10.2004.253
Coazione e molestie sessuali del marito sulla moglie separata non consenziente
24 marzo 2005Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.253
Data decisione, Autorità:
24.03.2005, PRPEN
Titolo:
Coazione e molestie sessuali del marito sulla moglie separata non consenziente
COAZIONE
MOLESTIE SESSUALI
art. 181 CPS
art. 198 CPS
Incarto
n.
10.2004.253/CEG
DA
2320/2004
Bellinzona
24
marzo 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. coazione,
per avere,
il 1. maggio 2003, a L__________, presso l’abitazione della moglie V__________
(1934), superando la resistenza da lei opposta, abbassandole con forza
pantaloni e mutande, lasciandola quindi denudata nella parte inferiore del
corpo, ovvero usando violenza, costrettola a tollerare un atto;
2. molestie
sessuali,
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sopra, mediante vie di fatto
molestato sessualmente una persona, e meglio per avere,
- denudato
la moglie (cfr. sopra pto. 1);
dopo di
che, ordinando alla stessa di raggiungere la camera da notte e dopo che questa
vi aveva dato seguito e si era ritrovata sdraiata sul letto e che egli stesso
si era tolto calzoni e mutande, benché consapevole che ella non era d’accordo,
- salitole
sopra, toccatola sulla vulva e tentato di avere un rapporto sessuale con lei;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 181
rispettivamente 198 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 12.07.2004 no. DA 2320/2004 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di arresto dedotto il carcere
preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.--
(duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);
e decreta
l’abbandono del procedimento penale per i reati di coazione sessuale e violenza
carnale per l’insufficienza degli elementi di prova riferiti alla realizzazione
del presupposto degli atti di “costrizione efficace”;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 13 luglio
2004;
indetto il
dibattimento 24 marzo 2005, al quale sono comparsi:
ACCU
1,
DIFE
1,
AINQ
1,
CIVI
1,
PATR
1
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
ordinato il
dibattimento a porte chiuse (art. 89 cpv. 2 CPP), su richiesta della parte
civile; considerato che il reato di molestie sessuali è contenuto nel titolo
quinto del Codice Penale (“Dei reati contro l’integrità sessuale”) e tenuto
conto che i temi in discussione sono attinenti alla sfera sessuale delle parti,
appare preponderante la tutela di questi aspetti rispetto all’interesse della
pubblicità dell’udienza;
respinta per le
considerazioni già espresse nell’ordinanza sulle prova la domanda della difesa
di procedere all’audizione testimoniale della Signora E__________;
proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
respinta nuovamente
la domanda della difesa di procedere all’audizione testimoniale della Signora E__________,
poiché dall’interrogatorio dell’accusato non sono emersi fatti nuovi e poiché
appare ininfluente sentire un teste che non ha assistito ai fatti e possa
unicamente riferire sulla situazione psicologica e sul comportamento della
parte civile, qui di relativa rilevanza;
sentiti l’accusa, la
quale postula la conferma del decreto d’accusa;
il
patrocinatore di parte civile, il quale domanda a sua volta la conferma del
decreto d’accusa;
il
difensore, che chiede il proscioglimento del proprio assistito, il quale mai ha
usato violenza o minaccia o impedito in qualche modo la liberta personale della
moglie né ha compiuto atti contro la di lei volontà.
In via
subordinata, nella denegata ipotesi di una condanna, egli chiede una sensibile
riduzione della pena proposta;
per ultimo
l'accusato;
posti a giudizio
Fatti
i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di:
1.1. coazione,
per avere, il 1. maggio 2003, a __________, presso l’abitazione della moglie V__________
(1934), superando la resistenza da lei opposta, abbassandole con forza
pantaloni e mutande, lasciandola quindi denudata nella parte inferiore del
corpo, ovvero usando violenza, costrettola a tollerare un atto?
1.2. molestie
sessuali, per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sopra,
mediante vie di fatto molestato sessualmente una persona, e meglio per avere,
- denudato
la moglie (cfr. sopra pto. 1.1);
dopo di
che, ordinando alla stessa di raggiungere la camera da notte e dopo che questa
vi aveva dato seguito e si era ritrovata sdraiata sul letto e che egli stesso
si era tolto calzoni e mutande, benché consapevole che ella non era d’accordo,
-
salitole sopra, toccatola sulla vulva e tentato di avere un rapporto sessuale
con lei?
Considerandi
2.
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che in data
24/25 marzo 2005 l’accusato, per il tramite del proprio difensore, ha inoltrato
tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo
contestualmente la motivazione scritta;
da qui le
presenti motivazioni;
considerato in fatto e in
diritto,
1.
