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Decisione

10.2004.307

collaboratrice domestica straniera soggiorna presso il datore di lavoro

14 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa

n. DA 2608/2004 del 16 agosto 2004?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputata

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv.1 e 6 LDDS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, prendendo atto dei

principi sanciti dalla sentenza DTF 128 IV 117, nonché del fatto che il periodo

di soggiorno imputato all'accusata non supera complessivamente i 6 mesi ed è

stato interrotto quasi quotidianamente dai rientri in Italia della stessa;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole

di:

contravvenzione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art.

23 cpv. 6 LDDS,

per

i fatti compiuti a Brusino Arsizio nel periodo dal 1. ottobre 2002 - 26 luglio

2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa

n. DA 2608/2004 del 16 agosto 2004;

e la proscioglie dall'accusa di infrazione alla

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno

illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,

per i fatti descritti al punto

n. 1 del decreto di accusa di cui sopra;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 1'000.--;

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

respinge la richiesta di

riconoscimento di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. -

200.00

spese di inchiesta

fr. 1'200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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