10.2004.261
omicidio colposo a seguito delle lesioni subite nell'ambito di un incidente della circolazione che poi hanno condotto al decesso della persona investita dopo alcuni mesi
3 novembre 2004Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2004.261
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, PRPEN
Titolo:
omicidio colposo a seguito delle lesioni subite nell'ambito di un incidente della circolazione che poi hanno condotto al decesso della persona investita dopo alcuni mesi
OMICIDIO COLPOSO
art. 117 CPS
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 33 cpv. 1 LCSTR
art. 33 cpv. 2 LCSTR
art. 35 cpv. 2 LCSTR
art. 47 cpv. 2 LCSTR
art. 10 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
10.2004.261/pg
DA
2229/2004
Bellinzona
3
novembre 2004
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di omicidio colposo;
per
avere,
a
Massagno in data 26.07.2003,
circolando
su via S. Gottardo in direzione di Lugano al volante del motoveicolo Yamaha 125
(Motor Espana) targato (I) __________,
sorpassato,
in assenza di visuale, alcuni veicoli incolonnati sulla sua corsia di marcia,
fra cui un torpedone che si trovava fermo a ridosso di un passaggio pedonale,
con la conseguenza che investì, per imprevidenza colpevole,
† __________, il quale:
- stava attraversando la
pubblica via sulle strisce pedonali da destra a sinistra rispetto alla sua
direzione di marcia,
- ella, procedendo senza la
richiesta particolare prudenza, scorse solo pochi istanti prima dell’impatto,
- subì delle lesioni tali che
ne determinarono il decesso il 23.10.2003 presso l'Ospedale Civico di Lugano;
reato
previsto dall'art. 117 CP combinato con gli art. 26 cpv.
1, 33 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2 LCStr; 6 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa no. DA
2229/2004 del 28 giugno 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Per ogni pretesa le parti civili __________, Vezia, __________, Gentilino e __________,
Neuenkirch sono rinviate al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie
di fr. 500.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 luglio 2004 dall'accusata;
indetto il dibattimento 3 novembre 2004,
al quale sono comparsi il difensore, la parte civile e il Sostituto Procuratore
pubblico, mentre l'accusata è stata autorizzata a non presenziarvi;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il Sost. Procuratore pubblico
__________, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento dell'accusata, in quanto costituendo la
fattispecie penale in oggetto il reato di lesioni semplici non è stata
presentata querela; in via subordinata, nella denegata ipotesi che l'accusata
fosse condannata per lesioni gravi, chiede la riduzione della pena alla sola
multa per un importo massimo di fr. 500.-; in ulteriore subordine, nel caso
l'accusata venisse ritenuta colpevole di omicidio colposo, chiede la riduzione
della pena a 30 giorni di detenzione sospesi.
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1è autrice colpevole di
omicidio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 1è autrice colpevole di
lesioni colpose gravi per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3. Se ACCU 1è autrice colpevole di
lesioni colpose semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
4. Se ACCU 1è autrice colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
5. Sulla pena e sulle spese.
6. Sulle pretese della parte
civile.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. L'accusata il 26 luglio
2003 fu protagonista di un incidente della circolazione avvenuto in via San
Gottardo a Massagno, nei pressi dell'ex Latteria Luganese; alla guida del suo
scooter, nel mentre che il traffico in direzione discendente verso il tunnel di
Besso era fermo in colonna, superava dapprima due auto ed in seguito un bus,
fermo all'altezza di un passaggio pedonale, non avvedendosi che un anziano
pedone stava proprio in quel momento attraversando la strada sulle strisce
pedonali.
A seguito dell'impatto
l'anziano, scaraventato a terra, riportò delle ferite che resero necessario il
suo ricovero all'ospedale civico di Lugano, dove gli furono diagnosticate una
commozione cerebrale, un ematoma all'occhio sinistro con due ferite lacerocontuse
alla fronte ed una contusione al ginocchio destro.
2. Dopo alcuni giorni di
degenza, e più precisamente il 3 agosto successivo, __________, che aveva 78
anni, fu dimesso dal nosocomio e poté far rientro al proprio domicilio.