Nato,
nel 1934, e cresciuto a S__________ ove ha frequentato le scuole elementari, ACCU
1, nella sua giovinezza e fino alla chiamata di leva, ha svolto l’attività di
agricoltore. Confrontato poi nella propria terra natìa a difficoltà nella
ricerca di un’occupazione fissa e redditizia, egli si è spinto in Svizzera nel
1960, ove, da “stagionale”, è stato assunto come contadino presso l’azienda G__________
e poi come operaio dalla ditta R__________.
Nel 1963 l’accusato
ha conosciuto V__________, classe 1934, giunta in Ticino dalla provincia di T__________.
Nel luglio 1964 i due si sono sposati, stabilendosi a Q__________; dall’unione
sono nati i figli M__________, e C__________. La famiglia ha sempre abitato nel
Bellinzonese ove i coniugi hanno acquistato un appartamento di 4 ½ locali.
Professionalmente,
l’accusato è stato, da metà anni Sessanta in poi, dipendente della ditta M__________,
dell’agenzia di sorveglianza “T__________” e della P__________.
In
pensione dal 1997, ACCU 1 ha dichiarato durante l’istruttoria e ancora in aula (cifrando
verso l’alto, in fr. 2'500.-- ca., le sue entrate mensili) di percepire ca. fr.
1’200.-- al mese dall’AVS, fr. 625.-- di “complementare” compresa e ca. fr.
100.
-- al mese dal secondo pilastro (cfr. anche doc. causa civile prodotti
dalla difesa al dibattimento).
1.1
Dal
1998.
la moglie ha abbandonato l’appartamento coniugale, andando ad abitare a L__________.
Il marito ha sottolineato che la scelta del luogo non è stata casuale, bensì
dettata dalla volontà della moglie di essere vicina al Casino Kursaal ove
spesso si recava per giocare e che a seguito di quest’insana passione la moglie
gli chiedeva soldi in continuazione: ciò che avrebbe generato la destabilizzazione
del rapporto coniugale. La figlia M__________ ha confermato davanti alla
polizia (verbale 30.6.03, pag. 2) l’attitudine al gioco (prima tombola, poi
slot machines) della madre, evidenziando come questo fosse il motivo principe
della sua dipartita dall’abitazione famigliare.
Sempre dal
1998.
le parti, per i loro dissidi interni, hanno cominciato a frequentare il
tribunale civile, inizialmente, in due occasioni, per i (falliti) tentativi di
conciliazioni allora obbligatori prima dell’avvio di una causa di divorzio.
Nell’aprile
2003.
la moglie ha avviato davanti alla Pretura di __________ un’azione di
separazione a tempo indeterminato; i patrocinatori delle parti, al
dibattimento, hanno indicato essere a buon punto una soluzione consensuale alla
vertenza civile.
1.2
A
dire dell’accusato la vita sessuale con la moglie è sempre stata soddisfacente;
negli ultimi tempi, causa i di lui problemi fisici, egli si sarebbe limitato
per di più a dei “toccamenti sessuali” (cfr. verbale di polizia 27 giugno
2003, pag. 2 e 6), consenziente, in quei casi, la moglie.
ACCU 1 è
affetto da diabete mellito di tipo 2 dal 1995, di lieve ipertensione e di iperlipidemia
che lo constringe da un paio d’anni all’assunzione di medicamenti giornalieri
(verbale 21.7.03 dr. med. T__________); nell’aprile 2002 ha subìto un ictus.
A causa
del diabete egli non riesce praticamente più ad avere un’erezione completa, in
ogni caso per avere rapporti necessita dell’aiuto del partner (verbale davanti
al PP 30.6.03, pag. 3); a volte ottiene l’eiaculazione con “il pene molle”
(verbale di polizia 23.6.03, pag. 6). Tale situazione è di fatto confermata dal
suo medico curante “considerata la patologia di base, l’età, lo stato
generale, la terapia medicamentosa, gli antecedenti infortunistici e di
malattie” (verbale 21.7.03 dr. med. T__________, pag. 2).
2.
I
fatti oggetto del decreto d’accusa e del conseguente dibattimento penale sono
avvenuti nel primo pomeriggio del 1. maggio 2003 a L__________,
nell’appartamento della Signora V__________.
2.1
A
titolo di premessa va spesa qualche parola sulle risultanze dibattimentali e
dell’istruttoria, acquisite agli atti senza opposizioni delle parti.
Le versioni
rese dai due protagonisti, unici presenti, risultano praticamente univoche negli
antecedenti e nei momenti seguenti i fatti che costituirebbero reato. Questi
ultimi, per contro, nella descrizione della Signora assumono connotati di
maggiore gravità, in un climax di azioni, che se ammesse acriticamente
come accadute, condurrebbero a sanzioni penali ben più gravi di quelle proposte
dal Procuratore pubblico. Non si può tuttavia non fare astrazione dalle impressioni
soggettive della moglie nonché dall’acredine che lei stessa, complice la
situazione famigliare dissestata, cova nei confronti del marito. Ancora al
dibattimento, nonostante i recenti accordi raggiunti nell’ambito della
procedura civile di divorzio, la moglie ha mostrato di essere scossa ed offesa
per l’accaduto.
