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Decisione

10.2004.285

soggiorno illegale in Svizzera

12 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con

decreto d’accusa no. DA 2575/2004 di data 5 agosto 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

3.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle seguenti pene

decretate nei suoi confronti:

- di

45.

(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il 03.05.2004, ma l'ammonisce formalmente,

- di

10.

(dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico il 12.07.2004 ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.

4.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004 ma

l'ammonisce formalmente;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 6 agosto 2004 dall'accusato;

indetto il

dibattimento, al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali a

mezzo del Foglio ufficiale del 10 settembre 2004, non è comparso, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 23 cpv. 1 LDDS; richiamati gli art. 41 cifra 1 e 3, 55, 63 CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

__________ è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la

dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere revocata la sospensione condizionale delle pene di 45

(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il 03.05.2004 e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.07.2004.

4.

Se

deve essere revocata la sospensione condizionale della pena accessoria

dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004

dichiara ACCU1

autore

colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 2575/2004 del 5 agosto 2004;

condanna ACCU1

1.

alla

pena di 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di 3 (tre) anni;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

non

revoca la sospensione condizionale delle seguenti

pene:

- di

45.

(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il 03.05.2004, ma l'ammonisce formalmente,

- di

10.

(dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico il 12.07.2004, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.

non

revoca la sospensione condizionale della pena

accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004, ma

l'ammonisce formalmente.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

avverte il

condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente

esecutiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di _ACCU1

fr.

100.00

tassa di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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