10.2004.215
spintoni a terza persona, deterioramento di due veicoli e consumo di un quantitativo imprecisato di canapa; Trascinare a terra una terza persona provocandogli la rottura di una gamba cadendogli sopra,
22 febbraio 2005Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.215
Data decisione, Autorità:
22.02.2005, PRPEN
Titolo:
spintoni a terza persona, deterioramento di due veicoli e consumo di un quantitativo imprecisato di canapa; Trascinare a terra una terza persona provocandogli la rottura di una gamba cadendogli sopra, omettere di soccorrere e dare una sberla ad una minorenne
CONSUMO DI STUPEFACENTI
DANNEGGIAMENTO
LESIONE SEMPLICE
OMISSIONE DI SOCCORSO
VIE DI FATTO
art. 123 cf. 1 CPS
art. 126 CPS
art. 128 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2004.216
10.2004.217
DA
1782/2004
DA
1783/2004
Bellinzona
22
febbraio 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 3 ,
difeso da: DI 1
e
ACCU 2 ,
difeso da: DI 2
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 3
1. vie
di fatto,
per
avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno,
commesso vie di fatto nei confronti di __________, spintonandolo con vigore
contro la parte posteriore della sua vettura;
2. ripetuto
danneggiamento,
per avere, nella notte a
cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, intenzionalmente
deteriorato:
- la
vettura Citroën Saxo targata __________ di proprietà di __________, sferrandole
un colpo al portellone posteriore con un pugno (danno quantificato dalla parte
civile in fr. 880.--);
- l’autofurgone
Mercedes-Benz 216 CDI targato __________ di proprietà di __________, scagliandosi
con il proprio corpo contro il portellone posteriore (danno quantificato dalla
parte civile in fr. 2'089.80);
3. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio
precisate, nel periodo gennaio 2003/15 gennaio 2004 consumato un imprecisato
quantitativo di canapa;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1, 144 cpv. 1 CPS e 19a LStup, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa
n. DA 1782/2004 di data 17.05.2004 del AINQ 1
che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
2 (due) anni.
2. Al versamento alla
parte civile __________, __________, dell'importo di fr. 880.--
(ottocentoottanta), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
Per eventuali altre pretese, si rinvia al competente foro civile.
3. Al versamento alla parte
civile __________, __________, dell'importo di fr. 2'089.80 (duemilaottantanove
e 80/100), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 250.00 e delle spese giudiziarie di fr. 250.00.
5. La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
2. ACCU 2
1. lesioni
semplici,
per
avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno,
afferrato con una mano al collo __________, mantenendo con forza la presa sino
a cadere a terra sopra la vittima, cagionandogli le lesioni attestate dai
certificati medici, agli atti, del 30 dicembre2003 dell’Ospedale La Carità di Locarno,
dell’8 marzo 2004 e del 29 aprile 2004 del Dr. med. __________ nonché del 26
marzo 2004 del Dr. med. __________, entrambi di Locarno;
2. omissione
di soccorso,
per avere, nella notte a
cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, omesso di portare soccorso a
__________ da lui ferito (cfr. sub 1), ancorché, secondo le circostanze, lo si
potesse da lui ragionevolmente esigere;
3. vie
di fatto,
per
avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno,
commesso vie di fatto contro la minorenne __________ (16 novembre 1987),
sferrandole un manrovescio al volto;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1, 128 e 126 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto
d'accusa del 17 maggio 2004 n. DA 1783/2004 del AINQ 1, , che propone la
condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni eventuale pretesa la
parte civile __________, __________, è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 250.00 e delle spese giudiziarie di fr. 250.00.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
viste l’opposizione al decreto
d’accusa n. DA 1782/2004 interposta tempestivamente in data 1. giugno 2004 dal
difensore, nonché quella al decreto d’accusa n. DA 1783/2004 interposta
tempestivamente in data 26 maggio 2004 dal patrocinatore della parte
civile __________;
indetto il dibattimento 22 febbraio 2005,
al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori, la
parte civile __________, assistita dal proprio patrocinatore, ed il Sostituto
Procuratore pubblico;
ritirata dalla parte civile __________ la
querela nei confronti di ACCU 3 per i titoli di reato di vie di fatto e
danneggiamento, quest’ultimo relativamente alla vettura Citroën Saxo di sua
proprietà;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati,
all’esame della parte civile __________ ed all’audizione dei testi;
prospettate all’imputato ACCU 2, ai sensi
dell’art. 250 cpv. 1 e 2 CPP, la derubricazione del reato di lesioni semplici a
lesioni colpose, rispettivamente la modifica dello stesso in lesioni gravi;
la difesa di ACCU 2 rinuncia al rimando ex
art. 250 cpv. 3 CPP;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale sottolinea anzitutto come la scarsa credibilità di ACCU 3
sia emersa anche in occasione del presente dibattimento, ritenuto che questi,
dopo aver sempre negato di ricordare i fatti, improvvisamente è ora in grado di
descriverli nel dettaglio. Prende atto del fatto che per due capi d’imputazione
nei suoi confronti l’accusa cade a seguito del ritiro di querela da parte del
signor __________. In merito al danneggiamento del furgone Mercedes, rileva
come la testimonianza in aula dell’agente di polizia sia stata molto chiara,
dettagliata e non lasci spazio a dubbi di sorta. E’ quindi evidente che con il
suo atteggiamento, il signor ACCU 3 ha provocato un danno al veicolo in
oggetto; il fatto che non sia possibile quantificare esattamente lo stesso da
un punto di vista della responsabilità civile, non ha alcuna influenza
nell’ambito penale. In merito all’accusa di infrazione alla LStup, ricorda come
il consumo di marijuana si sia protratto per oltre un anno e come non sia
sostenibile la posizione, secondo la quale egli sia incorso in un errore ritenendo
che fumare fosse lecito. In considerazione delle circostanze specifiche e del
ritiro di querela per due capi d’imputazione, propone che il signor ACCU 3 sia
condannato ad una pena detentiva di 8 giorni, sospesi condizionalmente, con
contestuale rinvio della parte civile __________ al foro civile per le proprie
pretese. Per quando riguarda l’imputato ACCU 2, ritiene che le lesioni
cagionate al signor __________, seppur serie, non raggiungano gli estremi
previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l’ammissione dell’esistenza
di lesioni gravi. Si tratta di lesioni semplici, come confermato dai
certificati medici agli atti. Ricorda inoltre come, allorquando la prognosi sia
ancora incerta, si debba applicare il principio in dubio pro reo. Il reo ha
agito per lo meno con dolo eventuale, avendo egli palesato un sentimento di
egoismo ed indifferenza nei confronti dei danni fisici cagionati alla vittima.
