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Decisione

10.2004.257

omissione della contabilità

14 dicembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1

1. alla

pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni,

Considerandi

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;

non

revoca il beneficio della sospensione condizionale

concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal

Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999, ma l'ammonisce formalmente;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

dichiara ACCU

2.

autore

colpevole di omissione della contabilità, art. 166 CP, per i fatti

descritti nel decreto d'accusa DA 2248/2004 del 1° luglio 2004;

condanna ACCU

2.

1.

alla

pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni,

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento in materia di casellario

giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

CIVI 1

patr. da: PR 1

Il giudice: Il

segretario:

Distinta di

pagamento a carico di ciascun condannato:

fr.

200.

– tassa di giustizia

fr. 200.– spese giudiziarie

fr. 400.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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