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Decisione

10.2004.314

minaccia

11 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato

previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto

d'accusa no. 2775/2004 del 23 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna

del prevenuto:

1. Alla

multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che la stesas deve essere

pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106

cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

25.

agosto 2004,

indetto il

pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato il

prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico

con suo scritto del 10.01.2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel

contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

vista la

comunicazione di data 11/15 febbraio 2005, con la quale la parte lesa CIVI 1 ha

comunicato di costituirsi parte civile, dichiarando di non partecipare al

dibattimento e postulando la conferma del decreto d’accusa impugnato sulla

scorta della documentazione prodotta unitamente alla predetta comunicazione, la

quale viene ammessa agli atti (copia decisione CTR 8 del 01.07.2004; copia

scritto avv. __________ /CTR8 del 27.08.2004)

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento del

prevenuto per non avere il

prevenuto commesso

il fatto, richiamando in ogni caso la massima penale ‘in

dubio pro reo’;

sentito da

ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo

difensore

e nega nel modo più assoluto di avere proferito minaccia

alcuna

all’indirizzo di CIVI 1;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1

autore colpevole di

minaccia

per

avere, a __________ il 21 giugno 2004, incusso spavento a CIVI 1 minacciandola

con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a

vivere?";

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una

pena, di che natura ed in che

misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato

la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).

5.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al

condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.

CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente

al quesito 1.;

venendo

contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie ACCU

1.

dal

reato di minaccia

ordina Tassa

e spese di giustizia a carico dello Stato.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il

giudice: Il

segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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