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Decisione

10.2004.224

pugno al volto;legittima difesa

24 gennaio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 24 maggio 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata

in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se

l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp.

art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 3 giugno 2004 dall’accusato;

indetto il dibattimento 24 gennaio 2005,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizioine dei testi;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento del proprio assistito, per avere agito per legittima difesa, ex

art. 33 cpv. 1 CPS. Osserva come la versione dei fatti fornita dalla parte lesa

sia stata smentita dai testi sentiti in aula, mentre quella dell’accusato è

risultata essere credibile. Il pugno sferrato da quest’ultimo rappresenta

pertanto una difesa legittima e proporzionata ad un aggressione ingiustificata;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L'imputato

è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004?

2.

L’imputato

ha agito per legittima difesa?

3.

In

caso di risposta affermativa al punto n. 1 deve, e se sì in che misura, essere

modificata la pena proposta?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 33 cpv. 1, 123 CPS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni

semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,

per i fatti

compiuti a Bellinzona il 16 gennaio 2004 nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 1815/2004 del 24 maggio 2004,

per avere agito per legittima

difesa, art. 33 cpv. 1 CPS;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 60.00 testi

fr. 410.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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