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Decisione

10.2004.293

soggiorno in un albergo e frode a danno dell'esercente per la somma di fr. 1'907.40

12 ottobre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di data 5 agosto 2004 del _AINQ1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile albergo __________ della somma di fr. 1'907.40 a titolo di risarcimento.

3.

Non si prelevano né tasse

di giustizia né spese giudiziarie;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 18 agosto 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 12 ottobre 2004,

al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali, non è comparso,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma

del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 149 CP; richiamato

l’art. 41 cifra 1, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,

rispondendo ai quesiti

1.

Se __________ è autore

colpevole di frode dello scotto per i fatti descritti nel decreto di accusa a

suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 1'970.40.

dichiara _ACCU1,

autore colpevole di frode dello

scotto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. DA 2426/2004 del 5 agosto 2004;

condanna _ACCU1,

1.

alla pena di 3 (tre) giorni di

detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

condanna __________ al versamento alla

parte civile albergo __________ della somma di fr. 1'907.40 a titolo di

risarcimento.

le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di _ACCU1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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