L’omissione di soccorso, non contestata dalla difesa, è sicuramente data. Basti
pensare che l’imputato ACCU 2, per non farsi rintracciare, oltre che a fuggire
a casa a piedi, si è subito liberato del bomber che avrebbe permesso un suo
facile riconoscimento. In merito all’accusa di vie di fatto, si rimette alla
valutazione del giudice, ritenendo comunque le dichiarazioni della minorenne
più credibili. La pena di 30 giorni di detenzione sospesi per un periodo di due
anni appare dunque commisurata alle circostanze e deve, a suo modo di vedere,
venire confermata. Nell’ipotesi che il giudice dovesse concludere per delle
lesioni colpose, postula che la pena detentiva non venga abbassata sotto i 20
giorni;
sentita la patrocinatrice della parte
civile __________, la quale pretende che il signor ACCU 2 sia condannato per
lesioni gravi e non lesioni semplici. E’ dell’opinione che il notevole e, a suo
dire, definitivo danno all’integrità fisica del suo assistito adempia pienamente
i requisiti di una lesione grave ai sensi dell’art. 122 CPS. Dal punto di vista
soggettivo sostiene che i due imputati avevano premeditato il pestaggio del
signor __________ e lo abbiano deliberatamente provocato al fine di dare inizio
alla zuffa. L’avvocato è dell’opinione che i due avessero messo in conto non
solo di cagionare una lesione grave alla vittima, ma addirittura di provocarne
il decesso;
sentito il difensore di ACCU 2, il quale
premette che il suo assistito quella sera, nonostante le sue dichiarazioni a
verbale e al dibattimento, aveva bevuto molto. Addirittura più di ACCU 3. Non
lo ha detto semplicemente perché se ne vergognava. In merito alla lite con __________,
evidenzia come quest’ultimo sia stato a sua volta parte attiva nella stessa e
non semplicemente una vittima. La caduta è da imputare a reciproci spintonamenti
e non era assolutamente il frutto di un atto intenzionale del suo assistito.
Questi è semplicemente rovinato sopra il suo rivale e malauguratamente, con la
pressione del proprio peso, gli ha rotto la gamba. Contesta la versione dei
fatti così come dipinti dalla parte civile, che ne ha fatto una descrizione
gonfiata ad arte, e rileva come le lesioni subite da __________ siano semplici,
non gravi. Dal punto di vista soggettivo è dell’opinione che ACCU 2 abbia agito
in preda ai fumi dell’alcool, senza rendersi conto di quello che stava facendo.
L’art. 11 CPS deve pertanto trovare applicazione. A ciò va aggiunto il fatto
che, comunque, il suo cliente ha al limite agito per negligenza, ma non
intenzionalmente. Nemmeno il dolo eventuale può entrare in linea di conto. Non
contesta l’accusa di omissione di soccorso, cosa che per contro fa per quella
di vie di fatto nei confronti della minorenne. Lo stesso __________, in
effetti, ha dichiarato che il signor ACCU 2 ha involontariamente colpito la
ragazza. In conclusione postula il proscioglimento del suo assistito
dall’imputazione di vie di fatto, la derubricazione del reato di lesioni
semplici in lesioni colpose e la conferma della condanna per omissione di
soccorso, con una sensibile riduzione della pena proposta;
sentito il difensore di ACCU 3, il quale
chiede l’assoluzione completa del suo patrocinato. In effetti ritiene che non
vi siano elementi sufficienti per una condanna dello stesso per il
danneggiamento del furgone Mercedes. La testimonianza dell’agente sentito in
aula non è concludente. E’ possibile che egli abbia potuto confondere le
persone, così come che vi sia stata una errata interpretazione dei fatti,
laddove un semplice barcollamento è stato interpretato come una carica in stile
hockey su ghiaccio. Inoltre dalle dichiarazioni del teste sembra che, comunque,
simili gesti avrebbero dovuto cagionare danni alla fiancata del veicolo, non al
portellone posteriore come indicato nella querela. Il danno subito dalla parte
civile __________ non è quindi imputabile a ACCU 3. Preso atto del tasso di alcolemia
del 1.95 per mille, rilevato nell’imputato, è inevitabile richiamare
l’applicazione dell’art. 10 CPS o, in via sussidiaria, quella dell’art. 11 CPS
relativo alla scemata responsabilità. In ogni caso si impone il rinvio della
parte civile al competente foro civile. La contravvenzione alla LStup non è
sostenibile, ritenuto che la valutazione della stessa debba essere effettuata
con riferimento al periodo in cui sarebbe stata commessa. Se, da un lato, non è
negato il consumo di marijuana, dall’altro è opportuno considerare che in quel
momento, visto il proliferare di canapai, fosse legittimo ritenere che lo
stesso fosse lecito. Sussiste quindi un errore sui fatti ai sensi dell’art. 19 CPS;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore pubblico, il quale ribadisce le proprie considerazioni in merito al
fatto che le lesioni in questione non sono certamente qualificabili come gravi
ai sensi del codice penale. Rileva inoltre nuovamente come ACCU 2 abbia agito
con dolo eventuale, rinviando alle sue dichiarazioni rese a verbale proprio di
fronte a lui. Con riferimento a ACCU 3, è dell’opinione che la testimonianza
dell’agente che lo ha identificato sia più che valida. Sottolinea infine come
ammettere la scemata responsabilità per ACCU 2 sarebbe arbitrario, non
essendovi agli atti elementi in tal senso. Infine porta all’attenzione del
giudice il fatto che per la giurisprudenza l’art. 10 CPS trova applicazione a
partire da un tasso alcolico del 3 per mille, mentre l’art. 11 CPS a partire da
uno del 2 per mille. Tenori che nessuno degli imputati ha raggiunto;
sentita in replica la patrocinatrice
della parte civile __________, il quale anzitutto nega che __________ abbia
insultato ACCU 2. Ribadisce come i due imputati abbiano messo in atto una
raffinata provocazione e come ACCU 2 poteva mettere in conto il fatto che con
l’aggressione avrebbe potuto anche ammazzare il suo assistito. Richiama il
concetto di actio libera in causa per negligenza e chiede il rinvio al foro
civile del signor __________ per le relative pretese;
sentito in duplica il difensore di ACCU 2,
il quale afferma che le lesioni gravi sono da escludere nel caso concreto.
