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Decisione

10.2004.261

omicidio colposo a seguito delle lesioni subite nell'ambito di un incidente della circolazione che poi hanno condotto al decesso della persona investita dopo alcuni mesi

3 novembre 2004Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti della temerarietà, avvenuta senza imprevidenza colpevole.

Infatti, ai sensi della LCStr,

se si considera che ciascuno nella circolazione deve comportarsi in modo da non

essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente

alle norme stabilite (art. 26 cpv. 1), che il conducente deve agevolare ai

pedoni l'attraversamento della carreggiata e avvicinandosi ai passaggi pedonali

deve circolare con particolare prudenza e, se necessario fermarsi, dando loro

precedenza (art. 33 cpv. 1 e 2 LCStr e 6 cpv. 1 ONC), che è permesso fare un

sorpasso o girare un ostacolo solo se la visuale è libera (art. 35 cpv. 2 LCStr)

ed infine che il conducente non deve sorpassare se davanti al veicolo che lo

precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni

che attraversano la strada (art. 10 cpv. 1 ONC), si deve giungere alla

conclusione che le tesi della difesa sono del tutto prive di ogni fondamento,

tanto più che secondo l'art. 47 cpv. 2 LCStr se la circolazione è ferma i

conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei

veicoli.

Abbondanzialmente, a ulteriore

dimostrazione che in casu l'accusata ha commesso un'imprevidenza colpevole,

dagli atti si evince altresì che non ha nemmeno notato le strisce pedonali e

che l'incidente provocato dalle menzionate infrazioni al codice della strada è

avvenuto perdipiù alle 13.30 e cioè all'orario di punta in una delle arterie

principali del traffico veicolare e pedonale dell'intero Luganese.

7. Che nell'evenienza

concreta vi sia stato il decesso, avvenuto il 23 ottobre 2003, del pedone

investito è un fatto innegabile, ragion per cui non ci si dilungherà

ulteriormente su questo aspetto costitutivo del reato.

8. Occorre ora verificare,

onde poter stabilire se l'imputata ha commesso un omicidio colposo, se è

dato il nesso causale adeguato tra l'incidente della circolazione e la morte di

__________.

Innanzitutto si osserva che è

necessario procedere mediante la suddivisione del lasso temporale intercorso

fra l'incidente ed il decesso in due distinte fasi; la prima riguarda il

rapporto tra l'incidente e l'ematoma sottodurale, mentre la seconda verte sul

rapporto tra quest'ultimo e la morte del pedone.

9a. Per quanto attiene alla

prima fase bisogna avantutto sgombrare il campo dal dubbio relativo al lungo

periodo trascorso tra l'incidente, avvenuto il 26 luglio 2003, e la scoperta

dell'ematoma sottodurale cronico, diagnosticato unicamente l'8 settembre successivo.

A seguito dell'impatto con la

scooterista __________ cadde a terra e picchiò la testa; dopo l'intervento dei

sanitari fu ricoverato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civico di

Lugano, dove gli furono diagnosticate una commozione cerebrale, un ematoma

all'occhio sinistro con due ferite lacerocontuse alla fronte ed una contusione

al ginocchio destro.

Poiché a quel momento non fu

effettuata dai medici di picchetto del pronto soccorso, come sovente capita in

casi del genere, una TAC o un altro esame particolare atto ad indicare se il

paziente avesse un ematoma sottodurale, agli atti non v'è la prova certa della

presenza di tale lesione a seguito dell'incidente; di conseguenza, onde poter

statuire in merito, occorre basarsi sugli indizi a disposizione, in casu

rappresentati dalle dichiarazioni del medico curante dell'anziano pedone, da

quelle del dottor __________i, dalla perizia medico-legale del dottor __________

ed infine dall'autorevole dottrina medica in materia.

9b. Il primo indizio che

l'impatto ha provocato l'ematoma sottodurale in questione si evince dalle

dichiarazioni rese dal medico di famiglia del paziente; infatti il dottor __________,

che ha avuto in cura dal 1992 __________ in quanto afflitto da una poliartrite

reumatica, ha affermato di non avere "dubbi sul fatto che l'ematoma sottodurale

cronico sia in stretto nesso causale con l'incidente della circolazione del

26.7.2003" (cfr. act 14, verbale di interrogatorio dell'11 febbraio

2004, pag.3).

Tale certezza va letta a mo' di

conclusione di tutta una serie di considerazioni espresse dal dottore nel corso

della sua audizione: in effetti ha altresì dichiarato che "l'8.9.2003

mi ha telefonato in studio la figlia del paziente, __________, dicendomi che il

padre faceva fatica a parlare, era apatico e si comportava in maniera strana.