2.2
Questo
giudice, seguendo del resto il Procuratore Pubblico, ha ritenuto di poter distanziarsi
nel proprio esame fattuale e giuridico dai racconti resi dalla moglie, attenendosi
invece a quella dell’accusato stesso, il quale - va pur detto, a sostegno della
sua credibilità - ha sempre mantenuto una linea di racconto univoca, pur con
qualche imprecisione, nelle occasioni in cui è stato sentito: dapprima dalla
polizia in data 27 giugno 2003 (doc. 1.1., in seguito: “verbale polizia”), poi,
il giorno seguente, dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto (doc. 3.4., in
seguito: “verbale GIAR”) e ancora davanti al Procuratore Pubblico il 30 giugno
2003.
(doc. 2.4., in seguito: “verbale PP”) e il 10 luglio 2003 nel confronto
con la moglie (doc. 2.6., in seguito: “verbale confronto PP”).
Infine, ma
non da ultimo, in ossequio ai noti principi dell’oralità e dell’immediatezza
che reggono il nostro rito penale, fondamentale risulta quanto affermato
dall’accusato stesso al dibattimento.
Agli
interrogatori davanti al magistrato e in aula è sempre stato presente un legale
a patrocinio dell’accusato.
Le parole di
quest’ultimo, insomma, risultano più che sufficienti per dipingere il quadro di
quanto accaduto: sulla sua versione, sfrondata da ogni (eventuale) iperbole, si
fonda il presente giudizio, così come del resto - è bene ripeterlo - si è basata
l’accusa allorquando ha redatto il proprio decreto, che per il Procuratore Pubblico
ha indicato “poteva essere più rigoroso, ma ha tenuto debito conto delle
particolarità del caso”.
3.
Il
1.
maggio 2003, in mattinata, l’accusato ha ricevuto una telefonata dalla
moglie che gli chiedeva di portarle del denaro (in un’entità che non ha potuto
essere definita precisamente, ma compresa tra fr. 100.-- e fr. 300.--) da
giocare al casino.
Il marito
le rispondeva che avrebbero dovuto prelevare i soldi dal bancomat assieme,
poiché egli in grado di utilizzare la tessera solo con un aiuto esterno (cfr.
verbale PP, pag. 3).
Nel primo
pomeriggio l’accusato, con la propria autovettura, si è quindi recato dalla
moglie a L__________, ove, dopo aver suonato il campanello, gli è stata aperta
la porta d’entrata. Quel giorno egli era “nervoso per il continuo chiedermi
soldi” (verbale polizia, pag. 3).
4.
Il
procedimento penale è stato aperto a seguito di denuncia penale 30 maggio 2003
(doc. 4.1.) della moglie per violenza carnale e “per ogni altro reato contro
l’integrità sessuale”.
A seguito
delle prime risultanze d’istruttoria, il Procuratore Pubblico ha ordinato, il
28.
giugno 2003, l’arresto dell’accusato, confermato il giorno stesso dal GIAR
(doc. 3.3. e 3.4.) e procrastinato sino all’11 luglio 2003 (doc. 7.8).
Al termine
dell’istruttoria, il Procuratore Pubblico ha emesso in data 12 luglio 2004 un
decreto d’accusa in cui ha proposto la condanna di ACCU 1 alla pena di tre mesi
di arresto, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, per i reati di coazione (art. 181 CP), “per
avere, il 1. maggio 2003, a L__________, presso l’abitazione della moglie V__________
(1934), superando la resistenza da lei opposta, abbassandole con forza
pantaloni e mutande, lasciandola quindi denudata nella parte inferiore del
corpo, ovvero usando violenza, costrettola a tollerare un atto”, e per molestie
sessuali (art. 198 CP), “per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di
cui sopra, mediante vie di fatto molestato sessualmente una persona, e meglio
per avere, denudato la moglie (cfr. sopra pto. 1), dopo di che, ordinando alla
stessa di raggiungere la camera da notte e dopo che questa vi aveva dato
seguito e si era ritrovata sdraiata sul letto e che egli stesso si era tolto
calzoni e mutande, benché consapevole che ella non era d’accordo, salitole
sopra, toccatola sulla vulva e tentato di avere un rapporto sessuale con lei”.
Contestualmente
l’autorità inquirente ha abbandonato il procedimento per i reati di coazione
sessuale e di violenza carnale “per l’insufficienza degli elementi di prova
riferiti alla realizzazione del presupposto degli atti di costrizione efficace”.
Al decreto
si è tempestivamente opposto l’accusato; da qui la celebrazione del
dibattimento.
5.