Interpreta il fatto che l’avv. __________ abbia messo in dubbio la presa di
posizione dell’ortopedico che ha redatto il certificato medico, come una presa
di coscienza del legale che sono dati solo gli estremi delle lesioni semplici;
sentito in duplica il difensore di ACCU 3,
il quale contesta che ci si possa semplicemente basare su un tasso alcolico
prestabilito per valutare gli estremi degli art. 10 ed 11 CPS. Ritiene che i
fatti non siano stati sufficientemente corroborati da prove;
sentito l’accusato ACCU 2 che dichiara di
avere sempre detto la verità e di non aver mai cercato di modificare i fatti a
suo favore;
sentito per ultimo l’accusato ACCU 3, che
non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
È il signor ACCU 3
autore colpevole di:
1.1.1
Danneggiamento, per
avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno,
intenzionalmente deteriorato l’autofurgone Mercedes-Benz 216 CDI targato __________
di proprietà di __________, scagliandosi con il proprio corpo contro il
portellone posteriore (danno quantificato dalla parte civile in fr. 2'089.80),
1.1.2
Contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a Locarno
e in altre località non meglio precisate, nel periodo gennaio 2003/15 gennaio 2004
consumato un imprecisato quantitativo di canapa,
e
meglio come descritto nel decreto d'accusa n. DA 1782/2004 del 17 maggio
2004?
1.2
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di
pena avanzata in data odierna dal Sostituto Procuratore pubblico?
1.2.1
Possono
essere riconosciuti una scemata responsabilità in base all’art. 11 CPS, subordinatamente
una irresponsabilità ex art. 10 CPS, per il reato danneggiamento?
1.2.2
Può
essere riconosciuto l’errore sui fatti, art. 19 CPS, relativamente alla
contravvenzione alla LStup?
1.3
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
1.4
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
1.5
La
parte civile __________ deve essere rinviata al competente foro civile per le
sue eventuali pretese di corrispondente natura?
1.6
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
2.1
È il signor ACCU 2
autore colpevole di:
2.1.1
Lesioni semplici,
subordinatamente lesioni colpose, subordinatamente lesioni gravi,
2.1.2
Omissione
di soccorso,
2.1.3
Vie
di fatto,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1783/2004
del 17 maggio 2004?
2.2
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di
pena? Può essere riconosciuta una scemata responsabilità?
2.3
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
2.4
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
2.5
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
preso atto che con scritto di data 25 febbraio
2005.
il difensore del signor ACCU 3 ha presentato dichiarazione di ricorso e
che con comunicazione del 28 febbraio 2005 la patrocinatrice della parte civile
__________ ha chiesto la motivazione della sentenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto:
1.
La sera del 12 dicembre 2003,
attorno alle 23:30, il signor __________ __________, dopo aver cenato con l’amica
minorenne __________ al ristorante dell’Angelo, in via Rusca a Locarno, e aver
recuperato il proprio veicolo Citroën Saxo, targato __________, parcheggiato
davanti alla Coop di Piazza Grande, si apprestava ad accompagnare la ragazza al
suo domicilio.
Percorsi pochi metri sul
selciato della piazza, egli ha notato due ragazzi che camminavano barcollando
in mezzo alla carreggiata, in direzione contraria alla sua.
Si trattava dei signori ACCU 2
e ACCU 3, che si erano casualmente incontrati pochi istanti prima nella zona
della Posta di Locarno e che, essendo conoscenti, avevano deciso di spostarsi
insieme verso il Bar __________, meta di entrambi.
2.
Il signor ACCU 2 si era appena
recato al Postomat per ritirare fr. 40.--, poiché rimasto senza soldi. Egli
aveva trascorso la prima parte della serata al mercatino di Natale che si era
tenuto nella città vecchia di Locarno, ove aveva bevuto con gli amici alcuni
bicchieri di “vin brulé”.
Il signor ACCU 3, dal canto
suo, era in precedenza stato con la propria compagna al bar __________, ove
aveva festeggiato il compleanno di quest’ultima con lei e le sue amiche,
bevendo bevande alcoliche in quantità apprezzabili, ritenuto che, come è stato
possibile appurare con l’istruttoria, il giovane era indubbiamente ebbro al
momento in cui ha incrociato il coimputato (cfr. a questo proposito il verbale
di audizione di ACCU 2 del 18 febbraio 2004, confermato dalle dichiarazioni di
tutte le altre persone sentite, laddove egli afferma: “Quando l’ho visto mi
pareva alterato in modo piuttosto importante dall’alcool, al punto che
camminando barcollava”).
3.
Vedendo sopraggiungere il
veicolo, ACCU 2 si è scostato sul lato della carreggiata per lasciarlo passare,
mentre ACCU 3 è rimasto un po’ più in mezzo. Probabilmente perché l’operazione,
visto il suo stato, gli risultava più difficile, o per lo meno avrebbe
richiesto più tempo. Fatto sta che il signor __________ si è ritrovato a
doversi spostare con l’automobile il più possibile verso il lato opposto ed a
transitare comunque molto vicino al ragazzo. Le opinioni sulla velocità con cui
ciò è avvenuto sono discordanti, ma vista la zona ed i presupposti è lecito
desumere che fosse adeguata alle circostanze.
Nel superare il pedone, il
conducente ha udito dapprima un colpo allo specchietto retrovisore destro e poi
uno, più forte, alla parte posteriore della carrozzeria, entrambi inferti dal
signor ACCU 3. Temendo di avere subito un danno al proprio veicolo, il signor __________
si è immediatamente fermato ed è sceso per sincerarsene. Ben presto ne è nata
una discussione accesa con il diretto responsabile, durante la quale vi sono
stati reciproci scambi di insulti e probabilmente anche qualche spintone.
4.
Ad un certo punto ACCU 2, che
fino a quel momento era rimasto in disparte, ha deciso di intervenire con, a
suo dire, l’intento di separare i contendenti. L’esito dell’operazione non è
stato però quello auspicato perché, se da un lato i signori __________ e ACCU 3
hanno smesso di discutere, dall’altro è immediatamente sorta una lite tra __________
e ACCU 2. Nel corso della stessa quest’ultimo, quando i due si trovavano faccia
a faccia, ha afferrato per il collo la vittima con una mano. Così facendo,
verosimilmente a seguito anche di un repentino movimento dei due, il signor __________
ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo. Poiché ACCU 2 non ha mollato la
presa nemmeno in questo frangente, è rovinato a sua volta a terra, andando a
finire con tutto il suo peso sulla gamba sinistra del signor __________,
rompendola. L’imputato si è così ritrovato sopra il malcapitato conducente e ha
persistito nel tentativo di immobilizzarlo per impedirgli di reagire.
