10.2004.236
uso colposo di materie esplosive o gas velenosi; perturbamento di pubblici servizi per negligenza
19 ottobre 2006Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.236
Data decisione, Autorità:
19.10.2006, PRPEN
Titolo:
uso colposo di materie esplosive o gas velenosi; perturbamento di pubblici servizi per negligenza
PERTURBAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI IN GENERALE
USO COLPOSO DI MATERIE ESPLOSIVE O GAS VELENOSI
art. 225 cpv. 1 CPS
art. 239 cf. 2 CPS
1. CIVI 1
patr. da: PR
1
2. LESA 1
3. CIVI 2
4. CIVI 3
Incarto
n.
10.2004.236
DA
2001/2004
Bellinzona
19
ottobre 2006
Sentenza
con motivazione
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1, d
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. uso colposo di materie esplosive o
gas velenosi,
per avere, il 15 gennaio 2002,
a __________, per negligenza, messo in pericolo con materie esplosive la
proprietà altrui, e meglio per avere nel quadro di un minamento eseguito presso
la propria cava, con l’intento di brillare circa 7000 metri cubi di granito,
nella sua veste di responsabile del piano, ovvero di progettista e direttore
del brillamento, per imprevidenza colpevole avuto riguardo alle sue condizioni
personali trascurando di tenere in debito conto i risultati e i dati scaturiti
dalla perforazione eseguita su suo incarico dalla ditta __________ AG di __________
e, in particolare, delle sue indicazioni “zona molto cattiva presso i primi 4
fori” (lato sud, ndr), “in caso di sporgenza, 11 m” (di lunghezza minima della
perforazione, ndr) e “zona cattiva” (lato nord, ndr); omettendo di procedere a
qualsiasi rilievo topografico approfondito e trascurando di calcolare con
precisione il volume della roccia da brillare e la sua geologia; prevedendo un
arretramento insufficiente delle cariche esplosive (inserite nei "fori
corti" e in almeno due "fori lunghi") e, in particolare, trascurando
di rispettare l’arretramento minimo consigliato di ml. 3; disponendo,
rispettivamente facendo disporre i fori di caricamento ad una distanza, l’uno
dall’altro, di ml 0,65 invece dei ml 2,5 - 3 consigliati; utilizzando un
quantitativo eccessivo di esplosivo (polvere nera), ovvero in concreto kg
1050-1400 in luogo di kg 390 circa; provocato con la conseguente esplosione la
proiezione di massi rocciosi in un raggio di oltre 250 metri e mettendo a
rischio o provocando danni alle proprietà di
-
__________ (vigneto e edificio abitativo);
-
__________ (edificio stalla e deposito, mapp. n. __________ __________);
-
__________ (edificio abitazione, mapp. n. __________);
-
__________ (edificio stalla);
-
__________ (automobile);
-
__________ (impianti elettrici);
-
__________ (casa d’abitazione);
2. perturbamento
di pubblici servizi per negligenza,
per avere, nelle medesime
circostanze di cui sopra sub 1 e agendo secondo le descritte modalità, per
negligenza, provocato l’interruzione della fornitura di energia elettrica –
durante 14 minuti tra __________ e __________ e durante 30 minuti tra __________
e __________ – da parte della __________ ovvero impedito, rispettivamente
perturbato l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al
pubblico acqua, luce, forza o calore;
reati previsti dagli art. 225 cpv. 1 e 239 cifra
2 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 2001/2004 di
data 7 giugno 2004 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 41'300.-- (di cui fr.
41'121.25 di perizia).
3.
Le parti civili sono
rinviate al competente foro per il risarcimento dei pretesi danni.
4.
