10.2004.315
truffa e falsità in documenti
16 giugno 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
10.2004.315
Data decisione, Autorità:
16.06.2005, PRPEN
Titolo:
truffa e falsità in documenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2004.315 ROC/MAM
DA
2600/2004
Bellinzona
16
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1 rappresentante;
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. ripetuta complicità in truffa
per
avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso
l'emporio __________, nel periodo da giugno ad agosto del 2000, allo scopo di
procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di dipendente
del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in cinque occasioni, e
intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili del
settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e dissimulando
cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in tal modo ad
atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi CHF
11'669.25,
e
meglio per avere,
il
13 giugno, 21 e 27 luglio, 4 e 5 agosto 2000,
lasciato
intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 11 contratti di
abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era
consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta
società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti,
e
meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi
contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli
degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco
agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel
frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua
controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________,
gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi
CHF 2'500.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei
confronti della società menzionata di complessivi CHF 11'669.25;
2.ripetuta
complicità in falsità di documenti
per avere, nelle circostanze di
luogo e di tempo menzionate al punto 1,
allo scopo di
permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua
qualità di dipendente
del menzionato negozio, in almeno cinque occasioni
lasciando formare a __________
nonché permesso allo stesso di fare
uso di documenti
falsi e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la
società CIVI 1
compilati da __________ mediante falsi nominativi
a lui riconducibili;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate;
reati
previsti dagli artt. 146 cpv.1, 251 cifra 1 e art. 25 CP;
perseguito con decreto
d'accusa no. 2600/2004 del 16 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna
del prevenuto:
1. Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Eventuali
richieste di risarcimento da parte della parte civile sono demandate al
competente foro civile.
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
ed inoltre 4. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
26.
agosto 2004,
indetto il
pedissequo dibattimento 15 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto
assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha
rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e sentito il teste, citato a comparire in virtù dell’ordinanza
sulle prove di data 19.11.2004;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento
dell’accusato da entrambi i capi d’imputazione;
sentito da
ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È Vincenzo
ACCU 1 autore colpevole di
1.1
ripetuta
complicità in truffa
per
avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso
l'emporio __________,nel periodo da giugno ad agosto del 2000,
allo
scopo di procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di
dipendente del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in cinque
occasioni, e intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili
del settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e
dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi
CHF 11'669.25,
e
meglio per avere, il 13 giugno, 21 e 27 luglio, 4 e 5 agosto 2000,
lasciato
intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 11 contratti di
abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era
consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta
società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti,
e
meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi
contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli
degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco
agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel
frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua
controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________,
gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi
CHF 2'500.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei
confronti della società menzionata di complessivi CHF 11'669.25;
o,
subordinatamente,
1.1.1
ripetuta complicità in truffa
per
avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso
l'emporio __________, nel periodo da luglio ad agosto del 2000, allo scopo di
procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di dipendente
del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in quattro occasioni, e
intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili del
settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e dissimulando
cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in tal modo ad
atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi CHF
4'882,30
e
meglio per avere il 21 e 27 luglio e il 4 e 5 agosto 2000,
lasciato
intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 8 contratti di
abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era
consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta
società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti,
e
meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi
contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli
degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco
agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel
frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua
controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________,
gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi
CHF 1'600.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei
confronti della società menzionata di almeno complessivi Fr. 4'882,30;
1.2
ripetuta complicità in
falsità di documenti
per avere, nelle circostanze di
luogo e di tempo menzionate al punto 1,
allo scopo di
permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua
qualità di dipendente
del menzionato negozio, in almeno cinque occasioni
lasciando formare a __________
nonché permesso allo stesso di fare
uso di documenti
falsi e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la
società CIVI 1
compilati da __________ mediante falsi nominativi
a lui riconducibili;
o, subordinatamente,
di
1.2.1
ripetuta
complicità in falsità di documenti
per avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso
l'emporio __________, segnatamente in data 21 e 27 luglio e il 4 e 5 agosto
2000.
allo scopo di
permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua
qualità di dipendente
del menzionato negozio, in almeno quattro occasioni
lasciando formare a __________
nonché permesso allo stesso di fare
uso di documenti falsi
e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la
società CIVI 1
compilati da __________ mediante falsi nominativi
a lui riconducibili;
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1.1. e/o 1.1.1. e/o 1.2. e/o 1.2.1.,
se deve essergli inflitta una
pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
5.
In caso di risposta
affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.1.1. e/o 1.2. e/o 1.2.1. , se
devono essere accollate
al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale
misura.
6.
Se le pretese di parte
civile devono essere rinviate al competente foro civile.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 146, 251 cifra 1, art. 25 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP,
273.
e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
al quesito 6. e negativamente ai quesiti 1.1, 1.1.1., 1.2. 1.2.1 e 5;
venendo
contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;
proscioglie ACCU 1,
dai capi
d’imputazione di ripetuta complicità in truffa e di ripetuta
complicità in
falsità in documenti
ordina 1. Le
tasse e le spese del presente procedimento sono a carico dello Stato.
2.
La decisione sulle
pretese di parte civile è demandata al competente foro civile.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il
Giudice il
Segretario
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta spese
a carico dello Stato
fr. 50.-- indennità teste
Fr. 50.-- Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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