Tuttavia le sue condizioni di
salute peggiorarono all'inizio di settembre, allorquando si manifestarono dei
sintomi che in precedenza mai aveva avuto e che resero necessario il suo
ricovero d'urgenza presso l'ospedale civico di Lugano, dove il 10 settembre fu
sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa per svuotare un ematoma sottodurale
cronico.
Il decorso postoperatorio fu
caratterizzato da un progressivo peggioramento delle condizioni generali del
paziente che ne causarono il decesso, avvenuto in ospedale il 23 ottobre 2003.
3. Con decreto di accusa
del 28 giugno 2004 il Sostituto procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1autrice
colpevole di omicidio colposo per avere a Massagno in data 26 luglio 2003 -
circolando su via S. Gottardo in direzione di Lugano al volante del motoveicolo
Yamaha 125 targato (I) __________ -sorpassato, in assenza di visuale, alcuni
veicoli incolonnati sulla sua corsia di marcia, fra cui un torpedone che si
trovava fermo a ridosso di un passaggio pedonale, con la conseguenza che
investì, per imprevidenza colpevole,
† __________, il quale stava attraversando la pubblica via
sulle strisce pedonali da destra a sinistra rispetto alla sua direzione di
marcia e subì delle lesioni tali che ne determinarono il decesso il 23 ottobre
2003 presso l'Ospedale Civico di Lugano.
4. Ai sensi dell'articolo
117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione
o con la multa.
5. Preliminarmente si
osserva come i fatti avvenuti il 23 luglio 2003 sono chiari e sostanzialmente
non vengono contestati, sebbene la difesa nel corso del dibattimento abbia
messo in dubbio la circostanza secondo cui il bus fosse fermo; tuttavia dagli
atti si evince chiaramente - e perdipiù anche per ammissione dell'accusata
medesima - che il mezzo pubblico non era in movimento (cfr. act 1, verbale di
interrogatorio di ACCU 1 del 26 luglio 2003, pag.1 e verbale di interrogatorio
di __________ del 4 settembre 2003).
6. In merito all'infrazione
alle norme della circolazione commessa dall'accusata al momento dell'incidente
si rileva come la stessa deve essere considerata senz'ombra di dubbio grave e
non, come a torto ha rilevato la difesa al dibattimento rasentando addirittura
Fatti
i limiti della temerarietà, avvenuta senza imprevidenza colpevole.
Infatti, ai sensi della LCStr,
se si considera che ciascuno nella circolazione deve comportarsi in modo da non
essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente
alle norme stabilite (art. 26 cpv. 1), che il conducente deve agevolare ai
pedoni l'attraversamento della carreggiata e avvicinandosi ai passaggi pedonali
deve circolare con particolare prudenza e, se necessario fermarsi, dando loro
precedenza (art. 33 cpv. 1 e 2 LCStr e 6 cpv. 1 ONC), che è permesso fare un
sorpasso o girare un ostacolo solo se la visuale è libera (art. 35 cpv. 2 LCStr)
ed infine che il conducente non deve sorpassare se davanti al veicolo che lo
precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni
che attraversano la strada (art. 10 cpv. 1 ONC), si deve giungere alla
conclusione che le tesi della difesa sono del tutto prive di ogni fondamento,
tanto più che secondo l'art. 47 cpv. 2 LCStr se la circolazione è ferma i
conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei
veicoli.
Abbondanzialmente, a ulteriore
dimostrazione che in casu l'accusata ha commesso un'imprevidenza colpevole,
dagli atti si evince altresì che non ha nemmeno notato le strisce pedonali e
che l'incidente provocato dalle menzionate infrazioni al codice della strada è
avvenuto perdipiù alle 13.30 e cioè all'orario di punta in una delle arterie
principali del traffico veicolare e pedonale dell'intero Luganese.
7. Che nell'evenienza
concreta vi sia stato il decesso, avvenuto il 23 ottobre 2003, del pedone
investito è un fatto innegabile, ragion per cui non ci si dilungherà
ulteriormente su questo aspetto costitutivo del reato.
