10.2004.268
acquisto cocaina e consumo di marijuana
17 novembre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.268
Data decisione, Autorità:
17.11.2004, PRPEN
Titolo:
acquisto cocaina e consumo di marijuana
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 let. a LSTUP
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2004.268/bep
DA
2317/2004
Bellinzona
17
novembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria __________ per giudicare
_ACCU1 ,
(difeso da:
Lic.iur. __________, Lugano)
prevenuto
colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
senza
essere autorizzato,
nel
periodo 13 gennaio 2004/aprile 2004,
a
Lugano,
venduto
a diversi consumatori locali tra cui ____________________, un imprecisato
numero di palline di cocaina stimabile tra 1 e 2 grammi, al prezzo di fr. 20.--
ciascuna pallina;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
senza
essere autorizzato,
a
Basilea,
per
una settimana nel corso del mese di marzo 2004,
consumato
un imprecisato quantitativo di marijuana,
sostanza
messagli a disposizione da amici non meglio identificati;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1
LStup e art. 19a LStup;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA
__________/2004 di data 5 luglio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 12 (dodici)
giorni di detenzione da espiare, da dedurre il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 12.01.2004
(DA __________/2004) ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
5. Ordina la confisca di un
natel Sony Ericsson con relativa carta Orange e di un natel Nokia 3100 con
carta Orange.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 12 luglio 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 novembre 2004,
al quale è comparso il difensore d'ufficio mentre l'accusato, regolarmente
citato nelle forme edittali, non è comparso, il Procuratore pubblico ha
rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19 cifra 1 e 19a
LStup; 41, 55, 58, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti
1. Se _ACCU1 è autore colpevole
di:
1.1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
1.2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere inflitta la pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero.
4. Se deve essere revocata la
sospensione condizionale della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 12.01.2004 (DA
__________/2004).
5. Se si deve procedere alla
confisca di un natel Sony Ericsson con relativa carta Orange e di un natel Nokia
3100 con carta Orange.
dichiara _ACCU1
autore colpevole di infrazione
alla LF sugli stupefacenti e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per
Fatti
i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
__________/2004 del 5 luglio 2004;
condanna _ACCU1,
1. alla pena di 12 (dodici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
condanna __________ _ACCU1alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre)
anni.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
non revoca la sospensione condizionale
della pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il 12.01.2004 (DA __________/2004), ma ne prolunga di 1
(uno) anno il periodo di prova.
ordina la confisca di un natel Sony
Ericsson con relativa carta Orange e di un natel Nokia 3100 con carta Orange.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per
tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio reperti, Comando
polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
federale dell'immigrazione, dell'integrazione dell'emigrazione, Berna,
Ufficio dei GIAR, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di _ACCU1
fr.
150.00
tassa di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
fr. 150.00 ./. sequestro del 24.06.2004
fr. 250.00 totale
complessivo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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