10.2004.249
circolazione in stato di ebrietà
25 novembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.249
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.249 ROC/MAM
DA
2266/2004
Bellinzona
25
novembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per
aver condotto l'autovettura Citroën targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia:
min. 1.41 - max. 1.61 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a in data 01.05.2004;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
2. infrazione
alle norme della circolazione
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida
invadendo così la corsia di contromano fuoriuscendo poi dal campo stradale
sulla sua sinistra terminando la corsa in un adiacente orto;
avvenuti a in data 01.05.2004;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art.
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv.
1, 7 cpv. 1 ONC,
perseguito con decreto
d'accusa no. 2266/2004 del 5 luglio 2004 del Procuratore Pubblico che propone
la condanna del prevenuto:
1. Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'200.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3.
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo
fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data
12.
luglio 2004;
indetto il
pedissequo dibattimento 25 novembre 2004, al quale hanno partecipato il
prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico
con suo scritto 27 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;
sentito il
difensore, il quale chiede che l’accusato venga prosciolto dal capo
d’imputazione
di infrazione alle norme della circolazione, quanto precede in
applicazione
dell’art. 34 CPS e, quo al reato di circolazione in stato di ebrietà,
postula
una massiccia riduzione della pena privativa della libertà personale
come
pure della multa;
sentito da
ultimo l'accusato si rimette a quanto affermato dal suo difensore;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole
di
1.1
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, a , in data 01.05.2004, condotto l'autovettura Citroën targata essendo
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.41 - max. 1.61 grammi per mille);
1.2
infrazione alle norme della circolazione
per avere, a , in data
01.05
, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente
perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano
fuoriuscendo poi dal campo stradale sulla sua sinistra terminando la corsa in
un adiacente orto;
1.2.1
Ha
l’autore infranto le norme della circolazione in stato di necessità ex art. 34
cpv. 1 CPS?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1.1. e/o 1.2. , se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
5.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono
essere accollate al condannato
le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte, informata dal Giudice al riguardo, ha chiesto nel termine di cui
all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato
dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC
e art. 34 cpv. 1 CPS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.
CPP e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1.1, 1.2.1., 2., 3., 4 e 5 e negativamente al quesito 1.2.;
dichiara
ACCU 1,
colpevole
di
1.
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, a , in data 01.05.2004, condotto l'autovettura Citroën targata essendo
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.41 - max. 1.61 grammi per mille);
proscioglie
ACCU 1,
dal
capo di imputazione di infrazione alle norme della circolazione
di
conseguenza
condanna
ACCU 1,
1.
Alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
Alla
multa di fr. 1'200.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3.
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di
fr. 400.-.
4.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione:
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
Fr. 1'900.00
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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