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Decisione

10.2004.236

uso colposo di materie esplosive o gas velenosi; perturbamento di pubblici servizi per negligenza

19 ottobre 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 41'300.-- (di cui fr.

41'121.25 di perizia).

3.

Le parti civili sono

rinviate al competente foro per il risarcimento dei pretesi danni.

4.

Decreta il non luogo a

procedere in relazione al reato (contravvenzione) di cui all'art. 38 LF sugli

esplosivi in rel. con art. 103 cpv. 1 lett. b OEspl. (omissione misure di

sicurezza con riguardo al mancato posizionamento di una sentinella sul fronte

sud-est) per intervenuta prescrizione.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 21 giugno 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 ottobre 2006,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il Procuratore

pubblico, il patrocinatore della parte civile CIVI 1, i periti, i testimoni e l’interprete;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i testi e i periti;

esperito il sopralluogo;

sentito il Procuratore pubblico, il quale

chiede la conferma del decreto d’accusa con l’aggiunta al punto 1 § 7 dopo “in

luogo di kg 390 circa”: “rispettivamente di aver omesso di considerare la

possibilità di procedere mediante una suddivisione delle cariche o di procedere

con altro esplosivo”;

sentito il patrocinatore della parte

civile CIVI 1, il quale postula l’accoglimento dell’istanza 13 ottobre 2006,

che prevede la rifusione delle spese di patrocinio di fr. 5'929.60; chiede

inoltre le ripetibili per il dibattimento;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento alla luce del principio in dubio pro reo;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

uso colposo di materiale

esplosivo o gas velenosi

1.2

perturbamento di pubblici

servizi

per i fatti descritti nel

decreto di accusa con l’aggiunta odierna.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta le

pretesa della parte civile CIVI 1 la quale chiede il versamento di fr. 5'929.60

per spese di patrocinio e le ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto e in diritto

1.

ll 15 gennaio 2002 nella cava __________

SA a __________ è stata eseguita un’operazione di brillamento volta allo

sbancamento di una porzione di roccia del volume di circa 7'000 mc, utilizzando

1'320 kg di polvere nera ripartita lungo 53 fori suborizzontali del diametro di

90.

mm ciascuno eseguiti a distanza di 0.65 cm l’uno dall’altro secondo la

tecnica “a pianoforte”, ossia con un’alternanza di fori lunghi (di circa 10-11

ml) e fori corti (di circa 4.5-5 ml).

L’operazione è stata preparata

e coordinata da ACCU 1 con l’ausilio del figlio __________, titolare come il

padre di un permesso d’uso d’esplosivi “C” e inoltre del permesso “GR” per

brillamenti di grosse trivellazioni o grossi fori di mina (cfr. documentazione

acclusa al verbale 16 gennaio 2002 di __________).

In particolare è stato

allestito un progetto di piano di brillamento, sottoscritto da __________,

mentre l’accusato ha stilato il piano di perforazione e di carica che riporta

le lunghezze effettive dei fori (misurate dopo l’intervento di perforazione ad

opera della ditta esterna __________ AG) e compilato la tabella “grado di

rischio”. È stato inoltre realizzato un terrapieno di contenimento dell’altezza

di 4-5 ml in corrispondenza del fronte libero del banco roccioso.

Prima di far brillare la mina è

stata predisposta una zona di sicurezza del raggio di 300 metri entro la quale

sono state fatte evacuare le abitazioni e un’officina. La strada cantonale,

così come quella secondaria, in prossimità della cava sono state bloccate con

l’appostamento dell’accusato, del figlio e di operai. L’accusato ha dato

preventivamente incarico ai dipendenti di preavvisare gli abitanti delle case

adiacenti, nonché di procedere allo sgombero di eventuali vetture e ha inoltre

provveduto a trasmettere via fax una comunicazione ai cavisti confinanti.

Dopo gli usuali segnali di

avviso acustici, mediante accensione pirotecnica, sono state detonate due micce

che hanno dato origine a un’esplosione simultanea delle cariche. Ancorché la

maggior parte della roccia brillata sia rimasta entro la barriera di

contenimento, la mina ha provocato proiezioni di materiale roccioso oltre il

terrapieno e sino a una distanza di 250 metri, causando danni (peraltro

risarciti) alle proprietà vicine e spezzando un palo della linea elettrica, ciò

che ha provocato l’interruzione momentanea della fornitura di energia elettrica

da parte della __________ tra __________ e __________ rispettivamente tra __________

e __________.

