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Decisione

10.2004.289

falsificazione di una firma per procacciarsi un indebito profitto

21 settembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

26.06.1989, a firma __________;

-

"dichiarazione", datata 08.02.1995, a firma __________;

-

"mandato d'amministrazione", datato 07.07.1995, tra ACCU

1 e __________ SA;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 251 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 2423/2004 di

data 9 agosto 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi

di detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria

dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 11 agosto 2004 dall'accusata;

indetto il dibattimento 21 settembre 2006,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 26 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento poiché non sono dati gli elementi costitutivi oggettivi

dell’infrazione, trattandosi di bugie scritte; questo anche in considerazione

della sentenza 25 ottobre 2005 della Corte delle assise correzionali che ha

prosciolto dalla medesima fattispecie il correo __________; in via subordinata

chiede una massiccia riduzione della pena tenuto conto della condotta irreprensibile

dell’accusata negli ultimi 10 anni, del lungo tempo trascorso dall’occorrenza

dei fatti, ciò che costituisce una violazione del principio di celerità ai

sensi degli art. 6 CEDU e 29 Cost. Con riferimento alla pena accessoria

dell’espulsione, alla luce della prossima entrata in vigore della nuova parte

generale del CP che sopprime tale pena, chiede che la proposta contenuta nel

decreto d’accusa non venga confermata;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di ripetuta falsità in documenti.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere comminata la

pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di ripetuta

falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2423/2004

del 9 agosto 2004.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 500.00 spese

di giustizia

fr. 1'000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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