Nel
primo verbale istruttorio, reso davanti alla Polizia, così l’accusato ha
descritto i fatti avvenuti una volta entrato nell’appartamento (verbale
polizia, pag. 3): “Appena in casa, ci siamo accomodati entrambi sul divano
del salotto. Io mi sono alzato e mi sono messo dinnanzi a lei. Nel frattempo si
è pure alzata anche lei. Senza dire una parola, le ho abbassato i pantaloni che
indossava (...). Una volta che i pantaloni sono caduti all’altezza delle
caviglie, V__________ ha alzato i piedi, così da toglierli del tutto. Fatto
ciò, le ho poi abbassato le mutande e lei ha completato l’opera - come fatto
con i pantaloni - togliendosele del tutto”.
Questa versione
è stata confermata in aula da ACCU 1 (verbale dibattimento): “Preciso che
dopo che io le ho abbassato i pantaloni, fu lei a toglierseli del tutto”.
E’ poi ACCU
1.
stesso che meglio delinea gli atti da lui compiuti nonché il vano tentativo
di resistenza della moglie:
- “Rammento che quando stavo per abbassarle
le mutande, lei faceva resistenza, tenendole con le mani. Senza doverla
picchiare e senza doverle strappare le mutande, sono comunque riuscito ad
abbassargliele” (verbale polizia, pag. 5). Più avanti (pag. 6) egli ha
precisato che “i pantaloni e le mutande sono scesi assieme” e che la
resistenza della moglie era avvenuta quindi all’atto dell’abbassamento
contemporaneo di pantaloni e mutande.
- “Io e mia moglie avevamo avuto il tempo di
scambiarci solo alcune parole; non escludo che avessimo parlato dei soldi che
io avrei dovuto darle. Ad un certo momento lei si alzò dal divano. Io le
afferrai pantaloni e mutande e gli abbassai insieme in un colpo solo (...) Si
è trattato di un gesto improvviso al quale non avevo fatto precedere alcuna
frase o alcuna minaccia o avvertimento (...) E’ vero che mia moglie non
voleva farsi abbassare i pantaloni, tuttavia non ha gridato né gesticolato. Semplicemente
ha cercato di tenerseli su, senza però riuscirci” (verbale PP, pag. 3).
- “(...) per me era chiaro che V__________
non era d’accordo di farsi togliere i pantaloni. Questo l’ho capito perché
mentre cercavo di abbassarglieli lei si teneva i pantaloni e le mutande. E’
quindi vero che ho dovuto impiegare un po’ di forza per toglierle pantaloni e
mutande” (verbale PP, pag. 2).
Una volta
lasciata la moglie nuda nella parte inferiore del corpo, l’accusato ha così
spiegato come i due si siano trasferiti in camera da letto: “Ho ordinato a
mia moglie di alzarsi in piedi, ma voglio precisare subito che non l’ho
picchiata. E’ vero che l’ho aiutata ad alzarsi, afferrandola per un braccio”
(verbale PP, pag. 2, ns. sott.). “Le ho poi detto “andiamo nel letto”. V__________a
senza rispondermi mi ha seguito in camera da letto” (verbale polizia, pag.
4).
6.
Il
Procuratore Pubblico ha ravvisato il reato di coazione per avere l’accusato, “presso
l’abitazione della moglie, superando la resistenza da lei opposta, abbassandole
con forza pantaloni e mutande, lasciandola quindi denudata nella parte
inferiore del corpo, ovvero usando violenza, costrettola a tollerare un atto”.
6.1
Chiunque,
usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in
altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare
un atto, è punito con la detenzione o con la multa (art. 181 CP).
I
presupposti oggettivi del reato consistono nell’uso di un mezzo coercitivo
(violenza o minaccia o intralcio della libertà d’agire), nel carattere illecito
della coazione, nel comportamento della vittima indotto dalla coazione e nel
nesso di causalità fra la coazione e il comportamento della vittima (Corboz, Les infractions en droit suisse,
I, Berna 1002, nn. 2-36, pagg. 650-657).
La
definizione di “violenza” è fonte di discussione in dottrina e giurisprudenza (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht,
BT I, 6. ed., Berna 2003, pag. 110; Delnon/Rüdy,
Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch II, Basilea-Ginevra-Monaco
2003, n. 18 ad art. 181 CP, pag. 908).
Unanimità
vi è comunque sul fatto che tipo e intensità della violenza vadano determinati
in base a criteri relativi alla fattispecie (per tutti DTF 101 IV 44); essa non
deve necessariamente essere di misura tale da rendere la vittima incapace a
resistere (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad art. 181 CP, pag. 678; DTF 101 IV
69), ma è sufficiente che sia atta a far compiere o tollerare un atto dalla
vittima contro la di lei volontà (DTF 101 IV 44).
Non è
richiesta la vis absoluta; è sufficiente la vis compulsiva, cioè
una forza che conduce la contraria volontà della vittima nella direzione voluta
dall’autore, con lo scopo di fare in modo che la prima faccia, ometta o tolleri
qualcosa che non avrebbe fatto, omesso o tollerato di propria sponte e se non
vi fosse stata costretta (Delnon/Rüdy,
op. cit., n. 22 ad art. 181 CP, pag. 909; Trechsel,
op. cit., n. 2 ad art. 181 CP, pag. 678).