2.

Con decreto di accusa 7 giugno

2004.

il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di uso colposo

di materie esplosive e perturbamento di pubblici servizi per negligenza e ha

proposto la sua condanna alla pena di 30 giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni. Contro questo decreto è stata interposta

tempestiva opposizione.

3.

Sulla scorta di quanto emerso

dalla perizia 24 gennaio 2003 e relativa delucidazione scritta 24 marzo 2004

allestite dal geofisico dipl. ETHZ/SIA __________ – che, oltre a essere

titolare dei permessi d’uso di esplosivi “C” e “GR”, vanta un’esperienza

diretta nell’ambito di brillamenti in cava – l’accusa ha rimproverato

all’imputato di aver trascurato di tenere in debito conto i risultati e i dati

scaturiti dalla perforazione eseguita dalla __________ AG e di procedere a

qualsiasi rilievo topografico approfondito, omettendo di calcolare con

precisione il volume della roccia da brillare e la sua geologia; inoltre, ha

pure ritenuto che vi è stato un arretramento insufficiente delle cariche

esplosive rispetto al fronte libero e un’eccessiva vicinanza dei fori, fattori

che, combinati alle particolari condizioni geologiche della roccia (struttura prefratturata,

in parte danneggiata da altre mine), avrebbero generato un sovraccarico di

esplosivo (in prossimità della bocca dei fori soprattutto nella zona nord, a

suo dire, maggiormente sovraccaricata).

In sede di dibattimento, in

aggiunta all’addebito mosso per l’eccessivo quantitativo di esplosivo

utilizzato, il Procuratore pubblico, con riferimento all’errata o incompleta

compilazione della tabella relativa al “grado di rischio”, ha rimproverato

all’imputato di aver sottovalutato i pericoli legati all’operazione omettendo

di individuare correttivi, segnatamente di considerare la possibilità di

procedere mediante una suddivisione delle cariche o di procedere con altro

esplosivo, atteso che la polvere nera comporta un elevato rischio di

proiezioni.

A mente dell’accusa, i danni

causati sono quindi ascrivibili a imprevidenza colpevole dell’imputato avuto

riguardo alle sue condizioni personali, nella misura in cui non ha intravisto

le conseguenze del suo comportamento e ha favorito l’evento verificatosi.

4.

La difesa ha innanzitutto

sottolineato la lunga esperienza dell’accusato e posto in evidenza il concetto

di “rischio consentito” indissolubilmente legato all’attività di sfruttamento

di una cava (in specie estrazione di pietra lapidea) da lui svolta in base alla

concessione rilasciata dalle competenti autorità. In altri termini, a mente

della difesa, non si può parlare di prevedibilità o ponderabilità come elemento

di colpa o di responsabilità, poiché trattasi di una componente insita

nell’attività per la quale lo Stato conferisce la propria autorizzazione e che

non può essere esclusa (in re ipsa): donde la necessità di far evacuare

le abitazioni site nelle vicinanze, aumentare la copertura assicurativa,

adottare un piano di sicurezza, avvisare le cave confinanti ecc. Misure che

l’accusato si è adoperato per realizzare.

Ha poi contestato le risultanze

della perizia giudiziaria dell’ing. __________ con l’ausilio di quattro perizie

di parte settoriali. Secondo il parere congiunto degli ing. __________ -

esperti in tecnica di sparo mina – il quantitativo specifico di polvere nera

utilizzato dall’accusato per ogni foro, così come il quantitativo complessivo,

non sono risultati eccessivi. Inoltre, a loro dire, considerato che

l’esplosione è avvenuta simultaneamente, non vi è stata nessuna influenza di un

foro sull’altro. Ciò posto e senza ulteriori fattori le proiezioni non

sarebbero andate oltre la barriera di contenimento. Dal canto suo, il geologo __________

ha evidenziato l’esistenza di un foro di mina preesistente - scoperto solo un

anno dopo il brillamento e che secondo gli esperti molto difficilmente avrebbe

potuto essere individuato prima dell’esplosione - posizionato nella parte

centrale del fronte libero, in cui mancava la porzione basale, attribuendo a quest’ultimo

un ruolo determinante, ancorché poco chiaro, nelle proiezioni dei massi di

volume maggiore.