Sospettando un ematoma sottodurale cronico - complicazione del precedente

infortunio - ho fatto portare il paziente presso il mio studio, ove l'ho

visitato riscontrando una afasìa globale, una acalcolìa, una leggera emiparesi

branchiale destra. Questi segni confermavano la mia diagnosi clinica. Facevo

eseguire d'urgenza una TAC cerebrale presso la __________, che ha confermato la

bontà della mia diagnosi" (cfr. ibidem, pag. 2).

Inoltre, particolare questo di

grande rilevanza ove si consideri la questione inerente il lungo tempo

trascorso dall'incidente, il medico di famiglia ha pure aggiunto che "un

ematoma sottodurale cronico può manifestarsi anche mesi dopo un trauma" (cfr.

ibidem).

9c. Il secondo elemento è

riconducibile alla deposizione del dottor __________ - medico e caposervizio

del reparto di neochirurgia dell'ORL di Lugano - che ha operato __________ il

10 settembre per evacuargli l'ematoma sottodurale cronico.

Egli ha così descritto

l'intervento, durato circa 15/20 minuti: "durante lo stesso ho

potuto constatare che dopo avere aperto la dura madre ho notato la presenza di

una fine membrana e, dopo aver inciso come di consuetudine questa membrana, è

fuoriuscito del liquido xantocromo sotto pressione (non comunque un getto). Ho

di seguito visualizzato la membrana interna dell'ematoma subdurale e quindi in

trasparenza la corteccia cerebrale. Con questo ho voluto dire, in particolare

quando ho menzionato la fuoriuscita di liquido xantocromo (giallastro

trasparente), che al momento della trapanazione non è fuoriuscito del sangue

fresco. Ciò significa, a mio avviso, che l'ematoma subdurale dipendeva da una

rottura di un vaso, con tutta probabilità una vena, comunque non recente" (cfr.

act 10, verbale di interrogatorio del 29 gennaio 2004, pag.3).

Quest'ultima circostanza è un

ulteriore elemento che conferma quanto sostenuto dal dottor __________ ed è

suffragata dallo stesso dottor __________, secondo il quale " è dunque

possibile che l'ematoma subdurale si sia creato nel tempo a dipendenza di un

trauma cranico. Dico questo poiché la letteratura riferisce che è possibile

constatare un lasso temporale attorno ai 60 giorni fra l'insorgenza di un

ematoma subdurale ed un pregresso trauma cranico" (cfr. ibidem).

Se si considera inoltre che il

dottore in questione di seguito ha altresì affermato che " sotto

l'aspetto clinico i sintomi, sempre secondo la letteratura, possono insorgere

anche a partire dai 60 giorni dal trauma in ragione di circa il 50% dei

pazienti" e che gli stessi "possono essere anche molto subdoli",

citando ad esempio "delle cefalee o dei disturbi neurologici

focali, per esempio un'afasìa o un deficit motorio" (cfr. ibidem),

ecco che allora il quadro della situazione venutasi a creare nell'evenienza

concreta è molto più comprensibile e mostra come l'ematoma sottodurale si può

manifestare anche in una fase non immediatamente seguente al trauma.

Queste riflessioni trovano un

ennesimo riscontro ancora nel dottor __________, secondo cui " con

riferimento al caso di specie e sotto il profilo radiologico posso riferire in

questa sede che le risultanze della TAC effettuata al paziente il giorno prima

dell'intervento erano compatibili con un trauma cranico avvenuto da 1 a 2 mesi

dall'esame TAC" (cfr. ibidem, pag. 4).

9d. Il terzo indizio

atto a comprovare il legame causale tra l'incidente e l'ematoma riscontrato

nella testa di __________ emerge dalla perizia medico-legale del dottor __________,

il quale giunge ad affermare che " è indubbio quindi che sul piano

scientifico sia ben conosciuto il fenomeno dell'esistenza di un intervallo

libero anche lungo prima della manifestazione clinica di un ematoma subdurale.

Cosa che si è verificata nel caso in oggetto, laddove il trauma cranico del

26.7.2003 ha provocato l'ematoma subdurale che poi si è appalesato soltanto

agli inizi del mese di settembre" (cfr. act 20, pag.3).

9e. Infine dagli atti si

evince un ulteriore elemento che va a confermare la linearità di quanto esposto

in precedenza. Si tratta di un estratto della dottrina medica dal quale

traspare che la grande maggioranza degli ematomi sottodurali ha origini

traumatiche: le eccezioni al riguardo concernono i casi in cui il paziente ha

una pressione arteriosa molto alta o è affetto da un aneurisma cerebrale,

circostanze queste che però non trovano il benché minimo riscontro nella

pratica in esame (cfr. estratto prodotto al dibattimento del volume "Medicolegal

investigation of death", pag. 425).