I due giovani sono rimasti in
quella posizione per qualche istante, con la vittima che da sotto si lamentava
per il dolore. Non è emerso con chiarezza dall’istruttoria se in quei frangenti
l’imputato in questione abbia pure sferrato dei pugni o dei calci alla parte
civile.
Nel frattempo anche l’amica
del signor __________ è uscita dal veicolo per cercare di difenderlo. Sciaguratamente
è stata istantaneamente colpita, involontariamente, da un manrovescio del
signor ACCU 2, nemmeno accortosi di averla toccata.
Il tutto si è protratto sino a
quando un passante, che si era avvicinato poiché attratto dalle urla della
ragazza e della vittima - risultato essere il signor __________ - ha afferrato
l’aggressore e lo ha diviso dall’antagonista.
Nonostante le urla di dolore
del signor __________ ed il fatto che si potesse vedere ad occhio nudo che la
sua gamba era fratturata al di sotto del ginocchio, il signor ACCU 2 si è
allontanato di gran lena, dirigendosi verso il Bar __________, senza nemmeno
accertarsi delle sue condizioni.
Il signor ACCU 3 aveva già
abbandonato il luogo appena conclusosi il suo diverbio con la vittima, del tutto
incurante di quanto stava avvenendo.
5.
Appena liberatosi dal suo
assalitore, il signor __________ ha chiamato con il proprio cellulare la
polizia, che è giunta in Piazza Grande in pochi istanti, così come l’ambulanza.
Le sirene dei due veicoli sono state distintamente udite anche dal signor ACCU
2, quando già era di fronte al menzionato esercizio pubblico. Come egli stesso
ha riconosciuto sia negli interrogatori che in occasione del dibattimento, il
collegamento della comparsa dei soccorsi con la zuffa in cui era stato
coinvolto poco prima, è stato immediato. Temendo di essere rintracciato dalla
polizia ha così deciso di allontanarsi a gambe levate e di fare rientro a piedi
al proprio domicilio. Per evitare di essere riconosciuto si è tolto il giubbotto
bomber di colore verde che indossava e lo ha nascosto sotto un cespuglio in
Città Vecchia (cfr. suo verbale di audizione del 18 febbraio 2004, pag. 4: “Ad
un certo momento, sempre mentre mi trovavo davanti al Bar __________, ho visto
arrivare la polizia cantonale a piedi. Si trattava di due agenti. Uno di loro
mi ha guardato dalle scarpe ai capelli ed in qualche modo mi sono sentito
gelare. Avevo la coscienza sporca. Ho quindi deciso, senza troppo riflettere,
di darmela a gambe. Ho quindi subito lasciato la Piazza Castello e mi sono
diretto a casa a Losone passando per Solduno. Tutto il tragitto l’ho fatto a
piedi. Per evitare di essere identificato ho pure gettato la giacca che
portavo, nascondendola sotto un cespuglio in città vecchia, nei pressi della
chiesa S. Antonio.”). Una volta giunto a casa, attorno alle 00:30/01:00,
l’imputato in oggetto è andato a dormire per svegliarsi il mattino dopo.
Egli è poi stato
rintracciato dagli inquirenti una decina di giorni dopo.
6.
Come accennato in precedenza,
dopo il litigio di Piazza Grande che lo ha visto coinvolto, il signor ACCU 3 si
è portato nella zona del Bar __________. All’esterno dell’esercizio pubblico,
attorno alle 24:00/01:00, egli è stato nuovamente coinvolto in un battibecco
con un altro giovane che si trovava in zona, sfociato in reciproche vie di
fatto, con vicendevoli spintoni, a seguito dei quali egli si è ritrovato
disteso al suolo. Ben presto sono intervenuti dei ragazzi che li hanno divisi
prima che qualcuno potesse farsi male.
Conclusosi l’episodio,
l’imputato in questione si è trattenuto ancora in zona fino alla 01:30/02:00,
quando, con la sua amica, hanno deciso di tornare a casa. In quel frangente
hanno notato proprio fuori dal Bar __________ un gran trambusto causato da
50/60 persone esagitate che si malmenavano, gridavano e tiravano petardi.
Avvicinandosi egli è stato di nuovo implicato in una disputa, essendo stato
afferrato da una persona che con forza lo ha bloccato contro una ringhiera per
qualche istante, sino a quando non ha notato la polizia.
Liberatosi, il signor ACCU 3
ha cercato di raggiungere la propria ragazza ma è stato prontamente
intercettato dalle forze dell’ordine, che hanno proceduto al suo fermo.
7.
Tra questi ultimi due
avvenimenti, l’imputato ora in oggetto è stato visto da un agente della polizia
cantonale intervenuto sul luogo, mentre, unitamente ad un altro paio di
ragazzi, si dilettava a prendere a spallate un furgone Mercedes-Benz Sprinter
216.
CDI, targato __________ ed immatricolato a nome della signora __________.
A seguito dei colpi inferti
dai giovani, il veicolo ha subito danni di una certa importanza, in modo
particolare al portellone posteriore. La fattura di data 30 gennaio 2004
della carrozzeria __________ di __________ attesta l’esecuzione di lavori di
riparazione per complessivi fr. 2'089.80 (cfr. doc. 23).
La relativa querela è stata
depositata dal figlio della danneggiata, al quale era stato affidato il veicolo
in quei giorni, la mattina stessa in cui sono avvenuti i fatti, cioè il 13 dicembre
2003.
(cfr. doc. 14 del doc. 17; sulla legittimazione cfr. Christof Riedo,
in Basler Kommentar, art. 28, n. 9 segg.).
Il signor ACCU 3 ha sempre
negato di essere all’origine dei danni al furgone, anche dopo aver sentito la
deposizione dell’appuntato __________ __________ che in aula ha ribadito le
proprie dichiarazioni registrate a verbale dagli inquirenti, riconoscendo senza
dubbio alcuno in lui la persona che faceva da spola tra la vetrina di un
negozio situato a pochissimi metri dal veicolo e quest’ultimo, colpendo
alternativamente con violenti spallate in stile hockey su ghiaccio la vetrina e
l’automezzo, prendendo la ricorsa ogni volta da uno all’altro e facendo
ondeggiare distintamente il Mercedes Sprinter ad ogni impatto, con la manifesta
intenzione di arrecare un pregiudizio all’automezzo (come dichiarato
dall’agente: “Era il comportamento di uno che vuol fare un danno”).