A mente della difesa, il perito

giudiziario - e indirettamente l’accusa - non ha saputo contrapporre elementi

certi e scientificamente provati atti a confutare le diverse interpretazioni

fornite dai propri esperti in merito all’accaduto. Di qui la richiesta di

proscioglimento dell’accusato in ossequio al principio in dubio pro reo.

Ad ogni buon conto,

richiamando, non da ultimo, le conclusioni cui è giunto il secondo perito

giudiziario, Dr. __________, la difesa ha negato che vi sia stata una

violazione delle regole dell’arte da parte dell’accusato, avendo egli gestito il

rischio in modo corretto in base alle sue conoscenze. Non vi sarebbe quindi

possibilità di imputazione secondo il diritto materiale. In sostanza, a detta

della difesa, la fattispecie esulerebbe dal diritto penale e toccherebbe una

problematica che va discussa in sede di pianificazione territoriale.

5.

Giusta l’art. 18 cpv. 3 CP,

commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza

colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto

conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle

quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Per

costante giurisprudenza, è data imprevidenza colpevole quando l’autore in base

alle sue conoscenze e capacità al momento dei fatti avrebbe potuto e dovuto

scorgere il rischio di messa in pericolo di beni giuridicamente protetti di

terzi e nel contempo oltrepassa i limiti del rischio consentito (cfr. DTF 118

IV 130 consid. 3a; 116 IV 308 consid. 1a, con riferimento al reato di omicidio

colposo).

Nella fattispecie concreta, per

stabilire se vi è stata imprevidenza colpevole da parte dell’accusato non si

può fare astrazione dal concetto di “rischio consentito” insito nell’attività

da lui svolta, caso contrario il solo utilizzo di un materiale quale

l’esplosivo, che comporta intrinsecamente rischi elevati, costituirebbe

un’imprevidenza colpevole. In particolare, occorre verificare se secondo le sue

possibilità e conoscenze ha gestito correttamente il pericolo legato

all’impiego di materiale esplosivo, senza accrescere in modo inaccettabile il

rischio ammesso.

6.

Per quanto interessa l’attività

di estrazione di pietra lapidea nella cava a __________, l’imputato - che

gestisce peraltro diverse cave - è a beneficio della relativa autorizzazione a

far tempo dal 1999. Al momento dei fatti egli era titolare (e lo è tuttora) del

permesso d’uso di esplosivi “C” rilasciato il 18 maggio 1984 in base al quale è

abilitato a pianificare, eseguire o fare eseguire brillamenti sotto propria

responsabilità, rispettivamente a eseguire, secondo un piano allestito da uno

specialista qualificato, brillamenti comportanti rischio accresciuto di danno. Per

di più, è da considerare esperto qualificato a norma dell’art. 53 cpv. 5 OEspl

sulla scorta dell’esperienza personale acquisita durante oltre quarant’anni di

attività in cava e che si fonda inoltre su una tradizione familiare tramandata

di padre in figlio.

7.

Relativamente alle misure di

sicurezza adottate dall’imputato, l’unico addebito mosso dal perito ing. __________

riguardava l’assenza di una quinta sentinella appostata a un incrocio della

strada secondaria a sud della cava, considerazione peraltro basata sulle

indicazioni fornite da __________ in sede di interrogatorio 6 novembre 2002

(verbale, pag. 1).

Dalle dichiarazioni del teste __________

è invero emerso che egli occupava tale posizione, per cui occorre concludere -

ancorché la questione, come reato a sé stante, non sia oggetto del presente

giudizio a causa dell’intervenuta prescrizione - che le norme legali in materia

di sicurezza sono state rispettate. La riflessione si impone comunque

nell’ottica di un esame globale del comportamento adottato dall’accusato.

È ben vero che in sede di

dibattimento l’accusa ha ascritto all’imputato una violazione dell’art. 102 OEspl

per aver omesso, trattandosi di brillamento in prossimità di vie di

comunicazione o impianti di approvvigionamento pubblici, come strade e linee ad

alta tensione, di convenire preventivamente l’operazione con i competenti

servizi nel senso della citata norma. Tuttavia tale capo d’imputazione, oltre a

non essere contemplato nel decreto d’accusa, per cui un’eventuale sua conferma

in questa sede costituirebbe una violazione del principio accusatorio,

configura in ogni caso una semplice contravvenzione (prescritta) ex art. 38 LEspl.

8.