8. Occorre ora verificare,
onde poter stabilire se l'imputata ha commesso un omicidio colposo, se è
dato il nesso causale adeguato tra l'incidente della circolazione e la morte di
__________.
Innanzitutto si osserva che è
necessario procedere mediante la suddivisione del lasso temporale intercorso
fra l'incidente ed il decesso in due distinte fasi; la prima riguarda il
rapporto tra l'incidente e l'ematoma sottodurale, mentre la seconda verte sul
rapporto tra quest'ultimo e la morte del pedone.
9a. Per quanto attiene alla
prima fase bisogna avantutto sgombrare il campo dal dubbio relativo al lungo
periodo trascorso tra l'incidente, avvenuto il 26 luglio 2003, e la scoperta
dell'ematoma sottodurale cronico, diagnosticato unicamente l'8 settembre successivo.
A seguito dell'impatto con la
scooterista __________ cadde a terra e picchiò la testa; dopo l'intervento dei
sanitari fu ricoverato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civico di
Lugano, dove gli furono diagnosticate una commozione cerebrale, un ematoma
all'occhio sinistro con due ferite lacerocontuse alla fronte ed una contusione
al ginocchio destro.
Poiché a quel momento non fu
effettuata dai medici di picchetto del pronto soccorso, come sovente capita in
casi del genere, una TAC o un altro esame particolare atto ad indicare se il
paziente avesse un ematoma sottodurale, agli atti non v'è la prova certa della
presenza di tale lesione a seguito dell'incidente; di conseguenza, onde poter
statuire in merito, occorre basarsi sugli indizi a disposizione, in casu
rappresentati dalle dichiarazioni del medico curante dell'anziano pedone, da
quelle del dottor __________i, dalla perizia medico-legale del dottor __________
ed infine dall'autorevole dottrina medica in materia.
9b. Il primo indizio che
l'impatto ha provocato l'ematoma sottodurale in questione si evince dalle
dichiarazioni rese dal medico di famiglia del paziente; infatti il dottor __________,
che ha avuto in cura dal 1992 __________ in quanto afflitto da una poliartrite
reumatica, ha affermato di non avere "dubbi sul fatto che l'ematoma sottodurale
cronico sia in stretto nesso causale con l'incidente della circolazione del
26.7.2003" (cfr. act 14, verbale di interrogatorio dell'11 febbraio
2004, pag.3).
Tale certezza va letta a mo' di
conclusione di tutta una serie di considerazioni espresse dal dottore nel corso
della sua audizione: in effetti ha altresì dichiarato che "l'8.9.2003
mi ha telefonato in studio la figlia del paziente, __________, dicendomi che il
padre faceva fatica a parlare, era apatico e si comportava in maniera strana.
Sospettando un ematoma sottodurale cronico - complicazione del precedente
infortunio - ho fatto portare il paziente presso il mio studio, ove l'ho
visitato riscontrando una afasìa globale, una acalcolìa, una leggera emiparesi
branchiale destra. Questi segni confermavano la mia diagnosi clinica. Facevo
eseguire d'urgenza una TAC cerebrale presso la __________, che ha confermato la
bontà della mia diagnosi" (cfr. ibidem, pag. 2).
Inoltre, particolare questo di
grande rilevanza ove si consideri la questione inerente il lungo tempo
trascorso dall'incidente, il medico di famiglia ha pure aggiunto che "un
ematoma sottodurale cronico può manifestarsi anche mesi dopo un trauma" (cfr.
ibidem).
9c. Il secondo elemento è
riconducibile alla deposizione del dottor __________ - medico e caposervizio
del reparto di neochirurgia dell'ORL di Lugano - che ha operato __________ il
10 settembre per evacuargli l'ematoma sottodurale cronico.
Egli ha così descritto
l'intervento, durato circa 15/20 minuti: "durante lo stesso ho
potuto constatare che dopo avere aperto la dura madre ho notato la presenza di
una fine membrana e, dopo aver inciso come di consuetudine questa membrana, è
fuoriuscito del liquido xantocromo sotto pressione (non comunque un getto). Ho
di seguito visualizzato la membrana interna dell'ematoma subdurale e quindi in
trasparenza la corteccia cerebrale. Con questo ho voluto dire, in particolare
quando ho menzionato la fuoriuscita di liquido xantocromo (giallastro
trasparente), che al momento della trapanazione non è fuoriuscito del sangue
fresco. Ciò significa, a mio avviso, che l'ematoma subdurale dipendeva da una
rottura di un vaso, con tutta probabilità una vena, comunque non recente" (cfr.
act 10, verbale di interrogatorio del 29 gennaio 2004, pag.3).
