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Decisione

10.2004.255

per aver condotto una condotta disonorevole nuocendo alla reputazione

11 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2004 no. DA 1566/2004 del AINQ1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 300.--.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giusitizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 50.--;

rinviando la parte civile per

le proprie pretese al competente foro civile;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 luglio 2004;

indetto il pubblico dibattimento in data

11.

novembre 2004, al quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è

comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 settembre 2004 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile __________ non si è

presentato;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E' __________ autore colpevole

di diffamazione,

per avere, nel luglio 2003,

incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua

reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________

(Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere

disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di

essere un “bastardo”?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 106

cpv. 3, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3, negativamente al quesito posto sub 2, come segue al quesito posto

sub 4,

dichiara ACCU1

autore colpevole di diffamazione

(art. 173 CP) per i fatti compiuti a Lugano nel mese di luglio 2003, nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 1566/2004 del 5 maggio 2004;

condanna ACCU1

1.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per

complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

rinvia la parte civile __________

al competente foro civile per ogni pretesa;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo

ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico di _ACCU1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 550.-- totale

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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