L’accusa in sede di

dibattimento ha poi individuato nel comportamento dell’imputato una violazione

delle regole dell’arte per aver clamorosamente sottovalutato il grado di

rischio dell’operazione prospettata compilando in modo incompleto la relativa

tabella. In particolare, in qualità di responsabile del brillamento, egli ha

omesso di indicare il punteggio relativo al genere di mina, rispettivamente

utilizzato alcuni parametri inferiori rispetto a quelli scatenti dall’analisi

effettuata dai due periti giudiziari (__________, delucidazione della perizia

24.

marzo 2004, pag. 27 e seg.; __________, perizia 20 febbraio 2006, pag. 30):

egli ha quindi considerato che l’operazione presentava un grado di rischio

medio, anziché elevato. L’errato utilizzo della tabella avrebbe, a detta

dell’accusa, accresciuto il rischio.

Va anzitutto rilevato che tale

addebito non è contemplato nel decreto d’accusa, per cui un’eventuale sua

conferma in questa sede costituirebbe una violazione del principio accusatorio.

Ciò posto, occorre comunque relativizzare la portata di tale tabella, poiché,

come rettamente osservato dall’ing. __________, la stessa ha perlopiù valenza

quando ci si trova a operare (per la prima volta) in una cava della quale non

si ha una conoscenza specifica, ritenuto che nel caso contrario, come in

specie, la relativa compilazione, ancorché obbligatoria, costituisce piuttosto

una formalità. Al di là di tale considerazione, va poi detto che la diversa

analisi del rischio non ha avuto alcun nesso causale con le proiezioni. In

effetti, quand’anche l’accusato fosse giunto allo stesso punteggio dei periti giudiziari,

nulla l’avrebbe indotto ad allestire un piano di minamento diverso da quello

predisposto che teneva conto delle caratteristiche della roccia e dello scopo

perseguito, senza peraltro speculare sui costi dell’operazione. Non va poi

disatteso che egli, nella sua veste di responsabile del brillamento, era titolare

del necessario permesso d’uso di esplosivi, come richiesto in caso di rischio

elevato, ed è pure considerato esperto qualificato.

9.

Per quanto riguarda l’asserta

omissione di tenere in considerazione i risultati e i dati scaturiti dalla

perforazione eseguita dalla ditta __________ AG, si osserva che l’addebito non

è fondato, poiché l’accusato ha seguito regolarmente i lavori di perforazione

e, al termine degli stessi, ha misurato in loco la lunghezza effettiva di ogni

singolo foro adeguando di conseguenza le cariche, come risulta dal piano di

perforazione e di carica accluso al verbale di interrogatorio 16 gennaio 2002.

Ciò che è conforme a quanto indicato dall’Ufficio federale della formazione

professionale e della tecnologia (cfr. scritto 29.09.2006). Peraltro non

risulta che la ditta esecutrice abbia segnalato problemi particolari.

Il sopralluogo ha poi permesso

di appurare che nella parte nord della bancata non si sono più eseguiti fori

quando si è giunti nel punto in cui la roccia è maggiormente sfagliata a causa

della presenza di “coltellate”.

10.

Non ne va diversamente per

quanto attiene all’addebito relativo all’omissione di procedere a un rilievo

geologico approfondito. I periti, compreso l’ing. __________, sono infatti stati

unanimi nell’affermare che tale esame non era obbligatorio e non avrebbe in

ogni caso permesso di identificare il foro preesistente, scoperto dal teste __________

successivamente al brillamento durante i lavori di sgombero del materiale

roccioso.

Un rilievo - ha precisato

l’ing. __________ - avrebbe peraltro avuto senso solo se il geologo incaricato

fosse stato anche un esperto di brillamenti. In definitiva, l’esecuzione di

un’analisi geologica non avrebbe fornito alcun supporto concreto all’accusato

che, forte della sua pluridecennale esperienza, conosceva precisamente le

caratteristiche e quindi le asperità della roccia sulla quale aveva iniziato a

operare nel 1999 procedendo con i lavori di ripristino e pulizia dei detriti

lasciati dai precedenti titolari della cava, al fine di identificare e

preparare i banchi da estrarre. Dagli atti emerge inoltre che era in possesso

di diverse fotografie fatte prima del brillamento (__________, verbale 6

novembre 2002, pag. 2). Non da ultimo, si osserva che egli ha agito in

collaborazione con altro esperto di brillamenti, ossia il figlio __________.