Decreta il non luogo a
procedere in relazione al reato (contravvenzione) di cui all'art. 38 LF sugli
esplosivi in rel. con art. 103 cpv. 1 lett. b OEspl. (omissione misure di
sicurezza con riguardo al mancato posizionamento di una sentinella sul fronte
sud-est) per intervenuta prescrizione.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 21 giugno 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 ottobre 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il Procuratore
pubblico, il patrocinatore della parte civile CIVI 1, i periti, i testimoni e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testi e i periti;
esperito il sopralluogo;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
chiede la conferma del decreto d’accusa con l’aggiunta al punto 1 § 7 dopo “in
luogo di kg 390 circa”: “rispettivamente di aver omesso di considerare la
possibilità di procedere mediante una suddivisione delle cariche o di procedere
con altro esplosivo”;
sentito il patrocinatore della parte
civile CIVI 1, il quale postula l’accoglimento dell’istanza 13 ottobre 2006,
che prevede la rifusione delle spese di patrocinio di fr. 5'929.60; chiede
inoltre le ripetibili per il dibattimento;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento alla luce del principio in dubio pro reo;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
uso colposo di materiale
esplosivo o gas velenosi
1.2
perturbamento di pubblici
servizi
per i fatti descritti nel
decreto di accusa con l’aggiunta odierna.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta le
pretesa della parte civile CIVI 1 la quale chiede il versamento di fr. 5'929.60
per spese di patrocinio e le ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
1.
ll 15 gennaio 2002 nella cava __________
SA a __________ è stata eseguita un’operazione di brillamento volta allo
sbancamento di una porzione di roccia del volume di circa 7'000 mc, utilizzando
1'320 kg di polvere nera ripartita lungo 53 fori suborizzontali del diametro di
90.
mm ciascuno eseguiti a distanza di 0.65 cm l’uno dall’altro secondo la
tecnica “a pianoforte”, ossia con un’alternanza di fori lunghi (di circa 10-11
ml) e fori corti (di circa 4.5-5 ml).
L’operazione è stata preparata
e coordinata da ACCU 1 con l’ausilio del figlio __________, titolare come il
padre di un permesso d’uso d’esplosivi “C” e inoltre del permesso “GR” per
brillamenti di grosse trivellazioni o grossi fori di mina (cfr. documentazione
acclusa al verbale 16 gennaio 2002 di __________).
In particolare è stato
allestito un progetto di piano di brillamento, sottoscritto da __________,
mentre l’accusato ha stilato il piano di perforazione e di carica che riporta
le lunghezze effettive dei fori (misurate dopo l’intervento di perforazione ad
opera della ditta esterna __________ AG) e compilato la tabella “grado di
rischio”. È stato inoltre realizzato un terrapieno di contenimento dell’altezza
di 4-5 ml in corrispondenza del fronte libero del banco roccioso.
Prima di far brillare la mina è
stata predisposta una zona di sicurezza del raggio di 300 metri entro la quale
sono state fatte evacuare le abitazioni e un’officina. La strada cantonale,
così come quella secondaria, in prossimità della cava sono state bloccate con
l’appostamento dell’accusato, del figlio e di operai. L’accusato ha dato
preventivamente incarico ai dipendenti di preavvisare gli abitanti delle case
adiacenti, nonché di procedere allo sgombero di eventuali vetture e ha inoltre
provveduto a trasmettere via fax una comunicazione ai cavisti confinanti.
Dopo gli usuali segnali di
avviso acustici, mediante accensione pirotecnica, sono state detonate due micce
che hanno dato origine a un’esplosione simultanea delle cariche. Ancorché la
maggior parte della roccia brillata sia rimasta entro la barriera di
contenimento, la mina ha provocato proiezioni di materiale roccioso oltre il
terrapieno e sino a una distanza di 250 metri, causando danni (peraltro
risarciti) alle proprietà vicine e spezzando un palo della linea elettrica, ciò
che ha provocato l’interruzione momentanea della fornitura di energia elettrica
da parte della __________ tra __________ e __________ rispettivamente tra __________
e __________.
2.
Con decreto di accusa 7 giugno
2004.
il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di uso colposo
di materie esplosive e perturbamento di pubblici servizi per negligenza e ha
proposto la sua condanna alla pena di 30 giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni. Contro questo decreto è stata interposta
tempestiva opposizione.
3.
