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Decisione

10.2004.296

diffamazione: fax in cui vittima tacciata di pregiudicato e "sfruttatore" di curatelato. Prova della verità respinta poiché intento di fare maldicenza

18 febbraio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di famiglia (art. 173 n. 3 CP);

che il sostituto Procuratore

pubblico rimprovera all’imputato, come si è detto, di “avere, a Lugano il 18

luglio 2003, mediante scritto indirizzato via fax al __________ presso l'avv. __________,

ma in realtà inviato via fax al __________ di __________ (Italia), reso

sospetto __________ di condotta disonorevole tacciandolo più volte di ‘pregiudicato’

e di avere fatto oggetto una persona tutelata di esose richieste di denaro”;

che il difensore riconosce che

il termine “pregiudicato” nell’accezione comune è un po’ pesante, ma lo ritiene

linguisticamente corretto e giustificato nell’ottica della salvaguardia

dell’attività del patronato (seppur dettato anche da una certa volontà di

rivalsa nei confronti della parte lesa per la fine burrascosa del rapporto di

collaborazione);

che sulle affermazioni

riguardanti il curatelato, la difesa soggiunge che l’impu­tato ha fatto

affidamento in buona fede a quanto riferitogli dal diretto interessato, ch’egli

si è sentito in dovere di segnalare __________ a tutela di quest’ultima;

che non giova tuttavia all’accusato

Considerandi

adombrare un eventuale interesse del patronato, ove solo si consideri come egli

è stato punito per lo scritto inviato al __________ di __________, e non è dato

di vedere – né l’imputato pretende – una qualsivoglia utilità per quest’ultimo

ad avere informazioni sul passato della parte lesa;

che nemmeno l’accusato si duole

del resto, per avventura, di essersi rivolto al __________ di __________ per un

semplice errore (cfr. anzi verbale d’interro­gatorio del 27 gennaio 2004,

allegato 2 all’act. 5, in basso: “come segretario __________ io mi sono

sentito di sollevare il problema e rendere attenti i dirigenti italiani”);

che l’invio incriminato non era

quindi giustificato né da un interesse pubblico né da un altro motivo

sufficiente a norma dell’art. 173 n. 3 CP, ma era dettato solo dalla volontà di

fare della maldicenza;

che nulla induce in definitiva

a scostarsi dalla tesi accusatoria, i termini adoperati dall’imputato e ritenuti

dal magistrato inquirente essendo altresì manifestamente lesivi dell’onore

della vittima nel senso dell’art. 173 n. 1 CP;

che sulla pena, una multa di

fr. 500.– risulta tutto sommato più adeguata all’in­frazione commessa, al grado

di colpa, alla situazione personale dell’imputato – incensurato (act. 7) – e

alle circostanze del caso specifico;

che gli oneri processuali sono

a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 48 seg., 63 e 173 CP;

9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

diffamazione, art. 173 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa DA 2572/2004 del 9 agosto 2004;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500.–;

2. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna al condannato un termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento in

materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 500.– multa

fr. 450.– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 1100.– totale

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione

orale dei dispositivi.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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