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Decisione

10.2004.3

riconoscimento ed esecutività in Svizzera di una separazione consensuale pronunciata in Italia

15 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

1° marzo 2004 presentata da

_ISTA1

(patrocinata dall'

RAPP1

relativa

al decreto emanato il 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di Imperia ha omologato

la separazione personale tra l'istante e

_CON1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta

l'istanza di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che _CON1 (1957), cittadino italiano, e _ISTA1 (1968), cittadina

svizzera e italiana, si sono sposati a __________ il 27 settembre 1991 e hanno

due figli, E__________ (nata il 26 febbraio 1993) e F__________ (nato il 23

gennaio 2000);

che con

decreto del 5 febbraio 2003 il Tribunale di Imperia ha omologato in camera di

consiglio la separazione consensuale dei coniugi;

che il 1°

marzo 2004 _ISTA1 ha chiesto a questa Camera la delibazione di tale decreto;

che _CON1

ha confermato il 22 luglio 2004 di aderire all'istanza, dichiarando contestualmente

– insieme con la moglie – di rinunciare al contraddittorio davanti a questa

Camera;

che nelle

circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che

la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive,

secondo le norme della legge federale sul diritto intenzionale privato (art. 29

LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che è

compito invece dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di

decisioni o documenti stranieri relativi allo sta­to civile nei corrispondenti

registri svizzeri (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 99 Ib 241 consid. 2);

che il

decreto emesso dal Tribunale di Imperia riguarda bensì una cittadina svizzera,

ma non può considerarsi una decisione in materia di stato civile, la

separazione personale non essendo iscritta nei registri svizzeri (v. gli art.

115 e 130 OSC);

che in

concreto la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;

che

l'esecutività in Svizzera di decreti omologanti in Italia la separazione

consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto

comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione

sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1°

giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio

1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301; La

nuova giurisprudenza civile commentata VII/1991, n. 1, pag. 49 nel mezzo);

che non è

più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e

l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS

0.276.194.541), conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 cpv. 1

della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni

– specifiche – sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in

fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizze­ra “non deroga alle

Considerandi

disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e

l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);

che

sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o

risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni

estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale

privato (art. 17 della Convenzione medesima in relazione con gli art. 1 cpv. 2,

25.

segg. e 65 LDIP);

che alla

Convenzione dell'Aia non soggiacciono in ogni modo le misure o le condanne

accessorie pronunciate nella decisione di separazione, segnatamente le condanne

di ordine pecuniario o le disposizioni circa l'assegnazione dei figli (art. 1

cpv. 2 della Convenzione stessa);

che nella

fattispecie questioni del genere non si pongono, l'istan­te non chiedendo né la

condanna del marito a prestazioni pecuniarie (per cui dovrebbe adire del resto

la via esecutiva: art. 512 CPC) né – per avventura – la consegna dell'uno o

dell'altro figlio;

che

l'unico problema consiste dunque nell'esaminare, in concre­to, se la

separazione come tale possa essere riconosciuta e resa esecutiva in Svizzera

(l'exequatur pronunciato in virtù degli art. 25 segg. o 166 segg. LDIP

dispiega effetti sull'intero territorio na­zionale: Scyboz/Braconi, La reconnaissance et l'exécution des jugements

étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: Revue fribourgeoise

de jurisprudence 2/1993 pag. 230);

che

secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono

riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di

separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;

che per

la Svizzera poco importa la qualifica di attore o convenu­to (nella fattispecie

la richiesta di separazione era consensuale), a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP

bastando che “uno dei coniugi” avesse la dimora abituale nello Stato in cui è

pronunciata la separazione;

che tale

premessa è adempiuta nel caso in esame, il marito risiedendo – allora come ora

– a __________;

che per

il resto non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio

o di ordine pubblico per cui il riconosci­mento dovrebbe essere negato (art. 6,

8.

e 10 della Convenzione);

che il

decreto emesso dal Tribunale di Imperia può ritenersi definitivo, ancorché a

suo tempo suscettibile di reclamo entro dieci giorni dinanzi alla corte

d'appello (Picardi, Codice di

procedura civile, 2ª edizione, pag. 2177, n. 5 ad art. 711), il cancelliere del

Tribunale avendo attestato il 19 aprile 2004 che – in ogni modo – “non

risultano depositati ricorsi di modifica delle condizioni di separazione”;

che, in

ultima analisi, il decreto in rassegna può dunque essere delibato;

che i

costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi

opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma

l'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per

gli stessi motivi non si giustifica di assegnare ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza

è accolta, nel senso che il decreto del 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di

Imperia ha omologato la separazione consensuale fra _CON1 e _ISTA1 è riconosciu­to

e dichiarato esecutivo in Svizzera.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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