10.2004.289
falsificazione di una firma per procacciarsi un indebito profitto
21 settembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.289
Data decisione, Autorità:
21.09.2006, PRPEN
Titolo:
falsificazione di una firma per procacciarsi un indebito profitto
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 CPS
Incarto
n.
10.2004.289
DA
2423/2004
Bellinzona
21
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI
1,)
prevenuta colpevole di ripetuta falsità in documenti,
per avere, in correità con __________,
ad __________, __________ e __________, a cavallo fra i mesi di agosto e
settembre 1996, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
formato i seguenti documenti falsi e abusato dell'altrui firma autentica per
formare i seguenti documenti suppositizi, rispettivamente attestato nei
seguenti documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,
e averne fatto uso, dinanzi al Procuratore pubblico, a scopo d'inganno:
-
"ricevuta e accettazione di mandato", datata
Fatti
26.06.1989, a firma __________;
-
"dichiarazione", datata 08.02.1995, a firma __________;
-
"mandato d'amministrazione", datato 07.07.1995, tra ACCU
1 e __________ SA;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 2423/2004 di
data 9 agosto 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi
di detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 11 agosto 2004 dall'accusata;
indetto il dibattimento 21 settembre 2006,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 26 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento poiché non sono dati gli elementi costitutivi oggettivi
dell’infrazione, trattandosi di bugie scritte; questo anche in considerazione
della sentenza 25 ottobre 2005 della Corte delle assise correzionali che ha
prosciolto dalla medesima fattispecie il correo __________; in via subordinata
chiede una massiccia riduzione della pena tenuto conto della condotta irreprensibile
dell’accusata negli ultimi 10 anni, del lungo tempo trascorso dall’occorrenza
dei fatti, ciò che costituisce una violazione del principio di celerità ai
sensi degli art. 6 CEDU e 29 Cost. Con riferimento alla pena accessoria
dell’espulsione, alla luce della prossima entrata in vigore della nuova parte
generale del CP che sopprime tale pena, chiede che la proposta contenuta nel
decreto d’accusa non venga confermata;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di ripetuta falsità in documenti.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere comminata la
pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ripetuta
falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2423/2004
del 9 agosto 2004.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 500.00 spese
di giustizia
fr. 1'000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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