10.2004.221
conducente in stato di ebrietà gravemente ferito a seguito di incidente di cui è responsabile un altro conducente in stato di ebrietà
18 gennaio 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.221
Data decisione, Autorità:
18.01.2005, PRPEN
Titolo:
conducente in stato di ebrietà gravemente ferito a seguito di incidente di cui è responsabile un altro conducente in stato di ebrietà
DESISTENZA
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 66bis CPS
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.221
DA
1862/2004
Bellinzona
18
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l’autovettura
Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min.
0.81 – max. 1.51 grammi per mille);
fatti avvenuti a Porto Ronco il
Fatti
14 febbraio 2004;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1862/2004
di data 24 maggio 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve
essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.
49.
cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 3 giugno 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 18 gennaio 2005,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale dichiara
innanzitutto che la fattispecie ed il reato imputati al suo cliente non sono
contestati. Per contro, egli chiede, in considerazione delle lesioni subite
dall’imputato, di applicare per analogia l’art. 66bis CPS e di mandarlo esente
da pena. Egli si duole inoltre del fatto che il Procuratore pubblico non abbia
nemmeno risposto ai suoi scritti, ciò che avrebbe permesso di evitare
sicuramente l’odierno dibattimento. Egli postula inoltre che la tassa e le
spese giudiziarie siano poste a carico dello Stato e che gli venga assegnato, a
titolo di ripetibili, un importo di fr. 1'500.--. Egli chiede infine che la
condanna non sia iscritta a casellario giudiziale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L'imputato è autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1862/2004 del 24
maggio 2004?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta? In particolare, l’imputato può beneficiare dell’applicazione
dell’art. 66bis CPS?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
5.
Possono essere
riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 66bis
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
circolazione in stato di
ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a Porto
Ronco il 14 febbraio 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
DA 1862/2004 del 24 maggio 2004;
manda ACCU 1 esente da pena;
carica allo Stato le tasse e le
spese giudiziarie;
riconosce a ACCU 1 fr. 800.-- a
titolo di ripetibili;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster