10.2004.259
circolazione in stato di ebrietà
14 ottobre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.259
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.259/CEG
DA
2018/2004
Bellinzona
14
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
,
prevenuto colpevole di circolazione in
stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS)
per aver
condotto l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave
ubriachezza (alcolemia: min. 2.08 - max. 2.51 grammi per mille), malgrado fosse
già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 2.02 grammi per
mille);
fatti avvenuti a __________
Fatti
il 22 aprile 2004;
reato previsto
dall’art. 91 cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto
d’accusa del 7 giugno 2004 no. DA 2018/2004 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP
il 10.06.2003.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 luglio
2004;
indetto il
dibattimento in data 14 ottobre 2004, al quale è comparso l’accusato
personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13/15 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito l’accusato
il quale chiede una riduzione della pena detentiva nonché una commisurazione
della multa alle sue entrate attuali (fr. 2'600.-- al mese d'entrata, senza
altra sostanza, in attesa di decisione di parziale invalidità). Inoltre chiede
che non sia revocata la sospensione condizionale alla pena pronunciata nel
2003.
Egli indica come la detenzione ferma abbia come conseguenza la perdita
del lavoro oltre alle conseguenze sulla procedura amministrativa di revoca
della licenza.
Inoltre
tiene a sottolineare come non abbia personalmente ritirato il primo decreto
d'accusa (ma la madre) e di conseguenza non ne ha avuto conoscenza per fare
opposizione: la pena detentiva di 45 giorni è stata conosciuta solo al momento
in cui è stato notificato il presente decreto d'accusa.
Egli tiene
a ribadire come da quel momento non abbia più toccato alcol, abbia pagato quasi
integralmente la precedente multa e si sottoponga regolarmente ai controlli da
Ingrado (ove ha pagato fr. 400.-- per l'esame medico).
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per aver condotto, a __________
il 22 aprile 2004, l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di
grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.08 - max. 2.51 grammi per mille), malgrado
fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 2.02 grammi
per mille)?
2.
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena, e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
in data 10.06.2003?
4.1
In caso di
risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di
quanto?
5.
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
41.
cifra 3 e 4, 80 CP; 91 cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1., 2., 3., 4.1. e 5.; negativamente al quesito posto sub
4.
;
dichiara ACCU 1
ACCU 1
autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) per i fatti compiuti a __________
il 22 aprile 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA
2018/2004 del 7 giugno 2004;
condanna Stefano ACCU 1
1.
alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla
multa di fr. 800.-- (ottocento);
3.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 350.--, per complessivi fr. 600.-- (seicento);
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il 10 giugno 2003, ma lo ammonisce e prolunga
il periodo della sospensione condizionale di anni 1 (uno);
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
dichiara definitiva
la sentenza.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di ACCU
1.
fr. 800.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1400.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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