In conclusione, la mancata

esecuzione di un rilievo geologico non ha avuto alcun nesso causale con

l’evento in esame.

11.

Venendo ora al rimprovero

principale mosso dall’accusa circa l’asserto sovraccarico di esplosivo, va

anzitutto sottolineato che in materia di tecnica di brillamento “a pianoforte” difetta

una letteratura specifica; la stessa si basa principalmente sull’esperienza di

chi la pianifica e la esegue.

Nella fattispecie concreta, è

pacifico che l’accusato disponeva di una onorata e onorevole esperienza (come

ricordato dall’accusa).

Ciò premesso, occorre chinarsi

sugli aspetti tecnici contenuti nei referti peritali agli atti, ritenuto che

l’addebito in questione si fonda su risultanze della perizia e relativo

complemento allestiti dall’ing. __________, sostanzialmente contestate dalla

difesa a mezzo di referti da lei commissionati.

11.1

L’accusa ha attribuito il

sovraccarico di esplosivo all’eccessiva vicinanza dei fori da una parte (0.65

ml, invece dei 2.5-3 ml consigliati) e all’arretramento insufficiente delle

cariche rispetto al fronte libero dall’altra, ritenuto un arretramento minimo

consigliato di 3 ml. Stando alla tesi dell’ing. __________ - fatta sua

dall’accusa - la vicinanza dei fori corti a quelli lunghi ha allungato

indirettamente le cariche di questi ultimi provocando un sovraccarico nella

parte anteriore del banco roccioso. L’eccessivo quantitativo di esplosivo

caricato verso l’uscita dei fori ha avuto quale conseguenza che la mina ha

agito a cratere, portando con sé la parte sottostante della roccia, in

particolar modo nella zona nord maggiormente fessurata.

La difesa, sulla scorta del

parere congiunto degli ing. __________, ha anzitutto evidenziato

un’incongruenza nella definizione di “arretramento” fornita dall’ing. __________,

il quale ha calcolato la relativa lunghezza sulla base di quella

dell’intasamento a partire dal fronte libero, assimilando a torto i due

concetti.

Tale censura è stata confermata

dal perito giudiziario Dr. __________ che ha sposato la teoria illustrata

dall’ing. __________ in sede di istruttoria dibattimentale, il quale ha invece

calcolato l’arretramento perpendicolarmente al foro a partire dal baricentro

della carica, di modo che la potenza detonante ha agito nel senso della carica.

Inoltre, dall’istruttoria

dibattimentale è emerso che i dati di riferimento utilizzati dall’ing. __________

per stabilire l’arretramento minimo di 3 ml dalla superficie libera, si

riferivano invero ad altro tipo di brillamento, e meglio a un brillamento a

scopo di frantumazione della roccia definito “a ventaglio” (Fächersprengung),

con detonazione a tappe e non simultanea delle cariche, ritenuto che solo

l’ultima carica detonata era posta orizzontalmente.

11.2

L’ing. __________, caldeggiato

dal perito giudiziario __________, ha poi evidenziato che grazie alla

detonazione simultanea della cariche un foro non aveva influsso sull’altro,

ragione per cui la distanza tra i fori era in realtà irrilevante. Ne segue che

quand’anche si fosse proceduto con un’ulteriore suddivisione delle cariche come

ipotizzato dall’accusa non si sarebbe ottenuto risultato migliore. La questione

si riduce infatti alla quantità di esplosivo utilizzato. In proposito, dalla calcolazione

delle singole cariche eseguita dagli ing. __________ (utilizzando due metodi di

calcolo correnti) è emerso che il quantitativo specifico di esplosivo

utilizzato dall’accusato non era eccessivo, conclusione peraltro confermata

anche dal Dr. __________ in sede di istruttoria dibattimentale (in cui ha

precisato in questo senso la propria perizia).

Di fronte a tali argomentazioni

e censure, il perito giudiziario non ha saputo portare elementi convincenti a

discapito della teoria avversa, limitandosi in più occasioni ad asserire di non

essere d’accordo con il parere dei colleghi. In altri termini, le perizie di

parte hanno messo in dubbio con argomenti esaustivi e pertinenti l’attendibilità

di quella dell’ing. __________ in punto alla questione della sovraccarica.