Per
costante giurisprudenza vi è illiceità nella coazione allorquando il mezzo o lo
scopo è contrario al diritto o quando il mezzo è sproporzionato rispetto allo
scopo perseguito o ancora quando per raggiungere uno scopo legittimo viene
utilizzato un mezzo coercitivo in sé conforme al diritto, ma che costituisce,
per le circostanze, un mezzo di pressione abusiva o contraria ai buoni costumi
(DTF 106 IV 125 cons. 3a).
Il mezzo
illecito deve condurre il destinatario ad adottare un comportamento che non
avrebbe avuto se avesse avuto la propria libertà di decisione (DTF 120 IV 19).
Giusta
l’art. 181 CP il comportamento della vittima, provocato volontariamente
attraverso l’illecita coazione, può consistere nel fare, nell’omettere o nel
tollerare un atto.
La
coazione è un’infrazione di risultato, così che perché sia consumata è
necessario che la vittima cominci ad adottare il comportamento voluto
dall’autore (Corboz, op. cit., n.
34.
ad art. 181 CP, pag. 657; Stratenwerth/Jenny,
op. cit., pag. 110; Trechsel, op.
cit., n. 9 ad art. 181 CP, pag. 680; Rehberg/Schmid,
Strafrecht III, 7. ed., Zurigo 1997, pag. 347).
Dal
profilo soggettivo è richiesto il dolo; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., nn. 37 seg., pagg.
657.
seg.; Trechsel, op. cit., n. 14 ad art. 181 CP, pag. 682; DTF 120 IV 22).
6.2
ACCU
1.
- parole sue - ha abbassato con (una certa) forza pantaloni e mutande alla
moglie, la quale ha opposto resistenza, ciò che è stato da lui chiaramente
ravvisato. Del resto, a dire dello stesso accusato, la moglie era solitamente consenziente
al rapporto sessuale (tanto che spesso lo aiutava); il fatto che invece, quel
1.
maggio, la medesima non fosse consenziente era quindi “inabituale” e indice
di evidente sua volontà di non accondiscendere il marito, che per eliminare
tale opposizione, per farle tollerare un atto, ha dovuto usare forza, violenza.
Sull’intensità
della vis del marito e della resistenza opposta dalla moglie non bisogna
dimenticare che trattasi di due persone in età assai avanzata con forze - sia
per compiere atti che per resistervi - alquanto limitate. Il tutto va quindi ricondotto
in proporzione alla fattispecie: da un lato un settantenne che con la forza che
può abbassa pantaloni e mutande ad una donna di quasi pari età, debilitata da un’operazione
di asportazione di un tumore al rene sinistro, la quale, in tali limiti, oppone
resistenza cercando di “tenerseli su”.
Poco
importa che il movimento finale di sfilare i pantaloni sia o meno avvenuto per opera
della moglie: il marito già le significato con la forza che egli poteva
dimostrare, le proprie intenzioni, alle quali lei, pur non consenziente, non
avrebbe dovuto né potuto opporsi.
Pur di
transenna, per quanto qui rilevante, sia detto che appare verosimile che la
moglie,e oltre alla pressione fisica, abbia subìto, una certa qual pressione
psicologica per il “rischio” di non ricevere i soldi richiesti, che il marito,
a quel momento, non aveva ancora con sé. ACCU 1 ha più volte affermato che “quando
sono giunto a casa sua ho pensato: “ti do i soldi, ma almeno fatti toccare”
e “io ho commesso questo abuso su mia moglie V__________, poiché dovevo
darle i soldi. Per un attimo ho pensato: “io pago e prendo quello che voglio”
(verbale polizia, pagg. 5 e 6) e, ancora, di aver pensato “che se già dovevo
darle dei soldi che almeno mi desse qualche soddisfazione” (verbale PP,
pag. 3).
L’esame
non deve tuttavia spingersi oltre: la semplice lettura della descrizione dei
fatti esposta dal marito (cfr. cons. 5), mostra realizzati i presupposti della
coazione, reato per cui, quindi ACCU 1, va condannato.
7.
Queste
le parole dell’accusato - verbalizzate in istruttoria e ribadite davanti a
questo giudice (con la precisazione di non aver toccato i seni) - di quanto
avvenuto in seguito, nella camera da letto: “Giunti in questo locale, lei si
è sdraiata sul letto con la schiena che poggiava sulle lenzuola. Mi sono
sdraiato a fianco a lei ed ho iniziato a toccarla “sotto”, sulla figa. Non le
ho infilato le dita dentro. L’ho semplicemente accarezzata” (verbale
polizia, pag. 4). “Quando sono salito sopra di lei l’ho toccata per
alcuni minuti nelle parti intime” (verbale PP, pag. 4), e, ancora: “Io
iniziai a toccarla, ma la cosa non durò neppure 5 minuti. In particolare la
toccai sulla vagina (...). Mi sono tolto pantaloni e mutande (...) In
effetti era mia intenzione di avere un rapporto sessuale con mia moglie,
tuttavia non ci sono riuscito” (verbale confronto PP, pag. 3).
