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Decisione

10.2004.315

truffa e falsità in documenti

16 giugno 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate;

reati

previsti dagli artt. 146 cpv.1, 251 cifra 1 e art. 25 CP;

perseguito con decreto

d'accusa no. 2600/2004 del 16 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna

del prevenuto:

1. Alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Eventuali

richieste di risarcimento da parte della parte civile sono demandate al

competente foro civile.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

ed inoltre 4. La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

26.

agosto 2004,

indetto il

pedissequo dibattimento 15 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto

assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha

rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato e sentito il teste, citato a comparire in virtù dell’ordinanza

sulle prove di data 19.11.2004;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento

dell’accusato da entrambi i capi d’imputazione;

sentito da

ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È Vincenzo

ACCU 1 autore colpevole di

1.1

ripetuta

complicità in truffa

per

avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso

l'emporio __________,nel periodo da giugno ad agosto del 2000,

allo

scopo di procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di

dipendente del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in cinque

occasioni, e intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili

del settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e

dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi

CHF 11'669.25,

e

meglio per avere, il 13 giugno, 21 e 27 luglio, 4 e 5 agosto 2000,

lasciato

intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 11 contratti di

abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era

consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta

società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti,

e

meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi

contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli

degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco

agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel

frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua

controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________,

gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi

CHF 2'500.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei

confronti della società menzionata di complessivi CHF 11'669.25;

o,

subordinatamente,

1.1.1

ripetuta complicità in truffa

per

avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso

l'emporio __________, nel periodo da luglio ad agosto del 2000, allo scopo di

procacciare a __________ un indebito profitto, nella sua qualità di dipendente

del menzionato negozio, ripetutamente, ma almeno in quattro occasioni, e

intenzionalmente aiutato __________ ad ingannare con astuzia i responsabili del

settore di controllo della società CIVI 1 affermando cose false e dissimulando

cose vere, confermandone subdolamente l'errore e inducendoli in tal modo ad

atti pregiudizievoli al patrimonio di detta società per complessivi CHF

4'882,30

e

meglio per avere il 21 e 27 luglio e il 4 e 5 agosto 2000,

lasciato

intenzionalmente che __________ sottoscrivesse complessivi 8 contratti di

abbonamento telefonico con la società CIVI 1, sapendo che lo stesso era

consapevole e intenzionato sin dall'inizio ad utilizzare i servizi di detta

società senza voler far fronte ai conseguenti addebiti nei suoi confronti,

e

meglio permettendo intenzionalmente a __________ di indicare nei relativi

contratti falsi nominativi a lui riconducibili, così da eludere i controlli

degli addetti della società e di impedire nei confronti di __________ il blocco

agli accessi telefonici, nonché lasciando che __________ usufruisse nel

frattempo dei servizi della società menzionata senza alcuna sua

controprestazione e fornendo nel contempo allo stesso __________,

gratuitamente, telefoni cellulari poi da lui rivenduti a terzi per complessivi

CHF 1'600.--, e infine permettendo che __________ cumulasse uno scoperto nei

confronti della società menzionata di almeno complessivi Fr. 4'882,30;

1.2

ripetuta complicità in

falsità di documenti

per avere, nelle circostanze di

luogo e di tempo menzionate al punto 1,

allo scopo di

permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua

qualità di dipendente

del menzionato negozio, in almeno cinque occasioni

lasciando formare a __________

nonché permesso allo stesso di fare

uso di documenti

falsi e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la

società CIVI 1

compilati da __________ mediante falsi nominativi

a lui riconducibili;

o, subordinatamente,

di

1.2.1

ripetuta

complicità in falsità di documenti

per avere, a __________ presso il negozio __________ in via __________ presso

l'emporio __________, segnatamente in data 21 e 27 luglio e il 4 e 5 agosto

2000.

allo scopo di

permettere la realizzazione della truffa di cui al punto 1, nella sua

qualità di dipendente

del menzionato negozio, in almeno quattro occasioni

lasciando formare a __________

nonché permesso allo stesso di fare

uso di documenti falsi

e meglio dei contratti di abbonamento telefonico con la

società CIVI 1

compilati da __________ mediante falsi nominativi

a lui riconducibili;

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1.1. e/o 1.1.1. e/o 1.2. e/o 1.2.1.,

se deve essergli inflitta una

pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

5.

In caso di risposta

affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.1.1. e/o 1.2. e/o 1.2.1. , se

devono essere accollate

al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

6.

Se le pretese di parte

civile devono essere rinviate al competente foro civile.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli

artt. 146, 251 cifra 1, art. 25 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP,

273.

e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente

al quesito 6. e negativamente ai quesiti 1.1, 1.1.1., 1.2. 1.2.1 e 5;

venendo

contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie ACCU 1,

dai capi

d’imputazione di ripetuta complicità in truffa e di ripetuta

complicità in

falsità in documenti

ordina 1. Le

tasse e le spese del presente procedimento sono a carico dello Stato.

2.

La decisione sulle

pretese di parte civile è demandata al competente foro civile.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il

Giudice il

Segretario

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Distinta spese

a carico dello Stato

fr. 50.-- indennità teste

Fr. 50.-- Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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