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Decisione

10.2004.304

lite condominiale, sfociata in insulti

1 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 16 agosto 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve

essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 50.--.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106

cpv. 3 CPS);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 24 agosto 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 1. dicembre 2004,

al quale ha partecipato l'accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale contesta di

aver proferito le parole di cui al decreto d'accusa. Semmai è lui ad essere

vittima delle continue e frequenti provocazioni e cattiverie della querelante.

Rileva inoltre che quel giorno la discussione è nata perché la parte lesa lo ha

ferito alla schiena sollevando il portellone del garage;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L'imputato

è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa n. DA 2624/2004 del 16 agosto 2004?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

A chi

vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria,

art. 177 CPS,

per i fatti

compiuti a __________ il 6 aprile 2004 nelle circostanze descritte nel decreto

di accusa n. DA 2624/2004 del 16 agosto 2004;

manda ACCU 1

esente da pena, in applicazione

dell'art. 177 cpv. 2 CPS;

condanna ACCU 1

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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