Quest'ultima circostanza è un
ulteriore elemento che conferma quanto sostenuto dal dottor __________ ed è
suffragata dallo stesso dottor __________, secondo il quale " è dunque
possibile che l'ematoma subdurale si sia creato nel tempo a dipendenza di un
trauma cranico. Dico questo poiché la letteratura riferisce che è possibile
constatare un lasso temporale attorno ai 60 giorni fra l'insorgenza di un
ematoma subdurale ed un pregresso trauma cranico" (cfr. ibidem).
Se si considera inoltre che il
dottore in questione di seguito ha altresì affermato che " sotto
l'aspetto clinico i sintomi, sempre secondo la letteratura, possono insorgere
anche a partire dai 60 giorni dal trauma in ragione di circa il 50% dei
pazienti" e che gli stessi "possono essere anche molto subdoli",
citando ad esempio "delle cefalee o dei disturbi neurologici
focali, per esempio un'afasìa o un deficit motorio" (cfr. ibidem),
ecco che allora il quadro della situazione venutasi a creare nell'evenienza
concreta è molto più comprensibile e mostra come l'ematoma sottodurale si può
manifestare anche in una fase non immediatamente seguente al trauma.
Queste riflessioni trovano un
ennesimo riscontro ancora nel dottor __________, secondo cui " con
riferimento al caso di specie e sotto il profilo radiologico posso riferire in
questa sede che le risultanze della TAC effettuata al paziente il giorno prima
dell'intervento erano compatibili con un trauma cranico avvenuto da 1 a 2 mesi
dall'esame TAC" (cfr. ibidem, pag. 4).
9d. Il terzo indizio
atto a comprovare il legame causale tra l'incidente e l'ematoma riscontrato
nella testa di __________ emerge dalla perizia medico-legale del dottor __________,
il quale giunge ad affermare che " è indubbio quindi che sul piano
scientifico sia ben conosciuto il fenomeno dell'esistenza di un intervallo
libero anche lungo prima della manifestazione clinica di un ematoma subdurale.
Cosa che si è verificata nel caso in oggetto, laddove il trauma cranico del
26.7.2003 ha provocato l'ematoma subdurale che poi si è appalesato soltanto
agli inizi del mese di settembre" (cfr. act 20, pag.3).
9e. Infine dagli atti si
evince un ulteriore elemento che va a confermare la linearità di quanto esposto
in precedenza. Si tratta di un estratto della dottrina medica dal quale
traspare che la grande maggioranza degli ematomi sottodurali ha origini
traumatiche: le eccezioni al riguardo concernono i casi in cui il paziente ha
una pressione arteriosa molto alta o è affetto da un aneurisma cerebrale,
circostanze queste che però non trovano il benché minimo riscontro nella
pratica in esame (cfr. estratto prodotto al dibattimento del volume "Medicolegal
investigation of death", pag. 425).
9f. Alla luce di tutte le
considerazioni espresse - confortate oltretutto da chiari indizi e pareri
scientifici - dimostranti il fatto che non solo è del tutto usuale che i
sintomi di un ematoma subdurale si manifestano dopo un certo lasso di tempo, ma
che anche nel caso in oggetto tale circostanza si è verificata, si deve
concludere che è dato il nesso causale tra l'incidente della circolazione del
26 luglio 2003 e l'insorgere dell'ematoma nella testa del pedone investito.
10a. Per quanto riguarda la
seconda fase, relativa al rapporto fra l'ematoma sottodurale e il decesso di __________,
si rileva come occorre fondarsi sulle risultanze che emergono dagli atti onde
poter statuire in merito al nesso causale.
