10.2004.318
incendio colposo
11 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.318
Data decisione, Autorità:
11.03.2005, PRPEN
Titolo:
incendio colposo
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.318 ROC/MAM
DA
2814/2004
Bellinzona
11
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
ACCU 1;
difesa da: DI 1
prevenuta
colpevole di incendio colposo
per
avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso
l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato
incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato
per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui
fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1)
dello stabile;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 222 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto
d'accusa no. 2814/2004 del 26 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna
della prevenuta:
1. Alla
multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
§ Riservate
le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione
della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e di danni della natura.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
ed inoltre - La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà concellata entro un
anno, se l'imputata avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra.
4, risp. art. 106
cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
2.
settembre
2004,
indetto il
pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato la
prevenuta, assistita dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico
con suo scritto 10 gennaio 2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel
contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale postula il proscioglimento della
prevenuta;
sentito da
ultimo l'accusata la quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È __________
ACCU 1 colpevole di
incendio colposo
per
avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso
l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato
incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato
per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui
fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1)
dello stabile;
2.
In caso di risposta
affermativa al quesito no. 1., se deve
esserle inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputata avrà pagato
la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)
5.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate alla
condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale
misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 222 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.
CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente
al quesito 1.;
venendo
contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dal
reato di incendio colposo
ordina Tassa
e spese di giustizia a carico dello Stato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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