10.2004.218
per aver sottratto un ciclomotore
19 ottobre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2004.218
Data decisione, Autorità:
19.10.2004, PRPEN
Titolo:
per aver sottratto un ciclomotore
FURTO D'USO
art. 94 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.218/bep
DA
2000/2004
Bellinzona
19
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria __________ per giudicare
_ACCU1 di ignota dimora,
Alias
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
prevenuto
colpevole di furto d'uso
per avere, a Chiasso il 01
giugno 2004,
a scopo d'uso, sottratto, a
danno della gioielleria __________, Chiasso, il ciclomotore marca Kreider
targato TI __________ (ciclomotore recuperato e restituito alla parte lesa);
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA
2000/2004 di data 2 giugno 2004 del _AINQ1
che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla multa di
fr. 500.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 2 giugno 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 ottobre 2004,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 giugno
2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;
63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti
1. Se __________ è autore
colpevole di furto d'uso per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
dichiara __________,
autore colpevole di furto d'uso
per i fatti compiuti a Chiasso il 1° giugno 2004 nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. DA 2000/2004 del 2 giugno 2004;
condanna ___________,
1. alla multa di fr. 500.-;
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
Considerandi
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per
tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
nelle vie edittali,
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei GIAR, Lugano
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di _____________
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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