10.2004.224
pugno al volto;legittima difesa
24 gennaio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.224
Data decisione, Autorità:
24.01.2005, PRPEN
Titolo:
pugno al volto;legittima difesa
LEGITTIMA DIFESA
LESIONE SEMPLICE
art. 33 cpv. 1 CPS
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.224
DA
1815/2004
Bellinzona
24
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a Bellinzona, presso
l'esercizio pubblico, __________, Piazza del Sole, in data 16 gennaio 2004,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________,
e meglio, colpendolo al volto
con un pugno cagionandogli le lesioni riportate sul certificato medico di data
16 gennaio 2004 dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e in particolare
una ferita lacero contusa alla palpebra superiore;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,
richiamato l'art. 66 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1815/2004
Fatti
di data 24 maggio 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se
l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp.
art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 3 giugno 2004 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 gennaio 2005,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizioine dei testi;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento del proprio assistito, per avere agito per legittima difesa, ex
art. 33 cpv. 1 CPS. Osserva come la versione dei fatti fornita dalla parte lesa
sia stata smentita dai testi sentiti in aula, mentre quella dell’accusato è
risultata essere credibile. Il pugno sferrato da quest’ultimo rappresenta
pertanto una difesa legittima e proporzionata ad un aggressione ingiustificata;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L'imputato
è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004?
2.
L’imputato
ha agito per legittima difesa?
3.
In
caso di risposta affermativa al punto n. 1 deve, e se sì in che misura, essere
modificata la pena proposta?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33 cpv. 1, 123 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,
per i fatti
compiuti a Bellinzona il 16 gennaio 2004 nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004,
per avere agito per legittima
difesa, art. 33 cpv. 1 CPS;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 410.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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