Tale considerazione è

rafforzata dal fatto che le argomentazioni fornite dai periti di parte sono sostanzialmente

confortate dal referto rassegnato dal Dr. __________. In queste circostanze,

per una persona non esperta del ramo, permane un dubbio ragionevole che la

teoria avanzata dall’accusa sia corretta.

In proposito, si osserva che le

prese di posizione degli emeriti esperti Dott. Ing. __________ e __________

accluse allo scritto 10 ottobre 2006 dell’ing. __________, non possono essere

di aiuto alla tesi di quest’ultimo. Esse vanno senz’altro relativizzate, in

quanto sono state rilasciate senza che gli esperti abbiano avuto accesso agli

atti e senza aver esperito un sopralluogo in loco.

12.

Ai fini del presente giudizio,

non può essere disattesa la presenza del foro da mina preesistente scoperto

durante i lavori di sgombero del materiale brillato e ubicato nella parte

centrale del banco roccioso in corrispondenza di una nicchia, dalla quale, a

detta del geologo __________, sarebbero potuti provenire i massi di grosso

volume ritrovati nel vicino vigneto danneggiato. Secondo il geologo, detto foro

potrebbe aver giocato un ruolo determinante nelle proiezioni del materiale

roccioso. Ancorché tale tesi appaia meramente di parte - e vada pertanto

relativizzata -, si osserva che i periti, compreso l’ing. __________, sono

stati unanimi nell’affermare che il foro preesistente non poteva essere

individuato con un rilievo geologico, per cui costituisce un fattore

imprevedibile, e inoltre potrebbe rappresentare una concausa delle proiezioni.

Dal sopralluogo è altresì emerso che i massi proiettati con ogni

verosimiglianza non provenivano solo dalla zona nord della bancata, ma anche

dalla parte centrale (nel punto della nicchia testé citata) e non si può

nemmeno escludere che provenissero dalla zona sud. In queste circostanze

diventa difficile stabilire le possibili cause delle proiezioni e il loro ruolo

effettivo, né l’accusa ha saputo fornire certezze al riguardo.

Ora, come non è possibile

stabilire le diverse concause delle proiezioni e il loro ruolo, non è neppure

possibile intravedere una circostanza in cui l’accusato avrebbe gestito in modo

scorretto il rischio. Ad analoga conclusione è del resto giunto anche il perito

giudiziario Dr. __________, il quale ha più volte asserito che dal punto di

vista della tecnica di brillamento l’accusato non ha violato alcuna regola

dell’arte. Egli ha poi concluso affermando che proprio le regole dell’arte

rispettate dall’accusato non sarebbero in sintonia con le moderne esigenze di

sicurezza, ciò che non può evidentemente andare a suo discapito.

In conclusione, da una

valutazione oggettiva delle risultanze istruttorie nel loro insieme occorre

ammettere che l’accusato, forte della sua lunga esperienza e preparazione, ha

tenuto conto delle condizioni in cui si trovava a operare e ha messo in atto

tutto quanto poteva essere ragionevolmente richiesto dalle sue capacità e

conoscenze, ma ciò non è stato sufficiente per scongiurare la realizzazione del

rischio a fronte delle asperità della roccia e di altri fattori non meglio

definiti, che l’accusa non ha saputo identificare.

In queste circostanze non si

ravvisa nel comportamento dell’accusato alcun elemento suscettibile di

disapprovazione, né tanto meno si può ritenere che egli abbia accresciuto il

rischio consentito. Allo stato attuale, neppure l’utilizzo di polvere nera,

benché comporti un rischio superiore, può essere rimproverato all’accusato, in

quanto è comunque lecito. Di conseguenza, non può essergli ascritta alcuna

negligenza.

13.

Venendo a cadere la prima imputazione,

occorre pure prosciogliere l’accusato dal reato di perturbamento di pubblici

servizi per negligenza.

14.

Trattandosi di sentenza di

proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato.

visti gli art. 225 cpv. 1 e 239 cifra

2.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle imputazioni di uso

colposo di materie esplosive o gas velenosi e perturbamento di pubblici servizi

per negligenza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2001/2004 del 7

giugno 2004, con l’aggiunta odierna.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Procuratore pubblico AINQ 1,

ACCU 1,

Avv. DI 1,

CIVI 1,

CIVI 2,

CIVI 3,

Avv. PR 1,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 69'100.00 spese

giudiziarie

fr. 685.00 testi

fr. 70'285.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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