Sulla scorta di quanto emerso
dalla perizia 24 gennaio 2003 e relativa delucidazione scritta 24 marzo 2004
allestite dal geofisico dipl. ETHZ/SIA __________ – che, oltre a essere
titolare dei permessi d’uso di esplosivi “C” e “GR”, vanta un’esperienza
diretta nell’ambito di brillamenti in cava – l’accusa ha rimproverato
all’imputato di aver trascurato di tenere in debito conto i risultati e i dati
scaturiti dalla perforazione eseguita dalla __________ AG e di procedere a
qualsiasi rilievo topografico approfondito, omettendo di calcolare con
precisione il volume della roccia da brillare e la sua geologia; inoltre, ha
pure ritenuto che vi è stato un arretramento insufficiente delle cariche
esplosive rispetto al fronte libero e un’eccessiva vicinanza dei fori, fattori
che, combinati alle particolari condizioni geologiche della roccia (struttura prefratturata,
in parte danneggiata da altre mine), avrebbero generato un sovraccarico di
esplosivo (in prossimità della bocca dei fori soprattutto nella zona nord, a
suo dire, maggiormente sovraccaricata).
In sede di dibattimento, in
aggiunta all’addebito mosso per l’eccessivo quantitativo di esplosivo
utilizzato, il Procuratore pubblico, con riferimento all’errata o incompleta
compilazione della tabella relativa al “grado di rischio”, ha rimproverato
all’imputato di aver sottovalutato i pericoli legati all’operazione omettendo
di individuare correttivi, segnatamente di considerare la possibilità di
procedere mediante una suddivisione delle cariche o di procedere con altro
esplosivo, atteso che la polvere nera comporta un elevato rischio di
proiezioni.
A mente dell’accusa, i danni
causati sono quindi ascrivibili a imprevidenza colpevole dell’imputato avuto
riguardo alle sue condizioni personali, nella misura in cui non ha intravisto
le conseguenze del suo comportamento e ha favorito l’evento verificatosi.
4.
La difesa ha innanzitutto
sottolineato la lunga esperienza dell’accusato e posto in evidenza il concetto
di “rischio consentito” indissolubilmente legato all’attività di sfruttamento
di una cava (in specie estrazione di pietra lapidea) da lui svolta in base alla
concessione rilasciata dalle competenti autorità. In altri termini, a mente
della difesa, non si può parlare di prevedibilità o ponderabilità come elemento
di colpa o di responsabilità, poiché trattasi di una componente insita
nell’attività per la quale lo Stato conferisce la propria autorizzazione e che
non può essere esclusa (in re ipsa): donde la necessità di far evacuare
le abitazioni site nelle vicinanze, aumentare la copertura assicurativa,
adottare un piano di sicurezza, avvisare le cave confinanti ecc. Misure che
l’accusato si è adoperato per realizzare.
Ha poi contestato le risultanze
della perizia giudiziaria dell’ing. __________ con l’ausilio di quattro perizie
di parte settoriali. Secondo il parere congiunto degli ing. __________ -
esperti in tecnica di sparo mina – il quantitativo specifico di polvere nera
utilizzato dall’accusato per ogni foro, così come il quantitativo complessivo,
non sono risultati eccessivi. Inoltre, a loro dire, considerato che
l’esplosione è avvenuta simultaneamente, non vi è stata nessuna influenza di un
foro sull’altro. Ciò posto e senza ulteriori fattori le proiezioni non
sarebbero andate oltre la barriera di contenimento. Dal canto suo, il geologo __________
ha evidenziato l’esistenza di un foro di mina preesistente - scoperto solo un
anno dopo il brillamento e che secondo gli esperti molto difficilmente avrebbe
potuto essere individuato prima dell’esplosione - posizionato nella parte
centrale del fronte libero, in cui mancava la porzione basale, attribuendo a quest’ultimo
un ruolo determinante, ancorché poco chiaro, nelle proiezioni dei massi di
volume maggiore.
A mente della difesa, il perito
giudiziario - e indirettamente l’accusa - non ha saputo contrapporre elementi
certi e scientificamente provati atti a confutare le diverse interpretazioni
fornite dai propri esperti in merito all’accaduto. Di qui la richiesta di
proscioglimento dell’accusato in ossequio al principio in dubio pro reo.
Ad ogni buon conto,
richiamando, non da ultimo, le conclusioni cui è giunto il secondo perito
giudiziario, Dr. __________, la difesa ha negato che vi sia stata una
violazione delle regole dell’arte da parte dell’accusato, avendo egli gestito il
rischio in modo corretto in base alle sue conoscenze. Non vi sarebbe quindi
possibilità di imputazione secondo il diritto materiale. In sostanza, a detta
della difesa, la fattispecie esulerebbe dal diritto penale e toccherebbe una
problematica che va discussa in sede di pianificazione territoriale.