8.
Nel corso del suo
interrogatorio del 16 dicembre 2003, il signor ACCU 3 ha rivelato agli
inquirenti di aver saltuariamente consumato della cannabis in una quantità che,
per l’anno 2003, è riuscito a stimare in 10/15 g. Egli si riforniva presso i
cosiddetti canapai, dai quali acquistava i “sacchetti odorosi” destinati al
consumo personale.
Tali circostanze sono state anche
confermate di fronte al Sostituto Procuratore Pubblico (cfr. interrogatorio del
19.
febbraio 2004) ed al dibattimento, con la precisazione che egli era convinto
che il consumo di marijuana fosse lecito, visto che veniva venduta liberamente
in numerosi negozi specializzati, aperti in tutto il Cantone Ticino.
in
diritto:
9.
L’art. 122 CPS (lesioni gravi)
punisce con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a
cinque anni, chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in
pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto
importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o
arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia
mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque
intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o
mentale di una persona.
L’art. 123 cpv. 1 CPS (lesioni
semplici) sanziona per contro, su querela di parte, con la detenzione colui che
intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo di una persona.
L’applicazione di una norma
piuttosto che l’altra soggiace all’accertamento della gravità delle lesioni
riportate dalla vittima.
Con certificato di data 8
marzo 2004 (cfr. doc. 38), il dott. med. __________, chirurgo ortopedico, ha
illustrato al magistrato come il signor __________ abbia subito una “frattura pluriframmentaria
del plateau tibiale esterno e dell’epifisi prossimale tibiale a sinistra”,
nonché abbia palesato una “sindrome della loggia tibiale e dei peronei
sinistra”. Egli ha nel contempo asserito che il paziente non è mai stato in
pericolo di morte, che il suo stato di salute non era aggravato da malattie o
lesioni preesistenti e che egli non ha subito “nessun danno grave al corpo
(mutilazione, perdita dell’uso di un organo,…)”.
Nel suo scritto del 8 aprile
2004.
il dott. med. __________, angiologo, ha attestato che la vittima non ha
subito lesioni arteriose (cfr. doc. 47).
Il 26 marzo 2004 il dott. med.
__________, neurologo, ha rilevato: “Dal lato neurologico persistono segni di
una leggera sofferenza neurogena inomogenea per alcuni rami muscolari del n.
tibiale sin, con leggera insufficienza per i movimenti di rotazione interna del
piede (…) e deboli segni di denervazione nel gastrocnemio, conseguenza sia
della sindrome di loggia che degli interventi chirurgici subiti, il tronco del
n. tibiale sembra comunque intatto (…). La forza ha recuperato in modo completo
per i muscoli della loggia antero-esterna della gamba, non vi sono segni di denervazione
residua del m. tibialis anterior. L’ipotrofia della coscia è probabilmente da
risparmio, anche a questo livello la buona conservazione dei riflessi tendinei
e l’assenza di denervazione all’EMG (…) esclude con buona probabilità una
lesione nervosa. Anche per i muscoli della loggia posteriore la prognosi è
comunque buona, non dovrebbero sussistere a lungo termine limitazioni
funzionali. Noto d’altra parte di una insensibilità al di sotto della rotula
per lesione del ramo infrapatellare, probabilmente definitiva, e una
irritazione del ramo sensitivo terminale del n. peroneo a livello della
porzione esterna della cicatrice laterale dove esiste un segno di Tinel con
parestesie irradianti soprattutto nel territorio del n. cutaneus dorsalis medialis:
in assenza di disturbi sensitivi al dorso del piede un miglioramento spontaneo
è ancora possibile (…). La leggera deformazione della gamba può predisporre in
futuro a lesione compressive del n. peroneo nella regione del caput fibulae.” (cfr.
doc. 47).
Il 29 aprile 2004 il dott. med.
__________, nuovamente chiamato ad esprimersi sulla questione, ha ribadito: “
(…) confermo che non c’è nessun danno grave al corpo del signor __________, nel
senso di una mutilazione, perdita totale dell’uso di un’organo,…” (cfr. doc.
55).
La parte civile __________ ha
prodotto poco prima del dibattimento un nuovo certificato medico, questa volta
redatto dal dott. med. __________, chirurgo ortopedico, con il quale attesta
che egli ha subito una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno e
dell’epifisi tibiale esterna, che è stato sottoposto già alcuni interventi alla
gamba e che se ne prospetta ancora uno tra circa un anno e mezzo per
l’asportazione del materiale di osteosintesi, nonché che il paziente ha fino ad
ora trascorso un mese in ospedale, al quale dovranno andare ad aggiungersi
ulteriori 4 o 5 giorni per la prossima operazione. In merito alle conseguenze
permanenti, lo specialista ha potuto solo ipotizzare delle deficienze motorie e
la formazione di un’artrosi, senza però essere al momento in grado di
esprimersi in maniera categorica.
Il signor __________, in
occasione del dibattimento, ha dichiarato di poter guidare normalmente la
propria automobile con cambio manuale.
10.
Allorquando ci si trova di
fronte ad una prognosi ancora incerta in merito alle conseguenze delle lesioni
riportate dalla vittima, deve trovare applicazione il principio in dubio pro
reo ed il giudice è tenuto a far riferimento alla versione dei fatti più
favorevole all’imputato (cfr. Stefan Trechsler, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2 ed., art. 122, n. 7).
Nel caso che ci occupa è stato
confermato che il signor __________ non si è mai trovato in pericolo di morte e
non ha subito mutilazioni di sorta, né sfregi al viso. Nemmeno ha potuto essere
dimostrata l’esistenza di incapacità al lavoro definitiva o di una infermità
permanente. Il dott. med. __________ le ha escluse, mentre il dott. med. __________
(con una perizia di parte) ha solo sostenuto di ritenerle probabili.
Il tipo di frattura subita, la
cui importanza deve essere valutata oggettivamente e non in base alla
percezione soggettiva (e legittima) della vittima, non è sufficiente per
riconoscere l’esistenza di una lesione grave nell’accezione data a tale termine
dal codice penale. Nemmeno d’aiuto in tal senso sono le operazioni chirurgiche
effettuate e il periodo, non eccessivamente lungo, di degenza ospedaliera.
