10.2004.227
conducente alla guida nonostante la revoca della licenza di condurre; notifica decisione amministrativa irregolare; in dubio pro reo
1 febbraio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.227
Data decisione, Autorità:
01.02.2005, PRPEN
Titolo:
conducente alla guida nonostante la revoca della licenza di condurre; notifica decisione amministrativa irregolare; in dubio pro reo
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.227
DA
1947/2004
Bellinzona
1
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di circolazione malgrado la revoca della
licenza di condurre,
per condotto la vettura Volvo
targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente autorità amministrativa in data 5 febbraio 2004 per il
periodo 8 marzo 2004 – 7 maggio 2004;
fatti avvenuti alla Brusata di
Novazzano il 6 aprile 2004;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1947/2004
Fatti
di data 1. giugno 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto, da espiare.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-- con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra
4.
CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 giugno 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 1. febbraio 2005,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa ;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
della teste;
sentito il difensore, il quale rileva
come la Sezione della circolazione non potesse ignorare il fatto che il suo
assistito aveva eletto domicilio legale presso il difensore. Gli atti a
fondamento della presente procedura, ossia la diffida e la decisione di revoca,
sono pertanto degli atti nulli in quanto notificati in maniera scorretta.
Rileva inoltre come non vi sia agli atti alcuna prova che la decisione in
questione sia stata pubblicata sul FUCT. Ad ogni buon conto è assodato che né
il suo cliente, né la sua compagna fossero a conoscenza di una simile pubblicazione.
All’imputato non può essere rimproverata nemmeno una negligenza nella
commissione del reato, anche perché non poteva aspettarsi che la procedura
penale della quale è stato fatto oggetto per infrazione alla LStup, avesse
anche degli strascichi in ambito di circolazione stradale. Postula pertanto in
via principale il proscioglimento dello stesso; in via sussidiaria la sua
esenzione da ogni pena ai sensi dell’art. 100 LCStr ed in via ancora più
sussidiaria la comminazione di una multa di fr. 100.--. Infine rileva che, nel
caso in cui nessuna delle sue richieste venisse accolta, la pena proposta dal
PP è palesemente sproporzionata ed ingiustificata;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L'imputato
è autore colpevole di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
1947/2004 del 1. giugno 2004?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di
pena?
3.
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, avendo appurato la
totale buona fede dell’imputato, che esclude anche la commissione del reato per
negligenza, ed avendo inoltre constatato come per l’ufficio giuridico della
Sezione della circolazione sarebbe stato molto semplice rintracciare l’imputato
(si pensi che già nella sentenza penale che ha dato origine al provvedimento
amministrativo era esplicitamente indicata l’elezione di domicilio legale
presso il suo avvocato);
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
circolazione malgrado la revoca
della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 1947/2004 del 1. giugno 2004;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 390.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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