Innanzitutto si osserva che le
condizioni generali del paziente, operato in data 10 settembre 2003 con posa di
un drenaggio esterno rimosso il giorno successivo, sono progressivamente
peggiorate a seguito delle complicazioni intervenute che poi hanno causato la
morte; in proposito si specifica che il paziente è deceduto per un arresto
cardiocircolatorio dovuto anche ad una serie di fattori, quali crisi
epilettiche, polmonite nosocomiale, anemia, neuropatia ed encefalopatia (cfr. act
8, cartella medica di __________)
10b. Per quanto attiene alle
crisi epilettiche manifestatesi dopo l'intervento chirurgico va detto
preliminarmente che mai il paziente prima dell'incidente della circolazione
aveva avuto questo genere di disturbi, cosa del resto confermata sia dal suo
medico curante, secondo cui "egli non ha mai sofferto di epilessìa né
di nessuna altra malattia neurologica-cerebrale" (cfr. act 14, verbale
di interrogatorio del dottor __________, pag. 2), sia dalla moglie, per la
quale suo marito "non ha mai avuto crisi di epilessìa" (cfr. act
9, verbale di interrogatorio di __________, pag.2).
Un ulteriore elemento sul fatto
che le crisi epilettiche di cui sopra sono riconducibili all'ematoma si evince
dalla dichiarazione resa dal dottor __________, il quale asserisce che "si
tratta di una complicazione rara, ma conosciuta dopo un intervento di drenaggio
di un ematoma sottodurale" (cfr. act 14, pag.3).
Infine si rileva come al
dibattimento la difesa ha prodotto un documento del dottor __________ che
spiega il significato della polmonite nosocomiale per dimostrare che tale concausa,
di cui si dirà in seguito, abbia interrotto il nesso causale: senonché nel
medesimo scritto il dottore, che descrive anche in parole comprensibili la
definizione di ematoma sottodurale, afferma a proposito di quest'ultimo che
"il sangue forma una sacca e coagula formando un ematoma che preme sul
cervello e origina spesso una epilessìa".
10c. Per far fronte alle crisi
epilettiche al paziente sono stati somministrati diversi medicamenti che hanno
però prodotto delle intossicazioni che non han fatto altro che peggiorare e
complicare irrimediabilmente il decorso postoperatorio; al riguardo la
somministrazione ad alte dosi dei farmaci ha sviluppato un'insufficenza
respiratoria che ha reso necessaria l'intubazione del paziente seguita poi da
affezioni polmonari di tipo infettivo (cfr. act 8, lettera 11/12 novembre 2003
dell'ORL al dottor __________, pag.2).
10d. Il dottor __________,
nella perizia a lui commissionata, non ha avuto dubbi sul fatto che il decesso
è in primis riconducibile all'ematoma, tanto è vero che afferma categoricamente
che" il nesso di causalità tra l'incidente, l'ematoma subdurale ed il
decesso non può certo essere interrotto dal progressivo peggioramento delle
condizioni generali subite dal __________ durante il ricovero. Infatti è in
questa fase che sono intercorse delle concause, in parte legate all'età del
paziente, in parte legate ad una sua situazione clinica pregressa ed in parte
legate alla situazione clinica attuale, dove il prolungato allettamento
dell'uomo ha creato i fattori favorenti l'insorgenza di una patologia infettiva
a carico dei polmoni con successiva progressiva insufficenza respiratoria e
quindi decesso. Pertanto sulla base di quanto sopra espresso il rapporto di
causalità materiale diretto tra l'incidente della circolazione del 27
[recte 26] 7.2003 ed il
decesso dell'uomo può essere ammesso sul piano medico-legale" (cfr.
act.20, perizia medico-legale dell'11 maggio 2004, pag. 4).
10e. Ciò posto si deve pertanto
giungere alla conclusione che le concause, e quindi anche la polmonite, che poi
hanno condotto il paziente al decesso sono la conseguenza della presenza
dell'ematoma sottodurale riscontrato ad inizio settembre 2003; in tal senso, a
fronte oltretutto di indizi (cfr. al riguardo la definizione di indizio
contenuta nella sentenza 3.9.2004 del TPC in re E.) ed indicazioni chiare, è
dato il rapporto di causalità adeguata tra l'incidente e la morte di __________.