In base a tutto quanto
precede, non si può che concludere che i presupposti oggettivi per
l’applicazione dell’art. 122 CPS non sono dati. Ci si esime quindi dall’analisi
di quelli soggettivi, che già di primo acchito risultano comunque dubbi,
ritenuto che l’intenzionalità del reo deve portare anche sulla gravità delle
ferite inferte.
11.
Una frattura tibiale pluriframmentaria
adempie indubbiamente i requisiti oggettivi della lesione ai sensi dell’art.
123.
cpv. 1 CPS (a titolo di paragone, si fa riferimento alla casistica
contenuta in Rep. 1986, pag. 317 segg.).
In merito al rapporto di
causalità tra il comportamento del signor ACCU 2 e la ferita subita alla
vittima non sussistono dubbi: essa è stata provocata dalla caduta a peso morto
del primo sulla gamba del secondo, cagionata a sua volta dalla presa al collo, dagli
spintoni che hanno comportato la perdita di equilibrio del malcapitato, come
pure dalla decisione di non mollare la presa da parte dell’aggressore, che ha
fatto sì che egli stesso perdesse l’equilibrio.
Soggettivamente, la punibilità
è confermabile solo in presenza di atti commessi intenzionalmente, laddove il
dolo eventuale è sufficiente.
Chiunque viene alle mani con
un’altra persona deve prendere in considerazione il fatto che la lite possa poi
provocare una lesione semplice dell’avversario. Anche il signor ACCU 2 era a
conoscenza di una simile circostanza e ne ha accettato l’eventualità al momento
in cui ha fatto ricorso alla violenza. Egli stesso ha dichiarato a verbale del
18.
febbraio 2004, pag. 4: ”ADR che sono d’accordo che era prevedibile la caduta
a terra, la quale a sua volta avrebbe potuto cagionare delle lesioni al mio
contendente ma eventualmente anche a me.”.
Il reato di lesioni semplici
ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 CPS è pertanto adempito.
12.
A norma dell’art. 126 CPS è
punito, a querela di parte, con l’arresto o con la multa chi commette vie di
fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute.
Il manrovescio tirato dal
signor ACCU 2 all’amica del signor __________ è di per sé sufficiente ad una condanna.
Soggettivamente però, la contravvenzione è perseguibile solo di fronte ad un
atto intenzionale. L’istruttoria predibattimentale e quella dibattimentale
hanno permesso di appurare che il gesto è stato del tutto involontario. Lo
stesso signor __________ - che in quel momento aveva, suo malgrado, un punto di
osservazione privilegiato - ha dichiarato in aula che nemmeno a lui è sembrato
che l’imputato volesse colpire la ragazza.
Non essendo adempiti i
requisiti soggettivi della fattispecie, l’accusa di vie di fatto viene pertanto
a cadere.
13.
Commette omissione di soccorso
ed è quindi punibile con la detenzione o la multa, chi non presta soccorso ad
una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo
le circostanze, lo si potesse ragionevolmente pretendere da lui, art. 128 CPS.
Non è contestato nemmeno dalla
sua difesa che il signor ACCU 2, si sia reso colpevole del reato in questione,
abbandonando immediatamente sul luogo della lite il signor __________, da lui
appena ferito, nonostante questi si lamentasse dei forti dolori alla gamba, e
fuggendo letteralmente al proprio domicilio non appena saputo dell’arrivo delle
forze dell’ordine e dei soccorritori.
Non sussistono dubbi neppure
in relazione al fatto che l’imputato fosse al corrente della situazione ed
abbia sentito la parte civile palesare la propria sofferenza urlando per il
dolore. Egli stesso a riconosciuto al magistrato inquirente: “Corrisponde alla
verità che il ragazzo si lamentava per il dolore alla gamba. Mi ricordo di aver
proprio sentito che diceva di avere male ad una arto inferiore.” (cfr. suo
verbale di audizione del 18 febbraio 2004, pag. 4).
Sintomatico per la
dimostrazione della sua volontà di sottrarsi a qualsiasi tipo di responsabilità
è il fatto che egli si sia addirittura liberato della giacca per paura di
essere riconosciuto.
L’accusa di omissione di
soccorso nei confronti del signor ACCU 2 merita di conseguenza di essere
confermata.
14.
Venendo ora al signor ACCU 3 va
anzitutto rilevato come a seguito del ritiro di querela da parte del signor __________,
restino aperte unicamente le questioni relative al danneggiamento del furgone Mercedes
ed all’infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti.
A norma dell’art. 144 CPS è
punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa, chi deteriora,
distrugge o rende inservibile una cosa altrui. Se il colpevole ha perpetrato il
danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio.
Il signor ACCU 3 è stato indicato
quale autore del danneggiamento al veicolo in discussione da uno degli agenti
intervenuti quella sera sul luogo dei disordini. Questi, verbalizzato in data 8
gennaio 2004, si è espresso nei seguenti termini: “Ad un certo punto potevo
notare che un individuo, evidentemente in preda ai fumi dell’alcool, si
scagliava con il proprio corpo contro il portellone posteriore di un
autofurgone, recante targhe __________ di colore beige. Questo personaggio
veniva poi in seguito fermato ed identificato nel ACCU 3”. (cfr. pag. 2 del
verbale 8 gennaio 2004 del teste __________ __________).
Al dibattimento l’appuntato di
polizia, nuovamente sentito, ha ribadito in maniera più che convincente le
proprie affermazioni, riconoscendo nell’imputato in questione l’autore delle
azioni da lui descritte ed affermando di averlo visto chiaramente mentre
colpiva con violente spallate il veicolo almeno un paio di volte, facendolo
ondeggiare. Egli, come già accennato il precedenza, ha anche precisato che il
giovane si comportava come uno che vuol arrecare un danno e che i colpi da lui
inferti erano atti a provocarne uno. Infine ha pure puntualizzato come il
figlio della detentrice dell’auto si sia rivolto a lui già al momento dei fatti
per segnalare il danneggiamento in atto del veicolo e che gli era stato
risposto di recarsi in Gendarmeria per formalizzare la denuncia.
Le dichiarazioni del teste
sono state ferme ed inequivocabili. Non hanno vacillato nemmeno di fronte al
tempo trascorso ed all’abile tentativo della difesa di rimetterle in
discussione.
