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Decisione

10.2004.247

incidente a causa dell'alcool

14 giugno 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la

necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l’antistante

motoveicolo Yamaha targato TI __________ condotto da LESA 1 , urtandolo così da

tergo;

fatti avvenuti a __________ il _________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr,

art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa n. 2182/2004 di

data 30 giugno 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 12 luglio 2004 dall'accusato, limitatamente al punto 2;

indetto il dibattimento 14 giugno 2006,

al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 16 settembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentiti i testi;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

Il 24 aprile 2004 ACCU 1

è stato protagonista di un infortunio della circolazione stradale che egli

stesso ha così descritto nel verbale redatto dalla polizia subito dopo i fatti:

“Questa sera verso le 19.30

cenavo con patate fritte e agnello, durante il pasto sorbivo circa tre

bicchieri di vino rosso da 1 dl l’uno. Al termine della cena rimanevo a casa a

guardare la televisione fino alle ore 21.15, momento in cui mi mettevo al

volante della mia autovettura. Uscivo dal posteggio della mia abitazione

e mi immettevo su Via __________ in direzione di __________ con l’intenzione di

recarmi presso la Pizzeria __________ per bere un caffè. Al volante ero solo,

con le cinture di sicurezza regolarmente allacciate e i fari anabbaglianti

accesi.

Giunto su Via __________

circolavo ad una velocità di circa 40 Km/h, non vi erano altri veicolo o

motocicli che mi precedevano. Arrivato all’altezza della chiesa __________,

sempre in Via __________, mi abbassavo un istante verso la radio della mia

autovettura per poter inserire una cassetta musicale, distraendomi così

momentaneamente dalla guida.

In quel momento,

all’improvviso, sentivo un colpo provenire dall’esterno dell’auto, non mi sono

reso conto di cosa potesse trattarsi, tengo a precisare che davanti a me non vi

erano altri veicoli. Come ho già detto non mi sono reso conto di cosa possa

essere successo, non sapevo se frenare o continuare, solamente quando ho visto

la motoleggera in terra vicino alla ruota anteriore sinistra ho frenato

accostandomi sul marciapiede.

Sceso dal veicolo mi sono

subito apprestato a prestare soccorso al giovane, che nel frattempo si era già

rialzato.

Subito dopo è giunta una

pattuglia della Polizia Cantonale di __________ per la constatazione. La quale

mi sottoponeva alla prova preliminare dell’alito che ha dato esito positivo

nella misura delle 0.90 gr/kg alle ore 21.40.”

(cfr. verbale di interrogatorio

ACCU 1 del 24 aprile 2004, pag. 1 e 2)

2.

L’altro protagonista ha

invece descritto gli avvenimenti nel seguente modo:

“Nelle circostanze di tempo

e di luogo di cui sopra, mi trovavo a circolare in sella alla mia motoleggera.

Al momento dei fatti ero solo con le luci anabbaglianti accese e con indosso il

casco di protezione.

Provenivo dal mio domicilio

ed ero diretto in centro __________. Così, dopo aver percorso la Via __________,

imboccavo Via __________. Giunto in prossimità del cimitero notavo, guardando

lo specchietto retrovisore, che ero seguito da un veicolo, tengo a precisare

che suddetto veicolo giungeva ad una velocità che ritenevo sostenuta. Così da

parte mia ero intenzionato a farmi sorpassare. Ad un dato momento sentivo un

forte colpo provenire da dietro e così mi ritrovavo al suolo con la mia

motoleggera. Dopodiché strisciavo al suolo per diversi metri.”

(cfr. verbale di

interrogatorio LESA 1 del 25 aprile 2005, pag. 1)

3.

Per questi fatti, e dopo

aver preso atto dell’esito dell’analisi del sangue, il Procuratore pubblico ha

ritenuto l’accusato autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di

infrazione alle norme della circolazione, proponendo come pena la detenzione

per 10 giorni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e una

multa di fr. 1'000.-.

Contro il decreto di accusa è

stata interposta opposizione limitatamente al reato di infrazione alle norme

della circolazione.

4.

Nella fase precedente il

dibattimento ACCU 1 ha scritto una lettera nella quale ha precisato che alcuni

giorni dopo i fatti ha incontrato sul bus che da __________ porta a __________

una conoscente, la quale, dopo aver sentito che era stato coinvolto in un

incidente, gli avrebbe detto “sarà mica quello dove mio marito ha

raccontato di avere visto una moto tagliare la strada ad un autoveicolo

arancione?”

E’ quindi stata chiesta

l’audizione sia della signora sia del marito.

5.

Al dibattimento

l’imputato ha sostenuto di aver visto prima dell’impatto come un flash sulla

sinistra e che doveva trattarsi dello scooter che proveniente in senso obliquo dalla

parte opposta della strada stava immettendosi sulla sua corsia di marcia con

l’intenzione, sempre secondo l’accusato, di raggiungere alcuni giovani che si

trovavano a destra della carreggiata (direzione centro).

