvio al competente foro civile.

Soggettivamente l’art. 144 CPS

richiede intenzionalità o dolo eventuale. Come lo stesso teste ha avuto modo di

confermare, l’imputato in questione ha sicuramente agito con l’intenzione di

provocare un danno.

16.

L’art. 19a cifra 1 LStup

punisce con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente e senza

essere autorizzato consuma stupefacenti o commette un’infrazione giusta l’art.

19.

LStup per assicurarsi il proprio consumo.

Nell’evenienza concreta il

prevenuto in discussione ha ammesso di avere fatto uso più volte nel corso del

2003.

di marijuana acquistata presso i cosiddetti canapai sotto forma di

sacchetti odorosi.

L’esistenza degli elementi

costitutivi oggettivi dell’infrazione è stata riconosciuta dallo stesso

imputato, essendo la canapa stata utilizzata per degli spinelli, quindi a scopo

di stupefacente ai sensi dell’art. 1 LStup.

Per contro, dal punto di vista

soggettivo, il signor ACCU 3, pur non negando di aver agito coscientemente, ha

sollevato l’eccezione dell’errore sui fatti ex art. 19 CPS: in effetti egli, a

suo dire, sarebbe stato convinto, visto il proliferare dei negozi nei quali

veniva venduta la canapa, che il suo consumo fosse permesso.

Tale posizione non merita

accoglimento. In primo luogo perché nel 2003 era già da tempo stato dato avvio

alla cosiddetta operazione “Indoor”, pubblicizzata su tutti i giornali del

Cantone, con la quale sono stati sistematicamente chiusi tutti gli esercizi nei

quali veniva venduta la canapa. In secondo luogo perché sui sacchetti odorosi

si trovava sempre un’etichetta (alibi per il rivenditore) con la quale veniva

specificato che ne era vietato l’uso quale sostanza stupefacente.

L’imputato sapeva esattamente

quello che stava facendo, così come era conscio, o per lo meno non poteva non

essere a conoscenza, del fatto che il consumo di marijuana fosse illecito.

In conformità dell’art. 19a

cifra 2 LStup, nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o

prescindere da ogni pena; può essere pronunciato un avvertimento.

Giurisprudenza e dottrina sono

unanimi nel concordare che non si è in presenza di un caso di lieve entità,

quando qualcuno fa ricorso regolarmente a sostanze stupefacenti per un periodo

relativamente lungo. In casu, il consumo di cannabis si è protratto per un anno

intero, almeno, per cui non si può parlare di caso bagattella.

Il signor ACCU 3 deve pertanto

essere riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LStup ai sensi dell’art.

19a cifra 1 della stessa legge.

17.

Entrambi i legali degli

imputati hanno chiesto l’applicazione della norma sulla responsabilità scemata,

art. 11 CPS, rilevando come i loro assistiti non fossero assolutamente in grado

di comprendere quello che stavano facendo a causa delle importanti quantità di

alcool da loro ingerite la sera del 12 dicembre 2003. Il patrocinatore del

signor ACCU 3 ha addirittura chiesto il riconoscimento dell’irresponsabilità

completa ai sensi dell’art. 10 CPS.

L’art. 10 CPS sancisce la non

punibilità di colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave

alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare

il carattere illecito dell’atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale

valutazione.

Il base all’art. 11 CPS il

giudice può attenuare la pena secondo il proprio libero apprezzamento se la

sanità mentale o la coscienza dell’imputato era, nel momento del fatto,

soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell’imputato era incompleto,

cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito

dell’atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione.

Per quanto concerne il signor ACCU

2.

non sussistono elementi di sorta che possano far ritenere che egli avesse una

diminuita capacità di apprezzamento della situazione, rispettivamente di

controllo dei propri atti. Nulla lascia intendere che egli fosse in preda ai

fumi dell’alcool (egli ha dichiarato semplicemente di aver bevuto del “vin

brulé”) e, anzi, le precise descrizioni che ha reso a verbale inducono a

pensare che fosse perfettamente in grado di intendere e volere.

Differente è invece la

questione per il signor ACCU 3: le testimonianze raccolte sono concordi nel

descriverlo come fortemente ebbro ed il tasso di tenore alcolico riscontrato

nel sangue prelevatogli dalla polizia dopo il suo fermo, pari a 1.95 grammi pro

mille, ha confermato tali versioni.

Secondo il Tribunale federale,

sussiste la presunzione di una irresponsabilità totale allorquando il prevenuto

presenta un tasso alcolemico superiore ai 3 grammi pro mille. Un tasso

superiore ai 2 grammi pro mille lascia per contro presumere una scemata

responsabilità ai sensi dell’art. 11 CPS (cfr. ad es. JDT

2003, p. 561; SJZ 98, p. 390; Felix Bommer/Volker Dittmann, in Basler

Kommentar, art. 11, n. 9).

Simili

presunzioni trovano comunque applicazione solo allorquando lo stato

psicopatologico della persona non può essere altrimenti accertato e possono

addirittura essere ribaltate se sussistono elementi concreti che permettono di

assumere che, indipendentemente dal livello di ebrietà raggiunto, essa era

comunque capace di discernimento.

Nella fattispecie al signor ACCU

3.

è stato riscontrato un tasso alcolemico inferiore a 2 grammi pro mille, per

cui non è possibile far capo alla regola dei pro mille (“Promille-Rechtssprechung”).