5.
Giusta l’art. 18 cpv. 3 CP,
commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza
colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto
conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle
quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Per
costante giurisprudenza, è data imprevidenza colpevole quando l’autore in base
alle sue conoscenze e capacità al momento dei fatti avrebbe potuto e dovuto
scorgere il rischio di messa in pericolo di beni giuridicamente protetti di
terzi e nel contempo oltrepassa i limiti del rischio consentito (cfr. DTF 118
IV 130 consid. 3a; 116 IV 308 consid. 1a, con riferimento al reato di omicidio
colposo).
Nella fattispecie concreta, per
stabilire se vi è stata imprevidenza colpevole da parte dell’accusato non si
può fare astrazione dal concetto di “rischio consentito” insito nell’attività
da lui svolta, caso contrario il solo utilizzo di un materiale quale
l’esplosivo, che comporta intrinsecamente rischi elevati, costituirebbe
un’imprevidenza colpevole. In particolare, occorre verificare se secondo le sue
possibilità e conoscenze ha gestito correttamente il pericolo legato
all’impiego di materiale esplosivo, senza accrescere in modo inaccettabile il
rischio ammesso.
6.
Per quanto interessa l’attività
di estrazione di pietra lapidea nella cava a __________, l’imputato - che
gestisce peraltro diverse cave - è a beneficio della relativa autorizzazione a
far tempo dal 1999. Al momento dei fatti egli era titolare (e lo è tuttora) del
permesso d’uso di esplosivi “C” rilasciato il 18 maggio 1984 in base al quale è
abilitato a pianificare, eseguire o fare eseguire brillamenti sotto propria
responsabilità, rispettivamente a eseguire, secondo un piano allestito da uno
specialista qualificato, brillamenti comportanti rischio accresciuto di danno. Per
di più, è da considerare esperto qualificato a norma dell’art. 53 cpv. 5 OEspl
sulla scorta dell’esperienza personale acquisita durante oltre quarant’anni di
attività in cava e che si fonda inoltre su una tradizione familiare tramandata
di padre in figlio.
7.
Relativamente alle misure di
sicurezza adottate dall’imputato, l’unico addebito mosso dal perito ing. __________
riguardava l’assenza di una quinta sentinella appostata a un incrocio della
strada secondaria a sud della cava, considerazione peraltro basata sulle
indicazioni fornite da __________ in sede di interrogatorio 6 novembre 2002
(verbale, pag. 1).
Dalle dichiarazioni del teste __________
è invero emerso che egli occupava tale posizione, per cui occorre concludere -
ancorché la questione, come reato a sé stante, non sia oggetto del presente
giudizio a causa dell’intervenuta prescrizione - che le norme legali in materia
di sicurezza sono state rispettate. La riflessione si impone comunque
nell’ottica di un esame globale del comportamento adottato dall’accusato.
È ben vero che in sede di
dibattimento l’accusa ha ascritto all’imputato una violazione dell’art. 102 OEspl
per aver omesso, trattandosi di brillamento in prossimità di vie di
comunicazione o impianti di approvvigionamento pubblici, come strade e linee ad
alta tensione, di convenire preventivamente l’operazione con i competenti
servizi nel senso della citata norma. Tuttavia tale capo d’imputazione, oltre a
non essere contemplato nel decreto d’accusa, per cui un’eventuale sua conferma
in questa sede costituirebbe una violazione del principio accusatorio,
configura in ogni caso una semplice contravvenzione (prescritta) ex art. 38 LEspl.
8.
L’accusa in sede di
dibattimento ha poi individuato nel comportamento dell’imputato una violazione
delle regole dell’arte per aver clamorosamente sottovalutato il grado di
rischio dell’operazione prospettata compilando in modo incompleto la relativa
tabella. In particolare, in qualità di responsabile del brillamento, egli ha
omesso di indicare il punteggio relativo al genere di mina, rispettivamente
utilizzato alcuni parametri inferiori rispetto a quelli scatenti dall’analisi
effettuata dai due periti giudiziari (__________, delucidazione della perizia
24.
marzo 2004, pag. 27 e seg.; __________, perizia 20 febbraio 2006, pag. 30):
egli ha quindi considerato che l’operazione presentava un grado di rischio
medio, anziché elevato. L’errato utilizzo della tabella avrebbe, a detta
dell’accusa, accresciuto il rischio.