La Signora
non era consenziente e l’accusato se ne era perfettamente reso conto (peraltro
già prima quando ancora nel salotto, la moglie aveva opposto resistenza all’abbassamento
di pantaloni e mutande):
- “Mi sono limitato a toccarla tra le gambe
sui genitali, ma non sono riuscito ad avere un’erezione. Ribadisco quello che
ho già avuto modo di dire in occasione dell’interrogatorio di polizia che per
me era chiaro che V__________ non voleva farsi toccare nelle sue parti intime,
tuttavia l’ho fatto ugualmente (...) E’ vero che mia moglie mi ha detto che
non voleva farsi toccare, ma non mi ha detto perché” (verbale PP, pag. 3).
- “V__________ non voleva assolutamente
essere toccata sulla parte intima da me” (verbale polizia, pag. 6);
- “(...) ero consapevole del fatto che mia
moglie non voleva aver alcun rapporto con me” (verbale PP, pag. 3).
- “Ho risposto ad entrambi [inteso: i
miei figli], singolarmente, che io non avevo violentato nessuno, ma
semplicemente avevo abbassato i pantaloni, toccato “sotto” V__________ e che
lei era d’accordo. Sono cosciente di aver raccontato una balla ad entrambi i
miei figli” (verbale polizia, pag. 7).
Ciò
malgrado l’accusato, dopo aver toccato la moglie sulla vulva, ha tentato di
avere un rapporto sessuale con lei:
- “E’ giusto dire che io quel giorno ho
cercato di penetrare mia moglie, cioè di avere un rapporto sessuale completo
con lei, senza tuttavia riuscirci (verbale PP, pag. 3);
- “(...) il mio pene non si alzava e quindi
ho desistito” (verbale PP, pag. 4).
- “Se il mio uccello fosse venuto su,
sicuramente l’avrei penetrata” (verbale polizia, pag. 5).
- “Sicuramente se quel giorno il mio uccello
avesse funzionato, io avrei penetrato (...) mia moglie V__________. Se il tutto
non è successo, è unicamente perché il pene non ha funzionato” (verbale
polizia, pag. 6, e, praticamente con le medesime parole, al dibattimento).
- “Mi sono sdraiato a fianco a lei ed ho iniziato
a toccarla “sotto”, sulla figa. (...). Dopo di che mi sono messo sopra
di lei, con l’intenzione di penetrarla. Purtroppo non mi veniva duro e non sono
riuscito a metterglielo dentro perché si piegava. E’ possibile, ma non mi
sembra d’essere venuto. Giacché non si “alzava”, ho smesso i toccamenti e mi
sono rialzato dal letto” (verbale polizia, pag. 4).
8.
Il
Procuratore Pubblico ha sostenuto che l’accusato abbia compiuto molestie
sessuali, “per avere, denudato la moglie, dopo di che, ordinando alla stessa
di raggiungere la camera da notte e dopo che questa vi aveva dato seguito e si
era ritrovata sdraiata sul letto e che egli stesso si era tolto calzoni e
mutande, benché consapevole che ella non era d’accordo, salitole sopra,
toccatola sulla vulva e tentato di avere un rapporto sessuale con lei”.
I fatti
sono indicati nel decreto d’accusa a guisa di carta carbone dalle dichiarazioni
nei verbali, rinnovate al dibattimento, dell’accusato medesimo.
Rimane da
esaminare se gli stessi sono costitutivi del reato prospettato di molestie
sessuali ai sensi dell’art. 198 CP.
8.1
Il
reato di molestie sessuali ex art. 198 CP è punito solo a querela di
parte.
La parte
lesa, Signora V__________, ha sporto “denuncia”, per il tramite del
proprio patrocinatore, in data 30 maggio 2003 per violenza carnale e “per
ogni altro reato contro l’integrità sessuale” (doc. 4.1.).
Sono adempiti
pertanto i requisiti richiesti dall’art. 28 CP (Riedo, Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch II, Basilea-Ginevra-Monaco
2003.
nn. 34 segg., pagg. 359 segg.) nonché il rispetto del termine di tre mesi
dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato (art. 29
CP).
8.2
Per
l’art. 198 cpv. 2 CP chiunque mediante vie di fatto (o, impudentemente, mediante
parole) molesta sessualmente una persona, è punito a querela di parte, con
l’arresto o con la multa.
