10.2004.3
riconoscimento ed esecutività in Svizzera di una separazione consensuale pronunciata in Italia
15 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.3
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, ICCA
Titolo:
riconoscimento ed esecutività in Svizzera di una separazione consensuale pronunciata in Italia
DECISIONE STRANIERA
RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE
RICONOSCIMENTO SENTENZE O DECISIONI STRANIERE
art. 511 cpv. 1 CPC-TI
art. 29 LDIP
Incarto n°
10.2004.3
Lugano
15 settembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
1° marzo 2004 presentata da
_ISTA1
(patrocinata dall'
RAPP1
relativa
al decreto emanato il 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di Imperia ha omologato
la separazione personale tra l'istante e
_CON1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che _CON1 (1957), cittadino italiano, e _ISTA1 (1968), cittadina
svizzera e italiana, si sono sposati a __________ il 27 settembre 1991 e hanno
due figli, E__________ (nata il 26 febbraio 1993) e F__________ (nato il 23
gennaio 2000);
che con
decreto del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Imperia ha omologato in camera di
consiglio la separazione consensuale dei coniugi;
che il 1°
marzo 2004 _ISTA1 ha chiesto a questa Camera la delibazione di tale decreto;
che _CON1
ha confermato il 22 luglio 2004 di aderire all'istanza, dichiarando contestualmente
– insieme con la moglie – di rinunciare al contraddittorio davanti a questa
Camera;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,
secondo le norme della legge federale sul diritto intenzionale privato (art. 29
LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che è
compito invece dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di
decisioni o documenti stranieri relativi allo stato civile nei corrispondenti
registri svizzeri (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 99 Ib 241 consid. 2);
che il
decreto emesso dal Tribunale di Imperia riguarda bensì una cittadina svizzera,
ma non può considerarsi una decisione in materia di stato civile, la
separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri (v. gli art.
115 e 130 OSC);
che in
concreto la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;
che
l'esecutività in Svizzera di decreti omologanti in Italia la separazione
consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto
comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione
sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1°
giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio
1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301; La
nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 nel mezzo);
che non è
più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e
l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS
0.276.194.541), conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1
della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni
– specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in
fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle
Considerandi
disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e
l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);
che
sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o
risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni
estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale
privato (art. 17 della Convenzione medesima in relazione con gli art. 1 cpv. 2,
25.
segg. e 65 LDIP);
che alla
Convenzione dell'Aia non soggiacciono in ogni modo le misure o le condanne
accessorie pronunciate nella decisione di separazione, segnatamente le condanne
di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli (art. 1
cpv. 2 della Convenzione stessa);
che nella
fattispecie questioni del genere non si pongono, l'istante non chiedendo né la
condanna del marito a prestazioni pecuniarie (per cui dovrebbe adire del resto
la via esecutiva: art. 512 CPC) né – per avventura – la consegna dell'uno o
dell'altro figlio;
che
l'unico problema consiste dunque nell'esaminare, in concreto, se la
separazione come tale possa essere riconosciuta e resa esecutiva in Svizzera
(l'exequatur pronunciato in virtù degli art. 25 segg. o 166 segg. LDIP
dispiega effetti sull'intero territorio nazionale: Scyboz/Braconi, La reconnaissance et l'exécution des jugements
étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: Revue fribourgeoise
de jurisprudence 2/1993 pag. 230);
che
secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono
riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di
separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;
che per
la Svizzera poco importa la qualifica di attore o convenuto (nella fattispecie
la richiesta di separazione era consensuale), a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP
bastando che “uno dei coniugi” avesse la dimora abituale nello Stato in cui è
pronunciata la separazione;
che tale
premessa è adempiuta nel caso in esame, il marito risiedendo – allora come ora
– a __________;
che per
il resto non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio
o di ordine pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6,
8.
e 10 della Convenzione);
che il
decreto emesso dal Tribunale di Imperia può ritenersi definitivo, ancorché a
suo tempo suscettibile di reclamo entro dieci giorni dinanzi alla corte
d'appello (Picardi, Codice di
procedura civile, 2ª edizione, pag. 2177, n. 5 ad art. 711), il cancelliere del
Tribunale avendo attestato il 19 aprile 2004 che – in ogni modo – “non
risultano depositati ricorsi di modifica delle condizioni di separazione”;
che, in
ultima analisi, il decreto in rassegna può dunque essere delibato;
che i
costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi
opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma
l'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non si giustifica di assegnare ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta, nel senso che il decreto del 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di
Imperia ha omologato la separazione consensuale fra _CON1 e _ISTA1 è riconosciuto
e dichiarato esecutivo in Svizzera.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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