10.2004.257
omissione della contabilità
14 dicembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.257
Data decisione, Autorità:
14.12.2004, PRPEN
Titolo:
omissione della contabilità
OMISSIONE DELLA CONTABILITÀ
PERSONA GIURIDICA O SOCIETÀ
art. 166 CPS
art. 172 CPS
Incarti
n.
10.2004.257, 10.2004.258/AMM
DA
2249/2004
Bellinzona
14
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , e
ACCU 2
(DI 1)
ciascuno
accusato di omissione della contabilità
per
avere a __________ e in altre località in Svizzera, nel periodo ottobre 2000 –
maggio 2001 (ACCU 1), rispettivamente maggio 2001 – aprile 2002 (ACCU 2), nella
sua qualità di amministratore unico della ditta __________ SA, __________,
della quale la Sezione 5 della Pretura di Lugano ha decretato il fallimento l'8
aprile 2002, omesso di allestire il bilancio e di tenere regolarmente i libri
contabili, violando in tal modo il dovere impostogli dalla legge e impedendo di
rilevare la situazione patrimoniale;
reato
previsto dall'art. 166 CP;
perseguiti con
decreti d’accusa DA 2249/2004 (ACCU 1) e DA 2248/2004 (ACCU 2) del 1° luglio
2004del AINQ 1 che propone la
condanna di ciascun imputato:
1. alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
e per ACCU 1 non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 1 mese
rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal Ministero pubblico il 18
gennaio e il 17 dicembre 1999, ma l'ammonisce formalmente;
viste le
opposizioni ai decreti d’accusa interposte il 2 luglio 2004 dagli imputati;
indetto il
dibattimento 14 dicembre 2004, cui sono comparsi gli accusati, il difensore e
il Procuratore pubblico;
accertate le
generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio
degli accusati e all’audizione testimoniale di __________ e __________;
sentiti – il
Procuratore pubblico, il quale ravvisa in entrambi i casi gli estremi del reato
di omissione della contabilità e conclude per la conferma dei decreti d'accusa;
– il
difensore, il quale contesta l'adempimento dei reati e conclude per il proscioglimento
degli accusati dal rispettivo capo d'imputazione;
sentiti da
ultimo gli accusati;
posti a
giudizio i seguenti quesiti, per ciascun accusato:
1. se
l'imputato è colpevole di omissione della contabilità, commesso nelle circostanze
di cui sopra;
2. in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova,
2.3 (per
ACCU 1) se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale
concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal
Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999;
3. il
giudizio sugli oneri processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 63, 166 e 172 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara ACCU
1
autore
colpevole di omissione della contabilità, art. 166 CP, per i fatti
descritti nel decreto d'accusa DA 2249/2004 del 1° luglio 2004;
condanna ACCU
Fatti
1
1. alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
Considerandi
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alle pene di 1 mese rispettivamente 3 mesi di detenzione decretate dal
Ministero pubblico il 18 gennaio e il 17 dicembre 1999, ma l'ammonisce formalmente;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
dichiara ACCU
2.
autore
colpevole di omissione della contabilità, art. 166 CP, per i fatti
descritti nel decreto d'accusa DA 2248/2004 del 1° luglio 2004;
condanna ACCU
2.
1.
alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
CIVI 1
patr. da: PR 1
Il giudice: Il
segretario:
Distinta di
pagamento a carico di ciascun condannato:
fr.
200.
– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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