Va anzitutto rilevato che tale
addebito non è contemplato nel decreto d’accusa, per cui un’eventuale sua
conferma in questa sede costituirebbe una violazione del principio accusatorio.
Ciò posto, occorre comunque relativizzare la portata di tale tabella, poiché,
come rettamente osservato dall’ing. __________, la stessa ha perlopiù valenza
quando ci si trova a operare (per la prima volta) in una cava della quale non
si ha una conoscenza specifica, ritenuto che nel caso contrario, come in
specie, la relativa compilazione, ancorché obbligatoria, costituisce piuttosto
una formalità. Al di là di tale considerazione, va poi detto che la diversa
analisi del rischio non ha avuto alcun nesso causale con le proiezioni. In
effetti, quand’anche l’accusato fosse giunto allo stesso punteggio dei periti giudiziari,
nulla l’avrebbe indotto ad allestire un piano di minamento diverso da quello
predisposto che teneva conto delle caratteristiche della roccia e dello scopo
perseguito, senza peraltro speculare sui costi dell’operazione. Non va poi
disatteso che egli, nella sua veste di responsabile del brillamento, era titolare
del necessario permesso d’uso di esplosivi, come richiesto in caso di rischio
elevato, ed è pure considerato esperto qualificato.
9.
Per quanto riguarda l’asserta
omissione di tenere in considerazione i risultati e i dati scaturiti dalla
perforazione eseguita dalla ditta __________ AG, si osserva che l’addebito non
è fondato, poiché l’accusato ha seguito regolarmente i lavori di perforazione
e, al termine degli stessi, ha misurato in loco la lunghezza effettiva di ogni
singolo foro adeguando di conseguenza le cariche, come risulta dal piano di
perforazione e di carica accluso al verbale di interrogatorio 16 gennaio 2002.
Ciò che è conforme a quanto indicato dall’Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia (cfr. scritto 29.09.2006). Peraltro non
risulta che la ditta esecutrice abbia segnalato problemi particolari.
Il sopralluogo ha poi permesso
di appurare che nella parte nord della bancata non si sono più eseguiti fori
quando si è giunti nel punto in cui la roccia è maggiormente sfagliata a causa
della presenza di “coltellate”.
10.
Non ne va diversamente per
quanto attiene all’addebito relativo all’omissione di procedere a un rilievo
geologico approfondito. I periti, compreso l’ing. __________, sono infatti stati
unanimi nell’affermare che tale esame non era obbligatorio e non avrebbe in
ogni caso permesso di identificare il foro preesistente, scoperto dal teste __________
successivamente al brillamento durante i lavori di sgombero del materiale
roccioso.
Un rilievo - ha precisato
l’ing. __________ - avrebbe peraltro avuto senso solo se il geologo incaricato
fosse stato anche un esperto di brillamenti. In definitiva, l’esecuzione di
un’analisi geologica non avrebbe fornito alcun supporto concreto all’accusato
che, forte della sua pluridecennale esperienza, conosceva precisamente le
caratteristiche e quindi le asperità della roccia sulla quale aveva iniziato a
operare nel 1999 procedendo con i lavori di ripristino e pulizia dei detriti
lasciati dai precedenti titolari della cava, al fine di identificare e
preparare i banchi da estrarre. Dagli atti emerge inoltre che era in possesso
di diverse fotografie fatte prima del brillamento (__________, verbale 6
novembre 2002, pag. 2). Non da ultimo, si osserva che egli ha agito in
collaborazione con altro esperto di brillamenti, ossia il figlio __________.
In conclusione, la mancata
esecuzione di un rilievo geologico non ha avuto alcun nesso causale con
l’evento in esame.
11.