Il reato
di molestie sessuali è una “semplice” contravvenzione che costituisce il
“minore” fra i tredici reati contro l’integrità sessuale contenuti nel Titolo
quinto del nostro Codice Penale e costituisce nozione sussidiaria rispetto
all’atto sessuale: nel primo caso il legislatore ha voluto comprendere un
comportamento poco grave (in francese il titolo è “Désagréments causés par
la confrontation à un acte d’ordre sexuel” e il testo “chiunque molesta
sessualmente” è “tradotto” con: “celui qui aura importuné une personne par des
attouchements d’ordre sexuel”), di lieve entità, al limite fra le vie di
fatto e il reato contro l’onore, spesso limitato ad un contatto sessuale
rapido, “a sorpresa”, con la vittima, la quale non deve aver dato il proprio
consenso (Rehberg/Schmid, op. cit.,
pag. 424; Corboz, op. cit., nn.
10.
seg. ad art. 198 CP, pag. 828; Schwaibold/Meng,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, n. 6 ad art.
198.
CP, pag. 1079). In particolare il reato riguarda “toccamenti” di parti
intime e trova di regola applicazione per vittime molestate sul posto di lavoro
o quali passeggere in un’autovettura (Stratenwerth/Jenny,
op. cit., § 10, n. 36, pag. 200).
La
molestia sessuale presuppone un contatto corporale, laddove bastano
palpeggiamenti poco intensivi o addirittura tentativi di approccio corporale (“Annäherungsversuche”),
non richiamando per intensità richiesta le “vie di fatto” ex art. 198 CP
il reato di cui all’art. 126 CP. (Schwaibold/Meng,
op. cit., n. 18, pag. 1082 seg.).
Da parte
della vittima non deve esservi consentimento (“volenti non fit iniuria”)
né provocazione (Schwaibold/Meng,
op. cit., n. 23, pag. 1084).
Dal
profilo soggettivo l’autore deve agire con intenzione o perlomeno con dolo
eventuale: non può pertanto essere a ragione “eccepito” dall’autore che la
vittima molestata non ha a voce alta espresso il proprio dissenso (Schwaibold/Meng, op. cit., n. 25 ad
art. 198 CP, pag. 1085).
8.3
Palese,
senza necessità di aggiungere oltre, a fronte della descrizione dei fatti da
parte dello stesso accusato, il compimento del reato.
9.
E’
d’uopo infine rilevare - a valere per entrambi i reati - come l’accusato ben si
sia reso conto di quanto andava facendo e, a posteriori, di quanto aveva
fatto. Egli infatti in più occasioni davanti agli organi inquirenti (e in aula,
pur non riuscendo a specificarne il motivo) ha indicato di essersi scusato con
la moglie, vittima del suo agire:
- “(...) alcuni giorni dopo il 1. maggio 2003
(...) mi sono scusato con lei per il fatto di averle tirato giù i pantaloni
ed averla toccata. (...) Quando mi sono scusato con V__________,
evidentemente, ero cosciente di aver fatto qualcosa che non dovevo. Per
qualcosa che non dovevo, intendo dire che mi scusavo per averla presa così con
la forza. Per averle tirato giù i pantaloni e le mutande senza che lei volesse”
(verbale polizia, pag. 6).
- “Evidentemente per me era chiaro che V__________
non voleva assolutamente essere toccata sulla parte intima da me. Ero cosciente
di questo fatto, ma l’ho commesso ugualmente. Sono stato cosciente che lei non
voleva, per tutta la durata dell’abuso” (verbale polizia, pag. 6).
- “E’ vero che nei giorni successivi mi sono
scusato con lei perché mi ero reso conto di aver fatto qualcosa che normalmente
non si fa e con ciò intendo dire di avere tentato di prenderla, rispettivamente
di aver tentato di aver un rapporto sessuale con la forza”(verbale PP, pag.
4).
- “Dopo un paio di settimane ho chiesto scusa
a mia moglie per quella cosa che era successa in casa sua. Ci avevo pensato e
ho in effetti ritenuto che il mio comportamento era stato sbagliato” (verbale
confronto PP, pag. 5).
A
ulteriore conferma, semmai ve ne fosse bisogno, giova rammentare che ACCU 1 ha
“inventato” una frottola parlandone con i due figli (che con lui hanno tessuto
e mantenuto migliori relazioni che non rispetto alla madre), che chiedevano
lumi su quanto successo nel corso di quel primo pomeriggio. Mentendo (rispetto
al suo racconto davanti agli inquirenti e mantenuto nel corso del dibattimento)
egli ha voluto evidentemente nascondere ai propri figli il suo atteggiamento
che egli stesso percepiva come riprovevole e “sbagliato”.
Egli ha
riferito alla figlia di “aver pizzicato su di un braccio la mamma (...)
poiché lei gli chiedeva ancora soldi” (verbale M__________ 30.6.03, pag. 4)
e al figlio, in due occasioni, di avere avuto un rapporto consenziente
nell’appartamento (verbale C__________ 1.7.03, pag. 3).
