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Decisione

10.2004.287

appropriazione indebita. Ripetuto delitto contro la legge contro la concorrenza sleale

8 marzo 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i metodi di vendita e le proprie relazioni d'affari acquisiti in precedenza

presso la società __________ SA, e in particolare le schede contenenti i

nominativi e i dati personali dei clienti di spettanza di quest'ultima società,

a lei originariamente affidati dalla __________ per la vendita a distanza di beni

(documenti di cui si è indebitamente appropriata nelle modalità esposte al punto

1),

contattato i clienti della

società __________ SA avvalendosi dei canali commerciali societari definiti

sopra, offrendo e trasmettendo loro prodotti della società concorrente __________

AG, senza che i clienti venissero informati della differente origine dei

prodotti e speculando sul fatto che i clienti la riconoscessero come rappresentante

della __________;

reati previsti dagli art. 138 n. 1 CP; 23 LCSI (in

relazione con l'art. 3 lett. b e d LCSI);

perseguita con decreto d’accusa DA

2437/2004 del 26 luglio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:

1. alla pena di 45

(quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni,

Considerandi

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

3.

rinvia la parte civile,

per eventuali richieste di risarcimento, al foro civile,

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta il 5 agosto 2004 dall’imputata;

indetto il

dibattimento 8 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusata e il difensore;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusata;

sentito il

difensore, il quale – in estrema sintesi – chiede il

proscioglimento dell’accu­sata per difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi

dei reati ascrittile; contesta

altresì la commisurazione

della pena, ritenuta in ogni caso sproporzionata;

rispondendo ai seguenti quesiti:

1.

se

l'imputata è autrice colpevole di appropriazione indebita e/o ripetuto delitto

contro la LCSl;

2.

in

caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1

quale

pena dev'essere inflitta all'imputata,

2.2

se

dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova;

3.

il

giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63 e 138 n. 1

CP; 3 lett. b, d e 23 LCSI; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU

1.

autrice colpevole di appropriazione

indebita, art. 138 n. 1 CP,

per avere, accettando

l’eventualità di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di

venditrice/tele­fonista della società __________ SA, __________, società attiva

nel settore commerciale della vendita a distanza, senza essere autorizzata e in

violazione di quanto previsto nel contratto di lavoro al punto 11 lett. c, trattenuto

un contratto di vendita/conferma d'ordine e un numero imprecisato di schede

contenenti i nominativi e dati personali dei clienti di spettanza della società

menzionata (documenti originali facenti parte del goodwill della

società), a lei affidati dalla società per la vendita a distanza di beni, in

particolare omettendo di riconsegnarli e mettendoli a disposizione della

società __________ AG, __________, concorrente diretta attiva nel medesimo

settore commerciale;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di ripetuto

delitto contro la LF sulla concorrenza sleale, art. 23 LCSI, per i fatti

descritti nel decreto d’accusa DA 2437/2004 del 26 luglio 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni,

2.

al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione

a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio

giuridico, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario

giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di pagamento a carico della condannata:

fr. 150.– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 300.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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