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Decisione

10.2004.24

banca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo ausiliario - dichiarazione di scarico

16 giugno 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i primi 5 mesi (doc. 5-6), devono essere computati (ICCTF 25 febbraio

2005 4C.365/2004). Il danno subito dall’attore può quindi essere quantificato

in US$ 210'421.46.

9. All’attore

non si può infine rimproverare una concolpa per aver accettato l’operazione

propostagli da un funzionario che nel corso degli anni si era dimostrato

meritevole della sua fiducia, tanto più che l’investimento, nella misura in cui

prevedeva il versamento di un interesse del 10% annuale, neppure poteva essere

considerato a carattere speculativo. E nemmeno gli si può rimproverare di non

aver reclamato, come invece previsto dalle condizioni generali (doc. 8), entro

un mese dal ricevimento del relativo estratto conto, il fatto che l’operazione

in questione non fosse riportata negli estratti conto (cfr. ad es. doc. F2) non

essendo in ogni caso tale da destare in lui preoccupazioni particolari, atteso

che in quel genere di documenti, per espressa volontà della convenuta, non

erano indicati tutta una serie di operazioni, tra cui i crediti fiduciari, i

piani d’investimento, le operazioni in sospeso, ecc.. In tali circostanze non

vi è motivo -né del resto la convenuta l’ha preteso- di ridurre il risarcimento

a favore dell’attore, così che in definitiva la convenuta dev’essere condannata

a rifondergli la somma di US$ 210'421.46. Avendo l’attore chiesto la condanna

del convenuto a rifondergli in franchi svizzeri il debito allibrato in dollari

americani e non avendo egli provato che la somma in questione sarebbe stata da

lui immediatamente convertita in quest’ultima valuta, la conversione avviene al

tasso di cambio del giorno del giudizio (Rep. 1980 p. 67, 1983 p. 286; II

CCA 18 luglio 1995 inc. n. 12.95.162), e l’importo dovuto può essere

quantificato in fr. 259'121,40 (1.- US$ = fr. 1.23144). A tale somma devono

essere aggiunti gli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo

dalla data della petizione, prima valida interpellazione agli atti.

10. Ne

discende il parziale accoglimento della petizione.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese

gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

I. La

petizione 14 dicembre 2004 è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza CV 1, __________,

è condannata a pagare a AT 1, __________ la somma di fr. 259'121,40 oltre

interessi al 5% dal 14 dicembre 2004.

Considerandi

II. Le

spese giudiziarie, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 19'900.-

b)

spese fr.

100.

-

Totale

fr. 20'000.-

già

anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 5/9 e per la

rimanenza sono a carico della convenuta, a cui l’attore rifonderà fr. 5'000.- a

titolo di ripetibili parziali.

III. Intimazione:

-

-

terzi implicati

TE 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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