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Decisione

10.2004.218

per aver sottratto un ciclomotore

19 ottobre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di

fr. 500.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 2 giugno 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 19 ottobre 2004,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 giugno

2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;

63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,

rispondendo ai quesiti

1. Se __________ è autore

colpevole di furto d'uso per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara __________,

autore colpevole di furto d'uso

per i fatti compiuti a Chiasso il 1° giugno 2004 nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. DA 2000/2004 del 2 giugno 2004;

condanna ___________,

1. alla multa di fr. 500.-;

2. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

Considerandi

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

nelle vie edittali,

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei GIAR, Lugano

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di _____________

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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