Il fatto che l’agente abbia
dichiarato, per la prima volta in aula che l’imputato non era l’unica persona
che prendeva a spallate il veicolo, ma vi erano almeno un altro paio di
ragazzi, non mette in discussione la fondatezza accuse e nemmeno la
perseguibilità del signor ACCU 3, considerato che egli è chiamato in ogni caso
a rispondere per le proprie colpe, indipendentemente da quelle altrui.
L’imputato in questione ha
sempre negato i fatti, ma le sue affermazioni risultano essere sicuramente meno
credibili di quelle del teste. Indicativo, a tal proposito, è l’atteggiamento
da lui assunto in corso di istruttoria, se si pensa che fino al ritiro della
querela nei suoi confronti da parte del signor __________, egli ha sempre
sostenuto di non ricordare nulla del diverbio avuto con quest’ultimo, per poi,
stranamente, riuscire a descriverne addirittura alcuni dettagli al
dibattimento.
In concreto, pertanto, nulla
induce a discostarsi dagli accertamenti dell'agente, ritenuto inoltre che
questi - persona giurata e conscia delle conseguenze penali e professionali di
una falsa testimonianza - non aveva del resto motivo per dichiarare circostanze
inveritiere o per dirsi sicuro di un fatto a lui incerto.
15.
Il nesso di causalità naturale ed
adeguato tra il comportamento delittuoso del reo ed il pregiudizio subito è da
ritenersi dato, visto che corrisponde al normale andamento delle cose che delle
spallate vibrate con violenza alla carrozzeria di un automezzo possano
cagionare dei danni come quelli riportati alla fattura di cui al doc. 23.
Irrilevante ai fini di una
condanna è il fatto che in base alle nuove dichiarazioni dell’agente, non sia
possibile stabilire in quale misura ed ammontare il danno sia imputabile al
signor ACCU 3, se non che per la fissazione del risarcimento a suo carico
diviene inevitabile il rinvio al competente foro civile.
Soggettivamente l’art. 144 CPS
richiede intenzionalità o dolo eventuale. Come lo stesso teste ha avuto modo di
confermare, l’imputato in questione ha sicuramente agito con l’intenzione di
provocare un danno.
16.
L’art. 19a cifra 1 LStup
punisce con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente e senza
essere autorizzato consuma stupefacenti o commette un’infrazione giusta l’art.
19.
LStup per assicurarsi il proprio consumo.
Nell’evenienza concreta il
prevenuto in discussione ha ammesso di avere fatto uso più volte nel corso del
2003.
di marijuana acquistata presso i cosiddetti canapai sotto forma di
sacchetti odorosi.
L’esistenza degli elementi
costitutivi oggettivi dell’infrazione è stata riconosciuta dallo stesso
imputato, essendo la canapa stata utilizzata per degli spinelli, quindi a scopo
di stupefacente ai sensi dell’art. 1 LStup.
Per contro, dal punto di vista
soggettivo, il signor ACCU 3, pur non negando di aver agito coscientemente, ha
sollevato l’eccezione dell’errore sui fatti ex art. 19 CPS: in effetti egli, a
suo dire, sarebbe stato convinto, visto il proliferare dei negozi nei quali
veniva venduta la canapa, che il suo consumo fosse permesso.
Tale posizione non merita
accoglimento. In primo luogo perché nel 2003 era già da tempo stato dato avvio
alla cosiddetta operazione “Indoor”, pubblicizzata su tutti i giornali del
Cantone, con la quale sono stati sistematicamente chiusi tutti gli esercizi nei
quali veniva venduta la canapa. In secondo luogo perché sui sacchetti odorosi
si trovava sempre un’etichetta (alibi per il rivenditore) con la quale veniva
specificato che ne era vietato l’uso quale sostanza stupefacente.
L’imputato sapeva esattamente
quello che stava facendo, così come era conscio, o per lo meno non poteva non
essere a conoscenza, del fatto che il consumo di marijuana fosse illecito.
In conformità dell’art. 19a
cifra 2 LStup, nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o
prescindere da ogni pena; può essere pronunciato un avvertimento.
Giurisprudenza e dottrina sono
unanimi nel concordare che non si è in presenza di un caso di lieve entità,
quando qualcuno fa ricorso regolarmente a sostanze stupefacenti per un periodo
relativamente lungo. In casu, il consumo di cannabis si è protratto per un anno
intero, almeno, per cui non si può parlare di caso bagattella.
Il signor ACCU 3 deve pertanto
essere riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LStup ai sensi dell’art.
19a cifra 1 della stessa legge.
17.
Entrambi i legali degli
imputati hanno chiesto l’applicazione della norma sulla responsabilità scemata,
art. 11 CPS, rilevando come i loro assistiti non fossero assolutamente in grado
di comprendere quello che stavano facendo a causa delle importanti quantità di
alcool da loro ingerite la sera del 12 dicembre 2003. Il patrocinatore del
signor ACCU 3 ha addirittura chiesto il riconoscimento dell’irresponsabilità
completa ai sensi dell’art. 10 CPS.
L’art. 10 CPS sancisce la non
punibilità di colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave
alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare
il carattere illecito dell’atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale
valutazione.
Il base all’art. 11 CPS il
giudice può attenuare la pena secondo il proprio libero apprezzamento se la
sanità mentale o la coscienza dell’imputato era, nel momento del fatto,
soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell’imputato era incompleto,
cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito
dell’atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione.
Per quanto concerne il signor ACCU
2.
non sussistono elementi di sorta che possano far ritenere che egli avesse una
diminuita capacità di apprezzamento della situazione, rispettivamente di
controllo dei propri atti. Nulla lascia intendere che egli fosse in preda ai
fumi dell’alcool (egli ha dichiarato semplicemente di aver bevuto del “vin
brulé”) e, anzi, le precise descrizioni che ha reso a verbale inducono a
pensare che fosse perfettamente in grado di intendere e volere.
Differente è invece la
questione per il signor ACCU 3: le testimonianze raccolte sono concordi nel
descriverlo come fortemente ebbro ed il tasso di tenore alcolico riscontrato
nel sangue prelevatogli dalla polizia dopo il suo fermo, pari a 1.95 grammi pro
mille, ha confermato tali versioni.
Secondo il Tribunale federale,
sussiste la presunzione di una irresponsabilità totale allorquando il prevenuto
presenta un tasso alcolemico superiore ai 3 grammi pro mille. Un tasso
superiore ai 2 grammi pro mille lascia per contro presumere una scemata
responsabilità ai sensi dell’art. 11 CPS (cfr. ad es. JDT
2003, p. 561; SJZ 98, p. 390; Felix Bommer/Volker Dittmann, in Basler
Kommentar, art. 11, n. 9).