Dalle dichiarazioni delle persone che lo hanno visto quella sera, risulta che

egli avesse al momento della lite con il signor __________ dei problemi di

equilibrio e ad esprimersi. Nulla però si sa del suo stato al momento dei fatti

qui in discussione (avvenuti all’incirca un’ora dopo), se non che egli era ad

ogni buon conto in grado di prendere la rincorsa e colpire a spallate sia il

furgone che la vetrina di un negozio (ciò che significa che le difficoltà nei

movimenti erano relative). Non vi sono dunque elementi sostanziali a favore

della richiesta della difesa che inducano a ritenere che l’imputato non fosse

in grado al momento in cui ha danneggiato il furgone, di capire che stava

compiendo un atto illecito oppure che, comprendendolo, non fosse in grado di

fermarsi.

Non va poi dimenticato come

l’illegalità di un danneggiamento sia avvertibile anche in uno stato

psicofisico alterato (che non raggiunge eccessi vicini all’incoscienza),

considerato che si tratta di un reato i cui estremi sono riconducibili a

concetti elementari, facenti parte dell’educazione di qualsiasi individuo sin

dall’infanzia.

Non trovano pertanto

applicazione nemmeno al signor ACCU 3 gli art. 10 ed 11 CPS.

18.

Quanto alla commisurazione

della pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa

del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni

personali.

Anzitutto occorre valutare la

pena a carico del signor ACCU 2, ragazzo poco più che ventenne che dopo le

scuole dell’obbligo ha iniziato un apprendistato mediamatico presso le __________,

per poi decidere, dopo circa un anno e mezzo, di cambiare professione e passare

all’apprendistato quale falegname presso la falegnameria __________ di __________,

ove si trova ancora attualmente.

L’art. 123 cifra 1 CPS commina

al reato di lesioni semplici la pena della detenzione, l’art. 128 CPS la

detenzione o la multa.

In concreto, va da un lato

tenuto conto della rilevanza degli addebiti mossi all’imputato in questione,

della serietà delle lesioni subite dalla parte civile, del futile movente che

ha originato la lite. Pure di rilievo è l’atteggiamento assunto dall’aggressore

dopo i fatti: rendendosi irreperibile egli ha dimostrato chiaro spregio per

quanto avvenuto.

A favore del prevenuto giocano

la sua incensuratezza, la giovane età ed il fatto che si sia assunto le proprie

responsabilità, collaborando con gli inquirenti.

Il proscioglimento dall’accusa

di vie di fatto è ininfluente ai fini della determinazione della pena, poiché

si tratta di un evento marginale.

Si giustifica di conseguenza

una conferma della proposta di condanna a 30 giorni di detenzione, con una

sospensione condizionale della stessa per un periodo di prova di due anni.

Per quanto attiene al signor ACCU

3.

va anzitutto rilevato che, a seguito del ritiro di querela da parte del

signor __________, sono caduti due capi d’imputazione, per cui il Sostituto

Procuratore pubblico, prendendone atto, ha ridotto la sua proposta di pena a 8

giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni.

L’imputato, che vive con la

propria ragazza, al momento dei fatti stava completando il proprio

apprendistato da elettricista. Attualmente però egli frequenta a tempo pieno la

scuola per l’ottenimento della maturità professionale.

Nella valutazione complessiva

che lo concerne va anzitutto tenuto conto del fatto che la sera in questione

egli è stato coinvolto in due danneggiamenti ed in più di una discussione con

risvolti non solo verbali, ma anche fisici. Pure rilevanti sono il movente che

ha dato origine al danneggiamento, cioè il puro piacere nel rovinare beni

altrui, e la scarsa collaborazione nella ricostruzione dei fatti.

Il consumo di cannabis è

avvenuto in piena coscienza e per un periodo di almeno un anno.

A favore di ACCU 3 giocano la

sua età, l’assenza di precedenti, oltre alla stabile situazione personale e

formativa, che lasciano comunque immaginare una prognosi favorevole.

Ponderato tutto ciò, si

giustifica anche in questo caso una conferma integrale della proposta di

condanna avanzata dall’accusa.

Gli oneri processuali sono a

carico dei condannati (art. 9 cpv. 1 CPP).

Per tutto quanto precede,

visti gli art. 10 e segg., 41 cifra

1, 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 128 e 144 cpv. 1 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 3

autore colpevole di:

1.

danneggiamento, art. 144

cpv. 1 CPS,

per avere, nella notte a

cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, intenzionalmente deteriorato

l’autofurgone Mercedes-Benz 216 CDI targato __________ di proprietà di __________,

scagliandosi con il proprio corpo contro il portellone posteriore;

2.

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, 19a LStup,

per avere, senza essere

autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio precisate, nel periodo

gennaio 2003/15 gennaio 2004 consumato un imprecisato quantitativo di canapa;

e meglio come descritto

ai punti nri. 2 e 3 del decreto di accusa n. DA 1782/2004 del 17 maggio

2004;

condanna 1. ACCU 3

1.

alla pena di 8 (otto) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’095.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

rinvia la parte civile __________

al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente

natura;

dichiara 2. ACCU 2

autore colpevole di:

1.

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

2.

omissione di soccorso,

art. 128 CPS,

per i fatti compiuti a Locarno

nella notte a cavallo fra il 12 ed il 13 dicembre 2003 nelle circostanze

descritte ai punti n. 1 e 2 del decreto di accusa n. DA 1783/2004 del 17

maggio 2004;

e lo proscioglie dall’accusa di vie di fatto,

art. 126 CPS,

per i fatti descritti al punto

n. 3 del decreto d’accusa n. DA 1783/2004 del 17 maggio 2004;

condanna 2. ACCU 2

1.

alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 595.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

conferma il rinvio della parte civile __________

al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente

natura;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 3,

fr. 750.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 45.00 1/2

indennità testi

fr. 1095.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 45.00 1/2

indennità testi

fr. 595.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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