10.2004.287
appropriazione indebita. Ripetuto delitto contro la legge contro la concorrenza sleale
8 marzo 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.287
Data decisione, Autorità:
08.03.2005, PRPEN
Titolo:
appropriazione indebita. Ripetuto delitto contro la legge contro la concorrenza sleale
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
art. 3 LCSL
art. 23 LCSL
Incarto
n.
10.2004.287/AMM
DA
2437/2004
Bellinzona
8
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Barbara Marelli in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa dall’avv.,)
accusata di 1. appropriazione indebita
per avere, a __________ e __________,
nel periodo almeno dal giugno al 28 ottobre 1999, allo scopo di procacciarsi un
indebito profitto, in qualità di venditrice/telefonista della società __________
SA, __________, società attiva nel settore commerciale della vendita a
distanza, senza essere autorizzata e in violazione di quanto previsto nel
contratto di lavoro al punto 11 lett. c, trattenuto un numero imprecisato di
contratti di vendita, di conferme d'ordine, di tabulati, di schede contenenti i
nominativi e dati personali dei clienti di spettanza della società menzionata
(tutti documenti originali facenti parte del goodwill della società), a
lei affidati dalla società per la vendita a distanza di beni, in particolare
omettendo di riconsegnarli e mettendoli a disposizione della società __________
__________ AG, __________, concorrente diretta attiva nel medesimo settore
commerciale, per un valore commerciale stimato dalla parte civile di circa fr.
50 000.–;
2. ripetuto
delitto contro la LCSl
per essere, nelle
circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, in qualità di
venditrice/telefonista della società __________ __________ AG, __________,
società attiva nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere
autorizzata dalla società __________ SA, __________, suo precedente datore di
lavoro attivo nello stesso settore commerciale e in violazione di quanto previsto
nel contratto di lavoro al punto 11 lett. a e c che la legava a quest'ultima
società, ripetutamente e intenzionalmente resasi colpevole di concorrenza sleale
ai sensi dell'art. 3 lett. b, d LCSI nei confronti della società __________ SA,
favorendo nel contempo la società __________ AG nella concorrenza e ingenerando
confusione nei clienti tra le merci e le prestazioni della __________ e quelle
della __________;
e meglio per avere, dopo
avere utilizzato a favore dell'attività commerciale della società __________ AG
Fatti
i metodi di vendita e le proprie relazioni d'affari acquisiti in precedenza
presso la società __________ SA, e in particolare le schede contenenti i
nominativi e i dati personali dei clienti di spettanza di quest'ultima società,
a lei originariamente affidati dalla __________ per la vendita a distanza di beni
(documenti di cui si è indebitamente appropriata nelle modalità esposte al punto
1),
contattato i clienti della
società __________ SA avvalendosi dei canali commerciali societari definiti
sopra, offrendo e trasmettendo loro prodotti della società concorrente __________
AG, senza che i clienti venissero informati della differente origine dei
prodotti e speculando sul fatto che i clienti la riconoscessero come rappresentante
della __________;
reati previsti dagli art. 138 n. 1 CP; 23 LCSI (in
relazione con l'art. 3 lett. b e d LCSI);
perseguita con decreto d’accusa DA
2437/2004 del 26 luglio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:
1. alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni,
Considerandi
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,
3.
rinvia la parte civile,
per eventuali richieste di risarcimento, al foro civile,
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta il 5 agosto 2004 dall’imputata;
indetto il
dibattimento 8 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusata e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale – in estrema sintesi – chiede il
proscioglimento dell’accusata per difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi
dei reati ascrittile; contesta
altresì la commisurazione
della pena, ritenuta in ogni caso sproporzionata;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1.
se
l'imputata è autrice colpevole di appropriazione indebita e/o ripetuto delitto
contro la LCSl;
2.
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1
quale
pena dev'essere inflitta all'imputata,
2.2
se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
3.
il
giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63 e 138 n. 1
CP; 3 lett. b, d e 23 LCSI; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1.
autrice colpevole di appropriazione
indebita, art. 138 n. 1 CP,
per avere, accettando
l’eventualità di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di
venditrice/telefonista della società __________ SA, __________, società attiva
nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata e in
violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. c, trattenuto
un contratto di vendita/conferma d'ordine e un numero imprecisato di schede
contenenti i nominativi e dati personali dei clienti di spettanza della società
menzionata (documenti originali facenti parte del goodwill della
società), a lei affidati dalla società per la vendita a distanza di beni, in
particolare omettendo di riconsegnarli e mettendoli a disposizione della
società __________ AG, __________, concorrente diretta attiva nel medesimo
settore commerciale;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di ripetuto
delitto contro la LF sulla concorrenza sleale, art. 23 LCSI, per i fatti
descritti nel decreto d’accusa DA 2437/2004 del 26 luglio 2004;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
2.
al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio
giuridico, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico della condannata:
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 300.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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