Venendo ora al rimprovero
principale mosso dall’accusa circa l’asserto sovraccarico di esplosivo, va
anzitutto sottolineato che in materia di tecnica di brillamento “a pianoforte” difetta
una letteratura specifica; la stessa si basa principalmente sull’esperienza di
chi la pianifica e la esegue.
Nella fattispecie concreta, è
pacifico che l’accusato disponeva di una onorata e onorevole esperienza (come
ricordato dall’accusa).
Ciò premesso, occorre chinarsi
sugli aspetti tecnici contenuti nei referti peritali agli atti, ritenuto che
l’addebito in questione si fonda su risultanze della perizia e relativo
complemento allestiti dall’ing. __________, sostanzialmente contestate dalla
difesa a mezzo di referti da lei commissionati.
11.1
L’accusa ha attribuito il
sovraccarico di esplosivo all’eccessiva vicinanza dei fori da una parte (0.65
ml, invece dei 2.5-3 ml consigliati) e all’arretramento insufficiente delle
cariche rispetto al fronte libero dall’altra, ritenuto un arretramento minimo
consigliato di 3 ml. Stando alla tesi dell’ing. __________ - fatta sua
dall’accusa - la vicinanza dei fori corti a quelli lunghi ha allungato
indirettamente le cariche di questi ultimi provocando un sovraccarico nella
parte anteriore del banco roccioso. L’eccessivo quantitativo di esplosivo
caricato verso l’uscita dei fori ha avuto quale conseguenza che la mina ha
agito a cratere, portando con sé la parte sottostante della roccia, in
particolar modo nella zona nord maggiormente fessurata.
La difesa, sulla scorta del
parere congiunto degli ing. __________, ha anzitutto evidenziato
un’incongruenza nella definizione di “arretramento” fornita dall’ing. __________,
il quale ha calcolato la relativa lunghezza sulla base di quella
dell’intasamento a partire dal fronte libero, assimilando a torto i due
concetti.
Tale censura è stata confermata
dal perito giudiziario Dr. __________ che ha sposato la teoria illustrata
dall’ing. __________ in sede di istruttoria dibattimentale, il quale ha invece
calcolato l’arretramento perpendicolarmente al foro a partire dal baricentro
della carica, di modo che la potenza detonante ha agito nel senso della carica.
Inoltre, dall’istruttoria
dibattimentale è emerso che i dati di riferimento utilizzati dall’ing. __________
per stabilire l’arretramento minimo di 3 ml dalla superficie libera, si
riferivano invero ad altro tipo di brillamento, e meglio a un brillamento a
scopo di frantumazione della roccia definito “a ventaglio” (Fächersprengung),
con detonazione a tappe e non simultanea delle cariche, ritenuto che solo
l’ultima carica detonata era posta orizzontalmente.
11.2
L’ing. __________, caldeggiato
dal perito giudiziario __________, ha poi evidenziato che grazie alla
detonazione simultanea della cariche un foro non aveva influsso sull’altro,
ragione per cui la distanza tra i fori era in realtà irrilevante. Ne segue che
quand’anche si fosse proceduto con un’ulteriore suddivisione delle cariche come
ipotizzato dall’accusa non si sarebbe ottenuto risultato migliore. La questione
si riduce infatti alla quantità di esplosivo utilizzato. In proposito, dalla calcolazione
delle singole cariche eseguita dagli ing. __________ (utilizzando due metodi di
calcolo correnti) è emerso che il quantitativo specifico di esplosivo
utilizzato dall’accusato non era eccessivo, conclusione peraltro confermata
anche dal Dr. __________ in sede di istruttoria dibattimentale (in cui ha
precisato in questo senso la propria perizia).
Di fronte a tali argomentazioni
e censure, il perito giudiziario non ha saputo portare elementi convincenti a
discapito della teoria avversa, limitandosi in più occasioni ad asserire di non
essere d’accordo con il parere dei colleghi. In altri termini, le perizie di
parte hanno messo in dubbio con argomenti esaustivi e pertinenti l’attendibilità
di quella dell’ing. __________ in punto alla questione della sovraccarica.
Tale considerazione è
rafforzata dal fatto che le argomentazioni fornite dai periti di parte sono sostanzialmente
confortate dal referto rassegnato dal Dr. __________. In queste circostanze,
per una persona non esperta del ramo, permane un dubbio ragionevole che la
teoria avanzata dall’accusa sia corretta.
