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Decisione

10.2004.227

conducente alla guida nonostante la revoca della licenza di condurre; notifica decisione amministrativa irregolare; in dubio pro reo

1 febbraio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di data 1. giugno 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, da espiare.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-- con l’avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata

in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese

giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra

4.

CPS;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 14 giugno 2004 dal difensore;

indetto il dibattimento 1. febbraio 2005,

al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa ;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e

della teste;

sentito il difensore, il quale rileva

come la Sezione della circolazione non potesse ignorare il fatto che il suo

assistito aveva eletto domicilio legale presso il difensore. Gli atti a

fondamento della presente procedura, ossia la diffida e la decisione di revoca,

sono pertanto degli atti nulli in quanto notificati in maniera scorretta.

Rileva inoltre come non vi sia agli atti alcuna prova che la decisione in

questione sia stata pubblicata sul FUCT. Ad ogni buon conto è assodato che né

il suo cliente, né la sua compagna fossero a conoscenza di una simile pubblicazione.

All’imputato non può essere rimproverata nemmeno una negligenza nella

commissione del reato, anche perché non poteva aspettarsi che la procedura

penale della quale è stato fatto oggetto per infrazione alla LStup, avesse

anche degli strascichi in ambito di circolazione stradale. Postula pertanto in

via principale il proscioglimento dello stesso; in via sussidiaria la sua

esenzione da ogni pena ai sensi dell’art. 100 LCStr ed in via ancora più

sussidiaria la comminazione di una multa di fr. 100.--. Infine rileva che, nel

caso in cui nessuna delle sue richieste venisse accolta, la pena proposta dal

PP è palesemente sproporzionata ed ingiustificata;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L'imputato

è autore colpevole di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA

1947/2004 del 1. giugno 2004?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di

pena?

3.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, avendo appurato la

totale buona fede dell’imputato, che esclude anche la commissione del reato per

negligenza, ed avendo inoltre constatato come per l’ufficio giuridico della

Sezione della circolazione sarebbe stato molto semplice rintracciare l’imputato

(si pensi che già nella sentenza penale che ha dato origine al provvedimento

amministrativo era esplicitamente indicata l’elezione di domicilio legale

presso il suo avvocato);

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

circolazione malgrado la revoca

della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 1947/2004 del 1. giugno 2004;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 390.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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