9f. Alla luce di tutte le

considerazioni espresse - confortate oltretutto da chiari indizi e pareri

scientifici - dimostranti il fatto che non solo è del tutto usuale che i

sintomi di un ematoma subdurale si manifestano dopo un certo lasso di tempo, ma

che anche nel caso in oggetto tale circostanza si è verificata, si deve

concludere che è dato il nesso causale tra l'incidente della circolazione del

26 luglio 2003 e l'insorgere dell'ematoma nella testa del pedone investito.

10a. Per quanto riguarda la

seconda fase, relativa al rapporto fra l'ematoma sottodurale e il decesso di __________,

si rileva come occorre fondarsi sulle risultanze che emergono dagli atti onde

poter statuire in merito al nesso causale.

Innanzitutto si osserva che le

condizioni generali del paziente, operato in data 10 settembre 2003 con posa di

un drenaggio esterno rimosso il giorno successivo, sono progressivamente

peggiorate a seguito delle complicazioni intervenute che poi hanno causato la

morte; in proposito si specifica che il paziente è deceduto per un arresto

cardiocircolatorio dovuto anche ad una serie di fattori, quali crisi

epilettiche, polmonite nosocomiale, anemia, neuropatia ed encefalopatia (cfr. act

8, cartella medica di __________)

10b. Per quanto attiene alle

crisi epilettiche manifestatesi dopo l'intervento chirurgico va detto

preliminarmente che mai il paziente prima dell'incidente della circolazione

aveva avuto questo genere di disturbi, cosa del resto confermata sia dal suo

medico curante, secondo cui "egli non ha mai sofferto di epilessìa né

di nessuna altra malattia neurologica-cerebrale" (cfr. act 14, verbale

di interrogatorio del dottor __________, pag. 2), sia dalla moglie, per la

quale suo marito "non ha mai avuto crisi di epilessìa" (cfr. act

9, verbale di interrogatorio di __________, pag.2).

Un ulteriore elemento sul fatto

che le crisi epilettiche di cui sopra sono riconducibili all'ematoma si evince

dalla dichiarazione resa dal dottor __________, il quale asserisce che "si

tratta di una complicazione rara, ma conosciuta dopo un intervento di drenaggio

di un ematoma sottodurale" (cfr. act 14, pag.3).

Infine si rileva come al

dibattimento la difesa ha prodotto un documento del dottor __________ che

spiega il significato della polmonite nosocomiale per dimostrare che tale concausa,

di cui si dirà in seguito, abbia interrotto il nesso causale: senonché nel

medesimo scritto il dottore, che descrive anche in parole comprensibili la

definizione di ematoma sottodurale, afferma a proposito di quest'ultimo che

"il sangue forma una sacca e coagula formando un ematoma che preme sul

cervello e origina spesso una epilessìa".

10c. Per far fronte alle crisi

epilettiche al paziente sono stati somministrati diversi medicamenti che hanno

però prodotto delle intossicazioni che non han fatto altro che peggiorare e

complicare irrimediabilmente il decorso postoperatorio; al riguardo la

somministrazione ad alte dosi dei farmaci ha sviluppato un'insufficenza

respiratoria che ha reso necessaria l'intubazione del paziente seguita poi da

affezioni polmonari di tipo infettivo (cfr. act 8, lettera 11/12 novembre 2003

dell'ORL al dottor __________, pag.2).

10d. Il dottor __________,

nella perizia a lui commissionata, non ha avuto dubbi sul fatto che il decesso

è in primis riconducibile all'ematoma, tanto è vero che afferma categoricamente

che" il nesso di causalità tra l'incidente, l'ematoma subdurale ed il

decesso non può certo essere interrotto dal progressivo peggioramento delle

condizioni generali subite dal __________ durante il ricovero. Infatti è in

questa fase che sono intercorse delle concause, in parte legate all'età del

paziente, in parte legate ad una sua situazione clinica pregressa ed in parte

legate alla situazione clinica attuale, dove il prolungato allettamento

dell'uomo ha creato i fattori favorenti l'insorgenza di una patologia infettiva

a carico dei polmoni con successiva progressiva insufficenza respiratoria e

quindi decesso. Pertanto sulla base di quanto sopra espresso il rapporto di

causalità materiale diretto tra l'incidente della circolazione del 27

[recte 26] 7.2003 ed il

decesso dell'uomo può essere ammesso sul piano medico-legale" (cfr.

act.20, perizia medico-legale dell'11 maggio 2004, pag. 4).