11. Nel corso del
dibattimento la difesa ha sollevato anche la questione relativa a presunti
errori medici, con particolare riferimento all'evacuazione tramite intervento
chirurgico dell'ematoma sottodurale, che avrebbero interrotto il nesso di
causalità: tuttavia una tesi del genere non trova riscontro agli atti, tanto è
vero che il dottor __________ nella perizia medico-legale non avanza
assolutamente un'ipotesi di questo tipo.
Al riguardo si rileva anzi che
l'intervento chirurgico in questione, del resto concordato tra un pool di
medici tra i quali il dottor __________, primario di neurochirurgia all'ORL
(cfr. act 10, pag.2), "è andato a buon fine, nel senso che l'ematoma è
stato correttamente evacuato" (cfr. ibidem).
Le complicazioni intervenute
successivamente fanno parte dei rischi, peraltro comunicati preventivamente ai
famigliari del paziente (cfr. ibidem), connessi con operazioni di questo tipo
ed effettuate su pazienti con le medesime caratteristiche di __________.
12. La difesa in sede
dibattimentale ha altresì chiesto che il reato di omicidio colposo a carico
dell'imputata fosse derubricato in lesioni colpose semplici e in subordine in
lesioni colpose gravi; tuttavia essendo confermato il reato più grave non é
necessario soffermarsi su tale richiesta in quanto le predette imputazioni per
lesioni colpose, così come quella per grave infrazione alle norme della
circolazione, vengono assorbite dal reato principale.
13. Quo al fatto che la
Sezione della circolazione ha comminato unicamente un ammonimento nei confronti
dell'imputata si rileva che in casu - come rettamente ha sostenuta la pubblica
accusa - vi sia stata una svista da parte dell'autorità amministrativa che ha
agito per quanto di sua competenza ancor prima di conoscere le risultanze
dell'inchiesta penale: tuttavia agli atti si evince pure un documento secondo
il quale, alla luce dell'apertura del presente procedimento per omicidio
colposo, l'emissione della multa è stata bloccata (cfr. incarto della Sezione
della circolazione, con particolare riferimento alla nota in calce allo scritto
28.11.2003 destinato alla PP Solcà).
14. Per quel che concerne la
commisurazione della pena la richiesta del Sost. Procuratore
pubblico risulta correttamente commisurata alla gravità del reato e alla colpa
dell'imputata, la quale non va dimenticato ha commesso l'infrazione alle norme
della circolazione violando crassamente le regole più elementari della
prudenza, ove appena si consideri la situazione particolare al momento
dell'incidente, caratterizzata in particolare dalla presenza di un forte
traffico e dal fatto che vi era una colonna di veicoli fermi.
A proposito della pena che -
alla luce di quanto sopra e considerati casi analoghi - è da definire mite, si
rileva inoltre come la stessa tiene conto della circostanza che l'accusata è
incensurata.
15. Abbondanzialmente,
sebbene tale circostanza non ha influito minimamente né sulla commisurazione
della pena e neppure sulla condanna dal momento che il motivo del contendere
era sostanzialmente legato alla problematica relativa al nesso causale, si fa
rimarcare il comportamento dell'accusata, la quale pur avendo interposto
tempestiva opposizione, non si è presentata al processo a causa di una sindrome
ansioso-depressiva diagnosticata il giorno precedente e la cui ricetta medica è
stata prodotta dalla difesa al dibattimento, mentre
qualche giorno prima dello
stesso aveva inoltrato tramite il proprio legale la richiesta - peraltro
respinta in quanto la citazione era stata spiccata da oltre un mese - di rinvio
o di posticiparne l'inizio alle ore 16 per asserita impossibilità di assentarsi
dal luogo di lavoro a causa della mancata autorizzazione del datore di lavoro.
visti gli art. 117 CP combinato con
gli art. 26 cpv. 1, 33 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 47 cpv. 2 LCStr; 6 cpv. 1, 10
cpv. 1 ONC; 41 cifra 1, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di omicidio
colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA 2229/2004 del 28 giugno 2004;
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'600.-
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
rinvia la parte civile al
competente foro civile per sue eventuali pretese.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.00 tassa
di giustizia
fr. 800.00 spese
giudiziarie
fr. 1600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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