Simili
presunzioni trovano comunque applicazione solo allorquando lo stato
psicopatologico della persona non può essere altrimenti accertato e possono
addirittura essere ribaltate se sussistono elementi concreti che permettono di
assumere che, indipendentemente dal livello di ebrietà raggiunto, essa era
comunque capace di discernimento.
Nella fattispecie al signor ACCU
3.
è stato riscontrato un tasso alcolemico inferiore a 2 grammi pro mille, per
cui non è possibile far capo alla regola dei pro mille (“Promille-Rechtssprechung”).
Dalle dichiarazioni delle persone che lo hanno visto quella sera, risulta che
egli avesse al momento della lite con il signor __________ dei problemi di
equilibrio e ad esprimersi. Nulla però si sa del suo stato al momento dei fatti
qui in discussione (avvenuti all’incirca un’ora dopo), se non che egli era ad
ogni buon conto in grado di prendere la rincorsa e colpire a spallate sia il
furgone che la vetrina di un negozio (ciò che significa che le difficoltà nei
movimenti erano relative). Non vi sono dunque elementi sostanziali a favore
della richiesta della difesa che inducano a ritenere che l’imputato non fosse
in grado al momento in cui ha danneggiato il furgone, di capire che stava
compiendo un atto illecito oppure che, comprendendolo, non fosse in grado di
fermarsi.
Non va poi dimenticato come
l’illegalità di un danneggiamento sia avvertibile anche in uno stato
psicofisico alterato (che non raggiunge eccessi vicini all’incoscienza),
considerato che si tratta di un reato i cui estremi sono riconducibili a
concetti elementari, facenti parte dell’educazione di qualsiasi individuo sin
dall’infanzia.
Non trovano pertanto
applicazione nemmeno al signor ACCU 3 gli art. 10 ed 11 CPS.
18.
Quanto alla commisurazione
della pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa
del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni
personali.
Anzitutto occorre valutare la
pena a carico del signor ACCU 2, ragazzo poco più che ventenne che dopo le
scuole dell’obbligo ha iniziato un apprendistato mediamatico presso le __________,
per poi decidere, dopo circa un anno e mezzo, di cambiare professione e passare
all’apprendistato quale falegname presso la falegnameria __________ di __________,
ove si trova ancora attualmente.
L’art. 123 cifra 1 CPS commina
al reato di lesioni semplici la pena della detenzione, l’art. 128 CPS la
detenzione o la multa.
In concreto, va da un lato
tenuto conto della rilevanza degli addebiti mossi all’imputato in questione,
della serietà delle lesioni subite dalla parte civile, del futile movente che
ha originato la lite. Pure di rilievo è l’atteggiamento assunto dall’aggressore
dopo i fatti: rendendosi irreperibile egli ha dimostrato chiaro spregio per
quanto avvenuto.
A favore del prevenuto giocano
la sua incensuratezza, la giovane età ed il fatto che si sia assunto le proprie
responsabilità, collaborando con gli inquirenti.
Il proscioglimento dall’accusa
di vie di fatto è ininfluente ai fini della determinazione della pena, poiché
si tratta di un evento marginale.
Si giustifica di conseguenza
una conferma della proposta di condanna a 30 giorni di detenzione, con una
sospensione condizionale della stessa per un periodo di prova di due anni.
Per quanto attiene al signor ACCU
3.
va anzitutto rilevato che, a seguito del ritiro di querela da parte del
signor __________, sono caduti due capi d’imputazione, per cui il Sostituto
Procuratore pubblico, prendendone atto, ha ridotto la sua proposta di pena a 8
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni.
L’imputato, che vive con la
propria ragazza, al momento dei fatti stava completando il proprio
apprendistato da elettricista. Attualmente però egli frequenta a tempo pieno la
scuola per l’ottenimento della maturità professionale.
Nella valutazione complessiva
che lo concerne va anzitutto tenuto conto del fatto che la sera in questione
egli è stato coinvolto in due danneggiamenti ed in più di una discussione con
risvolti non solo verbali, ma anche fisici. Pure rilevanti sono il movente che
ha dato origine al danneggiamento, cioè il puro piacere nel rovinare beni
altrui, e la scarsa collaborazione nella ricostruzione dei fatti.
Il consumo di cannabis è
avvenuto in piena coscienza e per un periodo di almeno un anno.
A favore di ACCU 3 giocano la
sua età, l’assenza di precedenti, oltre alla stabile situazione personale e
formativa, che lasciano comunque immaginare una prognosi favorevole.
Ponderato tutto ciò, si
giustifica anche in questo caso una conferma integrale della proposta di
condanna avanzata dall’accusa.
Gli oneri processuali sono a
carico dei condannati (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per tutto quanto precede,
visti gli art. 10 e segg., 41 cifra
1, 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 128 e 144 cpv. 1 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 3
autore colpevole di:
1.
danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
per avere, nella notte a
cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, intenzionalmente deteriorato
l’autofurgone Mercedes-Benz 216 CDI targato __________ di proprietà di __________,
scagliandosi con il proprio corpo contro il portellone posteriore;
2.
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, 19a LStup,
per avere, senza essere
autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio precisate, nel periodo
gennaio 2003/15 gennaio 2004 consumato un imprecisato quantitativo di canapa;
e meglio come descritto
ai punti nri. 2 e 3 del decreto di accusa n. DA 1782/2004 del 17 maggio
2004;
condanna 1. ACCU 3
1.
alla pena di 8 (otto) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’095.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
rinvia la parte civile __________
al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente
natura;
dichiara 2. ACCU 2
autore colpevole di:
1.
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
2.
omissione di soccorso,
art. 128 CPS,
per i fatti compiuti a Locarno
nella notte a cavallo fra il 12 ed il 13 dicembre 2003 nelle circostanze
descritte ai punti n. 1 e 2 del decreto di accusa n. DA 1783/2004 del 17
maggio 2004;
e lo proscioglie dall’accusa di vie di fatto,
art. 126 CPS,
per i fatti descritti al punto
n. 3 del decreto d’accusa n. DA 1783/2004 del 17 maggio 2004;
condanna 2. ACCU 2
1.
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 595.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
conferma il rinvio della parte civile __________
al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente
natura;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 750.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 45.00 1/2
indennità testi
fr. 1095.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 45.00 1/2
indennità testi
fr. 595.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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