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Decisione

10.2004.318

incendio colposo

11 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 222 cpv. 1 CPS;

perseguita con decreto

d'accusa no. 2814/2004 del 26 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna

della prevenuta:

1. Alla

multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata

in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

§ Riservate

le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione

della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e di danni della natura.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

ed inoltre - La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà concellata entro un

anno, se l'imputata avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra.

4, risp. art. 106

cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

2.

settembre

2004,

indetto il

pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato la

prevenuta, assistita dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico

con suo scritto 10 gennaio 2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel

contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il

difensore, il quale postula il proscioglimento della

prevenuta;

sentito da

ultimo l'accusata la quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È __________

ACCU 1 colpevole di

incendio colposo

per

avere, in data 31 luglio 2004, a __________, in via __________, presso

l'abitazione da lei locata, assentandosi per qualche minuto lasciato

incustodita una piastra accesa sul valore massimo del vano cottura, cagionato

per imprevidenza colpevole un incendio all'interno del locale cucina del cui

fatto ne é derivato un danno ai proprietari (comunione ereditaria fu LESA 1)

dello stabile;

2.

In caso di risposta

affermativa al quesito no. 1., se deve

esserle inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputata avrà pagato

la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS)

5.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate alla

condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli

artt. 222 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.

CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente

al quesito 1.;

venendo

contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dal

reato di incendio colposo

ordina Tassa

e spese di giustizia a carico dello Stato.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il

giudice: Il

segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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