Egli
davanti alla polizia (verbale, pag. 7, ns. sott.) ha riferito: “Verso la
fine di maggio, inizio giugno 2003, i miei figli mi hanno chiesto se
corrispondesse al vero che io avevo violentato __________. Ho risposto ad entrambi,
singolarmente, che io non avevo violentato nessuno, ma semplicemente avevo
abbassato i pantaloni, toccato “sotto” V__________ e che lei era d’accordo.
Sono cosciente di aver raccontato una balla ad entrambi i miei figli”.
10.
In conclusione ACCU 1 va
condannato per entrambi i reati contenuti nel decreto d’accusa impugnato:
coazione e molestie sessuali.
Minima
rilevanza riveste quanto accaduto in seguito, e meglio la trasferta, assieme,
in auto fino a C__________ e il prelevamento al bancomat di fr. 150.--, che,
espressamente, la moglie aveva detto al marito di voler destinare al gioco,
chiedendogli infine di essere condotta a Campione d’Italia. L’atteggiamento
della moglie - che può invero suscitare qualche perplessità, ma che può trovare
qualche “spiegazione” nell’irrefrenabile impulso del gioco - nulla toglie al
fatto che in precedenza, nel suo appartamento di L__________, ACCU 1 abbia
compiuto i due reati come a decreto d’accusa impugnato.
11.
Giusta
l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.
Nella
commisurazione della pena al giudice è lasciato ampio apprezzamento: egli deve
valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle
risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto
quanto emerso.
Innanzitutto
va sottolineato che ACCU 1 è incensurato, sia in Svizzera che in Italia (doc.
6.1
e 6.2.); egli, classe 1934, mai ha subìto condanne penali.
Inoltre va
tenuto debito conto dell’atteggiamento collaborante dell’accusato con gli
inquirenti e del suo comportamento sempre corretto.
Nemmeno
vanno ignorate la sua anagrafe - 68 anni al momento dei fatti e 70 al momento
della comparsa al dibattimento - e le sue condizioni di salute: il suo narrare,
il suo incedere nonché le dichiarazioni del dr. med. T__________ agli atti
fanno testo di un uomo fisicamente fragile, affetto da diabete e che abbisogna
da anni di un costante sostegno medico e medicamentoso.
Per quanto
attiene alla situazione familiare e professionale dell’autore, all’educazione
da lui ricevuta e alla formazione seguita nonché alla sua reputazione in genere
(DTF 124 IV 44), va delineato il contesto famigliare in cui il tutto è avvenuto.
Gli
anziani coniugi sono sembrati rimasti in parte ancorati ad una concezione del
matrimonio e della famiglia che non trova integrale riscontro nella nostra
società e nei nostri costumi; l’incarto prima e il dibattimento poi hanno posto
il giudice di fronte ad uno spaccato di vita famigliare malridotto e
melanconico, ove i due coniugi, separati e con difficoltà relazionali sia fra
di loro che con i figli, sembrano abbandonati a sé stessi e forse per sfuggire
a tale solitudine si frequentano ancora, di tanto in tanto, per dare alimento
ai bisogni primari della quotidianità, siano essi dettati da necessità fisico-biologiche
(cibo, sesso) che dalla dipendenza del gioco (soldi).
Già lo
stesso Procuratore Pubblico ha ritenuto di applicare al caso di specie quanto
previsto dall’art. 39 n. 1 cpv. 2 CP, proponendo l’arresto, comminando la legge
per il reato di coazione alternativamente la detenzione o la multa, per le
molestie sessuali, l’arresto o la multa.
Questo
giudice non vede motivo di discostarsi da tale proposta di pena e, per i motivi
suesposti, ritiene equo e ponderato fissare in 45 giorni, dedotto il carcere
preventivo sofferto, la durata della pena, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni.
Sia
rilevato, a semplice titolo di chiosa conclusiva, che tale giudizio ossequia, in
toto e fors’anche oltre, quanto postulato nella propria arringa, pur in via
subordinata, dalla difesa, la quale ha tuttavia richiesto con la sua dichiarazione
di ricorso, in ogni caso legittima, la redazione della presente motivazione.
12.
Trattandosi
di sentenza di condanna, tasse e spese sono poste a carico di ACCU 1.
P.q.m.
visti gli art. 41 cifra 4, 80, 181,
198.
CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole
di coazione (art. 181 CP) e di molestie sessuali (art. 198 CP)
per i fatti compiuti a L__________ il 1. maggio 2000 nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa No. DA 2320/2004 del 12.07.2004;
condanna ACCU 1 ,
1.
alla
pena di 45 (quarantacinque) giorni di arresto, dedotto il carcere preventivo
sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 700.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--
per complessivi fr. 1’000.-- (mille).
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cant.
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione degli stranieri,
Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1’000.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster