10.2004.245
circolazione in stato di ebrietà, perdita della padronanza del veicolo e abbandono del luogo dell'incidente
4 febbraio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2004.245
Data decisione, Autorità:
04.02.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà, perdita della padronanza del veicolo e abbandono del luogo dell'incidente
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.245 ROC/MAM
DA
2090/2004
Bellinzona
4
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per
avere condotto l'autovettura __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia:
min. 0.85 - max. 1.45 grammi per mille);
Fatti
avvenuti __________ il 7.3.2004;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
2. infrazione
alle norme della circolazione
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente
contro un basamento di plastica per la segnaletica posto al centro della
carreggiata;
avvenuti __________ il 7.03.2004;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art.
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv.
1, 7 cpv. 1 ONC;
3. inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio
per aver abbandonato
il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla
legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza
indugio la polizia;
fatti avvenuti __________
il 7.03.2004;
reato previsto
dall'art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;
perseguito con decreto
d'accusa no. 2090/2004 del 21 giugno 2004 del Procuratore Pubblico, __________
che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di Fr. 1'200.- con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cfr. 3 CPS)
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
5.
luglio 2004;
indetto il
pedissequo dibattimento 4 febbraio 2005, al quale ha partecipato unicamente il
prevenuto, ritenuto che il Procuratore Pubblico, con suo scritto 9 dicembre
2004, ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del
decreto d’accusa impugnato;
vista la
comunicazione scritta del 2 febbraio 2005 del difensore __________, Lugano, con
la quale questi ha dichiarato di non presenziare all’odierno dibattimento. Purtuttavia
il difensore ha colà postulato, in via principale, l’assoluzione del prevenuto
dal reato di circolazione in stato di ebrietà e, subordinatamente, una
massiccia riduzione della pena, avuto particolare riguardo, a sua detta, al
lieve tasso di ebrietà riscontrato dalla perizia agli atti e tenuto pure conto
della personalità e del passato del prevenuto medesimo. Il difensore ha inoltre
postulato l’assoluzione del prevenuto dal capo d’imputazione di inosservanza
dei doveri in caso di infortunio in difetto degli elementi soggettivi del reato
in esame e, quo al reato di infrazione alle norme di circolazione (art. 90 cfr.
1.
LCS), il difensore, richiamata la dottrina e giurisprudenza al riguardo (cfr.
BUSSY/ RUSCONI, Commentario LCS 1996, pag. 696, pto.6.2) e nell’ipotesi in
cui venisse confermato il reato di circolazione in stato di ebrietà, ha pure
domandato l’assoluzione dal capo d’imputazione di infrazione alle norme della
circolazione, il reato di cui all’art. 90 cfr. 1 LCS essendo a sua detta
consumato dal (denegato) reato di circolazione in stato di ebrietà (art. 91
LCS);
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato,
il quale si dichiara dispiaciuto per quanto accaduto, riconoscendo le
proprie
responsabilità e chiedendo una riduzione della pena ed in particolare
della
sanzione pecuniaria avuto riguardo alle sue precarie condizioni
finanziarie
(cfr. doc. B: Fr. 2'116,00 mensili a titolo di prestazioni assistenziali).
Dichiara
inoltre che il presente dibattimento può in ogni caso rivestire
importanza
fondamentale per il suo futuro professionale, conto tenuto anche
del
fatto che egli potrebbe con ogni verosimiglianza sottoscrivere a
breve/medio
termine, con l’aiuto dell’Ufficio del Lavoro, un contratto di lavoro a
Lugano presso un negozio di abbigliamento;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1
autore colpevole di
1.1
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, __________ il 7.3.2004, condotto l'autovettura __________ essendo in
stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.85 - max. 1.45 grammi per mille);
1.2
infrazione alle norme della circolazione
per
avere, __________ il 7.03.2004, circolando nello stato psico-fisico
surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla
sua sinistra cozzando conseguentemente contro un basamento di plastica per la
segnaletica posto al centro della carreggiata;
1.3
inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio
per avere, a __________
il 7.03.2004, abbandonato il luogo dell'incidente
surriferito senza
osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza
avvisare
immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
2.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS
5.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1
ONC, 92 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS, sulla procedura,
gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti posti;
dichiara ACCU1
colpevole
di
1.
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, a __________ il 7.3.2004, condotto __________ essendo in stato di
ubriachezza (alcolemia: min. 0.85 - max. 1.45 grammi per mille);
2.
infrazione alle
norme della circolazione
per
avere, a __________ il 7.03.2004, circolando nello stato psico-fisico
surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla
sua sinistra cozzando conseguenemtente contr un basamento di plastica per la
segnaletica posto al centro della carreggiata;
3.
inosservanza dei
doveri in caso d'infortunio
per avere, a __________
il 7.03.2004, abbandonato il luogo dell'incidente
surriferito senza
osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza
avvisare
immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
di conseguenza
condanna ACCU1,
1.
Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.-.
3.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato
dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, Ufficio
giuridico, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
Fr.
500.00
Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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