10.2004.285
soggiorno illegale in Svizzera
12 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.285
Data decisione, Autorità:
12.10.2004, PRPEN
Titolo:
soggiorno illegale in Svizzera
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2004.285/fl
DA
2575/2004
Bellinzona
12
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria __________
per giudicare
_ACCU1
prevenuto
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri
per avere
nel periodo dal 13 luglio
2004 sino al 5 agosto 2004 soggiornato illegalmente in Svizzera e meglio a
__________, __________ venendo infine fermato a Lugano, poiché privo di
documenti di legittimazione;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
richiamati gli art. 41 cifra 1 e 3 e 55 CP;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA 2575/2004 di data 5 agosto 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
3.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle seguenti pene
decretate nei suoi confronti:
- di
45.
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 03.05.2004, ma l'ammonisce formalmente,
- di
10.
(dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 12.07.2004 ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.
4.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004 ma
l'ammonisce formalmente;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 6 agosto 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento, al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali a
mezzo del Foglio ufficiale del 10 settembre 2004, non è comparso, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS; richiamati gli art. 41 cifra 1 e 3, 55, 63 CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
__________ è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere revocata la sospensione condizionale delle pene di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 03.05.2004 e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.07.2004.
4.
Se
deve essere revocata la sospensione condizionale della pena accessoria
dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004
dichiara ACCU1
autore
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 2575/2004 del 5 agosto 2004;
condanna ACCU1
1.
alla
pena di 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni;
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
non
revoca la sospensione condizionale delle seguenti
pene:
- di
45.
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 03.05.2004, ma l'ammonisce formalmente,
- di
10.
(dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 12.07.2004, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.
non
revoca la sospensione condizionale della pena
accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004, ma
l'ammonisce formalmente.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
avverte il
condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei
mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di _ACCU1
fr.
100.00
tassa di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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