10.2004.314
minaccia
11 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.314
Data decisione, Autorità:
11.03.2005, PRPEN
Titolo:
minaccia
MINACCIA
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2004.314 ROC/MAM
DA
2775/2004
Bellinzona
11
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di minaccia
per
avere, a __________ il 21 giugno 2004,
incusso
spavento a CIVI 1 minacciandola con la seguente frase "tu vivi adesso,
ma pensi di poter continuare a vivere?";
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato
previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto
d'accusa no. 2775/2004 del 23 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna
del prevenuto:
1. Alla
multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che la stesas deve essere
pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
3.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l'imputato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106
cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
25.
agosto 2004,
indetto il
pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato il
prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico
con suo scritto del 10.01.2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel
contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
vista la
comunicazione di data 11/15 febbraio 2005, con la quale la parte lesa CIVI 1 ha
comunicato di costituirsi parte civile, dichiarando di non partecipare al
dibattimento e postulando la conferma del decreto d’accusa impugnato sulla
scorta della documentazione prodotta unitamente alla predetta comunicazione, la
quale viene ammessa agli atti (copia decisione CTR 8 del 01.07.2004; copia
scritto avv. __________ /CTR8 del 27.08.2004)
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento del
prevenuto per non avere il
prevenuto commesso
il fatto, richiamando in ogni caso la massima penale ‘in
dubio pro reo’;
sentito da
ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo
difensore
e nega nel modo più assoluto di avere proferito minaccia
alcuna
all’indirizzo di CIVI 1;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1
autore colpevole di
minaccia
per
avere, a __________ il 21 giugno 2004, incusso spavento a CIVI 1 minacciandola
con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a
vivere?";
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una
pena, di che natura ed in che
misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato
la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).
5.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.
CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente
al quesito 1.;
venendo
contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;
proscioglie ACCU
1.
dal
reato di minaccia
ordina Tassa
e spese di giustizia a carico dello Stato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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