10.2004.307
collaboratrice domestica straniera soggiorna presso il datore di lavoro
14 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.307
Data decisione, Autorità:
14.12.2004, PRPEN
Titolo:
collaboratrice domestica straniera soggiorna presso il datore di lavoro
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2004.307
DA
2608/2004
Bellinzona
14
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale
concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale),
per
avere, a Brusino Arsizio, nel periodo 16 febbraio 2004 - 26 luglio 2004,
soggiornato illegalmente sul territorio svizzero, pernottando presso la dimora
di __________, priva del necessario permesso;
2. contravvenzione alla
Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
per
avere, a Brusino Arsizio, nel periodo 1. ottobre 2002 - 26 luglio 2004, svolto
attività lucrativa, senza essere in possesso del necessario permesso di polizia
degli stranieri;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art.
23 cpv. 1 e 6 LDDS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;
perseguita con decreto d'accusa n. DA 2608/2004
di data 16 agosto 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa di fr. 7'000.-- (settemila), con l'avvertenza che la stessa
deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41
cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 24 agosto 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 14 dicembre 2004,
al quale hanno partecipato l'imputata, assistita dal proprio difensore, mentre
il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale
innanzitutto rileva come il decreto d'accusa sia in parte impreciso, in quanto
non indica quale infrazione in ambito lavorativo abbia commesso la sua cliente.
Per quanto attiene l'accusa di soggiorno illegale, egli ritiene che il reato
non sia adempito né dal profilo oggettivo né da quello soggettivo. In effetti,
l'accusata non ha mai soggiornato stabilmente in Svizzera, né lo ha mai voluto,
ma rientrava quasi quotidianamente al suo domicilio in Italia, distante ca. 4
Km dall'abitazione dei suoi datori di lavoro. Per quanto riguarda l'accusa di
esercizio illecito di un'attività lavorativa egli sottolinea come la sua
assistita abbia sempre chiesto ai datori di lavoro di regolarizzare la sua
posizione. A questo proposito, egli invoca anche l'errore sui fatti,
evidenziando i numerosi elementi che permettono di affermare che l'imputata
potesse ritenere che la sua situazione fosse stata sanata. La difesa chiede
pertanto, in via principale, in proscioglimento da entrambi i capi di
imputazione, e, in via subordinata, la condanna della sua cliente alla sola
sanzione pecuniaria, massicciamente ridotta rispetto al decreto d'accusa, in
considerazione della situazione finanziaria e dell'attenuante dei motivi
onorevoli. In conclusione egli protesta tasse, spese e ripetibili;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E'
l'imputata autrice colpevole di:
1.1. Infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(soggiorno illegale);
1.2. Contravvenzione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa
n. DA 2608/2004 del 16 agosto 2004?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputata
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv.1 e 6 LDDS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, prendendo atto dei
principi sanciti dalla sentenza DTF 128 IV 117, nonché del fatto che il periodo
di soggiorno imputato all'accusata non supera complessivamente i 6 mesi ed è
stato interrotto quasi quotidianamente dai rientri in Italia della stessa;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole
di:
contravvenzione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art.
23 cpv. 6 LDDS,
per
i fatti compiuti a Brusino Arsizio nel periodo dal 1. ottobre 2002 - 26 luglio
2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa
n. DA 2608/2004 del 16 agosto 2004;
e la proscioglie dall'accusa di infrazione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno
illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti descritti al punto
n. 1 del decreto di accusa di cui sopra;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'000.--;
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
respinge la richiesta di
riconoscimento di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. -
200.00
spese di inchiesta
fr. 1'200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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