10.2004.255
per aver condotto una condotta disonorevole nuocendo alla reputazione
11 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.255
Data decisione, Autorità:
11.11.2004, PRPEN
Titolo:
per aver condotto una condotta disonorevole nuocendo alla reputazione
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2004.255/CEG
DA
1566/2004
Bellinzona
11
novembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, nel luglio 2003,
incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua
reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________
(Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere
disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di
essere un “bastardo”,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 5 maggio
Fatti
2004 no. DA 1566/2004 del AINQ1 che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 300.--.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giusitizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--;
rinviando la parte civile per
le proprie pretese al competente foro civile;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 luglio 2004;
indetto il pubblico dibattimento in data
11.
novembre 2004, al quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è
comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 settembre 2004 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile __________ non si è
presentato;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E' __________ autore colpevole
di diffamazione,
per avere, nel luglio 2003,
incolpato __________ di una condotta disonorevole, nuocendo così alla sua
reputazione, inviando a __________ (Lugano), __________ (Lugano), __________
(Paradiso) e __________ (Savosa) scritti anonimi in cui lo accusava di essere
disonesto e di non fare fronte ai suoi impegni finanziari e, in un caso, di
essere un “bastardo”?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 106
cpv. 3, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
e 3, negativamente al quesito posto sub 2, come segue al quesito posto
sub 4,
dichiara ACCU1
autore colpevole di diffamazione
(art. 173 CP) per i fatti compiuti a Lugano nel mese di luglio 2003, nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 1566/2004 del 5 maggio 2004;
condanna ACCU1
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per
complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
rinvia la parte civile __________
al competente foro civile per ogni pretesa;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 550.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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