In proposito, si osserva che le
prese di posizione degli emeriti esperti Dott. Ing. __________ e __________
accluse allo scritto 10 ottobre 2006 dell’ing. __________, non possono essere
di aiuto alla tesi di quest’ultimo. Esse vanno senz’altro relativizzate, in
quanto sono state rilasciate senza che gli esperti abbiano avuto accesso agli
atti e senza aver esperito un sopralluogo in loco.
12.
Ai fini del presente giudizio,
non può essere disattesa la presenza del foro da mina preesistente scoperto
durante i lavori di sgombero del materiale brillato e ubicato nella parte
centrale del banco roccioso in corrispondenza di una nicchia, dalla quale, a
detta del geologo __________, sarebbero potuti provenire i massi di grosso
volume ritrovati nel vicino vigneto danneggiato. Secondo il geologo, detto foro
potrebbe aver giocato un ruolo determinante nelle proiezioni del materiale
roccioso. Ancorché tale tesi appaia meramente di parte - e vada pertanto
relativizzata -, si osserva che i periti, compreso l’ing. __________, sono
stati unanimi nell’affermare che il foro preesistente non poteva essere
individuato con un rilievo geologico, per cui costituisce un fattore
imprevedibile, e inoltre potrebbe rappresentare una concausa delle proiezioni.
Dal sopralluogo è altresì emerso che i massi proiettati con ogni
verosimiglianza non provenivano solo dalla zona nord della bancata, ma anche
dalla parte centrale (nel punto della nicchia testé citata) e non si può
nemmeno escludere che provenissero dalla zona sud. In queste circostanze
diventa difficile stabilire le possibili cause delle proiezioni e il loro ruolo
effettivo, né l’accusa ha saputo fornire certezze al riguardo.
Ora, come non è possibile
stabilire le diverse concause delle proiezioni e il loro ruolo, non è neppure
possibile intravedere una circostanza in cui l’accusato avrebbe gestito in modo
scorretto il rischio. Ad analoga conclusione è del resto giunto anche il perito
giudiziario Dr. __________, il quale ha più volte asserito che dal punto di
vista della tecnica di brillamento l’accusato non ha violato alcuna regola
dell’arte. Egli ha poi concluso affermando che proprio le regole dell’arte
rispettate dall’accusato non sarebbero in sintonia con le moderne esigenze di
sicurezza, ciò che non può evidentemente andare a suo discapito.
In conclusione, da una
valutazione oggettiva delle risultanze istruttorie nel loro insieme occorre
ammettere che l’accusato, forte della sua lunga esperienza e preparazione, ha
tenuto conto delle condizioni in cui si trovava a operare e ha messo in atto
tutto quanto poteva essere ragionevolmente richiesto dalle sue capacità e
conoscenze, ma ciò non è stato sufficiente per scongiurare la realizzazione del
rischio a fronte delle asperità della roccia e di altri fattori non meglio
definiti, che l’accusa non ha saputo identificare.
In queste circostanze non si
ravvisa nel comportamento dell’accusato alcun elemento suscettibile di
disapprovazione, né tanto meno si può ritenere che egli abbia accresciuto il
rischio consentito. Allo stato attuale, neppure l’utilizzo di polvere nera,
benché comporti un rischio superiore, può essere rimproverato all’accusato, in
quanto è comunque lecito. Di conseguenza, non può essergli ascritta alcuna
negligenza.
13.
Venendo a cadere la prima imputazione,
occorre pure prosciogliere l’accusato dal reato di perturbamento di pubblici
servizi per negligenza.
14.
Trattandosi di sentenza di
proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato.
visti gli art. 225 cpv. 1 e 239 cifra
2.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di uso
colposo di materie esplosive o gas velenosi e perturbamento di pubblici servizi
per negligenza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2001/2004 del 7
giugno 2004, con l’aggiunta odierna.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Procuratore pubblico AINQ 1,
ACCU 1,
Avv. DI 1,
CIVI 1,
CIVI 2,
CIVI 3,
Avv. PR 1,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 69'100.00 spese
giudiziarie
fr. 685.00 testi
fr. 70'285.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster