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Decisione

10.2004.259

circolazione in stato di ebrietà

14 ottobre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il 22 aprile 2004;

reato previsto

dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto

d’accusa del 7 giugno 2004 no. DA 2018/2004 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP

il 10.06.2003.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.--.;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 luglio

2004;

indetto il

dibattimento in data 14 ottobre 2004, al quale è comparso l’accusato

personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13/15 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentito l’accusato

il quale chiede una riduzione della pena detentiva nonché una commisurazione

della multa alle sue entrate attuali (fr. 2'600.-- al mese d'entrata, senza

altra sostanza, in attesa di decisione di parziale invalidità). Inoltre chiede

che non sia revocata la sospensione condizionale alla pena pronunciata nel

2003.

Egli indica come la detenzione ferma abbia come conseguenza la perdita

del lavoro oltre alle conseguenze sulla procedura amministrativa di revoca

della licenza.

Inoltre

tiene a sottolineare come non abbia personalmente ritirato il primo decreto

d'accusa (ma la madre) e di conseguenza non ne ha avuto conoscenza per fare

opposizione: la pena detentiva di 45 giorni è stata conosciuta solo al momento

in cui è stato notificato il presente decreto d'accusa.

Egli tiene

a ribadire come da quel momento non abbia più toccato alcol, abbia pagato quasi

integralmente la precedente multa e si sottoponga regolarmente ai controlli da

Ingrado (ove ha pagato fr. 400.-- per l'esame medico).

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per aver condotto, a __________

il 22 aprile 2004, l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di

grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.08 - max. 2.51 grammi per mille), malgrado

fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: 2.02 grammi

per mille)?

2.

In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

in data 10.06.2003?

4.1

In caso di

risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di

quanto?

5.

L'eventuale

condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

41.

cifra 3 e 4, 80 CP; 91 cpv. 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti sub 1., 2., 3., 4.1. e 5.; negativamente al quesito posto sub

4.

;

dichiara ACCU 1

ACCU 1

autore colpevole di

circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) per i fatti compiuti a __________

il 22 aprile 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA

2018/2004 del 7 giugno 2004;

condanna Stefano ACCU 1

1.

alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla

multa di fr. 800.-- (ottocento);

3.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 350.--, per complessivi fr. 600.-- (seicento);

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto;

non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45

(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il 10 giugno 2003, ma lo ammonisce e prolunga

il periodo della sospensione condizionale di anni 1 (uno);

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara definitiva

la sentenza.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico di ACCU

1.

fr. 800.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1400.-- totale

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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