10e. Ciò posto si deve pertanto

giungere alla conclusione che le concause, e quindi anche la polmonite, che poi

hanno condotto il paziente al decesso sono la conseguenza della presenza

dell'ematoma sottodurale riscontrato ad inizio settembre 2003; in tal senso, a

fronte oltretutto di indizi (cfr. al riguardo la definizione di indizio

contenuta nella sentenza 3.9.2004 del TPC in re E.) ed indicazioni chiare, è

dato il rapporto di causalità adeguata tra l'incidente e la morte di __________.

11. Nel corso del

dibattimento la difesa ha sollevato anche la questione relativa a presunti

errori medici, con particolare riferimento all'evacuazione tramite intervento

chirurgico dell'ematoma sottodurale, che avrebbero interrotto il nesso di

causalità: tuttavia una tesi del genere non trova riscontro agli atti, tanto è

vero che il dottor __________ nella perizia medico-legale non avanza

assolutamente un'ipotesi di questo tipo.

Al riguardo si rileva anzi che

l'intervento chirurgico in questione, del resto concordato tra un pool di

medici tra i quali il dottor __________, primario di neurochirurgia all'ORL

(cfr. act 10, pag.2), "è andato a buon fine, nel senso che l'ematoma è

stato correttamente evacuato" (cfr. ibidem).

Le complicazioni intervenute

successivamente fanno parte dei rischi, peraltro comunicati preventivamente ai

famigliari del paziente (cfr. ibidem), connessi con operazioni di questo tipo

ed effettuate su pazienti con le medesime caratteristiche di __________.

12. La difesa in sede

dibattimentale ha altresì chiesto che il reato di omicidio colposo a carico

dell'imputata fosse derubricato in lesioni colpose semplici e in subordine in

lesioni colpose gravi; tuttavia essendo confermato il reato più grave non é

necessario soffermarsi su tale richiesta in quanto le predette imputazioni per

lesioni colpose, così come quella per grave infrazione alle norme della

circolazione, vengono assorbite dal reato principale.

13. Quo al fatto che la

Sezione della circolazione ha comminato unicamente un ammonimento nei confronti

dell'imputata si rileva che in casu - come rettamente ha sostenuta la pubblica

accusa - vi sia stata una svista da parte dell'autorità amministrativa che ha

agito per quanto di sua competenza ancor prima di conoscere le risultanze

dell'inchiesta penale: tuttavia agli atti si evince pure un documento secondo

il quale, alla luce dell'apertura del presente procedimento per omicidio

colposo, l'emissione della multa è stata bloccata (cfr. incarto della Sezione

della circolazione, con particolare riferimento alla nota in calce allo scritto

28.11.2003 destinato alla PP Solcà).

14. Per quel che concerne la

commisurazione della pena la richiesta del Sost. Procuratore

pubblico risulta correttamente commisurata alla gravità del reato e alla colpa

dell'imputata, la quale non va dimenticato ha commesso l'infrazione alle norme

della circolazione violando crassamente le regole più elementari della

prudenza, ove appena si consideri la situazione particolare al momento

dell'incidente, caratterizzata in particolare dalla presenza di un forte

traffico e dal fatto che vi era una colonna di veicoli fermi.

A proposito della pena che -

alla luce di quanto sopra e considerati casi analoghi - è da definire mite, si

rileva inoltre come la stessa tiene conto della circostanza che l'accusata è

incensurata.

15. Abbondanzialmente,

sebbene tale circostanza non ha influito minimamente né sulla commisurazione

della pena e neppure sulla condanna dal momento che il motivo del contendere

era sostanzialmente legato alla problematica relativa al nesso causale, si fa

rimarcare il comportamento dell'accusata, la quale pur avendo interposto

tempestiva opposizione, non si è presentata al processo a causa di una sindrome

ansioso-depressiva diagnosticata il giorno precedente e la cui ricetta medica è

stata prodotta dalla difesa al dibattimento, mentre

qualche giorno prima dello

stesso aveva inoltrato tramite il proprio legale la richiesta - peraltro

respinta in quanto la citazione era stata spiccata da oltre un mese - di rinvio

o di posticiparne l'inizio alle ore 16 per asserita impossibilità di assentarsi

dal luogo di lavoro a causa della mancata autorizzazione del datore di lavoro.

visti gli art. 117 CP combinato con

gli art. 26 cpv. 1, 33 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 47 cpv. 2 LCStr; 6 cpv. 1, 10

cpv. 1 ONC; 41 cifra 1, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di omicidio

colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. DA 2229/2004 del 28 giugno 2004;

condanna ACCU 1,

1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'600.-

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

rinvia la parte civile al

competente foro civile per sue eventuali pretese.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.00 tassa

di giustizia

fr. 800.00 spese

giudiziarie

fr. 1600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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