Lexipedia

Decisione

10.2004.308

consumo occasionale di piccole quantità di cocaina

18 gennaio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 18 agosto 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che la

stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 200.--.

3.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 30 agosto 2004 dal difensore;

indetto il dibattimento 18 gennaio 2005,

al quale hanno partecipato l’imputata ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede che

venga accertato che la sua assistita non è una tossicodipendente, ma ha

consumato minime quantità di cocaina in due sole occasioni. Da qui deriva anche

la necessità di applicazione degli articoli 19a cpv. 2 LStup e 66bis CPS,

trattandosi di un caso di lieve entità e poiché la sua cliente ha già pagato un

alto costo per l’errore commesso;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L'imputata è autrice

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 2719/2004

del 18 agosto 2004?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta? In particolare, l’imputata può beneficiare dell’applicazione degli

art. 19a cpv. 2 LStup e 66bis CPS?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale ed a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere, senza essere

autorizzata, a Lugano ed Origlio, consumato personalmente in due occasioni, e

meglio in data 31 dicembre 2003 e 3 luglio 2004, un imprecisato

quantitativo di cocaina, comunque inferiore ai 2 grammi;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 150.--;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster