10.2004.327
offesa dell'onore con parole
27 aprile 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2004.327
Data decisione, Autorità:
27.04.2006, PRPEN
Titolo:
offesa dell'onore con parole
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
1. LESA 1
2. LESA
2
Incarto
n.
10.2004.327
DA
2885/2004
Bellinzona
27
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI
1)
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, a __________, in
data __________, all’occasione di un’assemblea condominiale, offeso con le
parole l’onore di LESA 1 e della LESA 2 di__________, asserendo di essere stata
da loro truffata ed imbrogliata;
reato previsto dall’art. 173 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 27 agosto
2004 n. __________ del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 3 settembre 2004;
indetto il dibattimento 27 aprile 2006,
al quale sono presenti l’accusata personalmente ed il suo difensore assistito
dalla __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 aprile 2006 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento;
accertate le generalità dell'imputat;
data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del
Ministero pubblico;
si procede all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti i testi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’accusa di diffamazione per
Fatti
i fatti descritti nel decreto di accusa n. __________ del 27 agosto 2004,
carica le spese allo Stato,
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico
della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
Considerandi
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 30.- testi
fr. 180.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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