10.2004.308
consumo occasionale di piccole quantità di cocaina
18 gennaio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.308
Data decisione, Autorità:
18.01.2005, PRPEN
Titolo:
consumo occasionale di piccole quantità di cocaina
CONSUMO DI STUPEFACENTI
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2004.308
DA
2719/2004
Bellinzona
18
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzata, a Lugano e in altre località non meglio precisate, nel periodo 31
dicembre 2003/3 luglio 2004, consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a LStup;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 2719/2004
Fatti
di data 18 agosto 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che la
stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--.
3.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 agosto 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 18 gennaio 2005,
al quale hanno partecipato l’imputata ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede che
venga accertato che la sua assistita non è una tossicodipendente, ma ha
consumato minime quantità di cocaina in due sole occasioni. Da qui deriva anche
la necessità di applicazione degli articoli 19a cpv. 2 LStup e 66bis CPS,
trattandosi di un caso di lieve entità e poiché la sua cliente ha già pagato un
alto costo per l’errore commesso;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L'imputata è autrice
colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 2719/2004
del 18 agosto 2004?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta? In particolare, l’imputata può beneficiare dell’applicazione degli
art. 19a cpv. 2 LStup e 66bis CPS?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale ed a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere, senza essere
autorizzata, a Lugano ed Origlio, consumato personalmente in due occasioni, e
meglio in data 31 dicembre 2003 e 3 luglio 2004, un imprecisato
quantitativo di cocaina, comunque inferiore ai 2 grammi;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 150.--;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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