10.2004.291
entrata e soggiorno illegali
1 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.291
Data decisione, Autorità:
01.03.2005, PRPEN
Titolo:
entrata e soggiorno illegali
CONTRAFFAZIONE DI DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2004.291/AMM
Bellinzona
1
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
alias
accusato di ripetuta
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale)
per
essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di Chiasso
autostrada verso la fine del mese di aprile 2004 e in data 10 luglio 2004 senza
essere in possesso di validi certificati di legittimazione, così come per avere
soggiornato illegalmente a __________ durante 5 giorni nel mese di aprile 2004
e nel periodo dal 10 al 15 luglio 2004 privo di validi certificati di legittimazione;
reato previsto dall'art.
23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con
decreto d’accusa DA 2404/2004 del 15 luglio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni,
2. alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
3. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese di fr. 150.–,
e inoltre – non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3
(tre) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino il 14 luglio 2003, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo
di prova,
– ordina
la confisca del passaporto nigeriano __________ intestato a __________;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 28 luglio 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 1° marzo 2005, cui sono intervenuti l’accusato, il difensore e
l’interprete __________, mentre il sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato
a comparire postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e all’audizione testimoniale di __________;
sentito il
difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell’imputato – entrato in
Svizzera (e ivi rimasto per meno di tre mesi) munito di validi documenti di
legittimazione – così come per il riconoscimento di un’indennità di fr. 1000.–
per ripetibili;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1. se
l'imputato è autore colpevole di ripetuta infrazione alla LDDS;
2. in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria
e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il
giudizio sulla confisca del passaporto, sugli oneri processuali e le ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
proscioglie ACCU
1
dall’accusa
di ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 2404/2004 del 15 luglio 2004;
carica le
spese allo __________, che rifonderà all’imputato prosciolto fr. 1000.– per
ripetibili;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Ufficio federale della migrazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Polizia Scientifica, Bellinzona,
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio
giuridico, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza
è definitiva.
terzi implicati
Fatti
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
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