Egli ha inoltre osservato che

non era così distratto nella guida come indicato nel verbale di polizia,

essendosi limitato a spingere all’interno dell’autoradio una cassetta che già

si trovava nella sua sede, ma che non voleva restare inserita.

6.

Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr

il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza. L’art. 3 cpv. 1 ONC precisa poi che il

conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione;

egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo;

inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da

apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.

Giusta l’art. 34 cpv. 4 LCStr

il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della

strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o in

colonna. Il conducente deve infine circolare a una velocità che gli permetta di

fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa.

7.

In concreto ACCU 1, oltre

a essere sotto influsso alcolico, non ha prestato alla guida tutta l’attenzione

dovuta. Egli stesso ha ammesso di avere distolto lo sguardo dal campo stradale

per armeggiare con l’autoradio. E la distrazione non poteva essere di breve

durata o praticamente inesistente come ha voluto far credere al dibattimento,

perché, pur avendo colpito lo scooter con il frontale del suo veicolo, non si è

minimamente reso conto di quanto era successo, non sapendo neppure se frenare o

continuare (cfr. verbale di interrogatorio, pag. 2).

Se l’accusato avesse rivolto

alla circolazione l’attenzione necessaria avrebbe potuto notare il motociclo

sia che questo circolasse normalmente davanti a lui, sia che si fosse appena

immesso sul campo stradale come sostiene, ritenuto che per sua stessa

affermazione lo scooter sarebbe provenuto obliquamente da sinistra e doveva

quindi aver percorso, vista la larghezza della carreggiata, diversi metri prima

di posizionarsi sulla corsia direzione centro di __________.

Il non aver notato lo scooter

in queste circostanze costituisce una negligente infrazione alle norme della

circolazione stradale.

L’attenzione dovuta avrebbe

permesso di reagire alla presenza del motociclista e, se la velocità era

adeguata, di evitare con ogni verosimiglianza la collisione.

8.

ACCU 1 sostiene che lo

scooterista sarebbe l’unico responsabile dell’incidente. In sostanza egli si

sarebbe immesso sul campo stradale senza rispettare la precedenza

dell’automobilista.

Va detto che si tratta di

un’ipotesi formulata in un secondo tempo dall’accusato che non ne aveva

accennato durante l’interrogatorio di polizia, così come non aveva menzionato

l’asserto flash sulla sinistra. Una tesi che non trova alcun riscontro (salvo

forse il fatto che è stato danneggiato il faro sinistro dell’autoveicolo) e che

non è stato confermato dai testimoni al dibattimento.

La signora chiamata

dall’accusato ha negato categoricamente di aver detto che il marito aveva visto

una motocicletta tagliare la strada a un’automobile arancione, affermando solo

che il marito le aveva comunicato di essere transitato in un luogo in cui vi

era stato un incidente tra un automobile e uno scooter. Il marito dal canto suo

ha confermato di essere passato dal luogo della collisione e di aver notato i

veicoli coinvolti che erano già stati spostati; ha aggiunto di non essersi

neppure fermato perché vi era già diversa gente.

In definitiva non vi sono

elementi a comprova dell’ipotesi formulata dall’accusato. In particolare non vi

è nulla che permetta di poter ascrivere al motociclista un’infrazione così

grave da far apparire irrilevante l’infrazione commessa da ACCU 1.

La questione non merita

comunque ulteriore disamina, occorrendo precisare che un’eventuale colpa dello

scooterista non escluderebbe quella dell’accusato, perché in materia penale

ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché il comportamento

antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una

violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.

L’imputato deve dunque

rispondere della sua negligenza, che ha comportato un accresciuto pericolo

nella circolazione stradale, indipendentemente dall’eventuale manovra scorretta

dell’altro protagonista.

9.

Per quanto concerne la

pena si osserva che il reato più grave è senza dubbio quello rimasto

incontestato di circolazione in stato di ebrietà, ovvero un delitto, che da

solo può giustificare una pena detentiva anche alla prima infrazione,

soprattutto se concomitante con un incidente, come avvenuto in concreto.

Il secondo reato è per contro

una contravvenzione che se fosse stata commessa da sola avrebbe comportato la

pena della multa. Il suo peso nella valutazione complessiva è quindi molto

limitato.

Ciò posto la pena proposta dal

Procuratore pubblico, che tiene in giusta considerazione il grave pericolo

causato dall’accusato e la gravità della sua colpa, merita conferma.

visti gli art. 90 cifra 1 LCStr in

relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCStr,

art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 91 cpv. 1 vLCStr; 41, 63,

68.

CP; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 2182/2004 del 30 giugno 2004.

dà atto che per il reato di

circolazione in stato di ebrietà non è stata interposta opposizione.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

2.

alla multa di fr. 1’000.-;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’070.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 650.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 2'070.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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